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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
30 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott. Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere
Dott. Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1405 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De Salvatore e Francesco Elia, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Daniela Adimari, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10095/2021 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 01/12/2021.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di aver presentato in data Parte_1
28/10/2019 all' domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 D. Lgs. n. CP_1
503/1992, non accolta dall' in quanto ritenuta non invalida;
di avere presentato ricorso CP_2 amministrativo al Comitato senza alcuna comunicazione dell'esito del ricorso, ha chiamato in giudizio l'istituto previdenziale davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni “ A) NEL MERITO : riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia a favore della Ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa avvenuta il 28.1.2019, previo accertamento dello stato di invalidità pari o superiore all'80%, con CP_ efficacia di giudicato;
B) SEMPRE NEL MERITO: Condannare l' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo, oltre interessi, anche composti ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria;
C) Con vittoria d onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari” CP_
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, nella resistenza dell' ha respinto il ricorso argomentando che: i) in base all'art. 1 della legge 503 del 1992 < richiesta è dunque condizionata all'esistenza del requisito sanitario- individuato nella situazione di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento- oltre al possesso dei requisiti contributivi previsti dalla legge ed alla cessazione del rapporto lavorativo>>; ii) l'esame della documentazione allegata CP_ dall' evidenziava che la ricorrente, sia al momento della presentazione della domanda sia successivamente (estratto contributivo) aveva svolto attività lavorativa, come confermato dalla difesa della ricorrente in udienza;
iii) in difetto del prescritto requisito, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”, la domanda doveva quindi essere rigettata;
iv) le spese processuali dovevano essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per non avere correttamente considerato come la cessazione dell'attività lavorativa poteva realizzarsi successivamente alla domanda amministrativa ed al riconoscimento dello status di invalido all'80% in base alla c.d. finestra mobile, vale a dire i 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti, durante i quali il pensionando non percepisce la prestazione previdenziale e non doveva cessare il rapporto di lavoro.
Ha, pertanto, chiesto, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, di accertare il diritto soggettivo alla pensione di vecchiaia anticipata a favore della ricorrente con applicazione della c.d. “finestra mobile” e, in via istruttoria, disporsi Ctu medico legale. CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata Ctu medico legale, la causa all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello non è fondato e la sentenza impugnata, che ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio,
è meritevole di conferma sia pure in base a diversa motivazione.
L'art. 1 d. lgs. 503/1992 prevede “…
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata…. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre
1990 n. 407 è elevato fino al compimento del 65 anno…il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro…8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. L'art. 12, comma
1, del d.l. n. 78 del 2010 dispone " I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (3):
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti…” continuando al secondo comma“…2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (5): a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti..”.
La giurisprudenza di legittimità anche di recente (Cass. 24617/2023) ha ribadito che il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico, da cui discende che anche la pensione di vecchiaia anticipata, riconducibile a pieno titolo al novero dei trattamenti di vecchiaia,
è assoggettata alla disciplina sulle “finestre”. La S.C. ha, quindi, affermato che “ Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa (“finestra”), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione”.
Il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avendo respinto il ricorso per non avere la ricorrente cessato l'attività lavorativa, senza verificare la sussistenza del requisito sanitario, alla base del rigetto amministrativo.
Il Collegio ha quindi disposto consulenza medico legale per accertare se la si trovasse, alla Parte_1 data del 28/10/2019 o da diversa data, in una condizione di invalidità non inferiore all'80%.
Il Ctu, dall'esame della documentazione sanitaria e dai rilievi clinici emersi in corso di visita peritale, ha accertato che risulta che l' appellante, dell'attuale età di 64 anni, è affetta da: “• Esiti di mastectomia nac-sparing mammella sx con impianto di protesi definitiva e simmetrizzazione mammella dx per ca duttale in situ in follow-up negativo per ripresa di malattia;
• Poliartro-miositi iatrogene da inibitori delle aromatasi;
• Sindrome da adattamento lieve;
• Esiti di faco-emulsione in
OD. Nel caso specifico, le infermità emerse valutate attraverso le Tabelle annesse al DM 5.2.92, determinano il seguente quadro di invalidità… Applicando le formule per la coesistenza e la concorrenza, il soggetto risulta portatore di una invalidità globale del 71%: percentuale che
NON soddisfa i requisiti sanitari richiesti dal D.Lgs. 503/1992 (c.d. riforma Amato: che Pt_2 consente ai lavoratori con una invalidità civile non inferiore all'80% di andare in pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria). Ha, pertanto, espresso il parere che Parte_1
presenti infermità tali da non soddisfare i requisiti sanitari richiesti dal D.Lgs. 503/1992.
[...]
Tali conclusioni, frutto di un approfondito esame, improntato a criteri medici e legali in materia, sorrette da adeguata e congrua motivazione, immune da vizi logici, in relazione alle quali non risultano essere state formulate osservazioni dai Consulente tecnici di parte, sono condivise anche dal
Collegio per la loro completezza e in assenza di puntuali e ragionate critiche di natura tecnica.
Tali i motivi alla stregua dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presentata anche per la presente fase di gravame.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese irripetibili. Spese della Ctu, liquidate come da separato decreto, a CP_ carico dell' Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa