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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 586/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO SA Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto il 05.04.2024 al ruolo generale al n. 586/2024 promosso con atto di citazione in appello da
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ) (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Vinci del Foro C.F._4
di Vicenza (indirizzo di p.e.c. e n. di fax Email_1
1 0444515772) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in
36100 Vicenza, Borgo Scroffa n. 37 giusta procure alle liti già in atti di primo grado (in fogli separati in calce anche al presente atto); appellanti contro
-codice fiscale e partita iva in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore signor , con Controparte_1
l'Avv. Arturo Roncagalli pec: e con Email_2
domicilio eletto presso il medesimo con studio in Verona, Via della Valverde n.
87, per procura a margine della comparsa di costituzione;
appellata e appellante incidentale
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1740/2023
pubbl. il 26.09.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adita Corte d'Appello, previa conferma della statuizione in merito alla revoca del decreto ingiuntivo e della conferma della statuizione in merito al credito risarcitorio riconosciuto al sig. pari ad € 1.815,00, in riforma parziale Pt_1
dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n° 1740/2023, ferma
2 ogni opportuna declaratoria, rigettata e disattesa ogni diversa istanza, pronunciarsi e come segue: 1) In accoglimento del primo motivo di impugnazione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare c.f. - Controparte_1
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1
corrispondere a favore di e/o di e/o Parte_1 Parte_2 [...]
e/o per quanto di rispettiva spettanza, con eventuale Parte_3 Parte_4
ripartizione interna tra le parti (opponente – committente/comodatario: sig.
ed intervenute – proprietarie: sig.re , Parte_1 Parte_2 [...]
e ) nella misura e ripartizione ritenute di giustizia sulla Parte_3 Parte_4
base della TU ed in particolare del CME ivi allegato, della prova orale espletata e della documentazione prodotta, l'importo di € 14.041,69 e/o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c.. 2) In accoglimento del secondo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare c.f. - Controparte_1
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1
corrispondere a favore di e/o di e/o Parte_1 Parte_2 [...]
e/o per quanto di rispettiva spettanza, con eventuale Parte_3 Parte_4
ripartizione interna tra le parti (opponente – committente/comodatario: sig.
ed intervenute – proprietarie: sig.re , Parte_1 Parte_2 Pt_1
3 e ) nella misura e ripartizione ritenute di giustizia sulla Parte_3 Parte_4
base della TU ed in particolare del CME ivi allegato, della prova orale espletata e della documentazione prodotta, l'importo di € 18.961,26 e/o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c.. 3) In accoglimento del terzo motivo di appello condannare
(c.f. - p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di primo grado in misura integrale o nella misura ritenuta di giustizia o, in subordine, disporre la compensazione integrale o una compensazione parziale in misura percentuale ridotta rispetto a quella liquidata dal Tribunale di Vicenza a carico di opponente e
Con intervenute e per l'effetto condannare a restituire quanto già integralmente corrisposto in misura totale o parziale. Comunque accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e da intendersi riproposte: In via preliminare Attese le istanze formulate dalla convenuta opposta in via preliminare: - alla luce della mancata concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi la richiesta di emissione di ordinanza ex art 186 ter c.p.c. non sussistendo i presupposti previsti ex lege ed essendo le domande di parte convenuta opposta palesemente infondate in fatto e in diritto, diritto per i motivi partitamente esposti in atti;
- rigettarsi le eccezioni di
4 decadenza e di inammissibilità dell'intervento delle sig.re , Parte_2
e , in quanto infondate in fatto e in diritto per i Parte_3 Parte_4
motivi esposti in atti e alla luce di quanto dedotto in corso di causa e confermato dall'istruttoria espletata, segnatamente ma non limitatamente in riferimento a quanto emerso in sede di TU. Nel merito Accertati: a) i pagamenti effettuati dal sig. in favore della convenuta opposta;
b) l'esistenza di difetti e/o Parte_1
difformità e/o mancata esecuzione di opere e le negligenze commesse dalla ditta nelle lavorazioni relative all'immobile sito in Vicenza Via Zanecchin n. CP_1
3, di proprietà delle sig.re , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
vizi/difetti/difformità/manchevolezze, negligenze e danni accertati in sede
[...]
di TU;
c) l'inadempimento da parte appaltatrice convenuta opposta al contratto di appalto, le negligenze commesse da quest'ultima, i vizi e danni conseguiti ed in nesso causale con l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori commissionati dal sig. e con le negligenze commesse dalla ditta;
d) l'entità Parte_1 CP_1
dei vizi e dei danni cagionati da detti inadempimenti e negligenze come accertati dall'istruttoria e dalla TU espletata che ha quantificato per l'eliminazione dei detti vizi/difetti/difformità/manchevolezze e la sistemazione dei danni riscontrati la somma pari ad € 36.307,34; e) l'ulteriore danno patito dal sig. per costi Pt_1
e spese sostenute in conseguenza ed in nesso causale con gli inadempimenti e le
5 negligenze poste in essere durante dalla ditta appaltatrice (cfr. docc. da 34 a 37 e doc. 39) pari ad € 2.449,40; conseguentemente ➢ in via principale: 1) revocarsi,
annullarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
1120/2018 del 17.04.2018, R.G. n. 2228/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza
perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti;
2) in ogni caso, alla luce della modifica della domanda svolta dalla ditta che ha precisato CP_1
l'asserito residuo credito in € 34.572,08, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig.
alla ditta per tutte le ragioni esposte, 3) condannarsi in via Parte_1 CP_1
riconvenzionale la convenuta opposta alla corresponsione della detta somma di €
36.307,34 come precisati ed indicati dalla TU disposta nel presente giudizio e di
€ 2.449,40 (cfr. docc. da 34 a 37 e doc. 39), e dunque per complessivi € 38.756,74
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c., a favore di e/o di , Parte_1 Parte_2
e per quanto di rispettiva spettanza, con Parte_3 Parte_4
eventuale ripartizione interna tra le parti (opponente – committente/comodatario:
sig. ed intervenute – proprietarie: sig.re , Parte_1 Parte_2
e come ritenuta di giustizia sulla base della Parte_3 Parte_4
TU, della prova orale espletata e della documentazione prodotta;
➢ in via subordinata: ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, determinarsi
6 l'effettivo eventuale minor credito in capo alla convenuta opposta e, per l'effetto,
porre il detto minor credito in compensazione con il credito del sig. come Pt_1
accertato in corso di causa e come ritenuto di giustizia sulla base della TU, della prova orale espletata e della documentazione prodotta;
condannarsi in ogni caso la convenuta opposta al risarcimento in favore delle intervenute dei danni come accertati in corso di causa, nella misura e ripartizione ritenute di giustizia sulla base della TU, della prova orale espletata e della documentazione prodotta, il tutto oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c.. In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa per il presente grado di giudizio con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30%,
giusta modifica dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, apportata dal D.M. n. 37/2018,
con cui è stato disposto che, nel caso in cui l'atto digitale contenga dei collegamenti ipertestuali, ossia abbia il requisito della cd. “navigabilità”, il
Giudice possa disporre l'aumento in misura del 30%. In via istruttoria Si richiama tutta la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse da intendersi qui integralmente riportate,
opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti
7 in atti e contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso.
Per parte appellata e appellante incidentale :
1) In via preliminare respingersi il secondo motivo di appello del signor Pt_1
e delle signore e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
in quanto inammissibile poiché fondato su nuova eccezione da dichiararsi Pt_4
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. 2) In ogni caso respingersi tutti i tre motivi di impugnazione del signor e delle signore Parte_1 Parte_2
e in quanto infondati in fatto
[...] Parte_3 Parte_4
ed in diritto. 3) Dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento autonomo delle signore e 4) Parte_2 Parte_3 Parte_4
Dichiararsi che si è formato il giudicato con riferimento alle doglianze del signor e delle parti intervenute, signore Parte_1 Parte_2 [...]
e di cui ai seguenti punti: a (mancata rifinitura Parte_3 Parte_4
del pilastro cancello pedonale), d (mancata rimozione del cavo facciata est del fabbricato), h (mancata esecuzione dei lavori inerenti il sistema elettrico), i
(mancata sigillatura radiatori), l (mancato ripristino rubinetto esterno acqua), m
(malfunzionamento di ferramenta finestra bagno est e cucina), n (mancata rifinitura ferramenta dei serramenti), o (mancato aggancio ringhiera metallica
8 della terrazza della mansarda), p (tubazioni lasciate incompiute in esterno per acqua e gas) e q (incompletezza dell'impianto per la linea telefonica) come riconosciuto dalle stesse parti appellanti nella loro memoria conclusionale di replica. 5) In accoglimento dell'impugnazione incidentale della CP_1
in parziale riforma della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di
[...]
Vicenza, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione del signor Pt_1
e delle parti intervenute, signore
[...] Parte_2 [...]
e con riferimento alla doglianza f (problemi al Parte_3 Parte_4
sistema fognario) con conseguente: a) rigetto delle domande delle parti appellanti nei confronti della b) condanna del signor Controparte_1 Pt_1
Con a 1 corrispondere alla l'importo di euro
[...] Controparte_1
1.815,00 oltre agli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo. 6) In
accoglimento dell'impugnazione incidentale della in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di Vicenza, condannare il signor a rimborsare alla la quota di 1/5 Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del primo grado del giudizio come già liquidate e della C.T.U.
che è stata posta in compensazione. Fatte salve le modifiche in conseguenza dell'accoglimento delle impugnazioni incidentali della Controparte_1
di cui alle conclusioni nn. 5) e 6), confermarsi per il resto la sentenza n. 1740/2023
9 del Tribunale di Vicenza. 8) In caso di accoglimento del secondo motivo di appello del signor e delle parti intervenute, signore Parte_1 Parte_2
e a parziale riforma della parte Parte_3 Parte_4
motivazionale della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di Vicenza, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione del signor e delle parti Parte_1
intervenute, signore e Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti della con riferimento ai seguenti Pt_4 Controparte_1
punti delle varie doglianze denunciate alle doglianze: b (compromissione della pavimentazione porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato); c (mancato ripristino dei vialetti prospicienti le facciate nord e ovest del fabbricato); e
(presenza di macchie di umidità in cantina – parete perimetrale est del fabbricato);
g (presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore),
con conseguente rigetto delle domande delle parti appellanti nei confronti della
9) Se ed in quanto necessario confermare la sentenza Controparte_1
n. 1740/2023 del Tribunale di Vicenza nella parte motivazionale di rigetto dell'azione del signor e delle parti intervenute, signore Parte_1 [...]
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Parte_4
con riferimento alle doglianze a (mancata rifinitura del Controparte_1
pilastro cancello pedonale), d (mancata rimozione del cavo facciata est del
10 fabbricato), n (mancata rifinitura ferramenta dei serramenti), p (tubazioni lasciate incompiute in esterno per acqua e gas) e q (incompletezza dell'impianto per la linea telefonica) con conseguente rigetto delle domande delle parti appellanti nei confronti della 10) Comunque, accogliersi le seguenti Controparte_1
conclusioni formulate dalla nel giudizio di primo grado Controparte_1
e qui riportate e da intendersi per riproposte: 10.1) Dichiararsi l'intervenuta decadenza del signor dall'esercizio dell'azione di garanzia nei Parte_1
confronti della con conseguente rigetto di tutte le sue Controparte_1
domande, eccezioni e conclusioni. 10.2) Rigettarsi tutte le domande, eccezioni e conclusioni del signor nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[... in quanto infondate in fatto ed in diritto. 10.3) Nella denegata ipotesi in cui il loro intervento autonomo fosse ritenuto ammissibile, rigettarsi tutte le domande delle signore e Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1
Con diritto. Condannare il signor a pagare alla Parte_1 Controparte_1
[... l'importo di euro 34.572,08 o il diverso importo accertato in corso di causa oltre agli interessi legali su detto importo dalla domanda al saldo. 11) Condannare
il signor e le parti intervenute, signore Parte_1 Parte_2
e a corrispondere alla Parte_3 Parte_4 CP_1
11 le spese legali del presente grado del giudizio. In via istruttoria: Previa CP_1
revoca dell'ordinanza datata 11/08/2021 del Giudice del Tribunale di Vicenza,
ammettersi le prove per testi sui capitoli istruttori nn. 5), 8), 10), 13) e 15) della
Con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc della indicando Controparte_1
a testi gli stessi indicati a prova diretta in detta memoria. Ci si oppone all'ammissione delle prove formulate dalle parti appellanti per i motivi già esposti negli atti difensivi della del giudizio di primo grado. Si Controparte_1
chiede in ogni caso abilitazione alla prova contraria su tutti i capitoli istruttori delle parti appellanti che fosse ammessi ad essere provati, indicando a testi a prova contraria gli stessi testi indicati dalla parte appellata nella sua memoria ex art. 183
VI comma n. 3 cpc.
3. Si chiede che sia disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio in sostituzione di quella espletata nel giudizio di primo grado con conferimento di incarico ad un nuovo esperto per i motivi esposti dalla
[...]
nei propri atti difensivi. Si dichiara di non accettare il Controparte_1
contraddittorio sulle conclusioni, domande ed eccezioni nuove formulate dalle parti appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1120/2018 del 17.04.2018, con cui il Tribunale di Vicenza, gli ingiungeva di pagare in favore della società a Controparte_1
12 somma complessiva di € 54.572,00 , oltre interessi e spese a titolo di saldo del corrispettivo relativo a lavori edili commissionati dal medesimo alla ditta individuale (in cui era subentrata, per conferimento Controparte_2
dell'azienda individuale, la s.r.l. ricorrente in monitorio) nel febbraio 2017 ed aventi ad oggetto alcune porzioni del fabbricato sito in Vicenza via Zanecchin n.
23, immobile catastalmente censito al Fg. 13 mappale 209, formato da tre unità
immobiliari di proprietà delle sig.re , Parte_2 Parte_3
e , figlie del sig. .
[...] Parte_4 Parte_1
Con I lavori commissionati alla ditta di erano quelli indicati nel Controparte_1
preventivo/offerta dimessa dall'opponente e riguardavano principalmente la demolizione e la ricostruzione del tetto, la ristrutturazione del piano rialzato del fabbricato (piano terra), la sistemazione delle facciate esterne, il rifacimento e/o sistemazione degli impianti elettrici e idraulici, la sistemazione dell'impianto di smaltimento delle acque.
Nel giudizio intervenivano volontariamente, associandosi all'atto di citazione in opposizione alle difese e deduzioni dell'opponente, le sigg.re Parte_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
Con SP l'opponente e le intervenute che per i lavori in oggetto emetteva sei fatture, tutte interamente pagate e che a seguito della trasmissione della
13 contabilità lavori venivano emesse due ulteriori fatture, la n. 4 del 23.01.2018 di
€ 24.927,93, pure interamente saldata, e la n. 5 del 23.01.2018 € 79.572,08, solo in parte pagata ed appunto azionata, limitatamente al saldo, col decreto ingiuntivo di cui si controverte. Per detta fattura le parti, proseguivano gli esponenti,
concordavano un pagamento rateizzato, tanto che il corrispondeva un Pt_1
acconto di € 25.000,00 alla data del 06.02.2018 e successivamente, in data
04.04.2018 (quindi anteriore alla pubblicazione e notifica del decreto ingiuntivo),
altro acconto di € 10.000,00. Un ulteriore acconto di € 10.000,00 veniva poi pagato in data 29.05.2018, di modo che il residuo capitale ancora dovuto risulterebbe non dell'ammontare ingiunto bensì di € 34.572,08.
Con Inoltre , l'attore e le intervenute assumevano che le opere eseguite dalla ditta di , come accertato anche dalla perizia di parte , presentavano Controparte_1
gravi difetti e difformità, ed inoltre risultava la parziale mancata ultimazione di lavori commissionati da parte dell'impresa appaltatrice.
Concludevano chiedendo la revoca e/o l'annullamento e/o la declaratoria di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi/difetti denunciati,
quantificati in € 20.000,00.
14 Si costituiva il quale esponeva che: i lavori erano Controparte_1
stati completati nel mese di novembre 2017 e nel successivo mese di dicembre era stata consegnata al la contabilità finale dell'importo complessivo di € Pt_1
285.000,00 oltre Iva;
il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data
21.03.2018, allorquando il credito residuo per l'impresa ammontava ad €
54.272,08 a saldo appunto della fattura n. 5 del 23.01.2018; gli ulteriori acconti per totali € 20.000,00 erano stati corrisposti dopo il deposito del ricorso monitorio così da ridurre il credito ad € 34.272,08 ; la denuncia dei vizi da parte del Pt_1
avvenuta solo con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, era tardiva;
contestava nel merito l'esistenza dei vizi lamentati.
Con Deduceva che l'intervento volontario di , e Parte_2 Parte_3
si poteva ritenere ammissibile ove meramente adesivo alle domande Parte_4
svolte da ed era invece da ritenersi inammissibile, anche perché Parte_1
volto ad ampliare il thema decidendum già fissato con il decreto ingiuntivo, ove qualificato come intervento autonomo. Concludeva per il rigetto dell'opposizione,
con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale e di TU, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così
15 statuiva: “condanna l'attore opponente sig. al pagamento a favore Parte_1
della convenuta opposta della minor somma di € Controparte_1
32.457,08, maggiorata da interessi come da decreto ingiuntivo;
III) rigetta ogni
altra maggior domanda di risarcimento danni dell'attore opponente, per
intervenuta decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c., nei sensi e limiti di cui in
motivazione; IV) condanna l'attore opponente e le terze intervenute in solido a
rifondere alla convenuta opposta le spese processuali – liquidate per l'intero in €
7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge sull'imponibile – in misura di 4/5 (quattro quinti) dell'intero,
compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le parti;
V) pone in via definitiva le
spese di TU, come liquidate in corso di causa, a carico in proporzione di 4/5
(quattro quinti) dell'opponente e terze intervenute in solido e di 1/5 (un quinto)
della convenuta opposta”.
Il primo giudice accoglieva parzialmente l'opposizione e accertava il credito risarcitorio , limitatamente al danno cagionato dai due episodi di tracimazione delle acque che avevano determinato l'allagamento del bagno posto al servizio della stanza da letto matrimoniale al piano rialzato (piano terra), occupato dal e dalla moglie ed in proprietà della figlia che Pt_1 Parte_3
quantificava in euro 1.815,00; sosteneva che gli altri danni denunciati non
16 potevano essere riconosciuti in quanto denunciati tardivamente a fronte dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. tempestivamente sollevata
Con da .
Affermava che l'intervento volontario di , Parte_2 Parte_3
e proprietarie per quote e porzioni divise dell'immobile su cui Parte_4
vennero commissionati gli interventi edilizi dal genitore, da qualificarsi quale intervento meramente adesivo, era ammissibile, non avendo esse svolto domande autonome volte ad allargare la materia del contendere.
Nel merito, il tribunale esaminava partitamente i vizi denunciati dall'opponente e ne accertava, limitatamente ad alcuni di essi, la sussistenza, tuttavia, escludeva l'operatività della garanzia contrattuale, stante la fondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dall'opposta.
Rilevava, infatti, che nel gennaio 2018 era stata approvata dal committente la contabilità finale, venendo concordato l'importo di euro 285.000,00 oltre accessori e che solo con l'atto di citazione notificato il 29.05.2018, corredato da una perizia di parte del 25.05.2018, il denunciava l'esistenza di tali difetti Pt_1
e, pertanto, tardivamente - oltre il termine di 60 giorni dalla scoperta ex art. 1667
c.c.- considerato che si trattava di vizi di immediata percezione.
17 Escludeva, il primo giudice, l'operatività della garanzia ex art. 1669 c.c.,
trattandosi di una sommatoria di difetti, alcuni lievi e/o modesti inidonei a costituire pericolo di rovina dell'immobile ovvero tali da cagionare danni gravi allo stesso e affermava l'operatività della garanzia relativamente ai danni conseguenti alla tracimazione delle acque con conseguente allagamento del bagno,
trattandosi di danni verificatisi a distanza di tempo dalla ultimazione delle opere ma riconducibili a negligenze nella gestione del cantiere, che quantificava nel complessivo importo documentato di euro 1.815,00 che veniva portato in compensazione del credito residuo, pari all'importo non contestato di euro
34.272,08, così ammontando il credito dovuto all'opposta in euro 32.457,08.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
, e affidato a tre motivi: I.
[...] Parte_3 Parte_4
omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni fattuali e documentali e delle integrali risultanze istruttorie - violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto in merito ai pregiudizi derivati dagli episodi di tracimazione verificatisi nel mese di maggio
2018 e nella quantificazione degli stessi. II. omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni fattuali e documentali e delle integrali risultanze istruttorie - violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei
18 principi di diritto in merito alla diversa natura delle doglianze lamentate nei confronti della società con conseguente scorretta applicazione di termini CP_1
decadenziali/prescrizionali, parziale configurazione della natura dell'intervento delle sig.re e omessa pronuncia su una delle problematiche. III. erronea Pt_1
interpretazione e/o applicazione delle norme e dei principi di diritto in punto spese di lite e TU .
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell' eccezione svolta da parte appellante in relazione alla configurazione di alcuni difetti e dei relativi danni ( danno da compromissione della pavimentazione in porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato, danno da mancato ripristino dei vialetti prospicienti le facciate nord e ovest del fabbricato e da presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore) nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. – con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale –;
sosteneva che tale ricostruzione era inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello, posto che nel corso del giudizio di primo grado la responsabilità
dell'appaltatrice era stata qualificata ai sensi dell'art. 1667/1669 c.c. e non nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
19 Nel merito, contestava la fondatezza dei rilievi avversari ed evidenziava che i
Con danni contestati erano collegati all'esecuzione dei lavori da parte di ,
Con riguardando porzioni dell'immobile oggetto dell'area di cantiere nella quale aveva svolto i lavori.
Ribadiva l'inammissibilità dell'intervento delle signore ove qualificato Pt_1
quale intervento autonomo – in quanto non prospettato in primo grado- dovendo lo stesso essere inteso come intervento meramente adesivo a sostegno delle difese e prospettazioni di e reiterava l'eccezione di decadenza dalla Parte_1
garanzia ex art. 1667 c.c.
Con riguardo al motivo di appello svolto da parte appellante, relativo alla quantificazione dei danni derivanti dalla tracimazione del sistema fognario, che il primo giudice aveva limitato ad euro 1.815,00 e che, invece, doveva essere quantificato nella maggior somma di euro 14.041,69, l'appellata svolgeva appello incidentale per “omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni
fattuali e documentali e delle integrali risultanze istruttorie – violazione ed errata
applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto in merito alla
responsabilità della gli episodi di tracimazione Parte_5
verificatisi nel mese di maggio 2018”.
20 Sostiene l'appellante (incidentale) che la problematica del sifone con conseguente allagamento si è verificata nel mese di maggio 2018, ossia ben sei mesi dopo la conclusione dei lavori (dicembre 2017) e che la circostanza che l'ostruzione del sifone sia stata conseguenza di materiale di cantiere finito nei pozzetti attraverso i pluviali è una congettura di parte appellante non supportata da alcun elemento probatorio.
Con riferimento alle ulteriori doglianze svolte dall'appellante in relazione ai difetti rispetto ai quali il primo giudice aveva accolto l'eccezione di decadenza, ne contestava la fondatezza, escludendo che essi fossero riconducibili all'errato
Con adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di .
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
16.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha quantificato il risarcimento dei danni conseguenti ai due episodi di allagamento dell'immobile di proprietà di e Parte_3
concesso in uso a nel minor importo di euro 1.815,00, senza tener Parte_1
21 conto dei danni conseguenti al rigonfiamento del parquet della camera matrimoniale, del bagno e del corridoio, all'impregnamento del battiscopa e alla presenza di macchie nelle pareti dello scantinato ammontanti ad euro 11.041,69 a cui dovevano aggiungersi i costi di vitto e alloggio – quantificati dal TU in euro
3.000,00- stante l'inagibilità dell'alloggio per l'intera durata delle lavorazioni.
Sostiene l'appellante che il compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado conferma che tali danni sono conseguenza della condotta imperita dell'impresa che non ha provveduto alla pulizia dei pozzetti di scarico e ad accertare che gli stessi non fossero ostruiti da pezzi di calcinacci e da materiale di cantiere.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha considerato che alcuni dei vizi dedotti hanno arrecato danni a porzioni dell'immobile non oggetto del contratto di appalto e, quindi, aventi natura extracontrattuale.
Nello specifico si tratta dei danni alla pavimentazione in porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato (punto b) , del mancato ripristino dei vialetti prospicenti le facciate nord e ovest del fabbricato (punto c) e ai danni conseguenti alla presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti dei piano superiore
(punto g) i quali sono stati provocati da a porzioni dell'immobile (parti esterne Con
22 e piano superiore) che non erano oggetto del contrato di appalto e che si sono verificati durante l'esecuzione dei lavori e a causa della modalità in con cui gli stessi sono stati eseguiti: sono pertanto danni di natura extracontrattuale la cui domanda risarcitoria non è oggetto di alcun termine decadenziale e soggiace invece al termine prescrizionale quinquennale e che vengono quantificati in euro
18.961,26 (comprensivo di oneri di cantiere).
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione della statuizione relativa alla regolamentazione delle spese di lite e di TU, non avendo il primo giudice considerato nella ripartizione la circostanza che al momento della notifica del decreto ingiuntivo il credito si era ridotto per effetto degli ulteriori due acconti versati e che il giudizio aveva accertato la parziale fondatezza della domanda risarcitoria.
4. Il primo motivo di appello è fondato.
L'appellante ha dedotto che nel mese di maggio 2018 vi sono stati due episodi di tracimazione delle acque fognarie all'interno dell'immobile al piano terra rialzato,
di proprietà della sig.ra e in comodato d'uso al sig. Parte_3 Pt_1
e che in conseguenza di tali eventi si sono verificati dei danni consistenti
[...]
nel rigonfiamento del parquet della camera matrimoniale, del bagno e del
23 corridoio, nell'impregnamento del battiscopa e nella presenza di macchie nelle pareti dello scantinato.
Il primo giudice, pur riconoscendo la fondatezza delle doglianze e dei pregiudizi subiti dagli appellanti e la responsabilità della ditta appaltatrice, richiamando in merito alle cause di detti episodi quanto stabilito dal TU, ha errato nel determinare la quantificazione dell'onere risarcitorio limitandolo alla sola somma di € 1.815,00 relativa ad alcuni pregiudizi (sostituzione del materasso, intervento dell'impresa per lo svuotamento dell'acqua e per la disostruzione del sifone nonché per il trattamento dei tappeti danneggiati) ed escludendo invece il risarcimento dei danni subìti dall'immobile e conseguenti agli episodi di tracimazione dell'acqua.
Non risulta contestato che nel mese di maggio 2018 si sono verificati due episodi di allagamento del bagno che serve la stanza da letto matrimoniale del piano rialzato (piano terra) ove abita;
tali episodi sono stati confermati Parte_1
dal teste audìto (teste – vicino di casa del ) il quale Testimone_1 Pt_1
intervenuto presso l'abitazione dell'appellante ha constatato l'allagamento del bagno, della camera da letto e della cantina.
Ciò che risulta contestato è la causa degli episodi di allagamento, sostenendo l'appaltatrice che l'allagamento era dipeso “dalla scarsa manutenzione del sig.
24 e della sua famiglia con riguardo in particolare alla presenza di foglie”; Pt_1
tesi contrastata da parte appellata (e dalle intervenienti) secondo cui dalle verifiche eseguite dal consulente di parte e dalla documentazione fotografica era emerso che l'ostruzione che ha causato l'allagamento ed i relativi danni all'immobile era dipesa da materiali e detriti provenienti dalla demolizione del coperto, lavori di cui si era occupata la ditta . CP_1
Va osservato sul punto che il TU, ing. ha accertato che “un allagamento Per_1
di tali proporzioni porta a concludere che l'ostruzione dei pozzetti era dovuta alla
presenza di materiale solido, non a materiale organico come foglie e/o erba, ecc…
(superficiale e leggero, quindi presente anche all'interno dell'abitazione poiché
trasportato dal flusso dell'acqua), ma che effettivamente vi siano entrati calce,
trovanti, pezzi di demolizione. L'unico modo in cui tale tipologia di materiale sia
potuta entrare nei pozzetti è stato nel corso del cantiere, attraverso i pluviali,
durante le lavorazioni sul tetto: tale materiale ha occluso il transito alle acque.
Le improvvise piogge successive hanno fatto il resto. La pulizia ed il riordino del
cantiere dovrebbe essere sempre cura e scrupolo dell'impresa che lo lascia,
soprattutto se questa ha interferito con parti dell'abitazione anche non oggetto
dell'appalto. La tubatura di scarico del tetto è inserita nei pozzetti che insistono
nella parete che ha evidenziato il problema. Il pozzetto di scarico, oltre a
25 contenere trovanti e consistenti porzioni di calcinacci di demolizione provenienti
dai lavori effettuati in copertura, può essere che contenesse anche tracce di
calcestruzzo e/o materiali cementizi che, a contatto con l'acqua (in diluizione)
hanno provocato l'ostruzione del pozzetto. L'impresa non si è assicurata, durante
le lavorazioni, oltre che di verificare l'effettivo stato del pozzetto, stante
l'interferenza di lavorazione, neppure di proteggere i canali di gronda
dall'ingresso di materiale (in via preventiva). Si ritiene quindi che l'episodio di
allagamento verificatosi nel maggio 2018, sia diretta conseguenza delle
lavorazioni di cantiere, magari non completate per svariati motivi, come risulta
altresì evidente dai sopralluoghi, ma comunque determinanti in coincidenza di un
evento meteorico intenso che ha trovato occlusa la sua via di passaggio
obbligato”.
Tali conclusioni sono state confermate dal TU, sentito a chiarimenti all'udienza del 26.03.2021 : “Il TU rileva che il fenomeno si è verificato al primo evento di
pioggia intensa;
ciò è da ascrivere a “trovanti” all'interno dei pozzetti. Ciò
significa che durante le lavorazioni eseguite sul tetto pezzi di calcinacci sono finiti
direttamente nei pozzetti pluviali. Ciò deduco dal fatto che i pozzetti pluviali non
fossero mai stati aperti dall'impresa, che invece era tenuta, prima dell'abbandono
del cantiere, a pulire i pozzetti. ADR Non è possibile che l'acqua arrivi fino al
26 piano rialzato, se imputiamo una causa di intasamento dovuto al collettore
stradale. La TU dichiara: ritengo che il contraddittorio inerente alla verifica del
contenuto dei pozzetti non fosse necessaria per stabilire il contenuto stresso, in
quanto a seguito dell'allagamento la committenza stessa ha poi provveduto alla
pulizia degli stessi. I trovanti sono entrati dal tetto durante le lavorazioni in
quanto in precedenza e dopo la pulizia non si sono mai verificati eventi simili (non
si rinvengono tracce all'interno dell'abitazione, pag. 6 elaborati peritale)”.
Con riferimento all'eziologia di tali allagamenti non vi è ragione di dubitare che essi siano stati causati dalla presenza di trovanti all'interno dei pozzetti e ciò
considerato che, come condivisibilmente rilevato dal TU, prima dei lavori da
Con parte dell'impresa e successivamente alla pulizia dei pozzetti, questi episodi di tracimazione non si sono mai verificati;
inoltre il consulente ha escluso, quale causa alternativa ipotetica, l'intasamento del collettore stradale atteso che in tal caso non era possibile che l'acqua arrivasse fino al piano rialzato.
Né tale conclusione è stata contrastata efficacemente dall'appellata, che si è
limitata ad addebitare tali eventi alla scarsa manutenzione dei pozzetti da parte dei che sarebbero stati ostruiti dalla presenza di foglie;
ma tale ricostruzione Pt_1
è smentita dall'evidenza che tali episodi non si erano mai verificati prima
Con dell'esecuzione dei lavori da parte della né successivamente alla pulizia dei
27 pozzetti e che un allagamento di tali proporzioni non era compatibile con la presenza di materiale organico, come foglie e erba, essendo piuttosto riconducibile alla presenza di materiale solido, come calcinacci e residui di lavorazione (vedasi conclusioni TU).
4.1 Con riferimento alla quantificazione di tali danni, il primo giudice, pur affermando che si trattava di danni tempestivamente denunciati, manifestatisi a distanza di tempo (maggio 2018) a seguito di episodi di pioggia intensa e che erano ascrivibili a negligenti lavorazioni di cantiere (v. p.15 sentenza), riconosceva i danni conseguenti all'acquisto di un nuovo materasso, alla pulizia degli ambienti e al ripristino dei tappeti danneggiati e per l'ammontare complessivo di euro
1.815,00, somma, pertanto, da dedursi dall'importo del decreto ingiuntivo.
Oltre a quanto riconosciuto in proposito dal tribunale, vanno altresì risarciti i danni all'immobile - piano rialzato (piano terra), occupato dal e dalla moglie ed Pt_1
in proprietà della figlia oggetto del contratto di appalto e alla Parte_3
cantina in proprietà delle tre sorelle non oggetto di lavori del contratto di appalto
- conseguenti a dette tracimazioni che han comportato il rigonfiamento del parquet
della camera matrimoniale, del bagno del corridoio, l'impregnamento di battiscopa e la presenza di macchie nelle pareti dello scantinato.
28 Tali danni sono stati quantificati dal TU, con criteri condivisibili (computo
Metrico Estimativo (CME) frutto di quantità misurate e riscontrate in loco e con
prezzi riferibili ai prezziari della Camera di Commercio di Vicenza e stabiliti dagli
Ordini Professionali Provinciali per l'anno in corso, p.13 perizia) e non specificamente contestati dall'appellata nell'importo complessivo di euro
11.041,69 (vedasi capitolo “PAVIMENTAZIONE PIANNO ” voci nn Pt_6
017-018-019-020-021-022-023-024 CME).
Vanno altresì riconosciuti i costi per vitto e alloggio per due persone, durante il periodo di esecuzione dei lavori, stante l'inagibilità dell'immobile, la cui durata è
stata stimata dal TU in 30 giorni per il rifacimento della pavimentazione al piano terra;
sul punto va riconosciuta la congruità della spesa stimata dal TU in euro
3.000,00 e ciò in considerazione degli oneri connessi al reperimento di un alloggio temporaneo, che sono notoriamente superiori rispetto alla locazione di un immobile per periodi più prolungati.
Complessivamente vanno pertanto riconosciuti a titolo di risarcimento dei danni conseguenti agli allagamenti sopra descritti, l'importo complessivo di euro
14.041,69, valore all'attualità.
5. Il secondo motivo di appello è fondato.
29 Sostiene l'appellante che i vizi e i pregiudizi denunciati nel giudizio di primo grado avevano natura differente e composita, essendovi “vizi /difformità rispetto al contratto” e “danni arrecati a porzioni dell'immobile non oggetto del contratto
di appalto e, dunque, danni aventi natura extracontrattuale” (p.23 appello ).
Rientrano in questa seconda categoria, secondo la prospettazione dell'appellante
“la compromissione della pavimentazione in porfido del percorso carrabile ad est
del fabbricato, con numerose crepe e fessure e mancato raccordo ben definito
verso il giardino, e comunque avvallamenti (dovuti al transito di mezzi pesanti)”
(lett.b, seguendo l'elenco dei vizi esaminati dal primo giudice) ; “ il mancato
ripristino dei vialetti prospicienti le facciate nord e ovest del fabbricato, lasciati
in condizioni grezze ed irregolari, con misto di sabbia e vegetazione varia, senza
ripristinare lo strato di ghiaino preesistente” (lett.c); “la presenza di macchie di
umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore” (lett. g).
Con Tali pregiudizi sono, pertanto, stati provocati da a porzioni dell'immobile
(parti esterne e piano superiore) che non erano oggetto del contrato di appalto
Con intercorso tra e la ditta appaltatrice durante l'esecuzione dei Parte_1
lavori e a causa della modalità in cui gli stessi sono stati eseguiti: sono pertanto danni di natura extracontrattuale la cui domanda risarcitoria non è oggetto di alcun termine decadenziale e soggiace invece al termine prescrizionale quinquennale.
30 Orbene, non vi è dubbio che tali danni interessano porzioni dell'immobile non rientranti nell'oggetto del contratto di appalto, né interessato alle lavorazioni
Con eseguite dalla;
trattasi, pertanto, di pregiudizi che si sono verificati in
occasione dell'esecuzione di tale contratto e in conseguenza delle modalità in cui tali lavori sono stati eseguiti.
L'appellata non contesta l'esistenza di tali danni, limitandosi a dedurre [(con riferimento ai punti b) e c)], che si tratterebbe di problematiche intervenute per
esigenze di cantiere e che i relativi oneri sarebbero a carico del committente, in quanto conseguenti all'esecuzione dei lavori.
Tale deduzione è priva di pregio in quanto trattasi di danni conseguenti al mancato apprestamento delle cautele necessarie per lo svolgimento dei lavori, come correttamente rilevato dal TU: “ in ordine alla compromissione pavimentazione
porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato, NON sono state apprestate
le misure di sicurezza e di protezione e ciò ha comportato le cricche sul porfido,
lo spostamento ed in alcuni punti il lievo della pavimentazione, i danneggiamenti
sono nei punti ove hanno transitato i mezzi pesanti di cantiere (buche,
cedimenti)”; e “quanto al mancato ripristino dei vialetti prospicienti le facciate
nord e ovest del fabbricato, lasciati in condizioni grezze ed irregolari, con la
presenza al termine dei lavori di cedimenti e buche, (pag. 5 elaborato)”.
31 Dunque, trattasi di danni che potevano essere evitati con l'adozione delle cautele minime di protezione dell'area di cantiere, né tale conclusione è smentita dalla circostanza riferita dai testi audìti, secondo cui il era stato edotto della Pt_1
circostanza che la pavimentazione non era idonea al transito dei mezzi pesanti e che, ciò nonostante, avrebbe dato il suo assenso al passaggio (teste , Tes_2
ovvero avrebbe deciso di farsi carico dei relativi oneri (teste . Tes_3
Sul punto merita osservare che quanto riferito dai testi, in considerazione della genericità del contenuto di tali dichiarazioni – non essendo chiaro se il Pt_1
fosse stato edotto dell'entità dei danni che sarebbero stati cagionati, né della possibilità di apprestare soluzioni alternative onde evitarli e dei relativi costi – non ha efficace esimente della responsabilità dell'appaltatrice, che era tenuta ad apprestare le cautele idonee ad evitare tali danni, come elementari esigenze di diligenza professionale impongono.
Quanto alla presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore (lett. g) l'appellata ne ha contestato l'attribuibilità ai lavori svolti,
evidenziando che il TU avrebbe espresso delle mere supposizioni.
Tale deduzione è priva di pregio.
Il TU ha accertato la “ mancata pulizia delle pareti e dei soffitti del piano
superiore non ristrutturato, dove appaiono muffe e tracce di umidità” e ha
32 attribuito tali problematiche “all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici e
al mancato sistema di protezione durante il rifacimento del coperto”; che tali
Con problematiche siano conseguenza dei lavori eseguiti dalla e, in particolare, al mancato apprestamento delle cautele necessarie in fase di rifacimento del tetto è
stato definitivamente chiarito dal TU : “la scrivente fa riferimento a quelle
percolazioni ed umidità visivamente rilevabili come conseguenti di una assai
scarsa attenzione durante le operazioni di cantiere (vedasi documentazione
fotografica). Anche i pavimenti sono stati lasciati in pessime condizioni, con
numerose zone rovinate da materiali e detriti vari lasciati sopra il piano di
calpestio a “nudo”, ovvero senza una copertura di protezione. Risultano evidenti
tacce di calce e malte ancora ben aderenti alla pavimentazione che dovranno
essere rimosse con adeguati prodotti e cura”.
Dunque, non può essere condivisa la difesa dell'appellata secondo cui non sarebbero state accertate le cause dell'umidità e che le conclusioni cui è pervenuto il TU sarebbero delle mere illazioni e ciò in quanto trattasi di macchie di umidità
dipese dalla mancanza di protezione durante l'esecuzione dei lavori sul tetto,
esposto agli eventi atmosferici, riscontrato dalla circostanza che anche i pavimenti non sono stati adeguatamente coperti durante i lavori, dovendosi concludere per un modus operandi dell'impresa, sotto tale profilo, negligente.
33 5.1 Non è contestato che tali danni riguardano porzioni dell'immobile non oggetto del contratto di appalto, in cui, tuttavia, il contratto di appalto , rectius, la modalità
con cui esso è stato eseguito, ha causato dei danni che non rientrano tipicamente nella garanzia per la difformità e i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. , trattandosi,
per l'appunto, di vizi/difformità estranei all'opera eseguita e che, come tali, non sono soggette ai termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c.; né tale ricostruzione costituisce, come sostiene la difesa dell'appellata, un inammissibile novum ,
trattandosi di una mera qualificazione, non già dei vizi denunciati, bensì dei danni occasionati dal contratto di appalto puntualmente dedotti e allegati sin dall'inizio di questa contesa e che, come tali, vanno risarciti.
5.2. Venendo alla quantificazione di tali danni, essi sono stati valorizzati dal TU
con metodologia condivisibile e non contestata nei seguenti termini: euro 8.013,40
per il ripristino delle pavimentazioni esterne (voci 008-009 CME) , euro 876,50
per il ripristino dei vialetti esterni (voce 010 CME) ed euro 3.982,50 per le lavorazioni nel sottotetto (025/026 CME) ed euro 5.120,00 per l'allestimento del cantiere e per la gestione sicurezza e coordinamento – (voci nn. 001-002-003 CME
+ voce n. 027-035 CME).
Deve essere altresì riconosciuto il costo per le lavorazioni necessarie per l'ancoraggio del camino, posto che si tratta di problematica, verificatasi
34 successivamente all'acquisizione della perizia di parte ed emersa ex post –
pertanto non coperta dalla decadenza ex art. 1667 c.c. - con riferimento alla quale il TU ha chiarito che “nella facciata sul lato ovest è stato messo in opera un
camino “esterno”. L'intervento risulta NON ultimato ed a dir poco “posticcio”
in quanto la canna d'acciaio è stata posta in opera “a sbalzo”, con una curva che
non può auto reggersi come ben si evince anche dalla foto a seguire. Sarà
necessario intervenire con un mezzo a cesta per poter salire in quota in sicurezza
e ripristinare in primo luogo la verticalità della canna stessa ed in secondo
garantirne la stabilità con una cerchiatura/tirantatura che la assicuri al tetto per
completarne l'ancoraggio”.
L'onere relativo al ripristino di tale problematica è stato quantificato in euro
334,46, valore all'attualità (opere esterne varie CME voci 011-012).
Va altresì accolta la domanda di rimborso degli oneri sostenuti dall'appellante per la perizia di parte (CTP ing. documentati in euro 634,40 (vedasi doc. 37 Per_2
fattura e allegato bonifico) trattandosi di spesa necessaria ai fini della difesa
(vedasi ex multis, Cass. sent. 26729/2024).
Complessivamente va riconosciuto per il risarcimento dei danni sopra descritti l'importo complessivo di euro 18.961,26, valore all'attualità.
35 6. Con il terzo motivo di appello, l'appellante stigmatizza la sentenza in relazione alla ripartizione delle spese legali e di TU, compensate nella misura di 1/5 e poste a carico per i residui 4/5 a carico dell'opponente/appellante.
La questione è assorbita dalla disposta riforma della sentenza appellata, tale da imporre una nuova regolamentazione delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo del giudizio.
Con
7. L'appello incidentale svolto da non è fondato per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di appello (principale) relativo alla responsabilità
dell'appaltatrice per gli episodi di allagamento verificatisi nel maggio 2018.
Sul punto merita ulteriormente osservare la non decisività della circostanza che l'ispezione del contenuto dei pozzetti non sia avvenuta in contraddittorio tra le parti in quanto superata dalle chiare conclusioni a cui è pervenuto il TU, il quale
– e ciò vale a smentire la tesi dell'appellante- ha chiaramente affermato che gli episodi di tracimazione sono dipesi dall'ostruzione dei pozzetti con materiale di cantiere, tant'è che episodi di questo tipo non si erano verificati prima dei lavori e non si sono ripetuti dopo la pulizia dei pozzetti e che andavano escluse altre concause alternative (p.e. scarsa manutenzione del collettore stradale).
8. Con riferimento alle deduzioni svolte dall'appellata in relazione ai vizi/difformità per i quali è stata accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c.
36 vale rilevare che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza (punto III)
relativo all'accertamento della decadenza per tali difetti, ragione per cui su tale statuizione si è formato il giudicato con conseguente superamento delle deduzioni reiterate in questa sede dall'appellata.
9. Con riferimento all'intervento svolto da Parte_2 Parte_3
e figlie di ne va ribadita l'ammissibilità,
[...] Parte_4 Parte_1
quale intervento adesivo dipendente.
Sul punto deve confermarsi quanto correttamente statuito dal primo giudice che ha qualificato l'intervento volontario delle predette – proprietarie per quote e porzioni divise dell'immobile su cui vennero commissionati gli interventi edili del genitore- quale intervento meramente adesivo delle prospettazioni, eccezioni e domande del committente, “senza che ciò abbia determinato un allargamento
della materia del contendere ed il thema decidendum fissati con la pretesa
monitoria e la riconvenzionale dell'opponente (per il quale danno viene richiesta
una ripartizione interna tra le parti asseritamente creditrici)”.
10. Conclusivamente va accertato il credito di nei confronti di Parte_1 [...]
della somma di euro 545,87 così determinata: euro Controparte_1
34.817,96 (di cui euro 1.815,00 per i danni riconosciuti nella sentenza di primo grado, euro 14.041,69 per i danni riconosciuti in relazione al primo motivo di
37 appello ed euro 18.961,26 in relazione ai danni riconosciuti con il secondo motivo)
a cui vanno sottratti euro 34.272,08 (pari al credito residuo – il cui ammontare non
è contestato- di cui al decreto ingiuntivo) e per l'effetto Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
545,87, valore all'attualità.
Nulla è dovuto a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. stante la natura risarcitoria del credito (Cass. 28036/2025).
11. La reciproca soccombenza delle parti in relazione alle rispettive pretese giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Analogamente le spese di TU, come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste a carico delle parti per metà ciascuna.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
38 in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma:
-condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 545,87 valore all'attualità;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
-pone le spese di TU, come liquidate nel giudizio di primo grado, a carico delle parti per metà ciascuna;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina DO SA
39 40
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 586/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO SA Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto il 05.04.2024 al ruolo generale al n. 586/2024 promosso con atto di citazione in appello da
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ) (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Vinci del Foro C.F._4
di Vicenza (indirizzo di p.e.c. e n. di fax Email_1
1 0444515772) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in
36100 Vicenza, Borgo Scroffa n. 37 giusta procure alle liti già in atti di primo grado (in fogli separati in calce anche al presente atto); appellanti contro
-codice fiscale e partita iva in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore signor , con Controparte_1
l'Avv. Arturo Roncagalli pec: e con Email_2
domicilio eletto presso il medesimo con studio in Verona, Via della Valverde n.
87, per procura a margine della comparsa di costituzione;
appellata e appellante incidentale
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1740/2023
pubbl. il 26.09.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adita Corte d'Appello, previa conferma della statuizione in merito alla revoca del decreto ingiuntivo e della conferma della statuizione in merito al credito risarcitorio riconosciuto al sig. pari ad € 1.815,00, in riforma parziale Pt_1
dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n° 1740/2023, ferma
2 ogni opportuna declaratoria, rigettata e disattesa ogni diversa istanza, pronunciarsi e come segue: 1) In accoglimento del primo motivo di impugnazione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare c.f. - Controparte_1
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1
corrispondere a favore di e/o di e/o Parte_1 Parte_2 [...]
e/o per quanto di rispettiva spettanza, con eventuale Parte_3 Parte_4
ripartizione interna tra le parti (opponente – committente/comodatario: sig.
ed intervenute – proprietarie: sig.re , Parte_1 Parte_2 [...]
e ) nella misura e ripartizione ritenute di giustizia sulla Parte_3 Parte_4
base della TU ed in particolare del CME ivi allegato, della prova orale espletata e della documentazione prodotta, l'importo di € 14.041,69 e/o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c.. 2) In accoglimento del secondo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare c.f. - Controparte_1
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1
corrispondere a favore di e/o di e/o Parte_1 Parte_2 [...]
e/o per quanto di rispettiva spettanza, con eventuale Parte_3 Parte_4
ripartizione interna tra le parti (opponente – committente/comodatario: sig.
ed intervenute – proprietarie: sig.re , Parte_1 Parte_2 Pt_1
3 e ) nella misura e ripartizione ritenute di giustizia sulla Parte_3 Parte_4
base della TU ed in particolare del CME ivi allegato, della prova orale espletata e della documentazione prodotta, l'importo di € 18.961,26 e/o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c.. 3) In accoglimento del terzo motivo di appello condannare
(c.f. - p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di primo grado in misura integrale o nella misura ritenuta di giustizia o, in subordine, disporre la compensazione integrale o una compensazione parziale in misura percentuale ridotta rispetto a quella liquidata dal Tribunale di Vicenza a carico di opponente e
Con intervenute e per l'effetto condannare a restituire quanto già integralmente corrisposto in misura totale o parziale. Comunque accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e da intendersi riproposte: In via preliminare Attese le istanze formulate dalla convenuta opposta in via preliminare: - alla luce della mancata concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi la richiesta di emissione di ordinanza ex art 186 ter c.p.c. non sussistendo i presupposti previsti ex lege ed essendo le domande di parte convenuta opposta palesemente infondate in fatto e in diritto, diritto per i motivi partitamente esposti in atti;
- rigettarsi le eccezioni di
4 decadenza e di inammissibilità dell'intervento delle sig.re , Parte_2
e , in quanto infondate in fatto e in diritto per i Parte_3 Parte_4
motivi esposti in atti e alla luce di quanto dedotto in corso di causa e confermato dall'istruttoria espletata, segnatamente ma non limitatamente in riferimento a quanto emerso in sede di TU. Nel merito Accertati: a) i pagamenti effettuati dal sig. in favore della convenuta opposta;
b) l'esistenza di difetti e/o Parte_1
difformità e/o mancata esecuzione di opere e le negligenze commesse dalla ditta nelle lavorazioni relative all'immobile sito in Vicenza Via Zanecchin n. CP_1
3, di proprietà delle sig.re , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
vizi/difetti/difformità/manchevolezze, negligenze e danni accertati in sede
[...]
di TU;
c) l'inadempimento da parte appaltatrice convenuta opposta al contratto di appalto, le negligenze commesse da quest'ultima, i vizi e danni conseguiti ed in nesso causale con l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori commissionati dal sig. e con le negligenze commesse dalla ditta;
d) l'entità Parte_1 CP_1
dei vizi e dei danni cagionati da detti inadempimenti e negligenze come accertati dall'istruttoria e dalla TU espletata che ha quantificato per l'eliminazione dei detti vizi/difetti/difformità/manchevolezze e la sistemazione dei danni riscontrati la somma pari ad € 36.307,34; e) l'ulteriore danno patito dal sig. per costi Pt_1
e spese sostenute in conseguenza ed in nesso causale con gli inadempimenti e le
5 negligenze poste in essere durante dalla ditta appaltatrice (cfr. docc. da 34 a 37 e doc. 39) pari ad € 2.449,40; conseguentemente ➢ in via principale: 1) revocarsi,
annullarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
1120/2018 del 17.04.2018, R.G. n. 2228/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza
perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti;
2) in ogni caso, alla luce della modifica della domanda svolta dalla ditta che ha precisato CP_1
l'asserito residuo credito in € 34.572,08, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig.
alla ditta per tutte le ragioni esposte, 3) condannarsi in via Parte_1 CP_1
riconvenzionale la convenuta opposta alla corresponsione della detta somma di €
36.307,34 come precisati ed indicati dalla TU disposta nel presente giudizio e di
€ 2.449,40 (cfr. docc. da 34 a 37 e doc. 39), e dunque per complessivi € 38.756,74
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c., a favore di e/o di , Parte_1 Parte_2
e per quanto di rispettiva spettanza, con Parte_3 Parte_4
eventuale ripartizione interna tra le parti (opponente – committente/comodatario:
sig. ed intervenute – proprietarie: sig.re , Parte_1 Parte_2
e come ritenuta di giustizia sulla base della Parte_3 Parte_4
TU, della prova orale espletata e della documentazione prodotta;
➢ in via subordinata: ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, determinarsi
6 l'effettivo eventuale minor credito in capo alla convenuta opposta e, per l'effetto,
porre il detto minor credito in compensazione con il credito del sig. come Pt_1
accertato in corso di causa e come ritenuto di giustizia sulla base della TU, della prova orale espletata e della documentazione prodotta;
condannarsi in ogni caso la convenuta opposta al risarcimento in favore delle intervenute dei danni come accertati in corso di causa, nella misura e ripartizione ritenute di giustizia sulla base della TU, della prova orale espletata e della documentazione prodotta, il tutto oltre a rivalutazioni ed interessi legali ex art. 1284 co IV c.c.. In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa per il presente grado di giudizio con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30%,
giusta modifica dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, apportata dal D.M. n. 37/2018,
con cui è stato disposto che, nel caso in cui l'atto digitale contenga dei collegamenti ipertestuali, ossia abbia il requisito della cd. “navigabilità”, il
Giudice possa disporre l'aumento in misura del 30%. In via istruttoria Si richiama tutta la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse da intendersi qui integralmente riportate,
opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti
7 in atti e contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso.
Per parte appellata e appellante incidentale :
1) In via preliminare respingersi il secondo motivo di appello del signor Pt_1
e delle signore e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
in quanto inammissibile poiché fondato su nuova eccezione da dichiararsi Pt_4
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. 2) In ogni caso respingersi tutti i tre motivi di impugnazione del signor e delle signore Parte_1 Parte_2
e in quanto infondati in fatto
[...] Parte_3 Parte_4
ed in diritto. 3) Dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento autonomo delle signore e 4) Parte_2 Parte_3 Parte_4
Dichiararsi che si è formato il giudicato con riferimento alle doglianze del signor e delle parti intervenute, signore Parte_1 Parte_2 [...]
e di cui ai seguenti punti: a (mancata rifinitura Parte_3 Parte_4
del pilastro cancello pedonale), d (mancata rimozione del cavo facciata est del fabbricato), h (mancata esecuzione dei lavori inerenti il sistema elettrico), i
(mancata sigillatura radiatori), l (mancato ripristino rubinetto esterno acqua), m
(malfunzionamento di ferramenta finestra bagno est e cucina), n (mancata rifinitura ferramenta dei serramenti), o (mancato aggancio ringhiera metallica
8 della terrazza della mansarda), p (tubazioni lasciate incompiute in esterno per acqua e gas) e q (incompletezza dell'impianto per la linea telefonica) come riconosciuto dalle stesse parti appellanti nella loro memoria conclusionale di replica. 5) In accoglimento dell'impugnazione incidentale della CP_1
in parziale riforma della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di
[...]
Vicenza, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione del signor Pt_1
e delle parti intervenute, signore
[...] Parte_2 [...]
e con riferimento alla doglianza f (problemi al Parte_3 Parte_4
sistema fognario) con conseguente: a) rigetto delle domande delle parti appellanti nei confronti della b) condanna del signor Controparte_1 Pt_1
Con a 1 corrispondere alla l'importo di euro
[...] Controparte_1
1.815,00 oltre agli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo. 6) In
accoglimento dell'impugnazione incidentale della in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di Vicenza, condannare il signor a rimborsare alla la quota di 1/5 Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del primo grado del giudizio come già liquidate e della C.T.U.
che è stata posta in compensazione. Fatte salve le modifiche in conseguenza dell'accoglimento delle impugnazioni incidentali della Controparte_1
di cui alle conclusioni nn. 5) e 6), confermarsi per il resto la sentenza n. 1740/2023
9 del Tribunale di Vicenza. 8) In caso di accoglimento del secondo motivo di appello del signor e delle parti intervenute, signore Parte_1 Parte_2
e a parziale riforma della parte Parte_3 Parte_4
motivazionale della sentenza n. 1740/2023 del Tribunale di Vicenza, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione del signor e delle parti Parte_1
intervenute, signore e Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti della con riferimento ai seguenti Pt_4 Controparte_1
punti delle varie doglianze denunciate alle doglianze: b (compromissione della pavimentazione porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato); c (mancato ripristino dei vialetti prospicienti le facciate nord e ovest del fabbricato); e
(presenza di macchie di umidità in cantina – parete perimetrale est del fabbricato);
g (presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore),
con conseguente rigetto delle domande delle parti appellanti nei confronti della
9) Se ed in quanto necessario confermare la sentenza Controparte_1
n. 1740/2023 del Tribunale di Vicenza nella parte motivazionale di rigetto dell'azione del signor e delle parti intervenute, signore Parte_1 [...]
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Parte_4
con riferimento alle doglianze a (mancata rifinitura del Controparte_1
pilastro cancello pedonale), d (mancata rimozione del cavo facciata est del
10 fabbricato), n (mancata rifinitura ferramenta dei serramenti), p (tubazioni lasciate incompiute in esterno per acqua e gas) e q (incompletezza dell'impianto per la linea telefonica) con conseguente rigetto delle domande delle parti appellanti nei confronti della 10) Comunque, accogliersi le seguenti Controparte_1
conclusioni formulate dalla nel giudizio di primo grado Controparte_1
e qui riportate e da intendersi per riproposte: 10.1) Dichiararsi l'intervenuta decadenza del signor dall'esercizio dell'azione di garanzia nei Parte_1
confronti della con conseguente rigetto di tutte le sue Controparte_1
domande, eccezioni e conclusioni. 10.2) Rigettarsi tutte le domande, eccezioni e conclusioni del signor nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[... in quanto infondate in fatto ed in diritto. 10.3) Nella denegata ipotesi in cui il loro intervento autonomo fosse ritenuto ammissibile, rigettarsi tutte le domande delle signore e Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1
Con diritto. Condannare il signor a pagare alla Parte_1 Controparte_1
[... l'importo di euro 34.572,08 o il diverso importo accertato in corso di causa oltre agli interessi legali su detto importo dalla domanda al saldo. 11) Condannare
il signor e le parti intervenute, signore Parte_1 Parte_2
e a corrispondere alla Parte_3 Parte_4 CP_1
11 le spese legali del presente grado del giudizio. In via istruttoria: Previa CP_1
revoca dell'ordinanza datata 11/08/2021 del Giudice del Tribunale di Vicenza,
ammettersi le prove per testi sui capitoli istruttori nn. 5), 8), 10), 13) e 15) della
Con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc della indicando Controparte_1
a testi gli stessi indicati a prova diretta in detta memoria. Ci si oppone all'ammissione delle prove formulate dalle parti appellanti per i motivi già esposti negli atti difensivi della del giudizio di primo grado. Si Controparte_1
chiede in ogni caso abilitazione alla prova contraria su tutti i capitoli istruttori delle parti appellanti che fosse ammessi ad essere provati, indicando a testi a prova contraria gli stessi testi indicati dalla parte appellata nella sua memoria ex art. 183
VI comma n. 3 cpc.
3. Si chiede che sia disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio in sostituzione di quella espletata nel giudizio di primo grado con conferimento di incarico ad un nuovo esperto per i motivi esposti dalla
[...]
nei propri atti difensivi. Si dichiara di non accettare il Controparte_1
contraddittorio sulle conclusioni, domande ed eccezioni nuove formulate dalle parti appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1120/2018 del 17.04.2018, con cui il Tribunale di Vicenza, gli ingiungeva di pagare in favore della società a Controparte_1
12 somma complessiva di € 54.572,00 , oltre interessi e spese a titolo di saldo del corrispettivo relativo a lavori edili commissionati dal medesimo alla ditta individuale (in cui era subentrata, per conferimento Controparte_2
dell'azienda individuale, la s.r.l. ricorrente in monitorio) nel febbraio 2017 ed aventi ad oggetto alcune porzioni del fabbricato sito in Vicenza via Zanecchin n.
23, immobile catastalmente censito al Fg. 13 mappale 209, formato da tre unità
immobiliari di proprietà delle sig.re , Parte_2 Parte_3
e , figlie del sig. .
[...] Parte_4 Parte_1
Con I lavori commissionati alla ditta di erano quelli indicati nel Controparte_1
preventivo/offerta dimessa dall'opponente e riguardavano principalmente la demolizione e la ricostruzione del tetto, la ristrutturazione del piano rialzato del fabbricato (piano terra), la sistemazione delle facciate esterne, il rifacimento e/o sistemazione degli impianti elettrici e idraulici, la sistemazione dell'impianto di smaltimento delle acque.
Nel giudizio intervenivano volontariamente, associandosi all'atto di citazione in opposizione alle difese e deduzioni dell'opponente, le sigg.re Parte_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
Con SP l'opponente e le intervenute che per i lavori in oggetto emetteva sei fatture, tutte interamente pagate e che a seguito della trasmissione della
13 contabilità lavori venivano emesse due ulteriori fatture, la n. 4 del 23.01.2018 di
€ 24.927,93, pure interamente saldata, e la n. 5 del 23.01.2018 € 79.572,08, solo in parte pagata ed appunto azionata, limitatamente al saldo, col decreto ingiuntivo di cui si controverte. Per detta fattura le parti, proseguivano gli esponenti,
concordavano un pagamento rateizzato, tanto che il corrispondeva un Pt_1
acconto di € 25.000,00 alla data del 06.02.2018 e successivamente, in data
04.04.2018 (quindi anteriore alla pubblicazione e notifica del decreto ingiuntivo),
altro acconto di € 10.000,00. Un ulteriore acconto di € 10.000,00 veniva poi pagato in data 29.05.2018, di modo che il residuo capitale ancora dovuto risulterebbe non dell'ammontare ingiunto bensì di € 34.572,08.
Con Inoltre , l'attore e le intervenute assumevano che le opere eseguite dalla ditta di , come accertato anche dalla perizia di parte , presentavano Controparte_1
gravi difetti e difformità, ed inoltre risultava la parziale mancata ultimazione di lavori commissionati da parte dell'impresa appaltatrice.
Concludevano chiedendo la revoca e/o l'annullamento e/o la declaratoria di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi/difetti denunciati,
quantificati in € 20.000,00.
14 Si costituiva il quale esponeva che: i lavori erano Controparte_1
stati completati nel mese di novembre 2017 e nel successivo mese di dicembre era stata consegnata al la contabilità finale dell'importo complessivo di € Pt_1
285.000,00 oltre Iva;
il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data
21.03.2018, allorquando il credito residuo per l'impresa ammontava ad €
54.272,08 a saldo appunto della fattura n. 5 del 23.01.2018; gli ulteriori acconti per totali € 20.000,00 erano stati corrisposti dopo il deposito del ricorso monitorio così da ridurre il credito ad € 34.272,08 ; la denuncia dei vizi da parte del Pt_1
avvenuta solo con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, era tardiva;
contestava nel merito l'esistenza dei vizi lamentati.
Con Deduceva che l'intervento volontario di , e Parte_2 Parte_3
si poteva ritenere ammissibile ove meramente adesivo alle domande Parte_4
svolte da ed era invece da ritenersi inammissibile, anche perché Parte_1
volto ad ampliare il thema decidendum già fissato con il decreto ingiuntivo, ove qualificato come intervento autonomo. Concludeva per il rigetto dell'opposizione,
con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale e di TU, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così
15 statuiva: “condanna l'attore opponente sig. al pagamento a favore Parte_1
della convenuta opposta della minor somma di € Controparte_1
32.457,08, maggiorata da interessi come da decreto ingiuntivo;
III) rigetta ogni
altra maggior domanda di risarcimento danni dell'attore opponente, per
intervenuta decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c., nei sensi e limiti di cui in
motivazione; IV) condanna l'attore opponente e le terze intervenute in solido a
rifondere alla convenuta opposta le spese processuali – liquidate per l'intero in €
7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge sull'imponibile – in misura di 4/5 (quattro quinti) dell'intero,
compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le parti;
V) pone in via definitiva le
spese di TU, come liquidate in corso di causa, a carico in proporzione di 4/5
(quattro quinti) dell'opponente e terze intervenute in solido e di 1/5 (un quinto)
della convenuta opposta”.
Il primo giudice accoglieva parzialmente l'opposizione e accertava il credito risarcitorio , limitatamente al danno cagionato dai due episodi di tracimazione delle acque che avevano determinato l'allagamento del bagno posto al servizio della stanza da letto matrimoniale al piano rialzato (piano terra), occupato dal e dalla moglie ed in proprietà della figlia che Pt_1 Parte_3
quantificava in euro 1.815,00; sosteneva che gli altri danni denunciati non
16 potevano essere riconosciuti in quanto denunciati tardivamente a fronte dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. tempestivamente sollevata
Con da .
Affermava che l'intervento volontario di , Parte_2 Parte_3
e proprietarie per quote e porzioni divise dell'immobile su cui Parte_4
vennero commissionati gli interventi edilizi dal genitore, da qualificarsi quale intervento meramente adesivo, era ammissibile, non avendo esse svolto domande autonome volte ad allargare la materia del contendere.
Nel merito, il tribunale esaminava partitamente i vizi denunciati dall'opponente e ne accertava, limitatamente ad alcuni di essi, la sussistenza, tuttavia, escludeva l'operatività della garanzia contrattuale, stante la fondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dall'opposta.
Rilevava, infatti, che nel gennaio 2018 era stata approvata dal committente la contabilità finale, venendo concordato l'importo di euro 285.000,00 oltre accessori e che solo con l'atto di citazione notificato il 29.05.2018, corredato da una perizia di parte del 25.05.2018, il denunciava l'esistenza di tali difetti Pt_1
e, pertanto, tardivamente - oltre il termine di 60 giorni dalla scoperta ex art. 1667
c.c.- considerato che si trattava di vizi di immediata percezione.
17 Escludeva, il primo giudice, l'operatività della garanzia ex art. 1669 c.c.,
trattandosi di una sommatoria di difetti, alcuni lievi e/o modesti inidonei a costituire pericolo di rovina dell'immobile ovvero tali da cagionare danni gravi allo stesso e affermava l'operatività della garanzia relativamente ai danni conseguenti alla tracimazione delle acque con conseguente allagamento del bagno,
trattandosi di danni verificatisi a distanza di tempo dalla ultimazione delle opere ma riconducibili a negligenze nella gestione del cantiere, che quantificava nel complessivo importo documentato di euro 1.815,00 che veniva portato in compensazione del credito residuo, pari all'importo non contestato di euro
34.272,08, così ammontando il credito dovuto all'opposta in euro 32.457,08.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
, e affidato a tre motivi: I.
[...] Parte_3 Parte_4
omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni fattuali e documentali e delle integrali risultanze istruttorie - violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto in merito ai pregiudizi derivati dagli episodi di tracimazione verificatisi nel mese di maggio
2018 e nella quantificazione degli stessi. II. omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni fattuali e documentali e delle integrali risultanze istruttorie - violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei
18 principi di diritto in merito alla diversa natura delle doglianze lamentate nei confronti della società con conseguente scorretta applicazione di termini CP_1
decadenziali/prescrizionali, parziale configurazione della natura dell'intervento delle sig.re e omessa pronuncia su una delle problematiche. III. erronea Pt_1
interpretazione e/o applicazione delle norme e dei principi di diritto in punto spese di lite e TU .
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell' eccezione svolta da parte appellante in relazione alla configurazione di alcuni difetti e dei relativi danni ( danno da compromissione della pavimentazione in porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato, danno da mancato ripristino dei vialetti prospicienti le facciate nord e ovest del fabbricato e da presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore) nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. – con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale –;
sosteneva che tale ricostruzione era inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello, posto che nel corso del giudizio di primo grado la responsabilità
dell'appaltatrice era stata qualificata ai sensi dell'art. 1667/1669 c.c. e non nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
19 Nel merito, contestava la fondatezza dei rilievi avversari ed evidenziava che i
Con danni contestati erano collegati all'esecuzione dei lavori da parte di ,
Con riguardando porzioni dell'immobile oggetto dell'area di cantiere nella quale aveva svolto i lavori.
Ribadiva l'inammissibilità dell'intervento delle signore ove qualificato Pt_1
quale intervento autonomo – in quanto non prospettato in primo grado- dovendo lo stesso essere inteso come intervento meramente adesivo a sostegno delle difese e prospettazioni di e reiterava l'eccezione di decadenza dalla Parte_1
garanzia ex art. 1667 c.c.
Con riguardo al motivo di appello svolto da parte appellante, relativo alla quantificazione dei danni derivanti dalla tracimazione del sistema fognario, che il primo giudice aveva limitato ad euro 1.815,00 e che, invece, doveva essere quantificato nella maggior somma di euro 14.041,69, l'appellata svolgeva appello incidentale per “omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni
fattuali e documentali e delle integrali risultanze istruttorie – violazione ed errata
applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto in merito alla
responsabilità della gli episodi di tracimazione Parte_5
verificatisi nel mese di maggio 2018”.
20 Sostiene l'appellante (incidentale) che la problematica del sifone con conseguente allagamento si è verificata nel mese di maggio 2018, ossia ben sei mesi dopo la conclusione dei lavori (dicembre 2017) e che la circostanza che l'ostruzione del sifone sia stata conseguenza di materiale di cantiere finito nei pozzetti attraverso i pluviali è una congettura di parte appellante non supportata da alcun elemento probatorio.
Con riferimento alle ulteriori doglianze svolte dall'appellante in relazione ai difetti rispetto ai quali il primo giudice aveva accolto l'eccezione di decadenza, ne contestava la fondatezza, escludendo che essi fossero riconducibili all'errato
Con adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di .
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
16.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha quantificato il risarcimento dei danni conseguenti ai due episodi di allagamento dell'immobile di proprietà di e Parte_3
concesso in uso a nel minor importo di euro 1.815,00, senza tener Parte_1
21 conto dei danni conseguenti al rigonfiamento del parquet della camera matrimoniale, del bagno e del corridoio, all'impregnamento del battiscopa e alla presenza di macchie nelle pareti dello scantinato ammontanti ad euro 11.041,69 a cui dovevano aggiungersi i costi di vitto e alloggio – quantificati dal TU in euro
3.000,00- stante l'inagibilità dell'alloggio per l'intera durata delle lavorazioni.
Sostiene l'appellante che il compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado conferma che tali danni sono conseguenza della condotta imperita dell'impresa che non ha provveduto alla pulizia dei pozzetti di scarico e ad accertare che gli stessi non fossero ostruiti da pezzi di calcinacci e da materiale di cantiere.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha considerato che alcuni dei vizi dedotti hanno arrecato danni a porzioni dell'immobile non oggetto del contratto di appalto e, quindi, aventi natura extracontrattuale.
Nello specifico si tratta dei danni alla pavimentazione in porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato (punto b) , del mancato ripristino dei vialetti prospicenti le facciate nord e ovest del fabbricato (punto c) e ai danni conseguenti alla presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti dei piano superiore
(punto g) i quali sono stati provocati da a porzioni dell'immobile (parti esterne Con
22 e piano superiore) che non erano oggetto del contrato di appalto e che si sono verificati durante l'esecuzione dei lavori e a causa della modalità in con cui gli stessi sono stati eseguiti: sono pertanto danni di natura extracontrattuale la cui domanda risarcitoria non è oggetto di alcun termine decadenziale e soggiace invece al termine prescrizionale quinquennale e che vengono quantificati in euro
18.961,26 (comprensivo di oneri di cantiere).
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione della statuizione relativa alla regolamentazione delle spese di lite e di TU, non avendo il primo giudice considerato nella ripartizione la circostanza che al momento della notifica del decreto ingiuntivo il credito si era ridotto per effetto degli ulteriori due acconti versati e che il giudizio aveva accertato la parziale fondatezza della domanda risarcitoria.
4. Il primo motivo di appello è fondato.
L'appellante ha dedotto che nel mese di maggio 2018 vi sono stati due episodi di tracimazione delle acque fognarie all'interno dell'immobile al piano terra rialzato,
di proprietà della sig.ra e in comodato d'uso al sig. Parte_3 Pt_1
e che in conseguenza di tali eventi si sono verificati dei danni consistenti
[...]
nel rigonfiamento del parquet della camera matrimoniale, del bagno e del
23 corridoio, nell'impregnamento del battiscopa e nella presenza di macchie nelle pareti dello scantinato.
Il primo giudice, pur riconoscendo la fondatezza delle doglianze e dei pregiudizi subiti dagli appellanti e la responsabilità della ditta appaltatrice, richiamando in merito alle cause di detti episodi quanto stabilito dal TU, ha errato nel determinare la quantificazione dell'onere risarcitorio limitandolo alla sola somma di € 1.815,00 relativa ad alcuni pregiudizi (sostituzione del materasso, intervento dell'impresa per lo svuotamento dell'acqua e per la disostruzione del sifone nonché per il trattamento dei tappeti danneggiati) ed escludendo invece il risarcimento dei danni subìti dall'immobile e conseguenti agli episodi di tracimazione dell'acqua.
Non risulta contestato che nel mese di maggio 2018 si sono verificati due episodi di allagamento del bagno che serve la stanza da letto matrimoniale del piano rialzato (piano terra) ove abita;
tali episodi sono stati confermati Parte_1
dal teste audìto (teste – vicino di casa del ) il quale Testimone_1 Pt_1
intervenuto presso l'abitazione dell'appellante ha constatato l'allagamento del bagno, della camera da letto e della cantina.
Ciò che risulta contestato è la causa degli episodi di allagamento, sostenendo l'appaltatrice che l'allagamento era dipeso “dalla scarsa manutenzione del sig.
24 e della sua famiglia con riguardo in particolare alla presenza di foglie”; Pt_1
tesi contrastata da parte appellata (e dalle intervenienti) secondo cui dalle verifiche eseguite dal consulente di parte e dalla documentazione fotografica era emerso che l'ostruzione che ha causato l'allagamento ed i relativi danni all'immobile era dipesa da materiali e detriti provenienti dalla demolizione del coperto, lavori di cui si era occupata la ditta . CP_1
Va osservato sul punto che il TU, ing. ha accertato che “un allagamento Per_1
di tali proporzioni porta a concludere che l'ostruzione dei pozzetti era dovuta alla
presenza di materiale solido, non a materiale organico come foglie e/o erba, ecc…
(superficiale e leggero, quindi presente anche all'interno dell'abitazione poiché
trasportato dal flusso dell'acqua), ma che effettivamente vi siano entrati calce,
trovanti, pezzi di demolizione. L'unico modo in cui tale tipologia di materiale sia
potuta entrare nei pozzetti è stato nel corso del cantiere, attraverso i pluviali,
durante le lavorazioni sul tetto: tale materiale ha occluso il transito alle acque.
Le improvvise piogge successive hanno fatto il resto. La pulizia ed il riordino del
cantiere dovrebbe essere sempre cura e scrupolo dell'impresa che lo lascia,
soprattutto se questa ha interferito con parti dell'abitazione anche non oggetto
dell'appalto. La tubatura di scarico del tetto è inserita nei pozzetti che insistono
nella parete che ha evidenziato il problema. Il pozzetto di scarico, oltre a
25 contenere trovanti e consistenti porzioni di calcinacci di demolizione provenienti
dai lavori effettuati in copertura, può essere che contenesse anche tracce di
calcestruzzo e/o materiali cementizi che, a contatto con l'acqua (in diluizione)
hanno provocato l'ostruzione del pozzetto. L'impresa non si è assicurata, durante
le lavorazioni, oltre che di verificare l'effettivo stato del pozzetto, stante
l'interferenza di lavorazione, neppure di proteggere i canali di gronda
dall'ingresso di materiale (in via preventiva). Si ritiene quindi che l'episodio di
allagamento verificatosi nel maggio 2018, sia diretta conseguenza delle
lavorazioni di cantiere, magari non completate per svariati motivi, come risulta
altresì evidente dai sopralluoghi, ma comunque determinanti in coincidenza di un
evento meteorico intenso che ha trovato occlusa la sua via di passaggio
obbligato”.
Tali conclusioni sono state confermate dal TU, sentito a chiarimenti all'udienza del 26.03.2021 : “Il TU rileva che il fenomeno si è verificato al primo evento di
pioggia intensa;
ciò è da ascrivere a “trovanti” all'interno dei pozzetti. Ciò
significa che durante le lavorazioni eseguite sul tetto pezzi di calcinacci sono finiti
direttamente nei pozzetti pluviali. Ciò deduco dal fatto che i pozzetti pluviali non
fossero mai stati aperti dall'impresa, che invece era tenuta, prima dell'abbandono
del cantiere, a pulire i pozzetti. ADR Non è possibile che l'acqua arrivi fino al
26 piano rialzato, se imputiamo una causa di intasamento dovuto al collettore
stradale. La TU dichiara: ritengo che il contraddittorio inerente alla verifica del
contenuto dei pozzetti non fosse necessaria per stabilire il contenuto stresso, in
quanto a seguito dell'allagamento la committenza stessa ha poi provveduto alla
pulizia degli stessi. I trovanti sono entrati dal tetto durante le lavorazioni in
quanto in precedenza e dopo la pulizia non si sono mai verificati eventi simili (non
si rinvengono tracce all'interno dell'abitazione, pag. 6 elaborati peritale)”.
Con riferimento all'eziologia di tali allagamenti non vi è ragione di dubitare che essi siano stati causati dalla presenza di trovanti all'interno dei pozzetti e ciò
considerato che, come condivisibilmente rilevato dal TU, prima dei lavori da
Con parte dell'impresa e successivamente alla pulizia dei pozzetti, questi episodi di tracimazione non si sono mai verificati;
inoltre il consulente ha escluso, quale causa alternativa ipotetica, l'intasamento del collettore stradale atteso che in tal caso non era possibile che l'acqua arrivasse fino al piano rialzato.
Né tale conclusione è stata contrastata efficacemente dall'appellata, che si è
limitata ad addebitare tali eventi alla scarsa manutenzione dei pozzetti da parte dei che sarebbero stati ostruiti dalla presenza di foglie;
ma tale ricostruzione Pt_1
è smentita dall'evidenza che tali episodi non si erano mai verificati prima
Con dell'esecuzione dei lavori da parte della né successivamente alla pulizia dei
27 pozzetti e che un allagamento di tali proporzioni non era compatibile con la presenza di materiale organico, come foglie e erba, essendo piuttosto riconducibile alla presenza di materiale solido, come calcinacci e residui di lavorazione (vedasi conclusioni TU).
4.1 Con riferimento alla quantificazione di tali danni, il primo giudice, pur affermando che si trattava di danni tempestivamente denunciati, manifestatisi a distanza di tempo (maggio 2018) a seguito di episodi di pioggia intensa e che erano ascrivibili a negligenti lavorazioni di cantiere (v. p.15 sentenza), riconosceva i danni conseguenti all'acquisto di un nuovo materasso, alla pulizia degli ambienti e al ripristino dei tappeti danneggiati e per l'ammontare complessivo di euro
1.815,00, somma, pertanto, da dedursi dall'importo del decreto ingiuntivo.
Oltre a quanto riconosciuto in proposito dal tribunale, vanno altresì risarciti i danni all'immobile - piano rialzato (piano terra), occupato dal e dalla moglie ed Pt_1
in proprietà della figlia oggetto del contratto di appalto e alla Parte_3
cantina in proprietà delle tre sorelle non oggetto di lavori del contratto di appalto
- conseguenti a dette tracimazioni che han comportato il rigonfiamento del parquet
della camera matrimoniale, del bagno del corridoio, l'impregnamento di battiscopa e la presenza di macchie nelle pareti dello scantinato.
28 Tali danni sono stati quantificati dal TU, con criteri condivisibili (computo
Metrico Estimativo (CME) frutto di quantità misurate e riscontrate in loco e con
prezzi riferibili ai prezziari della Camera di Commercio di Vicenza e stabiliti dagli
Ordini Professionali Provinciali per l'anno in corso, p.13 perizia) e non specificamente contestati dall'appellata nell'importo complessivo di euro
11.041,69 (vedasi capitolo “PAVIMENTAZIONE PIANNO ” voci nn Pt_6
017-018-019-020-021-022-023-024 CME).
Vanno altresì riconosciuti i costi per vitto e alloggio per due persone, durante il periodo di esecuzione dei lavori, stante l'inagibilità dell'immobile, la cui durata è
stata stimata dal TU in 30 giorni per il rifacimento della pavimentazione al piano terra;
sul punto va riconosciuta la congruità della spesa stimata dal TU in euro
3.000,00 e ciò in considerazione degli oneri connessi al reperimento di un alloggio temporaneo, che sono notoriamente superiori rispetto alla locazione di un immobile per periodi più prolungati.
Complessivamente vanno pertanto riconosciuti a titolo di risarcimento dei danni conseguenti agli allagamenti sopra descritti, l'importo complessivo di euro
14.041,69, valore all'attualità.
5. Il secondo motivo di appello è fondato.
29 Sostiene l'appellante che i vizi e i pregiudizi denunciati nel giudizio di primo grado avevano natura differente e composita, essendovi “vizi /difformità rispetto al contratto” e “danni arrecati a porzioni dell'immobile non oggetto del contratto
di appalto e, dunque, danni aventi natura extracontrattuale” (p.23 appello ).
Rientrano in questa seconda categoria, secondo la prospettazione dell'appellante
“la compromissione della pavimentazione in porfido del percorso carrabile ad est
del fabbricato, con numerose crepe e fessure e mancato raccordo ben definito
verso il giardino, e comunque avvallamenti (dovuti al transito di mezzi pesanti)”
(lett.b, seguendo l'elenco dei vizi esaminati dal primo giudice) ; “ il mancato
ripristino dei vialetti prospicienti le facciate nord e ovest del fabbricato, lasciati
in condizioni grezze ed irregolari, con misto di sabbia e vegetazione varia, senza
ripristinare lo strato di ghiaino preesistente” (lett.c); “la presenza di macchie di
umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore” (lett. g).
Con Tali pregiudizi sono, pertanto, stati provocati da a porzioni dell'immobile
(parti esterne e piano superiore) che non erano oggetto del contrato di appalto
Con intercorso tra e la ditta appaltatrice durante l'esecuzione dei Parte_1
lavori e a causa della modalità in cui gli stessi sono stati eseguiti: sono pertanto danni di natura extracontrattuale la cui domanda risarcitoria non è oggetto di alcun termine decadenziale e soggiace invece al termine prescrizionale quinquennale.
30 Orbene, non vi è dubbio che tali danni interessano porzioni dell'immobile non rientranti nell'oggetto del contratto di appalto, né interessato alle lavorazioni
Con eseguite dalla;
trattasi, pertanto, di pregiudizi che si sono verificati in
occasione dell'esecuzione di tale contratto e in conseguenza delle modalità in cui tali lavori sono stati eseguiti.
L'appellata non contesta l'esistenza di tali danni, limitandosi a dedurre [(con riferimento ai punti b) e c)], che si tratterebbe di problematiche intervenute per
esigenze di cantiere e che i relativi oneri sarebbero a carico del committente, in quanto conseguenti all'esecuzione dei lavori.
Tale deduzione è priva di pregio in quanto trattasi di danni conseguenti al mancato apprestamento delle cautele necessarie per lo svolgimento dei lavori, come correttamente rilevato dal TU: “ in ordine alla compromissione pavimentazione
porfido del percorso carrabile ad est del fabbricato, NON sono state apprestate
le misure di sicurezza e di protezione e ciò ha comportato le cricche sul porfido,
lo spostamento ed in alcuni punti il lievo della pavimentazione, i danneggiamenti
sono nei punti ove hanno transitato i mezzi pesanti di cantiere (buche,
cedimenti)”; e “quanto al mancato ripristino dei vialetti prospicienti le facciate
nord e ovest del fabbricato, lasciati in condizioni grezze ed irregolari, con la
presenza al termine dei lavori di cedimenti e buche, (pag. 5 elaborato)”.
31 Dunque, trattasi di danni che potevano essere evitati con l'adozione delle cautele minime di protezione dell'area di cantiere, né tale conclusione è smentita dalla circostanza riferita dai testi audìti, secondo cui il era stato edotto della Pt_1
circostanza che la pavimentazione non era idonea al transito dei mezzi pesanti e che, ciò nonostante, avrebbe dato il suo assenso al passaggio (teste , Tes_2
ovvero avrebbe deciso di farsi carico dei relativi oneri (teste . Tes_3
Sul punto merita osservare che quanto riferito dai testi, in considerazione della genericità del contenuto di tali dichiarazioni – non essendo chiaro se il Pt_1
fosse stato edotto dell'entità dei danni che sarebbero stati cagionati, né della possibilità di apprestare soluzioni alternative onde evitarli e dei relativi costi – non ha efficace esimente della responsabilità dell'appaltatrice, che era tenuta ad apprestare le cautele idonee ad evitare tali danni, come elementari esigenze di diligenza professionale impongono.
Quanto alla presenza di macchie di umidità nelle pareti e nei soffitti del piano superiore (lett. g) l'appellata ne ha contestato l'attribuibilità ai lavori svolti,
evidenziando che il TU avrebbe espresso delle mere supposizioni.
Tale deduzione è priva di pregio.
Il TU ha accertato la “ mancata pulizia delle pareti e dei soffitti del piano
superiore non ristrutturato, dove appaiono muffe e tracce di umidità” e ha
32 attribuito tali problematiche “all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici e
al mancato sistema di protezione durante il rifacimento del coperto”; che tali
Con problematiche siano conseguenza dei lavori eseguiti dalla e, in particolare, al mancato apprestamento delle cautele necessarie in fase di rifacimento del tetto è
stato definitivamente chiarito dal TU : “la scrivente fa riferimento a quelle
percolazioni ed umidità visivamente rilevabili come conseguenti di una assai
scarsa attenzione durante le operazioni di cantiere (vedasi documentazione
fotografica). Anche i pavimenti sono stati lasciati in pessime condizioni, con
numerose zone rovinate da materiali e detriti vari lasciati sopra il piano di
calpestio a “nudo”, ovvero senza una copertura di protezione. Risultano evidenti
tacce di calce e malte ancora ben aderenti alla pavimentazione che dovranno
essere rimosse con adeguati prodotti e cura”.
Dunque, non può essere condivisa la difesa dell'appellata secondo cui non sarebbero state accertate le cause dell'umidità e che le conclusioni cui è pervenuto il TU sarebbero delle mere illazioni e ciò in quanto trattasi di macchie di umidità
dipese dalla mancanza di protezione durante l'esecuzione dei lavori sul tetto,
esposto agli eventi atmosferici, riscontrato dalla circostanza che anche i pavimenti non sono stati adeguatamente coperti durante i lavori, dovendosi concludere per un modus operandi dell'impresa, sotto tale profilo, negligente.
33 5.1 Non è contestato che tali danni riguardano porzioni dell'immobile non oggetto del contratto di appalto, in cui, tuttavia, il contratto di appalto , rectius, la modalità
con cui esso è stato eseguito, ha causato dei danni che non rientrano tipicamente nella garanzia per la difformità e i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. , trattandosi,
per l'appunto, di vizi/difformità estranei all'opera eseguita e che, come tali, non sono soggette ai termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c.; né tale ricostruzione costituisce, come sostiene la difesa dell'appellata, un inammissibile novum ,
trattandosi di una mera qualificazione, non già dei vizi denunciati, bensì dei danni occasionati dal contratto di appalto puntualmente dedotti e allegati sin dall'inizio di questa contesa e che, come tali, vanno risarciti.
5.2. Venendo alla quantificazione di tali danni, essi sono stati valorizzati dal TU
con metodologia condivisibile e non contestata nei seguenti termini: euro 8.013,40
per il ripristino delle pavimentazioni esterne (voci 008-009 CME) , euro 876,50
per il ripristino dei vialetti esterni (voce 010 CME) ed euro 3.982,50 per le lavorazioni nel sottotetto (025/026 CME) ed euro 5.120,00 per l'allestimento del cantiere e per la gestione sicurezza e coordinamento – (voci nn. 001-002-003 CME
+ voce n. 027-035 CME).
Deve essere altresì riconosciuto il costo per le lavorazioni necessarie per l'ancoraggio del camino, posto che si tratta di problematica, verificatasi
34 successivamente all'acquisizione della perizia di parte ed emersa ex post –
pertanto non coperta dalla decadenza ex art. 1667 c.c. - con riferimento alla quale il TU ha chiarito che “nella facciata sul lato ovest è stato messo in opera un
camino “esterno”. L'intervento risulta NON ultimato ed a dir poco “posticcio”
in quanto la canna d'acciaio è stata posta in opera “a sbalzo”, con una curva che
non può auto reggersi come ben si evince anche dalla foto a seguire. Sarà
necessario intervenire con un mezzo a cesta per poter salire in quota in sicurezza
e ripristinare in primo luogo la verticalità della canna stessa ed in secondo
garantirne la stabilità con una cerchiatura/tirantatura che la assicuri al tetto per
completarne l'ancoraggio”.
L'onere relativo al ripristino di tale problematica è stato quantificato in euro
334,46, valore all'attualità (opere esterne varie CME voci 011-012).
Va altresì accolta la domanda di rimborso degli oneri sostenuti dall'appellante per la perizia di parte (CTP ing. documentati in euro 634,40 (vedasi doc. 37 Per_2
fattura e allegato bonifico) trattandosi di spesa necessaria ai fini della difesa
(vedasi ex multis, Cass. sent. 26729/2024).
Complessivamente va riconosciuto per il risarcimento dei danni sopra descritti l'importo complessivo di euro 18.961,26, valore all'attualità.
35 6. Con il terzo motivo di appello, l'appellante stigmatizza la sentenza in relazione alla ripartizione delle spese legali e di TU, compensate nella misura di 1/5 e poste a carico per i residui 4/5 a carico dell'opponente/appellante.
La questione è assorbita dalla disposta riforma della sentenza appellata, tale da imporre una nuova regolamentazione delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo del giudizio.
Con
7. L'appello incidentale svolto da non è fondato per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di appello (principale) relativo alla responsabilità
dell'appaltatrice per gli episodi di allagamento verificatisi nel maggio 2018.
Sul punto merita ulteriormente osservare la non decisività della circostanza che l'ispezione del contenuto dei pozzetti non sia avvenuta in contraddittorio tra le parti in quanto superata dalle chiare conclusioni a cui è pervenuto il TU, il quale
– e ciò vale a smentire la tesi dell'appellante- ha chiaramente affermato che gli episodi di tracimazione sono dipesi dall'ostruzione dei pozzetti con materiale di cantiere, tant'è che episodi di questo tipo non si erano verificati prima dei lavori e non si sono ripetuti dopo la pulizia dei pozzetti e che andavano escluse altre concause alternative (p.e. scarsa manutenzione del collettore stradale).
8. Con riferimento alle deduzioni svolte dall'appellata in relazione ai vizi/difformità per i quali è stata accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c.
36 vale rilevare che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza (punto III)
relativo all'accertamento della decadenza per tali difetti, ragione per cui su tale statuizione si è formato il giudicato con conseguente superamento delle deduzioni reiterate in questa sede dall'appellata.
9. Con riferimento all'intervento svolto da Parte_2 Parte_3
e figlie di ne va ribadita l'ammissibilità,
[...] Parte_4 Parte_1
quale intervento adesivo dipendente.
Sul punto deve confermarsi quanto correttamente statuito dal primo giudice che ha qualificato l'intervento volontario delle predette – proprietarie per quote e porzioni divise dell'immobile su cui vennero commissionati gli interventi edili del genitore- quale intervento meramente adesivo delle prospettazioni, eccezioni e domande del committente, “senza che ciò abbia determinato un allargamento
della materia del contendere ed il thema decidendum fissati con la pretesa
monitoria e la riconvenzionale dell'opponente (per il quale danno viene richiesta
una ripartizione interna tra le parti asseritamente creditrici)”.
10. Conclusivamente va accertato il credito di nei confronti di Parte_1 [...]
della somma di euro 545,87 così determinata: euro Controparte_1
34.817,96 (di cui euro 1.815,00 per i danni riconosciuti nella sentenza di primo grado, euro 14.041,69 per i danni riconosciuti in relazione al primo motivo di
37 appello ed euro 18.961,26 in relazione ai danni riconosciuti con il secondo motivo)
a cui vanno sottratti euro 34.272,08 (pari al credito residuo – il cui ammontare non
è contestato- di cui al decreto ingiuntivo) e per l'effetto Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
545,87, valore all'attualità.
Nulla è dovuto a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. stante la natura risarcitoria del credito (Cass. 28036/2025).
11. La reciproca soccombenza delle parti in relazione alle rispettive pretese giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Analogamente le spese di TU, come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste a carico delle parti per metà ciascuna.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
38 in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma:
-condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 545,87 valore all'attualità;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
-pone le spese di TU, come liquidate nel giudizio di primo grado, a carico delle parti per metà ciascuna;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina DO SA
39 40