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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1393 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. R.G. 1393/25, promosso da Parte_1
***
Letto il ricorso depositato il 3/9/25 da , con il quale ha chiesto Parte_1
l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, avente ad oggetto un indebitamento rilsalente ad epoca precedente l'inizio dello svolgimento di un'attività pofessionale e a tale attività non riconducibili;
visto il proprio decreto in data 15/9/25, con il quale è stata disposto l'avvio del procedimento per l'omologazione sulla base delle seguenti considerazioni:
- al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;
- è stata depositata la relazione dell'OCC, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i., che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dalla debitrice per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni della sua
1 incapacità di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;
- non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
- devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;
- non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
- la proposta, ai sensi del quinto comma dell'art. 67 CCII, prevede il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della debitrice e dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata risulta il regolare pagamento delle rate scadute;
vista la relazione depositata dall'OCC nel teermine assegnato nel citato decreto, con allegate le comunicazioni inviate ai creditori, nella quale è dato atto dell'assenza di contestazioni e della mancanza di necessità di apportare eventuali modifiche al piano;
ritenuto che, ritenuto che, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, devono considerarsi sussistenti i presupposti, già valutati favorevolmente con il decreto del
15/9/25, di fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del piano definitivo, come attestato dall'OCC nella prima relazione particolareggiata e nelle relazioni successive
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
con ricorso depositato il 3/9/25;
[...]
dichiara chiusa la procedura;
dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito
Internet del Tribunale di Roma;
2 manda all'OCC per le comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 70 CCII.
Roma, 17/10/25.
Il Giudice
Dott. Stefano Cardinali
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. R.G. 1393/25, promosso da Parte_1
***
Letto il ricorso depositato il 3/9/25 da , con il quale ha chiesto Parte_1
l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, avente ad oggetto un indebitamento rilsalente ad epoca precedente l'inizio dello svolgimento di un'attività pofessionale e a tale attività non riconducibili;
visto il proprio decreto in data 15/9/25, con il quale è stata disposto l'avvio del procedimento per l'omologazione sulla base delle seguenti considerazioni:
- al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;
- è stata depositata la relazione dell'OCC, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i., che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dalla debitrice per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni della sua
1 incapacità di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;
- non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
- devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;
- non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
- la proposta, ai sensi del quinto comma dell'art. 67 CCII, prevede il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della debitrice e dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata risulta il regolare pagamento delle rate scadute;
vista la relazione depositata dall'OCC nel teermine assegnato nel citato decreto, con allegate le comunicazioni inviate ai creditori, nella quale è dato atto dell'assenza di contestazioni e della mancanza di necessità di apportare eventuali modifiche al piano;
ritenuto che, ritenuto che, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, devono considerarsi sussistenti i presupposti, già valutati favorevolmente con il decreto del
15/9/25, di fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del piano definitivo, come attestato dall'OCC nella prima relazione particolareggiata e nelle relazioni successive
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
con ricorso depositato il 3/9/25;
[...]
dichiara chiusa la procedura;
dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito
Internet del Tribunale di Roma;
2 manda all'OCC per le comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 70 CCII.
Roma, 17/10/25.
Il Giudice
Dott. Stefano Cardinali
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