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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17065/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 17065/23, iscritta al n. 17065/23
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Aldo Scarafiotti e il Dott. Denis Stefano Martucci
ricorrente contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Luca Cattalano e Daria Burzio
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 2.10.23 il Sig. ha proposto ricorso per Parte_1
revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo n. 7718/22 R.G. con il quale era stato pagina 1 di 6 condannato al pagamento a favore dell'ATC di euro 6.478,41 oltre ad interessi e spese e, contestualmente, opposizione avverso il precetto del 6.9.23 fondato su tale titolo;
Cont
- l si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità delle due istanze e contestando, in subordine e nel merito, i motivi di opposizione addotti da controparte;
- l'ATC ha inoltre proposto domanda riconvenzionale azionando l'ulteriore credito di euro
10.219,95 per la morosità nel frattempo maturata dal marzo 2022 al marzo 2024 e chiedendo il differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c.;
- nonostante il differimento, il ricorrente non ha depositato memoria di replica alla riconvenzionale;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 4
novembre 2024 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- nell'ambito del medesimo ricorso il Sig. ha chiesto, in primo luogo, la Parte_1
revocazione ex artt. 656 – 395 comma 1 n. 1 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 7718/22
del 22.10.22 la cui notifica ex art. 140 c.p.c. si è perfezionata il 28.11.22, alla scadenza del decimo giorno di giacenza (è frutto di un palese lapsus calami la menzione nelle conclusioni a pag. 7 del ricorso del comma 1 n. 6), che riguarda il dolo del giudice);
- la norma ammette la revocazione nel caso in cui il provvedimento impugnato sia
“l'effetto del dolo di una delle parti in danno dall'altra”;
- sarebbe stato, pertanto, onere del Sig. allegare determinanti Parte_1
condotte dolose dell'ATC e fornirne prova;
pagina 2 di 6 - l'esistenza di tali condotte non è stata, tuttavia, né specificamente allegata né dedotta a prova poiché, anche nell'ipotesi in cui si aderisse integralmente alla prospettazione attorea, sarebbero ravvisabili, al massimo, profili di colpa: coefficiente soggettivo che,
anche nelle ipotesi più rilevanti di colpa grave, non è comunque assimilabile al dolo nella prospettiva dell'art. 395 c.p.c. il quale, stabilendo eccezioni alla regola della definitività del giudicato, costituisce una norma di stretta interpretazione;
- va inoltre considerato che, anche a prescindere dalla mancata esplicitazione di profili dolosi, tale elemento soggettivo non è ravvisabile neppure nel diniego dell'ATC ad accordare l'incontro preannunciato dal difensore del Sig. con e-mail Parte_1
del 17.10.23 (doc. 8 res.) poiché la riassegnazione era normativamente subordinata all'accettazione per iscritto del cambio in riduzione, come evidenziato nella risposta inviata dall'ATC (doc. 9 res.);
- pertanto la revocazione avverso il decreto ingiuntivo n. 7718/22 è inammissibile;
*
- il Sig. ha proposto, in secondo luogo, opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatogli il 21.9.23 basato sul predetto decreto ingiuntivo;
- i motivi di opposizione non vertono, tuttavia, sull'inesistenza di un valido titolo – cioè di un titolo legittimamente formato – o su circostanze successive alla formazione del titolo, ma esclusivamente su contestazioni sulla titolarità passiva del rapporto debitorio e sul fondamento del credito vantato dall'ATC;
- tali contestazioni esulano dall'ambito dell'art. 615 c.p.c. e sarebbero state deducibili, in astratto, solamente attraverso l'istituto dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.: rimedio che, tuttavia, nella fattispecie in esame sarebbe stato egualmente precluso dal fatto che il provvedimento monitorio fosse stato validamente notificato ex art. 140 c.p.c. con perfezionamento della notifica il 28.11.22, diversamente pagina 3 di 6 da quanto dubitativamente prospettato nel ricorso (“il Sig. sembra non aver Pt_1
ricevuto il decreto ingiuntivo”);
-
per questi motivi
anche l'opposizione a precetto è inammissibile;
*
- le preclusioni processuali che precedono impediscono di entrare nel merito dei rapporti sostanziali coperti da giudicato per effetto della definitività del decreto;
- ne consegue il rigetto della domanda di accertamento del diritto del Sig. Parte_1
di corrispondere un canone inferiore a quello richiesto da controparte e della
[...]
domanda, peraltro del tutto generica, di condanna dell'ATP alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
*
- il Sig. ha chiesto, infine, di ordinare all'ATC di volturare a suo favore Parte_1
l'assegnazione dell'immobile;
- la domanda va respinta perché la volturazione presuppone l'invio – non ancora avvenuto - alla resistente della dichiarazione di disponibilità del Sig. Parte_1
a cambiare l'alloggio con uno di minori estensioni;
*
- l'ATC ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del Sig. al Parte_1
pagamento degli ulteriori debiti maturati dal marzo 2022 al marzo 2024 così come dettagliati nel doc. 17;
- la documentazione prodotta dal ricorrente comprova, in relazione a tale intervallo, solo il pagamento di euro 150 l'1.3.23 e di euro 100 il 5.5.23 (doc. 7, pag. 8), mentre tutti gli altri pagamenti non riguardano il periodo cui si riferisce la domanda riconvenzionale,
bensì il periodo precedente coperto da giudicato;
pagina 4 di 6 - il Sig. va quindi condannato, in parziale accoglimento della Pt_1 Pt_1
riconvenzionale, al pagamento di euro 9.969,95 (10.219,95 – 250) oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
*
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig. ; Parte_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 919
- fase introduttiva: euro 777
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 3.387, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali e
CPA come per legge;
- si conferma adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sono riconoscibili gli oneri riflessi;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione;
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a precetto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1
al pagamento a favore dell'ATC di euro 9.969,95 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento a favore dell'ATC delle spese processuali Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.387 per esposti ed euro 145,50 per compensi professionali, oltre a spese generali e C.P.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 30 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 17065/23, iscritta al n. 17065/23
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Aldo Scarafiotti e il Dott. Denis Stefano Martucci
ricorrente contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Luca Cattalano e Daria Burzio
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 2.10.23 il Sig. ha proposto ricorso per Parte_1
revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo n. 7718/22 R.G. con il quale era stato pagina 1 di 6 condannato al pagamento a favore dell'ATC di euro 6.478,41 oltre ad interessi e spese e, contestualmente, opposizione avverso il precetto del 6.9.23 fondato su tale titolo;
Cont
- l si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità delle due istanze e contestando, in subordine e nel merito, i motivi di opposizione addotti da controparte;
- l'ATC ha inoltre proposto domanda riconvenzionale azionando l'ulteriore credito di euro
10.219,95 per la morosità nel frattempo maturata dal marzo 2022 al marzo 2024 e chiedendo il differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c.;
- nonostante il differimento, il ricorrente non ha depositato memoria di replica alla riconvenzionale;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 4
novembre 2024 per il deposito di memorie conclusive e di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- nell'ambito del medesimo ricorso il Sig. ha chiesto, in primo luogo, la Parte_1
revocazione ex artt. 656 – 395 comma 1 n. 1 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 7718/22
del 22.10.22 la cui notifica ex art. 140 c.p.c. si è perfezionata il 28.11.22, alla scadenza del decimo giorno di giacenza (è frutto di un palese lapsus calami la menzione nelle conclusioni a pag. 7 del ricorso del comma 1 n. 6), che riguarda il dolo del giudice);
- la norma ammette la revocazione nel caso in cui il provvedimento impugnato sia
“l'effetto del dolo di una delle parti in danno dall'altra”;
- sarebbe stato, pertanto, onere del Sig. allegare determinanti Parte_1
condotte dolose dell'ATC e fornirne prova;
pagina 2 di 6 - l'esistenza di tali condotte non è stata, tuttavia, né specificamente allegata né dedotta a prova poiché, anche nell'ipotesi in cui si aderisse integralmente alla prospettazione attorea, sarebbero ravvisabili, al massimo, profili di colpa: coefficiente soggettivo che,
anche nelle ipotesi più rilevanti di colpa grave, non è comunque assimilabile al dolo nella prospettiva dell'art. 395 c.p.c. il quale, stabilendo eccezioni alla regola della definitività del giudicato, costituisce una norma di stretta interpretazione;
- va inoltre considerato che, anche a prescindere dalla mancata esplicitazione di profili dolosi, tale elemento soggettivo non è ravvisabile neppure nel diniego dell'ATC ad accordare l'incontro preannunciato dal difensore del Sig. con e-mail Parte_1
del 17.10.23 (doc. 8 res.) poiché la riassegnazione era normativamente subordinata all'accettazione per iscritto del cambio in riduzione, come evidenziato nella risposta inviata dall'ATC (doc. 9 res.);
- pertanto la revocazione avverso il decreto ingiuntivo n. 7718/22 è inammissibile;
*
- il Sig. ha proposto, in secondo luogo, opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatogli il 21.9.23 basato sul predetto decreto ingiuntivo;
- i motivi di opposizione non vertono, tuttavia, sull'inesistenza di un valido titolo – cioè di un titolo legittimamente formato – o su circostanze successive alla formazione del titolo, ma esclusivamente su contestazioni sulla titolarità passiva del rapporto debitorio e sul fondamento del credito vantato dall'ATC;
- tali contestazioni esulano dall'ambito dell'art. 615 c.p.c. e sarebbero state deducibili, in astratto, solamente attraverso l'istituto dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.: rimedio che, tuttavia, nella fattispecie in esame sarebbe stato egualmente precluso dal fatto che il provvedimento monitorio fosse stato validamente notificato ex art. 140 c.p.c. con perfezionamento della notifica il 28.11.22, diversamente pagina 3 di 6 da quanto dubitativamente prospettato nel ricorso (“il Sig. sembra non aver Pt_1
ricevuto il decreto ingiuntivo”);
-
per questi motivi
anche l'opposizione a precetto è inammissibile;
*
- le preclusioni processuali che precedono impediscono di entrare nel merito dei rapporti sostanziali coperti da giudicato per effetto della definitività del decreto;
- ne consegue il rigetto della domanda di accertamento del diritto del Sig. Parte_1
di corrispondere un canone inferiore a quello richiesto da controparte e della
[...]
domanda, peraltro del tutto generica, di condanna dell'ATP alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
*
- il Sig. ha chiesto, infine, di ordinare all'ATC di volturare a suo favore Parte_1
l'assegnazione dell'immobile;
- la domanda va respinta perché la volturazione presuppone l'invio – non ancora avvenuto - alla resistente della dichiarazione di disponibilità del Sig. Parte_1
a cambiare l'alloggio con uno di minori estensioni;
*
- l'ATC ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del Sig. al Parte_1
pagamento degli ulteriori debiti maturati dal marzo 2022 al marzo 2024 così come dettagliati nel doc. 17;
- la documentazione prodotta dal ricorrente comprova, in relazione a tale intervallo, solo il pagamento di euro 150 l'1.3.23 e di euro 100 il 5.5.23 (doc. 7, pag. 8), mentre tutti gli altri pagamenti non riguardano il periodo cui si riferisce la domanda riconvenzionale,
bensì il periodo precedente coperto da giudicato;
pagina 4 di 6 - il Sig. va quindi condannato, in parziale accoglimento della Pt_1 Pt_1
riconvenzionale, al pagamento di euro 9.969,95 (10.219,95 – 250) oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
*
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig. ; Parte_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 919
- fase introduttiva: euro 777
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 3.387, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali e
CPA come per legge;
- si conferma adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sono riconoscibili gli oneri riflessi;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione;
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a precetto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1
al pagamento a favore dell'ATC di euro 9.969,95 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento a favore dell'ATC delle spese processuali Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.387 per esposti ed euro 145,50 per compensi professionali, oltre a spese generali e C.P.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 30 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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