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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 57/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MALAGUTI MONICA, elettivamente domiciliato in VICOLO DUOMO N. 1/1 41034 FINALE
EMILIA
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GUARALDI BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA MALAGODI 16 CENTO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Ferrara pubblicata in data 21.11.2022
Conclusioni
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 3/03/2025
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 3/03/2025
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 4/08/2022 ha chiesto condannarsi Controparte_1
a pagare in suo favore la somma di € 35.161,69, oltre agli interessi di cui Parte_1 all'art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione di quanto dalla stessa corrisposto al convenuto in esecuzione della sentenza n.1009 del 25 agosto 2014 del Tribunale di Ferrara, riformata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1194/2022 del
16.3.2025, oltre a interessi e maggior danno.
Ha esposto di aver dovuto stipulare, per poter adempiere alla statuizione di condanna emessa nei suoi confronti, un mutuo chirografario presso la per la somma complessiva di €. Controparte_2
33.000,00, con costi ulteriori pari ad € 4.826,17, e di aver dunque proceduto, in data 18.9.2014, al pagamento del dovuto;
che la Corte d'Appello di Bologna, nel riformare integralmente la decisione di primo grado, nulla aveva disposto in ordine alla restituzione delle somme pagate dall'appellante in adempimento della predetta;
che nonostante l'espressa richiesta di restituzione delle somme versate al fratello nel settembre 2014, il pagamento non era mai avvenuto, rendendo necessario per la Parte_1
ricorrente munirsi di un titolo esecutivo.
Benché ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio e ne è stata Parte_1
dichiarata la contumacia.
2.- Con ordinanza del 17.11.2022 il Tribunale di Ferrara ha condannato al Parte_1
pagamento a favore di di euro 35.161,69, oltre interessi legali nella misura di cui Controparte_1 all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo e alle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente alla restituzione dell'importo versato, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c. dal giorno della domanda, essendo rimasto, a seguito della pronuncia della Corte d'Appello, privo di titolo il pagamento della stessa precedentemente effettuato.
Ha giudicato altresì provato il maggior danno ex art. 1224 c.c., avendo la ricorrente dovuto contrarre un mutuo chirografario, estinto anticipatamente in data 18.4.2019, ad un tasso di interesse iniziale del
4,90%, poi ridotto al 4,50% (oltre ai costi di istruttoria di euro 246,00 e, mensili, per incasso rata di euro 1,50 o euro 2,83) per l'importo complessivo di € 33.000,00, con un ulteriore esborso di € 4.826,17
(euro 4.493,85 versati a titolo di interessi, euro 246,00 a titolo di spese di istruttoria, ed euro 86,32 a titolo di incasso rata).
pagina 2 di 5 3.- Avverso detta ordinanza ha proposto appello, censurando: Parte_1
con il primo motivo di gravame il rilievo del primo giudice in ordine alla mancata statuizione della
Corte d'Appello circa la restituzione di quanto versato dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, non avendo quest'ultima avanzato una simile richiesta nel corso del giudizio;
con il secondo motivo l'applicazione dell'art. 1284 IV comma c.c. al caso di specie, dovendosi ritenere la disposizione applicabile soltanto alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale;
con il terzo motivo la carenza di motivazione in ordine alla prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., non avendo la ricorrente dimostrato né l'an, né il quantum, del pregiudizio subito;
infine, con il quarto motivo di appello, ha dedotto che, condannando il alla restituzione di Pt_1
una somma comprensiva anche delle spese legali liquidate nella sentenza riformata, il Tribunale ha prodotto una duplicazione di tale voce di restituzione, essendo il medesimo tenuto alla refusione dell'importo sia in forza del provvedimento impugnato, sia in forza della sentenza della Corte
d'Appello che lo ha condannato a pagare alla sorella le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ha resistito al gravame concludendo per l'inammissibilità dell'appello ovvero per Controparte_1
il suo rigetto.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 4/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4.- L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, il primo motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c, in quanto parte appellante si è limitata ad evidenziare che l'appellata non avesse avanzato domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado nel corso del giudizio di appello, senza tuttavia argomentare in maniera chiara e precisa in ordine alla concreta rilevanza di tale circostanza ai fini della riforma della decisione impugnata.
Il secondo motivo è infondato, stante l'applicabilità dell'art. 1284, IV comma, c.c. alle obbligazioni pecuniarie in genere, qualunque sia la relativa fonte, conformemente al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questa Corte intende dare continuità, per il quale «il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione» (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 61 del 03/01/2023; conf. Cass.
pagina 3 di 5 civ., Sez. III, Ord. n. 7677 del 22/03/2025); ciò in considerazione della collocazione sistematica della norma - inserita nell'art. 1284 c.c., rubricato «saggio degli interessi», disciplinante in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi – nonché della ratio latu sensu deflattiva della stessa, volta a scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, che ne giustifica un'applicazione generalizzata.
Correttamente dunque il primo giudice ha condannato l'odierno appellante a corrispondere alla sorella gli interessi sull'importo versato al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dal momento della domanda giudiziale.
Il terzo motivo è anch'esso infondato, avendo l'appellata compiutamente assolto l'onere di provare sia l'an, che il quantum del maggior danno subito ex art. 1224 c.2 c.c., costituito dalle spese dalla stessa sostenute per eseguire il pagamento rimasto privo di titolo, quantificate nella somma complessiva di euro 4.826,17 (di cui euro 4.493,85 a titolo di interessi, euro 246,00 a titolo di spese di istruttoria, ed euro 86,32 a titolo di incasso rata) come da documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, relativa al contratto di mutuo stipulato in data 17.9.2018 con su cui l'appellante non Controparte_2
ha mosso alcuna contestazione (docc. 5 e 6 fasc. primo grado di parte attrice).
Non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui il riconoscimento degli interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. sia già di per sé sufficiente a ristorare il pregiudizio subito dal creditore ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., stante la diversità dei due istituti: il primo volto a riconoscere al creditore un risarcimento forfettario, nella misura del tasso legale maggiorato di cui al D. lgs. n.
231/2002, per il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria, il quale opera in maniera automatica al momento della proposizione della domanda giudiziale, senza onere in capo al creditore di provare l'effettivo pregiudizio;
il secondo avente lo scopo di risarcire il creditore del danno ulteriore rispetto al saggio degli interessi legali, a condizione che lo stesso riesca a dimostrarne gli elementi costitutivi, come effettivamente avvenuto nel caso di specie.
Infine, va rilevata l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di appello per insussistenza di qualsiasi duplicazione risarcitoria, non potendosi confondere la somma dovuta dall'appellante a titolo di restituzione di quanto indebitamente incassato anche a titolo di spese legali in forza della sentenza di prime cure, con quelle che lo stesso è tenuto a rifondere alla controparte in ragione della soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, secondo quanto statuito nella sentenza della Corte d'Appello di
Bologna.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
pagina 4 di 5 5.- L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 6.774,30 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la decisoria), con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Ferrara pubblicata in data 21.11.2022;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 6.774,30, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge, da corrispondersi all'avv. Bruno Guaraldi, dichiaratosi antistatario;
III - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17/6/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 57/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MALAGUTI MONICA, elettivamente domiciliato in VICOLO DUOMO N. 1/1 41034 FINALE
EMILIA
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GUARALDI BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA MALAGODI 16 CENTO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Ferrara pubblicata in data 21.11.2022
Conclusioni
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 3/03/2025
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 3/03/2025
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 4/08/2022 ha chiesto condannarsi Controparte_1
a pagare in suo favore la somma di € 35.161,69, oltre agli interessi di cui Parte_1 all'art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione di quanto dalla stessa corrisposto al convenuto in esecuzione della sentenza n.1009 del 25 agosto 2014 del Tribunale di Ferrara, riformata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1194/2022 del
16.3.2025, oltre a interessi e maggior danno.
Ha esposto di aver dovuto stipulare, per poter adempiere alla statuizione di condanna emessa nei suoi confronti, un mutuo chirografario presso la per la somma complessiva di €. Controparte_2
33.000,00, con costi ulteriori pari ad € 4.826,17, e di aver dunque proceduto, in data 18.9.2014, al pagamento del dovuto;
che la Corte d'Appello di Bologna, nel riformare integralmente la decisione di primo grado, nulla aveva disposto in ordine alla restituzione delle somme pagate dall'appellante in adempimento della predetta;
che nonostante l'espressa richiesta di restituzione delle somme versate al fratello nel settembre 2014, il pagamento non era mai avvenuto, rendendo necessario per la Parte_1
ricorrente munirsi di un titolo esecutivo.
Benché ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio e ne è stata Parte_1
dichiarata la contumacia.
2.- Con ordinanza del 17.11.2022 il Tribunale di Ferrara ha condannato al Parte_1
pagamento a favore di di euro 35.161,69, oltre interessi legali nella misura di cui Controparte_1 all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo e alle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente alla restituzione dell'importo versato, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c. dal giorno della domanda, essendo rimasto, a seguito della pronuncia della Corte d'Appello, privo di titolo il pagamento della stessa precedentemente effettuato.
Ha giudicato altresì provato il maggior danno ex art. 1224 c.c., avendo la ricorrente dovuto contrarre un mutuo chirografario, estinto anticipatamente in data 18.4.2019, ad un tasso di interesse iniziale del
4,90%, poi ridotto al 4,50% (oltre ai costi di istruttoria di euro 246,00 e, mensili, per incasso rata di euro 1,50 o euro 2,83) per l'importo complessivo di € 33.000,00, con un ulteriore esborso di € 4.826,17
(euro 4.493,85 versati a titolo di interessi, euro 246,00 a titolo di spese di istruttoria, ed euro 86,32 a titolo di incasso rata).
pagina 2 di 5 3.- Avverso detta ordinanza ha proposto appello, censurando: Parte_1
con il primo motivo di gravame il rilievo del primo giudice in ordine alla mancata statuizione della
Corte d'Appello circa la restituzione di quanto versato dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, non avendo quest'ultima avanzato una simile richiesta nel corso del giudizio;
con il secondo motivo l'applicazione dell'art. 1284 IV comma c.c. al caso di specie, dovendosi ritenere la disposizione applicabile soltanto alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale;
con il terzo motivo la carenza di motivazione in ordine alla prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., non avendo la ricorrente dimostrato né l'an, né il quantum, del pregiudizio subito;
infine, con il quarto motivo di appello, ha dedotto che, condannando il alla restituzione di Pt_1
una somma comprensiva anche delle spese legali liquidate nella sentenza riformata, il Tribunale ha prodotto una duplicazione di tale voce di restituzione, essendo il medesimo tenuto alla refusione dell'importo sia in forza del provvedimento impugnato, sia in forza della sentenza della Corte
d'Appello che lo ha condannato a pagare alla sorella le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ha resistito al gravame concludendo per l'inammissibilità dell'appello ovvero per Controparte_1
il suo rigetto.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 4/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4.- L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, il primo motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c, in quanto parte appellante si è limitata ad evidenziare che l'appellata non avesse avanzato domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado nel corso del giudizio di appello, senza tuttavia argomentare in maniera chiara e precisa in ordine alla concreta rilevanza di tale circostanza ai fini della riforma della decisione impugnata.
Il secondo motivo è infondato, stante l'applicabilità dell'art. 1284, IV comma, c.c. alle obbligazioni pecuniarie in genere, qualunque sia la relativa fonte, conformemente al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questa Corte intende dare continuità, per il quale «il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione» (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 61 del 03/01/2023; conf. Cass.
pagina 3 di 5 civ., Sez. III, Ord. n. 7677 del 22/03/2025); ciò in considerazione della collocazione sistematica della norma - inserita nell'art. 1284 c.c., rubricato «saggio degli interessi», disciplinante in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi – nonché della ratio latu sensu deflattiva della stessa, volta a scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, che ne giustifica un'applicazione generalizzata.
Correttamente dunque il primo giudice ha condannato l'odierno appellante a corrispondere alla sorella gli interessi sull'importo versato al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dal momento della domanda giudiziale.
Il terzo motivo è anch'esso infondato, avendo l'appellata compiutamente assolto l'onere di provare sia l'an, che il quantum del maggior danno subito ex art. 1224 c.2 c.c., costituito dalle spese dalla stessa sostenute per eseguire il pagamento rimasto privo di titolo, quantificate nella somma complessiva di euro 4.826,17 (di cui euro 4.493,85 a titolo di interessi, euro 246,00 a titolo di spese di istruttoria, ed euro 86,32 a titolo di incasso rata) come da documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, relativa al contratto di mutuo stipulato in data 17.9.2018 con su cui l'appellante non Controparte_2
ha mosso alcuna contestazione (docc. 5 e 6 fasc. primo grado di parte attrice).
Non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui il riconoscimento degli interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. sia già di per sé sufficiente a ristorare il pregiudizio subito dal creditore ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., stante la diversità dei due istituti: il primo volto a riconoscere al creditore un risarcimento forfettario, nella misura del tasso legale maggiorato di cui al D. lgs. n.
231/2002, per il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria, il quale opera in maniera automatica al momento della proposizione della domanda giudiziale, senza onere in capo al creditore di provare l'effettivo pregiudizio;
il secondo avente lo scopo di risarcire il creditore del danno ulteriore rispetto al saggio degli interessi legali, a condizione che lo stesso riesca a dimostrarne gli elementi costitutivi, come effettivamente avvenuto nel caso di specie.
Infine, va rilevata l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di appello per insussistenza di qualsiasi duplicazione risarcitoria, non potendosi confondere la somma dovuta dall'appellante a titolo di restituzione di quanto indebitamente incassato anche a titolo di spese legali in forza della sentenza di prime cure, con quelle che lo stesso è tenuto a rifondere alla controparte in ragione della soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, secondo quanto statuito nella sentenza della Corte d'Appello di
Bologna.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
pagina 4 di 5 5.- L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 6.774,30 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la decisoria), con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Ferrara pubblicata in data 21.11.2022;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 6.774,30, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge, da corrispondersi all'avv. Bruno Guaraldi, dichiaratosi antistatario;
III - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17/6/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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