Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro Composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al numero 86/2024 RG vertente tra Parte_1 iorgini, NL ES appellante e Controparte_1
Avv. Francesco Menchini, Marco Cattani, Giacomo Massei
appellata Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, Giudice del Lavoro, n. 63 del 2024, pubblicata il 5.2.2024.
All'udienza del 3 aprile 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Co oggi appellata il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso proposto da con il quale erano impugnati il licenziamento per giusta causa Parte_1 intimato dal datore di lavoro, in data 30.11.2022 e le altre Parte_2 sanzioni disciplinari applicat sono state richiamate ai fini della recidiva.
In particolare, dagli atti di causa, risulta che il ra dipendente della appellata Pt_1 dal 2021, assunto come impiegato di V livello del CCNL edilizia, con mansioni di tecnico di cantiere.
In data 5 ottobre 2022 il a ricevuto due distinte contestazioni disciplinari: la Pt_1 prima riguarda il cantier sarelli”, a Castelfranco di Sotto (PI), nel quale erano stati manomessi i ponteggi di accesso alla copertura senza che il avesse Pt_1 provveduto ad interdire l'accesso e fare le dovute comunicazioni.
La seconda attiene allo stesso cantiere e riguarda il mancato utilizzo dei dovuti dispositivi di sicurezza da parte di alcuni operai che lavoravano in quel luogo.
In data 10 novembre 2022, gli sono state mosse altre due contestazioni.
La prima riguarda il mancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturna presso il cantiere “Masini”.
La seconda attiene al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte di operai dipendenti di altre ditte, presso il cantiere “Posarelli”.
Per quest'ultima contestazione è stata inflitta al a sanzione pari ad un giorno Pt_1 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Infine, l'odierno appellante è stato licenziato per giusta causa in relazione alla prima contestazione del 10.11.2022 con richiamo anche alla recidiva.
Il Tribunale di Lucca ha, prima di tutto, respinto le contestazioni mosse dal lavoratore per quanto riguarda l'avvenuto frazionamento delle contestazioni disciplinari. Secondo il ricorrente, infatti, la società aveva illegittimamente mosso distinte contestazioni (ed applicato le relative sanzioni) per fatti che erano stati accertati contestualmente, nel primo e nel secondo caso. Questa operazione, secondo il lavoratore, era preordinata a precostituire una recidiva per sostenere il successivo licenziamento che, in realtà, era voluto come conseguenza di un litigio che egli aveva avuto con il responsabile, sig. Parte_3 in data 4.10.2022.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto che: “In relazione alla dedotta illegittimità delle due sanzioni disciplinari irrogate all'esito delle due contestazioni del 5.10.22 deve evidenziarsi come non vi sia alcun obbligo per il datore di lavoro di procedere ad un'unica contestazione unitaria a fronte di diverse condotte poste in essere dal lavoratore … Viceversa a fronte di più condotte differenti poste in essere dal lavoratore la regola generale è proprio quella di attivare più procedimenti disciplinari;
nel caso di specie i fatti contestati nella prima lettera del 5.10.22 sono relativi a condotte poste in essere l'1.10.22 e il 2.10.22 (mancata interdizione del cantiere in cui era stato manomesso il ponteggio) e nella seconda a condotte relative al 5.10.22 (mancato utilizzo di DPI e omessa vigilanza sull'utilizzo di DPI da parte degli operai)”.
Espletata la prova testi, ha poi ritenuto dimostrato il fatto contestato al lavoratore, con specifico riferimento al mancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturna. Ha valutato tale violazione di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. Ha, dunque, respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite. Appella quindi chiedendo la riforma integrale della sentenza di Parte_1 primo grado, sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo motivo, denuncia una violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 del CCNL Edilizia Cooperative e 2119 c.c. e 115 e 116 cpc. – insussistenza del fatto contestato e/o sproporzione. Secondo parte appellante, nel cantiere in questione non si ponevano le condizioni di intralcio che rendono obbligatorio l'uso delle lampade di segnalazione. Tale uso, infatti, non era previsto nei PSC e POS che regolano le norme di sicurezza da adottare nel cantiere. In ogni caso, la sentenza è viziata nella parte in cui ritiene che la mancata verifica del funzionamento delle lampade di emergenza – seppure non sia prescritto dalla normativa di sicurezza e sebbene la fase di messa in sicurezza del cantiere non fosse nemmeno terminata - costituisca un inadempimento tanto grave da giustificare il licenziamento e integrante l'ipotesi di cui all'art. 32, lettera c, del CCNL.
Con il secondo motivo, evidenzia una contraddizione nella sentenza appellata. Il Tribunale, infatti, ha prima ritenuto corretto il frazionamento delle contestazioni operato da datore di lavoro salvo poi ritenere non decisiva la contestata recidiva. La sentenza di primo grado viene qui censurata nella parte in cui ritiene, in sostanza, che sia possibile attivare più procedimenti disciplinari in quanto a fronte di condotte differenti poste in essere dal lavoratore “la regola è proprio quella di attivare più procedimenti disciplinari” e tale modus operandi sarebbe anche a favore del lavoratore. Sul punto, la sentenza richiama una pronuncia della Corte di Cassazione che, tuttavia, smentisce quanto appena detto. Ed infatti è la stessa sentenza ad ammettere che “nell'ipotesi di una pluralità di procedimenti disciplinari, essi possono essere riuniti e dare luogo ad un'unica sanzione”.
Con il terzo motivo il ccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. Pt_1
16 bis co. 9 D.L. 179/12 né l'art. 16-bis co. 8 D.L. 179/12, 414 CPC e 421 CPC.
La censura riguarda l'ordinanza emessa all'esito della prima udienza e confermata a seguito dell'udienza di assunzione delle prove, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione di acquisizione delle registrazioni audio tra il sig. vari interlocutori, tra cui il sig. d il sig. Pt_1 Pt_4 Pt_5
e Pt_6
Il quarto motivo riguarda, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, l'errata valutazione risultanze istruttorie ed art. 7 L. 300/70 specificità della contestazione.
Il ritiene la sentenza non condivisibile nella parte in cui ritiene fondati gli Pt_1 addebiti e corrette le sanzioni disciplinari. Si è costituita in questo grado di appello la società (già Controparte_1
ed ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della Parte_2 sentenza di primo grado.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
I motivi d'appello sono, tra loro, strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Orbene, i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari non sono stati negati dall'appellante nella loro materialità. Anzi, rispetto ai primi due, vi è una espressa assunzione di responsabilità nella lettera di giustificazione in atti. Da ricordare che il ingegnere junior, era assunto come “responsabile operativo, con Pt_1 compiti di vigilanza e coordinamento dei cantieri assegnati dall'azienda”.
La questione della recidiva è stata considerata, in primo grado, non decisiva in quanto il Tribunale ha espressamente ritenuto che la condotta contestata da ultimo, ossia quella relativa alle lampade di segnalazione notturna, fosse tale da integrare la giusta causa ai sensi dell'art.32 lettera C del CCNL. Nel merito, il Tribunale ritiene che, a prescindere da quanto previsto nel PSC e nel POS, l'uso delle lampade fosse comunque necessario. Del resto, lo stesso ostiene di Pt_1 avere posto in uso le lampade ma che queste non funziona perché le batterie non reggevano. Allora avrebbe proposto al suo superiore di utilizzare lampade con alimentazione diretta ma di non essere risuscito ad avere una interlocuzione serena con il Parte_3
Il licenziamento è stato intimato ai sensi dell'art. 32 lettera C del CCNL che prevede:
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico,
o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
Nella lettera di licenziamento, però, è richiamata anche la recidiva, ossia la lettera H:
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.
Tanto premesso, secondo la Corte, la questione relativa al denunciato frazionamento delle contestazioni disciplinari non ha rilevanza decisiva. A ben guardare, infatti, tale problema non si pone per le contestazioni del 5.10.2022 (all. 2 e 3 dell'appellante) per le quali al ono state comminate una Pt_1 multa ed una sospensione disciplinare. Ed inv e anche le due violazioni fossero state riunificate, come auspica l'appellante, si sarebbe comunque arrivati quanto meno ad una sospensione spendibile ai fini della recidiva.
Tuttavia, come detto, la lettera H del citato art. 32 del CCNL richiede DUE sospensioni nell'anno precedente ai fini del licenziamento.
Nel caso in esame, invece, la seconda sospensione utile ai fini della recidiva non sussiste.
La contestazione del 10.11.22, relativa al mancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturna, contiene il richiamo alle due precedenti sanzioni disciplinari delle quali, come detto, solo una consiste in una sospensione (doc.6).
La seconda sospensione è stata applicata per un fatto accertato lo stesso giorno di quello che ha condotto al licenziamento. Il Tribunale, infatti, osserva che la seconda contestazione, al momento dei fatti, non era effettivamente nota.
Tale seconda violazione neppure è richiamata nella lettera di licenziamento che contiene gli stessi riferimenti della contestazione relativa alle lampade di segnalazione (doc.10).
In definitiva, non si pone un problema di frazionamento neppure per la seconda coppia di contestazioni visto che la seconda sospensione non è utile ai fini della recidiva.
Giova, peraltro, ricordare che, per quanto riguarda il frazionamento delle contestazioni disciplinari, la Cassazione, con la sentenza citata nella sentenza appellata (n. 11776 del 2011), precisa che: Invero non vi è alcuna regola desumibile dal richiamato L. n. 300 del 1970, art. 7 secondo la quale non può procedersi, a fronte di più autonome contestazioni, ad un unico procedimento disciplinare ed alla irrorazione di una sola sanzione disciplinare, non dovendo necessariamente ad ogni contestazione seguire un autonomo procedimento disciplinare ed un autonoma sanzione disciplinare. Il criterio atomistico propugnato dal ricorrente non trova alcun riscontro nella ratio legis, nè la trattazione unitaria sotto il profilo procedimentale di più contestazioni viola di per sé il diritto di difesa del lavoratore.
Del resto, questa Corte, come sottolineato dal giudice del merito, ha più volte affermato che non è configurabile a carico del datore di lavoro l'ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad esse rilevanza a fondamento di una più grave sanzione (Cass. 25 settembre 2002 n. 13943).
La S.C., quindi, si pone il problema contrario, ossia se sia legittima la riunificazione di più fatti in un solo procedimento disciplinare, ma non afferma che è illegittima la scelta opposta, ossia quella “atomistica”.
In conclusione, sul punto, la recidiva posta a base del licenziamento non può essere confermata in quanto difetta il presupposto delle due sospensioni disciplinari nell'anno precedente.
Ai fini del licenziamento, dunque, residua solo la contestazione relativa al mancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturna.
Sul punto, il Tribunale precisa che i fatti sono pacifici e richiama il doc.12 del ricorso:
“il ricorrente conferma che gli era stata sollecitata l'istallazione dell'illuminazione su ntiere: «l'installazione delle lanterne [è] stat[a] richiest[a] dall'arch. , direttore dei lavori del cantiere in oggetto. Ho Persona_1 provveduto a soddis hiesta utilizzando le lanterne che mi ha fornito provenienti dal medesimo magazzino. Portate al cantiere mi sono reso CP_1
e non erano funzionanti, comunque sono state fatte attaccare lo stesso alla recinzione con l'intenzione di provvedere nei prossimi giorni alla messa in funzione. Nonostante ho provato a cambiare le batterie le lanterne presentavano ancora problemi di funzionamento e quindi si rendeva necessari[a] la loro sostituzione. A questo punto era mia intenzione proporre al mio responsabile un tipo di lampade alimentate a corrente elettrica anziché a batteria ma non mi è stato possibile in quanto mi sono ammalato».
Orbene, ritiene questa Corte territoriale che il fatto contestato costituisca certamente un inadempimento e, del resto, neppure il o nega. Pt_1
Tuttavia, considerando le circostanze del caso concreto, sembra alla Corte che tale inadempimento non sia così grave da integrare una giusta causa di licenziamento.
È noto, infatti, che le previsioni del codice disciplinare non sono vincolanti per il Giudice del Lavoro quando tipizzano delle ipotesi di giusta causa di recesso. La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore motivato dalla ricorrenza di una ipotesi contemplata dalle norme contrattuali fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa - deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 cod. civ. (Cass. 5280 del 2013, tra le molte).
Nel caso in esame, alcuni aspetti riducono, secondo la Corte, la gravità della condotta contestata al Pt_1
In primo luogo, si deve ricordare che la contesta RECIDIVA non può ritenersi operante validamente in difetto dei suoi presupposti.
In secondo luogo, è pacifico che il on si era disinteressato della questione Pt_1 delle lampade ma aveva cercato di trovare una soluzione: aveva installato le lampade in dotazione al magazzino della società, aveva tentato di farle funzionare sostituendo le batterie, aveva proposto l'utilizzo di lampade a corrente al posto di quelle a batteria.
Il teste coordinatore per la sicurezza, ha riferito che: il cantiere era Testimone_1 ben vis ato sia di giorno che di notte. Sul cap. 19 confermo che esso insiste su un marciapiede privato, con almeno un metro di spazio dalla strada alle protezioni montate e segnalate da coperture di colore arancione, ben visibili anche queste ultime.
Infine, lo stesso Tribunale, pur ritenendo la circostanza “non dirimente”, precisa che le lampade di segnalazione non erano previste nei documenti sulla sicurezza relativi a quel cantiere.
In definitiva, sulla base di questi elementi, secondo la Corte, il licenziamento è illegittimo perché il fatto contestato sussiste ma non è così grave da giustificare il licenziamento.
Questa decisione assorbe e rende superflua la valutazione del terzo motivo d'appello.
La tutela da accordare al FICI è, dunque, quella chiesta in via subordinata, ossia quella prevista dall'art. 3 del D.Lgs 23 del 2015 che prevede la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, nei termini derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 194 del 2018. Secondo la Corte Costituzionale, infatti: “Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Il riferimento alla sentenza Corte Cost. n. 129 del 2024 non è, invece, pertinente perché non sono indicate, neppure in sede di discussione, fattispecie disciplinari che puniscono la condotta in questione con sanzioni conservative.
Tenuto conto dei parametri di legge e della durata limitata del rapporto di lavoro in questione (ottobre 2021 – nov 2022), ritiene la Corte di fissare in 12 mensilità l'indennità dovuta al Nella determinazione della suddetta Pt_1 indennità rileva anche la circostanza che la società non abbia aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Corte che, invece, il lavoratore aveva accettato.
L'appello, in conclusione, merita accoglimento entro questi termini.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese di lite del doppio grado. Le spese, dunque, seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il DM 147/2022, in base al valore della causa, nei minimi, in € 3.809,00 per il primo grado, con istruttoria ed € 3.473,00 per l'appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara illegittimo il licenziamento intimato all'appellante in data 30.11.2022.
Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Condanna la appellata al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €. 7.282,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa. Firenze, 3 aprile 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi