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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2018 promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO FAZZINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, Via Zanardelli, 72;
PARTE ATTRICE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIETRO REFERZA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso Cerulli, 31;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi DEart. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_2 della convenzione del 31 maggio 2006 per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti da quantificati, allo stato, in Euro Pt_1
182.339,93 oltre ad interessi in misura di legge;
- in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento di cui sopra, condannare la
[...] al risarcimento dei danni patiti da nella diversa somma che codesto Controparte_2 Pt_1
On. Tribunale di Teramo riterrà di giustizia all'esito del presente procedimento, anche per via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad oneri come per legge e successive occorrende.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
- (nel prosieguo, per maggiore semplicità, la è una delle Parte_1 Pt_1 principali cooperative di fidi DEItalia centrale, costituita grazie all'attività della
Confesercenti, che opera con lo scopo di agevolare l'accesso al credito di tutti i propri membri, costituiti dalle imprese dei settori del commercio, dei servizi e del turismo;
- allo scopo di attuare tali finalità istituzionali, stipula convenzioni con gli Pt_1 istituti di credito fornendo garanzie supplementari alle imprese che richiedano la concessione di mutui o altre tipologie di finanziamento;
- la convenzione del 31.5.2006, stipulata con l'allora NC OL DEAT
(oggi incorporata nella , di seguito per maggiore comodità Controparte_2 indicata come la , si inserisce appunto in tale attività; CP_2
- nel 2006 era pervenuta una richiesta di finanziamento da parte della società per € 450.000,00, somma destinata all'acquisto di un Parte_2 immobile, di beni strumentali e di scorte per l'attività aziendale, ed era stato predisposto il relativo fascicolo in data 25 luglio 2006;
- la società aveva offerto in garanzia: 1) un'ipoteca di primo grado su un'immobile
(un capannone) di una terza società, la (a titolo Controparte_3 informativo, e erano altresì i soci della Controparte_3 Controparte_3 finanziata;
2) una fideiussione da parte del Sig. Parte_2 CP_4
(il quale risultava essere proprietario di un immobile, all'epoca libero da
[...]
2 Tribunale di Teramo
gravami, sito in Mercatale di Sassocorvaro); 3) una fideiussione da parte della società Controparte_3
- nel novembre 2006 il finanziamento era stato erogato;
- con comunicazione del 26 settembre 2012, la banca aveva comunicato il mancato pagamento delle rate del finanziamento dal mese di luglio 2012 e il 27 novembre successivo aveva reso noto a di aver segnalato alla Centrale Rischi la Pt_1 società Parte_2
- con comunicazione del 16 febbraio 2016 la aveva informato che CP_2 Pt_1 aveva richiesto di accedere alla procedura di concordato Parte_2 preventivo, poi effettivamente aperta in data 17 aprile 2015, e che pertanto si preannunciava l'attivazione del fondo di garanzia per il 50% della somma rimasta insoluta, quantificata dalla stessa in Euro 182.339,93; CP_2
- aveva chiesto di essere aggiornata sulle iniziative intraprese dalla Parte_1
NC per il recupero del credito, ottenendo solo una relazione del 23 maggio 2016 circa l'instaurazione di una procedura esecutiva sull'immobile della società
[...]
soltanto il 14 giugno 2016 la aveva precisato di Controparte_3 CP_2 aver proceduto unicamente nei confronti del debitore principale ammesso al concordato preventivo e della società garante (pignorando un capannone industriale di dubbia commerciabilità),senza intraprendere alcuna procedura a carico DEimmobile di proprietà del fideiussore libero da pesi al momento della concessione del finanziamento;
- con comunicazione a mezzo pec del 15 giugno 2016 aveva contestato Parte_1 alla di non aver intrapreso tutte le iniziative dirette al recupero del credito CP_2 come prescritto dalla convenzione intercorsa tra le parti;
a tale nota la aveva CP_2 risposto addebitando in suo favore il fondo di garanzia costituito presso
Parte_1
L'attrice deduceva che la avrebbe potuto intraprendere procedure di recupero del credito CP_2 nei confronti del terzo fideiussore sig. proprietario di un immobile di 6 vani in Controparte_4
Comune di Sasso Corvaro, costituito in fondo patrimoniale il 25 giugno 2012. Sotto questo profilo,
l'attrice si doleva della circostanza che la NC convenuta non avesse iscritto ipoteca giudiziale sebbene il debitore fosse insolvente già dal luglio 2012, sicché una tempestiva azione le avrebbe consentito di ottenere un titolo di preferenza, rispetto alle ipoteche giudiziali iscritte da altre aziende di credito (una delle quali in data 20 aprile 2017 aveva proposto e trascritto domanda giudiziale di revocatoria). Si doleva anche del fatto che la mancata instaurazione tempestiva di azioni nei confronti del terzo garante avesse privato di ogni chance di recuperare il credito erogato. Parte_1
Concludeva affinché il Tribunale, dichiarato l'inadempimento della convenuta in ordine CP_2 alla convenzione del 31 maggio 2006, la condannasse al risarcimento dei danni subiti quantificati in €
3 Tribunale di Teramo
182.339,9 3(corrispondente alla somma prelevata dal fondo di garanzia costituito ai sensi della convenzione stipulata) e in via subordinata al risarcimento del danno da determinare in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.9.2018 si costituiva in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, evidenziando di non essere incorsa in alcun inadempimento.
La causa era istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 10 dicembre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
I rapporti intercorsi tra la società attrice e NC OL DEAT (successivamente incorporata in ) sono regolati dalla convenzione del 31 maggio 2006. Controparte_2
Ai fini della risoluzione della controversia, assumono rilevanza le previsioni DEarticolo 12 della convenzione, secondo cui la è tenuta a dare tempestiva notizia alla cooperativa di qualsiasi
CP_2 inadempienza delle imprese associate finanziate (comma 1); deve iniziare le opportune azioni di recupero nei confronti DEobbligato principale e degli eventuali terzi garanti, nella forma e nei modi che riterrà più opportuni, anche per conto della cooperativa, la quale conferisce alla NC stessa mandato per tutto quanto possa essere necessario;
eseguiti gli atti iniziali, e cioè atti giudiziali introduttivi di procedure esecutive o cautelari, può chiedere l'intervento della cooperativa a mezzo di comunicazione scritta e con dettagliata esposizione dei conteggi relativi alle somme dovute, mentre nel caso di ammissione al concordato preventivo DEimpresa associata finanziata l'intervento della cooperativa potrà essere richiesto dopo la sentenza di omologazione;
dopo la comunicazione di cui al primo comma, qualora la ritenga a suo insindacabile giudizio che non vi siano i presupposti per
CP_2 iniziare o proseguire utilmente le azioni legali, ne darà formale tempestiva comunicazione alla cooperativa, che dispensa la dall'agire rinunciando sin d'ora qualsiasi eccezione e manlevando
CP_2 la stessa da ogni responsabilità al riguardo (commi da 2 a 5).
CP_2
L'art. 12 prevede che decorsi 30 giorni dall'invio alla cooperativa della richiesta di intervento successivamente al compimento degli atti giudiziali in cui al precedente comma 3, ovvero dalla comunicazione di mancanza dei presupposti per il compimento o la prosecuzione degli atti stessi di cui al precedente comma quattro, la potrà a proprio insindacabile giudizio addebitare il conto CP_2 corrente indicato nell'art. 2.
Secondo la società attrice, in relazione al finanziamento concesso nel 2006 alla società
la banca si sarebbe resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali Parte_2 previsti dalla convenzione;
segnatamente, l'istituto di credito non si sarebbe adeguatamente adoperato al fine di recuperare il credito vantato nei confronti della società mutuataria, e di aver esclusivamente
4 Tribunale di Teramo
intrapreso un'esecuzione immobiliare sull'immobile intestato alla garante società Controparte_3
[...]
Nello specifico, la società rimprovera alla banca di aver omesso di agire nei confronti del fideiussore , proprietario di un appartamento in Sassocorvaro, ciò che avrebbe Controparte_4 consentito una più agevole riscossione del credito.
La circostanza è, invero, incontestata, e la stessa banca, nel costituirsi in giudizio, conferma di non aver promosso nel confronti del fideiussore alcuna azione esecutiva, ritenuta ex ante infruttuosa, sicché occorre verificare se, alla luce del regolamento contrattuale intercorso tra le parti, l'operato della banca possa effettivamente considerarsi un inadempimento e, in caso di risposta affermativa, se da tale inadempimento sia scaturito un pregiudizio ai danni della società attrice.
Le coordinate che devono orientare lo scrutinio delle doglianze di parte attrice rimandano alla figura del mandato e alle clausole contenute nella stessa convenzione, che assicurano alla banca un'ampia discrezionalità nelle scelte da operare nella fase di recupero del credito;
il comma 2 del già menzionato art. 12 espressamente attribuisce alla banca il potere di intraprendere le azioni volte al recupero del credito “nella forma e nei modi che riterrà più opportuni”; al quarto comma si prevede che la banca, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che non vi siano i presupposti per iniziare o proseguire azioni legali, ne darà tempestiva comunicazione alla cooperativa.
Alla luce di tali premesse, non sembra possa imputarsi alla banca convenuta alcun inadempimento.
L'istituto di credito sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha evidenziato che alla data DEinsolvenza il bene di proprietà del fideiussore era già stato conferito in un fondo patrimoniale sin dal giugno 2012 e che anche una eventuale azione revocatoria DEatto dispositivo non avrebbe senz'altro consentito il soddisfacimento delle ragioni creditorie, in quanto il bene risultava altresì gravato da tre ipoteche giudiziali, iscritte nell'autunno del 2012 da altri creditori, come del resto riferito dalla stessa società attrice nell'atto di citazione.
A fronte di tale stato di cose, e non potendosi pretendere dalla banca di agire immediatamente dopo il mancato pagamento di una sola rata del finanziamento (inadempimento verificatosi nel luglio
2012), appare del tutto legittima la scelta della banca di intraprendere un'azione esecutiva sull'immobile già garantito da ipoteca giudiziale, anziché rivolgere le proprie attenzioni verso un cespite che difficilmente avrebbe consentito il recupero del credito: l'azione esecutiva sul bene indicato dalla società attrice avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta dall'esperimento di un'azione revocatoria, con inevitabile dilazione delle tempistiche di recupero del credito, che comunque sarebbe stato reso difficoltoso dalle ipoteche previamente iscritte da altri istituti,
Sotto altro profilo, il Tribunale non può esimersi dall'osservare come la domanda attorea risulti carente anche in relazione alla prova del danno in tesi subìto: invero, la stessa società attrice riferisce
5 Tribunale di Teramo
che la banca aveva intrapreso una procedura esecutiva su un capannone industriale, ritenuto tuttavia dalla dubbia commercialità: nell'avanzare dubbi sulla fruttuosità della procedura espropriativa intrapresa, la società non fornisce argomenti oggettivi e convincenti che consentano di presagire l'esito negativo della procedura che, per quanto risulta, è ancora in corso sicché è lecito ritenere che, allo stato, il danno di cui si duole la società è meramente ipotetico, ancor più ove si consideri che il professionista nominato dal tribunale nell'ambito della procedura ha stimato il valore DEimmobile in
€ 455.000,00 (cfr. relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Si rammenti, in proposito, che “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova DEesistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza DEinadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova DEeffettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (Cassazione, sez.
III, 18 marzo 2005, n. 5960).
Nel caso di specie, l'onere della prova incombente a parte attrice non è stato soddisfatto.
La domanda, pertanto, deve essere integralmente respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1065/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA la società attrice alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
11.268,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 25 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2018 promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO FAZZINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, Via Zanardelli, 72;
PARTE ATTRICE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIETRO REFERZA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso Cerulli, 31;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi DEart. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_2 della convenzione del 31 maggio 2006 per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti da quantificati, allo stato, in Euro Pt_1
182.339,93 oltre ad interessi in misura di legge;
- in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento di cui sopra, condannare la
[...] al risarcimento dei danni patiti da nella diversa somma che codesto Controparte_2 Pt_1
On. Tribunale di Teramo riterrà di giustizia all'esito del presente procedimento, anche per via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad oneri come per legge e successive occorrende.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
- (nel prosieguo, per maggiore semplicità, la è una delle Parte_1 Pt_1 principali cooperative di fidi DEItalia centrale, costituita grazie all'attività della
Confesercenti, che opera con lo scopo di agevolare l'accesso al credito di tutti i propri membri, costituiti dalle imprese dei settori del commercio, dei servizi e del turismo;
- allo scopo di attuare tali finalità istituzionali, stipula convenzioni con gli Pt_1 istituti di credito fornendo garanzie supplementari alle imprese che richiedano la concessione di mutui o altre tipologie di finanziamento;
- la convenzione del 31.5.2006, stipulata con l'allora NC OL DEAT
(oggi incorporata nella , di seguito per maggiore comodità Controparte_2 indicata come la , si inserisce appunto in tale attività; CP_2
- nel 2006 era pervenuta una richiesta di finanziamento da parte della società per € 450.000,00, somma destinata all'acquisto di un Parte_2 immobile, di beni strumentali e di scorte per l'attività aziendale, ed era stato predisposto il relativo fascicolo in data 25 luglio 2006;
- la società aveva offerto in garanzia: 1) un'ipoteca di primo grado su un'immobile
(un capannone) di una terza società, la (a titolo Controparte_3 informativo, e erano altresì i soci della Controparte_3 Controparte_3 finanziata;
2) una fideiussione da parte del Sig. Parte_2 CP_4
(il quale risultava essere proprietario di un immobile, all'epoca libero da
[...]
2 Tribunale di Teramo
gravami, sito in Mercatale di Sassocorvaro); 3) una fideiussione da parte della società Controparte_3
- nel novembre 2006 il finanziamento era stato erogato;
- con comunicazione del 26 settembre 2012, la banca aveva comunicato il mancato pagamento delle rate del finanziamento dal mese di luglio 2012 e il 27 novembre successivo aveva reso noto a di aver segnalato alla Centrale Rischi la Pt_1 società Parte_2
- con comunicazione del 16 febbraio 2016 la aveva informato che CP_2 Pt_1 aveva richiesto di accedere alla procedura di concordato Parte_2 preventivo, poi effettivamente aperta in data 17 aprile 2015, e che pertanto si preannunciava l'attivazione del fondo di garanzia per il 50% della somma rimasta insoluta, quantificata dalla stessa in Euro 182.339,93; CP_2
- aveva chiesto di essere aggiornata sulle iniziative intraprese dalla Parte_1
NC per il recupero del credito, ottenendo solo una relazione del 23 maggio 2016 circa l'instaurazione di una procedura esecutiva sull'immobile della società
[...]
soltanto il 14 giugno 2016 la aveva precisato di Controparte_3 CP_2 aver proceduto unicamente nei confronti del debitore principale ammesso al concordato preventivo e della società garante (pignorando un capannone industriale di dubbia commerciabilità),senza intraprendere alcuna procedura a carico DEimmobile di proprietà del fideiussore libero da pesi al momento della concessione del finanziamento;
- con comunicazione a mezzo pec del 15 giugno 2016 aveva contestato Parte_1 alla di non aver intrapreso tutte le iniziative dirette al recupero del credito CP_2 come prescritto dalla convenzione intercorsa tra le parti;
a tale nota la aveva CP_2 risposto addebitando in suo favore il fondo di garanzia costituito presso
Parte_1
L'attrice deduceva che la avrebbe potuto intraprendere procedure di recupero del credito CP_2 nei confronti del terzo fideiussore sig. proprietario di un immobile di 6 vani in Controparte_4
Comune di Sasso Corvaro, costituito in fondo patrimoniale il 25 giugno 2012. Sotto questo profilo,
l'attrice si doleva della circostanza che la NC convenuta non avesse iscritto ipoteca giudiziale sebbene il debitore fosse insolvente già dal luglio 2012, sicché una tempestiva azione le avrebbe consentito di ottenere un titolo di preferenza, rispetto alle ipoteche giudiziali iscritte da altre aziende di credito (una delle quali in data 20 aprile 2017 aveva proposto e trascritto domanda giudiziale di revocatoria). Si doleva anche del fatto che la mancata instaurazione tempestiva di azioni nei confronti del terzo garante avesse privato di ogni chance di recuperare il credito erogato. Parte_1
Concludeva affinché il Tribunale, dichiarato l'inadempimento della convenuta in ordine CP_2 alla convenzione del 31 maggio 2006, la condannasse al risarcimento dei danni subiti quantificati in €
3 Tribunale di Teramo
182.339,9 3(corrispondente alla somma prelevata dal fondo di garanzia costituito ai sensi della convenzione stipulata) e in via subordinata al risarcimento del danno da determinare in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.9.2018 si costituiva in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, evidenziando di non essere incorsa in alcun inadempimento.
La causa era istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 10 dicembre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
I rapporti intercorsi tra la società attrice e NC OL DEAT (successivamente incorporata in ) sono regolati dalla convenzione del 31 maggio 2006. Controparte_2
Ai fini della risoluzione della controversia, assumono rilevanza le previsioni DEarticolo 12 della convenzione, secondo cui la è tenuta a dare tempestiva notizia alla cooperativa di qualsiasi
CP_2 inadempienza delle imprese associate finanziate (comma 1); deve iniziare le opportune azioni di recupero nei confronti DEobbligato principale e degli eventuali terzi garanti, nella forma e nei modi che riterrà più opportuni, anche per conto della cooperativa, la quale conferisce alla NC stessa mandato per tutto quanto possa essere necessario;
eseguiti gli atti iniziali, e cioè atti giudiziali introduttivi di procedure esecutive o cautelari, può chiedere l'intervento della cooperativa a mezzo di comunicazione scritta e con dettagliata esposizione dei conteggi relativi alle somme dovute, mentre nel caso di ammissione al concordato preventivo DEimpresa associata finanziata l'intervento della cooperativa potrà essere richiesto dopo la sentenza di omologazione;
dopo la comunicazione di cui al primo comma, qualora la ritenga a suo insindacabile giudizio che non vi siano i presupposti per
CP_2 iniziare o proseguire utilmente le azioni legali, ne darà formale tempestiva comunicazione alla cooperativa, che dispensa la dall'agire rinunciando sin d'ora qualsiasi eccezione e manlevando
CP_2 la stessa da ogni responsabilità al riguardo (commi da 2 a 5).
CP_2
L'art. 12 prevede che decorsi 30 giorni dall'invio alla cooperativa della richiesta di intervento successivamente al compimento degli atti giudiziali in cui al precedente comma 3, ovvero dalla comunicazione di mancanza dei presupposti per il compimento o la prosecuzione degli atti stessi di cui al precedente comma quattro, la potrà a proprio insindacabile giudizio addebitare il conto CP_2 corrente indicato nell'art. 2.
Secondo la società attrice, in relazione al finanziamento concesso nel 2006 alla società
la banca si sarebbe resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali Parte_2 previsti dalla convenzione;
segnatamente, l'istituto di credito non si sarebbe adeguatamente adoperato al fine di recuperare il credito vantato nei confronti della società mutuataria, e di aver esclusivamente
4 Tribunale di Teramo
intrapreso un'esecuzione immobiliare sull'immobile intestato alla garante società Controparte_3
[...]
Nello specifico, la società rimprovera alla banca di aver omesso di agire nei confronti del fideiussore , proprietario di un appartamento in Sassocorvaro, ciò che avrebbe Controparte_4 consentito una più agevole riscossione del credito.
La circostanza è, invero, incontestata, e la stessa banca, nel costituirsi in giudizio, conferma di non aver promosso nel confronti del fideiussore alcuna azione esecutiva, ritenuta ex ante infruttuosa, sicché occorre verificare se, alla luce del regolamento contrattuale intercorso tra le parti, l'operato della banca possa effettivamente considerarsi un inadempimento e, in caso di risposta affermativa, se da tale inadempimento sia scaturito un pregiudizio ai danni della società attrice.
Le coordinate che devono orientare lo scrutinio delle doglianze di parte attrice rimandano alla figura del mandato e alle clausole contenute nella stessa convenzione, che assicurano alla banca un'ampia discrezionalità nelle scelte da operare nella fase di recupero del credito;
il comma 2 del già menzionato art. 12 espressamente attribuisce alla banca il potere di intraprendere le azioni volte al recupero del credito “nella forma e nei modi che riterrà più opportuni”; al quarto comma si prevede che la banca, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che non vi siano i presupposti per iniziare o proseguire azioni legali, ne darà tempestiva comunicazione alla cooperativa.
Alla luce di tali premesse, non sembra possa imputarsi alla banca convenuta alcun inadempimento.
L'istituto di credito sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha evidenziato che alla data DEinsolvenza il bene di proprietà del fideiussore era già stato conferito in un fondo patrimoniale sin dal giugno 2012 e che anche una eventuale azione revocatoria DEatto dispositivo non avrebbe senz'altro consentito il soddisfacimento delle ragioni creditorie, in quanto il bene risultava altresì gravato da tre ipoteche giudiziali, iscritte nell'autunno del 2012 da altri creditori, come del resto riferito dalla stessa società attrice nell'atto di citazione.
A fronte di tale stato di cose, e non potendosi pretendere dalla banca di agire immediatamente dopo il mancato pagamento di una sola rata del finanziamento (inadempimento verificatosi nel luglio
2012), appare del tutto legittima la scelta della banca di intraprendere un'azione esecutiva sull'immobile già garantito da ipoteca giudiziale, anziché rivolgere le proprie attenzioni verso un cespite che difficilmente avrebbe consentito il recupero del credito: l'azione esecutiva sul bene indicato dalla società attrice avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta dall'esperimento di un'azione revocatoria, con inevitabile dilazione delle tempistiche di recupero del credito, che comunque sarebbe stato reso difficoltoso dalle ipoteche previamente iscritte da altri istituti,
Sotto altro profilo, il Tribunale non può esimersi dall'osservare come la domanda attorea risulti carente anche in relazione alla prova del danno in tesi subìto: invero, la stessa società attrice riferisce
5 Tribunale di Teramo
che la banca aveva intrapreso una procedura esecutiva su un capannone industriale, ritenuto tuttavia dalla dubbia commercialità: nell'avanzare dubbi sulla fruttuosità della procedura espropriativa intrapresa, la società non fornisce argomenti oggettivi e convincenti che consentano di presagire l'esito negativo della procedura che, per quanto risulta, è ancora in corso sicché è lecito ritenere che, allo stato, il danno di cui si duole la società è meramente ipotetico, ancor più ove si consideri che il professionista nominato dal tribunale nell'ambito della procedura ha stimato il valore DEimmobile in
€ 455.000,00 (cfr. relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Si rammenti, in proposito, che “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova DEesistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza DEinadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova DEeffettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (Cassazione, sez.
III, 18 marzo 2005, n. 5960).
Nel caso di specie, l'onere della prova incombente a parte attrice non è stato soddisfatto.
La domanda, pertanto, deve essere integralmente respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1065/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA la società attrice alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
11.268,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 25 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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