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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14295/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 Dicembre 2024 da:
1) Parte_1
Nato a Milano, in data 06 Febbraio 1954 cittadino italiano- Cod. Fiscale: C.F._1 residente in [...] – 20124 Milano- titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza professione: avvocato libero professionista
E
2) Parte_2
Nata a Milano, in data 9 Settembre 1954
Cittadina italiana- Cod. Fiscale: C.F._2 residente in [...] – piano III' titolo di studio: Laurea in Scienze delle preparazioni alimentari professione: libera professionista- dottoressa in scienze alimentari entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. LUCA MESSA (C.F.: ), come da C.F._3 procure già agli atti, ed elettivamente domiciliati presso P.za Sant'Agostino n. 22 – Milano- PEC:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 23 Aprile 1980 in Comune di Milano, in regime di separazione dei beni;
iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 275-
Registro 01-Parte 1-S anno 1980 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Dresano (MI) in data 13
Luglio 1980, al N. 1, P. 2, S.C- Anno 1980.
.=. Separati consensualmente con verbale in data 21/10/1999 n. 3426/1998 Tribunale di Milano, omologato con decreto in data 8 Febbraio 2000;
pagina 1 di 2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 Dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
.=. dare atto che le parti hanno integralmente risolto ogni propria questione economica, sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e non hanno quindi nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causa;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 23 Aprile 1980 tra il Sig.
e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Dresano
(Milano) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 2 di 2 Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 Dicembre 2024 da:
1) Parte_1
Nato a Milano, in data 06 Febbraio 1954 cittadino italiano- Cod. Fiscale: C.F._1 residente in [...] – 20124 Milano- titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza professione: avvocato libero professionista
E
2) Parte_2
Nata a Milano, in data 9 Settembre 1954
Cittadina italiana- Cod. Fiscale: C.F._2 residente in [...] – piano III' titolo di studio: Laurea in Scienze delle preparazioni alimentari professione: libera professionista- dottoressa in scienze alimentari entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. LUCA MESSA (C.F.: ), come da C.F._3 procure già agli atti, ed elettivamente domiciliati presso P.za Sant'Agostino n. 22 – Milano- PEC:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 23 Aprile 1980 in Comune di Milano, in regime di separazione dei beni;
iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 275-
Registro 01-Parte 1-S anno 1980 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Dresano (MI) in data 13
Luglio 1980, al N. 1, P. 2, S.C- Anno 1980.
.=. Separati consensualmente con verbale in data 21/10/1999 n. 3426/1998 Tribunale di Milano, omologato con decreto in data 8 Febbraio 2000;
pagina 1 di 2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 Dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
.=. dare atto che le parti hanno integralmente risolto ogni propria questione economica, sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e non hanno quindi nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causa;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 23 Aprile 1980 tra il Sig.
e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Dresano
(Milano) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 2 di 2 Milano, _____________
IL PM IL PG