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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1308/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro Leonardo OD, nella causa instaurata
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro TIRNETTA Parte_1
-opponente-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero SANTANGELO CP_1
- opposto -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza.
All'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
53/2022, emesso il 14.7.2022 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna alla rifusione delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.300,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato il 27.9.2022, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2022 emesso il 14/7/2022
[...] dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 975/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 23.193,21, in favore del sig. , CP_1 odierno opposto, a titolo di retribuzioni da quest'ultimo asseritamente non percepite relativamente alle mensilità di febbraio-dicembre 2018, gennaio-dicembre 2019, gennaio- novembre 2020, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese del procedimento monitorio e accessori.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver provveduto alla corresponsione delle retribuzioni in denaro contante, su espressa richiesta dell'odierno opposto, il quale avrebbe avanzato tale pretesa formulando minacce di aggressione.
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo la infondatezza in fatto CP_1 ed in diritto delle domande di cui all'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 6 febbraio 2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale di
[...]
, limitatamente ai capitoli nn.
3-4 del ricorso., il quale non compariva all'udienza CP_1 del 19 giugno 2024.
All'udienza del 15 ottobre 2025, , n.q. di legale rappresentante della Parte_1
, dichiarava di rinunciare alla prova testimoniale. Parte_1
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo in epigrafe all'odierna udienza.
*****
Pag. 2 di 5 Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di
[...]
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di febbraio- CP_1 dicembre 2018, gennaio-dicembre 2019, gennaio-novembre 2020, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi in sede monitoria. Parte_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass., Sez. Unite, n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso di specie, la società datrice di lavoro non ha contestato che l'odierno opposto abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze nel periodo andante da febbraio a dicembre 2018, da gennaio a dicembre 2019 e da gennaio a novembre 2020, nella misura indicata nelle buste paga in atti (sulla cui efficacia probatoria cfr. Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362;
Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n.1074/1986).
In altri termini, la società datrice di lavoro non ha contestato il fatto costitutivo del credito retributivo per come riportato periodicamente nelle buste paga.
Pag. 3 di 5 Parte debitrice ha eccepito l'adempimento della obbligazione retributiva su di essa gravante, deducendo di avere corrisposto le retribuzioni mediante denaro contante, per come preteso dallo stesso lavoratore, senza che le venisse rilasciata alcuna quietanza.
L'assunto è rimasto indimostrato.
Ammesse le prove orali chieste dall'opponente (limitatamente e ai capitoli 4 e 5) quest'ultima ha rinunciato alla prova (cfr. udienza del 15.10.2025), rinuncia accettata dall'opposto.
Per il resto, l'opponente ha affidato la domanda a richieste di prova ritenute irrilevanti e inammissibili perché non pienamente conducenti ai fini del decidere, siccome volti a dimostrare le avvenute minacce rivolte dal figlio al padre o del tutto generiche (vero che ho visto il sig. consegnare il denaro contante al figlio;
Vero è che ho CP_1 CP_1 visto rifiutarsi di firmare la quietanza per ricevuta delle somme in CP_1 contanti) circostanze che, quand'anche confermate in giudizio (in disparte l'avvenuta rinuncia all'assunzione) sarebbero state inidonee a dimostrare il pagamento del credito retributivo nell'importo risultante dalle buste paga.
In ragione di tali lacune probatorie, alcun elemento di conforto rispetto al thema probandum può trarsi dalla mancata comparizione del lavoratore, chiamato a rendere interrogatorio formale.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 9230/2022), l'art. 232
c.p.c., “ non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass.; Cass.,
Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013)”, elementi di prova nel caso di specie assenti.
Pag. 4 di 5 In ragione di tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 53/2022, emesso il 14.7.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 975/2022, va pertanto confermato e dichiarato esecutivo ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201
a € 26.000), in ragione dell'effettiva attività svolta, congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 26 novembre 2025.
Il Giudice
Leonardo OD
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro Leonardo OD, nella causa instaurata
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro TIRNETTA Parte_1
-opponente-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero SANTANGELO CP_1
- opposto -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza.
All'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
53/2022, emesso il 14.7.2022 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna alla rifusione delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.300,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato il 27.9.2022, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2022 emesso il 14/7/2022
[...] dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 975/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 23.193,21, in favore del sig. , CP_1 odierno opposto, a titolo di retribuzioni da quest'ultimo asseritamente non percepite relativamente alle mensilità di febbraio-dicembre 2018, gennaio-dicembre 2019, gennaio- novembre 2020, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese del procedimento monitorio e accessori.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver provveduto alla corresponsione delle retribuzioni in denaro contante, su espressa richiesta dell'odierno opposto, il quale avrebbe avanzato tale pretesa formulando minacce di aggressione.
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo la infondatezza in fatto CP_1 ed in diritto delle domande di cui all'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 6 febbraio 2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale di
[...]
, limitatamente ai capitoli nn.
3-4 del ricorso., il quale non compariva all'udienza CP_1 del 19 giugno 2024.
All'udienza del 15 ottobre 2025, , n.q. di legale rappresentante della Parte_1
, dichiarava di rinunciare alla prova testimoniale. Parte_1
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo in epigrafe all'odierna udienza.
*****
Pag. 2 di 5 Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di
[...]
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di febbraio- CP_1 dicembre 2018, gennaio-dicembre 2019, gennaio-novembre 2020, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi in sede monitoria. Parte_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass., Sez. Unite, n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso di specie, la società datrice di lavoro non ha contestato che l'odierno opposto abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze nel periodo andante da febbraio a dicembre 2018, da gennaio a dicembre 2019 e da gennaio a novembre 2020, nella misura indicata nelle buste paga in atti (sulla cui efficacia probatoria cfr. Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362;
Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n.1074/1986).
In altri termini, la società datrice di lavoro non ha contestato il fatto costitutivo del credito retributivo per come riportato periodicamente nelle buste paga.
Pag. 3 di 5 Parte debitrice ha eccepito l'adempimento della obbligazione retributiva su di essa gravante, deducendo di avere corrisposto le retribuzioni mediante denaro contante, per come preteso dallo stesso lavoratore, senza che le venisse rilasciata alcuna quietanza.
L'assunto è rimasto indimostrato.
Ammesse le prove orali chieste dall'opponente (limitatamente e ai capitoli 4 e 5) quest'ultima ha rinunciato alla prova (cfr. udienza del 15.10.2025), rinuncia accettata dall'opposto.
Per il resto, l'opponente ha affidato la domanda a richieste di prova ritenute irrilevanti e inammissibili perché non pienamente conducenti ai fini del decidere, siccome volti a dimostrare le avvenute minacce rivolte dal figlio al padre o del tutto generiche (vero che ho visto il sig. consegnare il denaro contante al figlio;
Vero è che ho CP_1 CP_1 visto rifiutarsi di firmare la quietanza per ricevuta delle somme in CP_1 contanti) circostanze che, quand'anche confermate in giudizio (in disparte l'avvenuta rinuncia all'assunzione) sarebbero state inidonee a dimostrare il pagamento del credito retributivo nell'importo risultante dalle buste paga.
In ragione di tali lacune probatorie, alcun elemento di conforto rispetto al thema probandum può trarsi dalla mancata comparizione del lavoratore, chiamato a rendere interrogatorio formale.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 9230/2022), l'art. 232
c.p.c., “ non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass.; Cass.,
Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013)”, elementi di prova nel caso di specie assenti.
Pag. 4 di 5 In ragione di tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 53/2022, emesso il 14.7.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 975/2022, va pertanto confermato e dichiarato esecutivo ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201
a € 26.000), in ragione dell'effettiva attività svolta, congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 26 novembre 2025.
Il Giudice
Leonardo OD
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