Articolo 18 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
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1 dicembre 1995
Art. 18. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.685 milioni per l'anno 1995, in lire 1.600 milioni per il 1996 e in lire 900 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995