Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1634 DELL'ANNO 2021
FRA
AM RO
E
FRA
INPS
Oggi ventidue maggio 2025 alle 9,30 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi in modalità da remoto
Per la parte attrice l'avv. MURDACA MAURIZIO e
Per parte convenuta: l'avv. Elisa Nespoli in sostituzione dell'Avv. IMPARATO
ALFONSINO
-I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
-Precisano le conclusioni come in atti .
Il Giudice esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio e rimette le parti innanzi a sé alle ore 13,00 per la lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
Successivamente oggi, ad ore 13, da remoto sono presenti l'Avv. Murdaca, e l'avv.
Nespoli per;
il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza allegata ed espone CP_1
le ragioni della decisione.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1634/2021 R.G e promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
MURDACA MAURIZIO e , con elezione di domicilio in VIALE ANDREA DORIA, 39
20124 MILANO presso avv. MURDACA MAURIZIO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. IMPARATO ALFONSINO e , CP_1 P.IVA_1
con elezione di domicilio in VIA MORANDI 1 ANGOLO VIA CORREGGIO 20900
MONZA, presso e nello studio dell'avv. IMPARATO ALFONSINO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29..9.21 la sig.ra avendo premesso che il Parte_2
24.9.2019 veniva licenziata per giusta causa dalla presso cui lavorava Controparte_2
nella Filiale sita in Sesto San Giovanni, che il 27.9. 2019 aveva presentato Istanza per la
Indennità di disoccupazione e percepiva la prima mensilità per il solo mese di Pt_3
ottobre 2019, che era venuta a conoscenza in data 21.5.21 che la era stata messa Pt_3
in decadenza dal 1° gennaio 2020 per la mancata comunicazione nei tempi stabiliti del reddito effettivo anno 2019; che il 18.6.2021 veniva avanzata Istanza di riesame che veniva rigettata;
che il 7.7.2021 proponeva Ricorso Gerarchico al Comitato Provinciale
dell' di Milano chiedendo rimessione in termini per integrazione dei documenti, ma CP_1
il 29 luglio 2021 il Comitato Provinciale dell' Comunicava il rigetto del ricorso non CP_1
avendo la ricorrente provveduto a presentare e comunicare il reddito presunto per l'anno
2020 entro il 31.3.2020; quanto premesso concludeva: “accertato che la ricorrente ha
diritto di percepire la indennità di disoccupazione, annullare il provvedimento Pt_3
emesso dall' Comitato Provinciale di Milano, con delibera del 27 luglio 2021, CP_1
notificata il 29 luglio 2021, riconoscendo il diritto ai benefici sostegno del reddito della
ricorrente ex D.L. 4 marzo 2015, n. 54 e ss. modifiche. Ordinando il pagamento da parte
dell' delle mensilità ad oggi maturate e non percepite, sino alla Controparte_3
scadenza del periodo previsto dalla normativa specifica”.
Si costituiva con memoria del 10.2.2022 l' contestando la pretesa e chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso. Affermava l'Istituto che dai controlli effettuati risultava che la ricorrente avrebbe presentato domanda di il 27/09/2019 avendo un' iscrizione Pt_3
REA 2057112 alla Camera di Commercio di Milano dal 2015 come Consigliere, onde sarebbe stata tenuta a presentare una dichiarazione di reddito presunto entro 30 gg dall'inizio dell'attività o dalla presentazione della domanda di All'udienza del Pt_3
22.2.2022 il giudice ordinava a parte ricorrente di depositare la visura storica della società
per cui la stessa ricorrente aveva svolto attività di consigliera del Consiglio di
Amministrazione. Dopo alcune udienze nelle quali le parti chiedevano di poter effettuare ulteriori deduzioni, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 22.5.2025,
nella quale è stato letto il dispositivo della sentenza e le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Il D. Lgs.vo n. 22 del 2015, nel dettare nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, all'art. 1 ha istituito, a decorrere dall'1.5.2015, un'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Fra questi anche coloro che hanno cessato il rapporto per giusta causa. La sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e Pt_3
mini-ASpI introdotte dalla L. n. 92 del 2012 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°maggio 2015. La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano Pt_3
perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) del D.
Lgs.vo n. 101 del 2000 e successive modificazioni;
b) Possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) Possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. L'art. 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo individua alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro autonomo, il soggetto percettore di
Naspi conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro, a condizione che comunichi all' entro un CP_1
mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. Come detto, l' afferma che la CP_1
ricorrente avrebbe presentato domanda di il 27/09/2019 avendo un' iscrizione Pt_3
REA 2057112 alla Camera di Commercio di Milano dal 2015 come Consigliere, onde sarebbe stata tenuta ai sensi della circ 94/2015 punto 2.10 b, a presentare una dichiarazione di reddito presunto entro 30 gg dall'inizio dell'attività o dalla presentazione della domanda di Secondo la circolare prevede che in caso di omessa Pt_3 CP_1
dichiarazione, e qualora il beneficiario sia esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1
concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo, al fine poi di poter disporre una riduzione proporzionale dell'importo di
Naspi. La mancata presentazione dell'autodichiarazione comporterebbe la perdita del beneficio e l'obbligo di restituzione . Poiché la ricorrente non ha presentato il reddito presunto per il 2020 entro il 31.3.20 essa sarebbe decaduta dal beneficio. La circolare n.
94/2015 l' precisa che "In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma CP_1
autonoma, di impresa individuale o parasubordinata , dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dalla domanda se CP_1 Pt_3
l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività".
In realtà parte ricorrente ha ampiamente dimostrato in giudizio che alla data della domanda del 27.9.2019 la stessa era già cessata dalla carica di componente del Consiglio
di Amministrazione della . Il verbale assembleare del 27.6.2019 prodotto Parte_4 su ordine del giudice in data 7.3.2022 dà atto della già avvenuta presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, mentre la formale comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio è del
24.7.2019, in epoca quindi anteriore alla domanda Naspi: si rinvia alla visura storica della società anch'essa depositata in data 7.3.2022. Ne deriva che al momento della presentazione della domanda essa non rientrava nella previsione normativa né poteva essere destinataria della previsione della citata circolare con la conseguenza che nessuna autodichiarazione era tenuta a presentare in ordine al reddito presunto per l'anno successivo nei termini visti. Si aggiunga che la predetta allegazione difensiva come pure i documenti prodotti dalla ricorrente, non sono stati oggetto di contestazione alcuna da parte dell' . Il provvedimento con cui la è stata posta in decadenza dal CP_1 Pt_3
1.1.2020 è pertanto illegittimo unitamente a quelli successivi e conseguenti segnatamente la delibera del 27.7.2021 del Comitato provinciale notificato il 29.7.2021; la CP_1
domanda di è da accogliere con conseguente condanna dell' al pagamento Pt_3 CP_1
dell'indennità per tutta la durata prevista dalla normativa applicabile .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- in accoglimento della domanda dichiara l'illegittimità del provvedimento con cui la di cui alla domanda del 27.9.2019, è stata posta in decadenza dal 1.1.2020 e Pt_3
degli atti e provvedimenti successivi e conseguenti fra cui la delibera del Comitato
Provinciale del 27.7.2021 notificata il 29.7.2021; condanna al pagamento CP_1 CP_1 dell'indennità per la durata prevista dalla normativa applicabile oltre agli Pt_3
accessori di legge dalla scadenza al saldo.
- Condanna l' al pagamento delle spese in favore della ricorrente che vengono CP_1
liquidate in euro 1.686,00 oltre anticipazioni rimborso forfettario spese e altri accessori se dovuti.
Così deciso in Monza il 22.5.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.