Ordinanza collegiale 27 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
Sentenza 27 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Il procedimento unico per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione nella prospettiva dell’operazione amministrativaRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 9 maggio 2025
di Mario Palma Università Europea di Roma ABSTRACT: la decisione della V sezione del Consiglio di Stato 11 marzo 2025 n. 1988 in commento ha riformato la decisione di primo grado che aveva annullato i provvedimenti di diniego relativi alle istanze per la realizzazione di una stazione di radiocomunicazione ai sensi del D. Lgs. n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, e per la costruzione di un passo carrabile per l'accesso all'area oggetto di intervento. Il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede un procedimento unico di approvazione in riconoscimento del valore strategico degli impianti di comunicazione che obbliga la p.a. ad utilizzare lo strumento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/03/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01988/2025REG.PROV.COLL.
N. 06399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6399 del 2023, proposto da
Comune di Verucchio e Unione dei Comuni della Valmarecchia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocata Patrizia Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AD TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 321 del 23 maggio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AD TA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocata Paola Mastrangeli, in sostituzione dell'avvocata Patrizia Mussoni, e l’avvocato Valerio Mosca, in sostituzione dell'avvocato Filippo Pacciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha determinato la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ed il conseguente rigetto della scia n. 8/2021, inerente l’intervento di “installazione stazione radio base” della AD TA s.p.a. in Verrucchio, via Valle, sull’area identificata al catasto terreni al foglio 10, mappale 2035.
La AD TA s.p.a. (di seguito anche solo AD) ha impugnato tale determinazione, unitamente agli atti presupposti, dinanzi al Tar per l’Emilia Romagna con ricorso introduttivo del giudizio, cui sono seguiti motivi aggiunti con i quali ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui, in data 3 ottobre 2022, il Comune di Verrucchio ha respinto l’istanza presentata per il rilascio di autorizzazione passo carrabile per la realizzazione e il mantenimento di stazione radio base da realizzare, in area privata, all’indirizzo via Valle 416, nonché degli atti presupposti.
Il Tar per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, con la sentenza n. 321 del 23 maggio 2023, ha accolto sia il ricorso introduttivo del giudizio sia i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti di diniego di autorizzazione all’installazione di stazione radio base e di autorizzazione per realizzare il passo carrabile.
Di talché, il Comune di Verrucchio e l’Unione dei Comuni della Valmarecchia hanno interposto il presente appello, articolato nei seguenti motivi:
A. Error in procedendo per parziale e sviata istruttoria; erronea valutazione della documentazione; Error in iudicando per violazione dell’ordinanza cautelare Consiglio di Stato n. 351/2022.
Il provvedimento di determinazione negativa della conferenza decisoria sarebbe conseguenza della carenza “contenutistica”, nei documenti prodotti da AD, in relazione agli elementi tecnico-descrittivi in grado di rappresentare le modalità di accesso all’area per la costruzione e manutenzione dell’impianto.
Il SUAP dell’Unione dei Comuni Valmarecchia ha:
- evidenziato una discrasia tra titolarità giuridica dell’area di installazione del manufatto (parte del mapp 2035) in forza di contratto di locazione e titolarità della restante area direttamente prospicente la pubblica via (proprietà Dini/Cantelli - locatari dell’area);
- chiesto la produzione di un adeguato titolo giuridico per intervenire (rectius, per realizzare opere edilizie aggiuntive rispetto alla sola SRB) nell’area “posta oltre i confini del contratto di locazione” e ciò stante la necessità di dimostrare l’accesso all’impianto (come richiede il modello B all.to 13 del Dlgs 259/03) mancando qualsivoglia indicazione circa il titolo giuridico per accedere dalla strada pubblica (l’impianto è previsto in area agricola e ivi non risulta alcun accesso legittimato dalla via pubblica nel punto “disegnato” sulla planimetria).
Per accedere alla specifica porzione oggetto di locazione occorrerebbe una via di accesso individuata e autorizzata, vale a dire che occorrerebbe un titolo giuridico che acconsenta all’accesso ed il SUAP avrebbe consentito ad AD di integrare ben 3 volte l’istanza, senza che questa riuscisse a documentare l’accesso all’area e le relative modalità di passo carraio.
Il TAR avrebbe del tutto pretermesso l’appendice valutativa necessaria, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, per comprovare l’accessibilità all’impianto da parte del personale autorizzato, adagiandosi acriticamente sull’erroneo accorpamento tra “omessa specificazione della documentazione mancante” (inerente all’impianto tecnologico) e documentazione mai allegata relativa all’accesso carrabile, per poi sancire la generale illegittimità delle condotte dell’Unione, per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.
Sarebbe legittimo il diniego all’installazione di stazione radio base per telefonia, stante la incompletezza documentale relativa a opera edilizia diversa dall’impianto, ovverosia le vie di accesso al sito ed il necessario passo carraio per accedere dalla via pubblica.
La mancata progettazione della viabilità confliggerebbe con le previsioni dell’all.to 13 d.lgs. n. 259 del 2003 illo tempore vigente, che prevedeva “Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. - Posizionamento degli apparati. - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato”.
B. Error in iudicando per violazione di legge: violazione art 87 D. Lgs 259/2003. Violazione delle norme del Codice della Strada e omessa ed erronea applicazione del Regolamento comunale passi carrai.
La normativa di cui all’art. 87 e ss. D. Lgs 259/03 (ratione temporis applicabile, prima del correttivo D. Lgs 207/21), consentirebbe di concentrare all’interno di un unico procedimento l’istruttoria e il rilascio della CI utile alla sola realizzazione e messa in opera della struttura radio/base (e delle opere strettamente accessorie quali cablaggi e recinzioni).
Il procedimento unico, invece, non sarebbe idoneo all’ottenimento del titolo legittimante altre e diverse opere edilizie (quali ad esempio strade di collegamento e accessi carrabili per l’immissione dalla pubblica via all’area di interesse).
Le opere edilizie ulteriori rispetto alla SRB (vale a dire: realizzazione di strada di accesso; esecuzione di passo carraio) necessiterebbero di idoneo titolo edilizio e procedimento, seppur condotto in contestualità con il c.d. procedimento unico ex art. 87 T.U., così da garantirne la speditezza, ma con completa e corretta allegazione ed istruttoria edilizia comprensiva delle prescrizioni documentali di cui all’all.to 13 art 87 D. Lgs 259/03 (illo tempore vigente, e relativo agli accessi).
Controparte sarebbe stata consapevole della necessità di comprovare gli accessi all’area, stante l’operatività dell’all. 13 del D. Lgs 259/03, tant’è che si era impegnata, in sede amministrativa, ovvero il 14/6/21, ad ottenere il relativo titolo. Successivamente alcunché è stato versato a fascicolo e allorquando è stata presentata un’istanza, nell’agosto 2022 - ovvero al di fuori del procedimento unico ex art 87 Cod. telecomunicazioni (ormai definitivamente concluso a fronte peraltro dell’impugnazione innanzi al TAR) – ciò sarebbe avvenuto in totale violazione del codice della strada e del regolamento passi carrai del Comune di Verucchio.
AD non avrebbe comprovato di aver realizzato una strada né di aver ottenuto una autorizzazione per accedere dalla strada pubblica alla SRB, sicché la sentenza di prime cure avrebbe confuso tra la normativa in tema di autorizzazioni per la costruzione e messa in opera della stazione radio e quella afferente al regime autorizzativo per le opere edilizie diverse, quali quelle di realizzazione di una strada e accesso all’area.
La prima istanza presentata da AD nel marzo 2022, oltre a dichiarare falsamente la previgente esistenza del passo carraio ante 31/12/98, si sarebbe riferita ad un numero civico inesistente e sarebbe stata sottoscritta da soggetto non titolato, sicché è stata rigettata da parte del Comune, mentre la seconda istanza, presentata nell’agosto del 2022 (ove, correggendo le precedenti inesattezze, si specificava “che il passo carraio non esiste alla data odierna e che si richiede autorizzazione di passo carraio proprio per realizzare la stazione radio base e il suo accesso”), sarebbe risultata sfornita della comprova circa la realizzazione delle opere (di accesso) nonché dei presupposti fissati dal Codice della strada e dall’art. 5 Reg. Comunale passi carrai (ex multis: distanze dalle intersezioni, visibilità ecc. ecc.).
Pertanto, in ossequio alla normativa di settore (non potendo chiaramente concedersi autorizzazione ad un passo carraio senza rispetto dei requisiti prescritti dal Codice della strada), il Comune ha denegato anche la seconda istanza.
Il Tar avrebbe errato poiché l’art. 4 del Regolamento Comunale (titolato “Adeguamento passo carrabile esistente”) si riferisce chiaramente alla regolarizzazione di passi carrabili già esistenti alla data del 31/12/1998, diversamente da quanto dichiarato da AD spa nell’istanza dell’agosto 2022 e, inoltre, poiché i principi della normativa del Codice delle Comunicazioni circa la sottrazione delle opere al concetto di “edifici”, si riferiscono ai soli impianti di telefonia mobile, e non alle opere aggiuntive quali strade di accesso.
AD TA s.p.a. ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
3. Le due questioni oggetto del presente giudizio riguardano: a) il diniego dell’installazione di un impianto di telefonia mobile; b) il diniego dell’autorizzazione al passo carraio per l’accesso al fondo ove dovrebbe essere installata la stazione radio base.
I motivi di appello proposti in relazione a ciascuna delle due questioni sono fondati.
3.1. Lo Sportello Unico Attività Produttive Unione di Comuni Valmarecchia ha determinato la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della l. n. 241 del 1990 ed il conseguente rigetto della CI n. 8/2001, richiamando la nota del 28 giugno 2021, che costituisce parte sostanziale dell’atto, con cui lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Verrucchio, previo supplemento di istruttoria, ha confermato il proprio parere non favorevole.
Il parere non favorevole dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Verrucchio è stato reso con la seguente motivazione:
<<considerato che gli elaborati progettuali non evidenziavano/trasmettevano:
- la sistemazione dell’area deputata all’accesso al sito (passo carraio, opere di sistemazione dei luoghi, realizzazione/modifica dell’accesso carrabile con particolare riferimento alle dimensioni dello stesso, eventuale sistema di chiusura/arretramento, sviluppo planimetrico, quote planimetriche ecc. …); come già richiesto con precedente nota e non pervenuto. A tal riguardo si prende atto della dichiarazione resa ed attestante che “non sarà oggetto di modifica l’accesso al terreno esistente” a fronte di una mancata indicazione del numero autorizzativo del passo carraio esistente e con l’oggettiva valutazione che l’accesso al sito da parte di “veicoli per la manutenzione degli impianti” come indicato, rende cogente un intervento di sistemazione dell’area agricola per consentirne un uso come previsto;
….
- documentazione probatoria circa la titolarità all’intervento in considerazione del fatto che:
* il contratto di locazione trasmesso non comprende le aree di accesso al sito (definito nella Vostra ultima del 29/03/2021 – Fondo intercluso)
* il contratto specificamente indica che “è espressamente escluso che il contratto sottoscritto attribuisca un diritto reale di superficie sull’immobile”
….
accertato che gli elaborati progettuali, da ultimo emendati in data 16/06/2021, non evidenziano e/o non trasmettono:
- elaborati grafici con evidenziate le dimensioni planimetriche degli impianti tecnologici;
- elaborati tecnico/relazionali inerenti la sistemazione dell’area deputata all’accesso al sito (passo carraio, opere di sistemazione dei luoghi, realizzazione/modifica dell’accesso carrabile con particolare riferimento alle dimensioni dello stesso, eventuale sistema di chiusura/arretramento, sviluppo planimetrico larghezza sistema di accesso, quote planimetriche, ecc. …); non riportano numero autorizzativo del passo carraio esistente indicando espressamente che “si rimandano quindi, sia le verifiche, che eventuali istanze necessarie all’autorizzazione dell’accesso carraio alla proprietà”
- documentazione probatoria circa la titolarità all’intervento in considerazione del fatto che il contratto di locazione a favore di AD non comprende le aree di accesso al sito e, con particolare riferimento alle opere edilizie in progetto su detta porzione immobiliare, i soggetti che hanno titolarità all’intervento (proprietari mappale 2035) non risultano intestatari dell’istanza edilizia e non risulta resa dichiarazione attestante l’impegno a costituire idonea servitù di passaggio, ai sensi del codice civile, a favore dell’area concessa in locazione per mq 40 (con l’art. 5 del contratto di locazione la proprietà si impegna a costituire servitù di passaggio esclusivamente a favore del fornitore di energia ed eventuale fornitore di fibra per l’allaccio degli impianti alla rete)
dato atto infine che
- l’area di installazione del manufatto non è definibile “fondo intercluso”, come definito dall’art. 1051 del codice civile … in quanto l’area di intervento (mappale 2035) è direttamente prospiciente la pubblica via e risulta essere della medesima proprietà Dini/Cantelli>>
Il provvedimento ha altresì ribadito “che si era chiesto adeguato titolo giuridico registrato e trascritto inerente la titolarità ad intervenire … e lo S.U.E. aveva poi precisato che “a fine lavori, la particella derivata dovrà comprendere sia il sito oggetto di nuova installazione, sia il relativo sistema di accesso; in difetto occorrerà costituire idonea servitù di passaggio su eventuali altre particelle catastali non identificate ed oggetto di passaggio per l’accesso al sito”.
L’ampia ed esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, per come esplicitata nel parere non favorevole reso dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Verrucchio, dà conto della fondatezza dei relativi motivi di appello e della conseguente non condivisibilità delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Il Tar ha accolto l’azione di annullamento proposta con il ricorso introduttivo del giudizio ritenendo che “ i vizi di eccesso di potere ut supra segnalati sono evidenziati dal fatto – non tenuto in alcuna considerazione dalla resistente Unione di Comuni – che la documentazione grafica la cui mancanza ha costituito unico elemento motivazionale del rigetto della CI della ricorrente, era stata da quest’ultima già tempestivamente allegata a corredo della CI inoltrata all’Amministrazione ” e sostenendo che “ il provvedimento di reiezione della CI della ricorrente risulta illegittimo perché Unione dei Comuni – palesemente operando con travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, non avendo preso in alcun modo in considerazione la documentazione grafica presentata dalla ricorrente – ha motivato il provvedimento negativo in modo del tutto generico ed errato, avendo ritenuto del tutto mancante documentazione che invece la ricorrente già aveva provveduto ad allegare alla CI in questione o, in ogni caso, non avendo precisato, come invece era necessario, quale parte di detta documentazione dovesse essere ulteriormente integrata da parte dell’interessata ”.
I motivi di appello formulati dalle appellanti sono chiaramente fondati, laddove evidenziano, diversamente da quanto statuito in primo grado, che il provvedimento di determinazione negativa della conferenza di servizi decisoria è conseguenza della carenza “contenutistica”, non della mera carenza, di documenti prodotti da AD in relazione agli elementi tecnico-descrittivi in grado di rappresentare le modalità di accesso all’area.
In proposito, è sufficiente considerare che l’art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, ratione temporis vigente, prevede espressamente che l’istanza deve essere conforme all’allegato n. 13, il quale dispone a sua volta espressamente che, in sede di richiesta dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, nella descrizione dell’impianto e delle aree circostanti il richiedente deve descrivere sinteticamente, ma in modo esauriente, oltre al posizionamento degli impianti ed alla loro collocazione, “la loro accessibilità da parte del personale incaricato”, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
L’Amministrazione, come in precedenza descritto, ha posto in rilievo questo dato, decisivo per la conclusione sfavorevole alla richiedente del procedimento amministrativo con dovizia di particolari, che non risulta valorizzato nella sentenza impugnata.
Pertanto, nonostante il riferimento alla servitù di passaggio, che può ritenersi sostanzialmente inconferente, le ragioni del diniego sono chiaramente esposte nel provvedimento in contestazione e, non avendo la richiedente fornito informazioni sufficienti in ordine all’accessibilità degli impianti da parte del personale incaricato, tale ragione legittima la determinazione amministrativa che, anzi, costituisce atto dovuto in applicazione delle norme di legge in materia.
Il diniego all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, in altri termini, ha avuto il suo fondamento nell’incompletezza documentale relativa ad una essenziale opera, diversa dall’impianto, e cioè le vie di accesso al sito ed il passo carrabile necessario per accedere dalla pubblica via, la quale, ai sensi della normativa vigente ratione temporis, costituisce presupposto essenziale per l’esito favorevole del procedimento.
Ne consegue la fondatezza della doglianza secondo cui la mancata progettazione della viabilità per l’accesso al sito e l’assenza del necessario passo carrabile confliggerebbero con le previsioni di cui all’allegato 13 del d.lgs. n. 259 del 2003 ratione temporis vigente (peraltro, anche l’art. 12-bis del testo attualmente vigente prevede nella descrizione dell’impianto di indicare la loro accessibilità da parte del personale incaricato)
3.2. Parimenti fondate sono le doglianze proposte avverso le statuizioni della sentenza di primo grado che hanno ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile.
Il Comune di Verrucchio, con provvedimento del 3 ottobre 2022, ha respinto l’istanza presentata da AD per il rilascio di autorizzazione al passo carrabile, acquisita dall’Ente in data 3 agosto 2022, necessaria per la realizzazione e il mantenimento di stazione radio base in area privata, in via Valle 416.
Il provvedimento è stato adottato, tra l’altro, visto il parere dello Sportello Unico Edilizia, prot. interno 14915/2022, nel quale si rappresenta la necessità, ai fini del successivo rilascio dell’autorizzazione di passo carraio, di indicare nell’istanza gli estremi relativi a permessi di costruire/scia o altro equivalente che autorizzino i lavori edili per apertura accesso carraio e dato atto che lo Sportello Unico Edilizia ha confermato e ulteriormente argomentato “la necessità, al fine del rilascio di nuova autorizzazione di passo carraio, di ottenere specifica autorizzazione ai lavori edili per la realizzazione dell’opera, rilasciata dall’ufficio competente previo parere degli Enti/Uffici interessati (Polizia Locale), ai quali consegue la richiesta di apertura di passo carraio”, rappresentato che “la predetta richiesta di autorizzazione per la realizzazione di opere unitamente alla realizzazione del passo carrabile avrebbe dovuto essere inserita dal richiedente all’interno del procedimento unico da svolgersi ai sensi dell’art. 87 del d.lgs, n. 259 del 2003” e rilevato, infine, che “allo stato, non risulta siano state realizzate le opere né risulta sia stato rilasciato il titolo edilizio autorizzatorio delle opere e della trasformazione dei suoli e non vi sono, quindi, i presupposti per il rilascio al richiedente dell’autorizzazione richiesta”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondati i relativi motivi proposti da AD in quanto:
“ La domanda di autorizzazione per l’accesso carraio era oggettivamente e incontestabilmente strumentale all’autorizzazione dell’impianto, cosicché risulta del tutto irragionevole la suddetta motivazione che, in modo del tutto ultroneo e sprovvisto di alcuna base giuridica, e sulla base di una presunta necessaria contestualità della richiesta di passo carraio con la CI presentata dalla ricorrente per installare la stazione radio base, nega l’autorizzazione al passo carraio per mancanza del relativo titolo per le opere edilizie. Tale argomentazione, oltre ad essere in contraddizione con la precedente determinazione dell’Unione di Comuni e con altra parte dello stesso diniego di autorizzazione al passo carraio, risulta anche in aperta violazione con la specifica disciplina di cui agli artt. 86 e 87 Codice delle Comunicazioni che, riguardo al procedimento unico in tali disposizioni disciplinato, in alcun modo risulta che detta disciplina richieda all’operatore economico che intende installare stazioni radio base, qualsivoglia permesso di costruire o altro titolo edilizio per le opere necessarie al riferito insediamento.
Sul punto, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (che questo Tribunale condivide e ha più volte condiviso) secondo cui l'installazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista nel procedimento unico di cui all'art. 87, T U. 1° agosto 2003 n. 259 ed ai criteri ivi stabiliti, trattandosi di opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria e compatibili, in astratto, con ogni tipo di zonizzazione. Per tali opere, quindi, non è necessario il rilascio del titolo edilizio, né è possibile tenere conto, ai fini della loro realizzazione, delle norme dettate in materia edilizia (v. T.A.R. Campania –SA- sez. II, 9/1/2017 n. 50). Detto indirizzo ha altresì stabilito che è per chiare ed incontestabili esigenze di speditezza dei procedimenti in questione che la disciplina di cui agli artt. 86, 87 e ss. del D. Lgs. n. 259 del 2003 ha previsto che l’installazione di tali impianti sia assentita dai Comuni in base mediante il rilascio di un unico titolo: la CI (nella versione previgente era l’autorizzazione unica) nel quale sono concentrate e riunite tutte le diverse valutazioni dell’istanza di installazione proveniente dal gestore e/o installatore di impianti di telefonia mobile, ivi compresa, pertanto, quella relativa alla verifica dell’intervento sotto il profilo edilizio. Risulta pertanto illegittimo il provvedimento impugnato, stante che in base alla specifica disciplina del Codice delle Comunicazioni, le amministrazioni comunali non possono più esigere dai gestori e/o dagli installatori degli impianti dei suddetti impianti ulteriori titoli edilizi, diversi da quello previsto dal Codice. (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. II, 7/3/2023 n. 123; 23/3/2021 n. 286).
Nella specie, pertanto, trattandosi di passo carraio strettamente strumentale all’installazione della stazione radio base della ricorrente, disciplinato unicamente sulla base del procedimento unico delineato dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003, alcun titolo edilizio era richiesto per la realizzazione delle relative opere edilizie.
D’altra parte, e sotto diverso angolo di visuale, il Collegio deve rilevare la fondatezza del secondo motivo del ricorso aggiuntivo, secondo cui il gravato diniego di passo carraio è illegittimo anche per violazione dell’art. 4 del Regolamento del comune di Verucchio che disciplina i passi carrabili, dato che detta norma esclude dalla disciplina autorizzatoria dei passi carrai “…b) i fondi agricoli ricompresi nell’area E del Piano Regolatore Comunale e sui quali non esistono edifici (l’area omogenea E corrisponde alle zone agricole)”.
Nella specie, ritiene il Collegio che, come stabilito anche dalla più volte citata disciplina di cui al Codice delle Comunicazioni, gli impianti di telefonia mobile non sono assolutamente assimilabili agli “edifici”, quali strutture edilizie aventi una propria specifica volumetria, di cui al citato art. 4 del Regolamento comunale, con conseguente evidente applicabilità, al caso in esame, dell’esclusione prevista dalla citata disposizione regolamentare ”.
In limine, occorre rilevare che la possibile illogicità o contraddittorietà, evidenziata da AD, tra il diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto a causa dell’assenza del titolo di accesso al sito e il diniego di autorizzazione al passo carrabile a causa dell’assenza del titolo ad installare l’impianto, di per sé non è idonea a far ritenere illegittimo il diniego, in ragione di quanto di seguito esposto.
Il Tar ha accolto i motivi aggiunti sulla base di due argomentazioni: l’installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è subordinata solo all’autorizzazione di cui al procedimento unico ex art. 87 del d.lgs n. 259 del 2003, e ciò comprenderebbe anche le opere strumentali quali quella in discorso, non essendo necessario il rilascio del titolo edilizio; l’art. 4 del regolamento comunale di Verrucchio sulla disciplina dei passi carrabili esclude dalla disciplina autorizzatoria i fondi agricoli ricompresi nell’area E del Piano Regolatore Comunale, sui quali non esistono edifici.
I relativi motivi di appello sono fondati.
La realizzazione del passo carrabile per collegare la pubblica via con l’area su cui deve essere installata la stazione radio base costituisce un’opera diversa da quella a cui si riferisce l’art. 87 del d.lgs. n. 239 del 2003, la quale, quindi, necessita di un proprio titolo edilizio autorizzativo, vale a dire che il procedimento unico, a differenza di quanto ritenuto in primo grado, non comprende anche le opere, come la realizzazione del passo carrabile, che, sia pure strumentali all’installazione, sono opere “esterne” e dotate di una loro motivazione.
Il sesto comma dell’art. 87 (ora art. 44, con minime modifiche) stabilisce che “ quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ”.
Tuttavia, come ben esposto dalle appellanti, dal concetto di installazione e dal relativo procedimento unico fuoriesce la realizzazione di opere come l’accesso dalla pubblica via all’area di insediamento della stazione radio base e la realizzazione del relativo passo carrabile che, invece, necessitano di un proprio titolo edilizio.
Per quanto concerne poi il regolamento dei passi carrabili del Comune di Verrucchio, l’art. 4, con riferimento sia alla lettera a) che alla lettera b), prevede la regolarizzazione di passi carrabili esistenti alla data del 31 dicembre 1998.
Infatti, entrambe le lettere a) e b) riguardano fattispecie di esclusione dall’adeguamento e dalla regolarizzazione di passi carrabili già esistenti alla data del 31 dicembre 1998, tanto che la rubrica dell’art. 4 è “Adeguamento passo carrabile esistente”.
La AD non ha fornito un compiuto risconto probatorio che, alla data del 31 dicembre 1998, fosse esistente un passo carrabile, né a tal fine può ritenersi esaustiva la documentazione fotografica depositata.
Ne consegue che la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del regolamento che disciplina l’autorizzazione per nuovo accesso sulla strada, con conseguente necessità di un titolo edilizio che autorizzi i lavori. Il detto art. 5 dispone che “tutti i passi carrabili che si immettono sulle strade indicate nell’art. 3, 1° comma, devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, in conformità alle disposizioni vigenti”.
Sul punto, in particolare, con il preavviso di diniego in data 12 settembre 2022, il Comune di Verrucchio ha indicato che “presupposto per il rilascio di autorizzazione di passo carraio è l’autorizzazione ai lavori edili, rilasciata dall’ufficio competente previo parere degli Enti/Uffici interessati (Polizia Locale), ai quali consegue la richiesta di apertura di accesso carraio”, per cui è “necessario indicare all’interno dell’istanza di rilascio di autorizzazione di passo carraio gli estremi delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di lavori edili”, mentre nell’istanza presentata non sono indicati gli estremi dei titoli edilizi efficaci.
In sostanza, sia pure non propriamente nello stesso procedimento unico per l’installazione dell’antenna attesa la differenza tra le opere, sarebbe stato necessario il contestuale svolgimento dei due procedimenti.
Diversamente, in assenza del titolo edilizio, il diniego comunale costituisce atto vincolato.
4. In conclusione, per tutto quanto esposto, l’appello è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado da AD TA s.p.a.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore, in parti uguali (ciascuna per € 3.000,00), delle appellanti ed a carico di AD TA s.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. 6399 del 2023) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado da AD TA s.p.a.
Condanna la AD TA s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali (ciascuna per € 3.000,00), delle appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO