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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2054/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesione personale vertente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Matrone e Parte_1
Marika Matrone
-ATTORE – E
rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Galasso Controparte_1
-CONVENUTO- CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 30/05/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a controparte il 28/03/2017 esponeva Parte_1 che in data 28 settembre 2016 alle ore 07:50 circa in Pagani (SA) alla Via Califano all'altezza del civico n. 68 (precisamente davanti all'Agenzia delle Entrate) nel mentre scendeva dal marciapiedi per apprestarsi ad attraversare la strada, finiva in una buca presente sul manto stradale non visibile, piena di rifiuti e cartacce, non segnalata e né evitabile secondo le comuni regole di diligenza, tanto da costituire per l'utente un'insidia e/o trabocchetto. A seguito della caduta il riportava lesioni personali per le quali veniva Pt_1 trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore ove i sanitari di turno gli diagnosticavano: “frattura emimandibola dx con frattura dei condoli bilaterali” (referto n. 20160023803 del 28.04.2016). Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_1 condannare, quale custode della strada, al pagamento in suo favore della somma di euro 26.000,00 a titolo di risarcimento per le lesioni personali patite in seguito al sinistro, oltre alla rifusione delle spese di lite. Con comparsa di costituzione depositata in data 8/06/2017 il convenuto ente eccepiva la sussistenza del caso fortuito tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. e l'assenza di propri profili colposi integranti la responsabilità ex art. 2043 c.c.. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la rifusione delle spese di lite. In seguito all'escussione dei testimoni ed al deposito della CTU medico – legale, alla formulazione di proposta conciliativa del giudice non accettata congiuntamente, la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione a trattazione scritta del 30/05/2025. La domanda proposta dall'attore è infondata e va, pertanto, rigettata. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, ha chiarito, a più riprese, che
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr.Cass. Civ.,nr. 11526/2017). Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, allorché sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. In casi come quello oggetto di causa, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata (cfr.Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce di per sé un evento che può dipendere da tanti fattori (una distrazione, un'imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia riferibile proprio alla cosa. Pertanto l'attore è tenuto a dare una prova rigorosa in ordine al nesso causale allorché agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., giacché dovrà dimostrare che l'evento dannoso è la conseguenza normale della particolare condizione lesiva della cosa, trattandosi nella fattispecie in esame di cosa statica ed inerte, quale un tratto di strada. Nella controversia in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che le allegazioni attoree, già nell'atto di citazione (parimenti per i capitoli di prova), sono caratterizzate da genericità. Ed infatti, nulla è stato dedotto in merito all'andatura tenuta dall'attore ed alla profondità della buca che, dalle foto allegate, non risulta evincibile, con certezza. L'attendibilità dei testimoni, poi, è minata dalla chiara collocazione temporale del sinistro alla data del 28/09/2016 (o comunque alla fine di settembre del 2016) laddove dagli atti di causa risulta che l'infortunio dell'attore si è verificato il 28/04/2016 (vedasi il referto di Pronto Soccorso, la restante documentazione medica e la consulenza tecnica di ufficio). Ma anche a volerli considerare attendibili, i testimoni hanno sostanzialmente confermato la caduta a fronte di un capitolo di prova genericamente formulato e non è stato pertanto provato, nemmeno con chiarimenti alle risposte, che l'attore tenesse un'andatura idonea allo stato dei luoghi. Dagli atti di causa emerge al riguardo che il sinistro si sia verificato in orario diurno ed in condizioni di visibilità buone. Pertanto, l'attore avrebbe potuto visualizzare esattamente il tratto di strada in questione, la buca dalle dimensioni come raffigurate nelle foto prodotte e conseguentemente adottare per tempo le necessarie cautele richieste dallo stato dei luoghi in modo da evitare l'evento dannoso. Dalle testimonianze assunte (anche il teste di parte convenuta) è peraltro emerso che in via Califano sono presenti strisce pedonali. In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di affermare né che la caduta sia dipesa dalla buca, né consentono di escludere che la stessa caduta sia stata dovuta ad una disattenzione del danneggiato o da un non corretto utilizzo della strada da parte dello stesso. Ne consegue che la lamentata caduta deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, il quale, in condizioni di buona visibilita'ed adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare l'infortunio. La fattispecie concreta, quindi, non puo' essere considerata un'insidia imprevedibile, tale da giustificare una responsabilita' ex art. 2051 c.c. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97). La giurisprudenza oscillante in casi analoghi e la dubbiezza dell'esito della lite inducono comunque a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così provvede: a) rigetta la domanda.
b) compensa le spese e pone le spese di CTU a carico di ciascuna parte al 50%.
Nocera Inferiore, 22/07/2025
Il giudice
dott. Andrea Loffredo
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2054/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesione personale vertente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Matrone e Parte_1
Marika Matrone
-ATTORE – E
rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Galasso Controparte_1
-CONVENUTO- CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 30/05/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a controparte il 28/03/2017 esponeva Parte_1 che in data 28 settembre 2016 alle ore 07:50 circa in Pagani (SA) alla Via Califano all'altezza del civico n. 68 (precisamente davanti all'Agenzia delle Entrate) nel mentre scendeva dal marciapiedi per apprestarsi ad attraversare la strada, finiva in una buca presente sul manto stradale non visibile, piena di rifiuti e cartacce, non segnalata e né evitabile secondo le comuni regole di diligenza, tanto da costituire per l'utente un'insidia e/o trabocchetto. A seguito della caduta il riportava lesioni personali per le quali veniva Pt_1 trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore ove i sanitari di turno gli diagnosticavano: “frattura emimandibola dx con frattura dei condoli bilaterali” (referto n. 20160023803 del 28.04.2016). Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_1 condannare, quale custode della strada, al pagamento in suo favore della somma di euro 26.000,00 a titolo di risarcimento per le lesioni personali patite in seguito al sinistro, oltre alla rifusione delle spese di lite. Con comparsa di costituzione depositata in data 8/06/2017 il convenuto ente eccepiva la sussistenza del caso fortuito tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. e l'assenza di propri profili colposi integranti la responsabilità ex art. 2043 c.c.. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la rifusione delle spese di lite. In seguito all'escussione dei testimoni ed al deposito della CTU medico – legale, alla formulazione di proposta conciliativa del giudice non accettata congiuntamente, la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione a trattazione scritta del 30/05/2025. La domanda proposta dall'attore è infondata e va, pertanto, rigettata. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, ha chiarito, a più riprese, che
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr.Cass. Civ.,nr. 11526/2017). Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, allorché sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. In casi come quello oggetto di causa, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata (cfr.Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce di per sé un evento che può dipendere da tanti fattori (una distrazione, un'imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia riferibile proprio alla cosa. Pertanto l'attore è tenuto a dare una prova rigorosa in ordine al nesso causale allorché agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., giacché dovrà dimostrare che l'evento dannoso è la conseguenza normale della particolare condizione lesiva della cosa, trattandosi nella fattispecie in esame di cosa statica ed inerte, quale un tratto di strada. Nella controversia in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che le allegazioni attoree, già nell'atto di citazione (parimenti per i capitoli di prova), sono caratterizzate da genericità. Ed infatti, nulla è stato dedotto in merito all'andatura tenuta dall'attore ed alla profondità della buca che, dalle foto allegate, non risulta evincibile, con certezza. L'attendibilità dei testimoni, poi, è minata dalla chiara collocazione temporale del sinistro alla data del 28/09/2016 (o comunque alla fine di settembre del 2016) laddove dagli atti di causa risulta che l'infortunio dell'attore si è verificato il 28/04/2016 (vedasi il referto di Pronto Soccorso, la restante documentazione medica e la consulenza tecnica di ufficio). Ma anche a volerli considerare attendibili, i testimoni hanno sostanzialmente confermato la caduta a fronte di un capitolo di prova genericamente formulato e non è stato pertanto provato, nemmeno con chiarimenti alle risposte, che l'attore tenesse un'andatura idonea allo stato dei luoghi. Dagli atti di causa emerge al riguardo che il sinistro si sia verificato in orario diurno ed in condizioni di visibilità buone. Pertanto, l'attore avrebbe potuto visualizzare esattamente il tratto di strada in questione, la buca dalle dimensioni come raffigurate nelle foto prodotte e conseguentemente adottare per tempo le necessarie cautele richieste dallo stato dei luoghi in modo da evitare l'evento dannoso. Dalle testimonianze assunte (anche il teste di parte convenuta) è peraltro emerso che in via Califano sono presenti strisce pedonali. In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di affermare né che la caduta sia dipesa dalla buca, né consentono di escludere che la stessa caduta sia stata dovuta ad una disattenzione del danneggiato o da un non corretto utilizzo della strada da parte dello stesso. Ne consegue che la lamentata caduta deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, il quale, in condizioni di buona visibilita'ed adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare l'infortunio. La fattispecie concreta, quindi, non puo' essere considerata un'insidia imprevedibile, tale da giustificare una responsabilita' ex art. 2051 c.c. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97). La giurisprudenza oscillante in casi analoghi e la dubbiezza dell'esito della lite inducono comunque a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così provvede: a) rigetta la domanda.
b) compensa le spese e pone le spese di CTU a carico di ciascuna parte al 50%.
Nocera Inferiore, 22/07/2025
Il giudice
dott. Andrea Loffredo