Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n.2801- 2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2801-2023 RG
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv.Paola Antonia Donvito Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Zanframundo
resistente
All'udienza del 13-6-2025 tenuta in trattazione scritta la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni in atti.
MOTIVAZIONE
- rilevato che con ricorso del 22-5-2023 ha adito questo Tribunale per sentir Parte_1
regolamentare il regime di affidamento, collocazione e mantenimento dei figli (n. Persona_1
3.4.2014) ed (n.29-10-2015) generati dalla cessata relazione di convivenza protrattasi dal 2012 Per_2
al 2019 con;
ha aggiunto che la dopo la cessazione della relazione Controparte_1 CP_1
aveva inteso trasferirsi in Crispiano da Massafra e ciò aveva ridotto le occasioni in cui i figli avevano incontrato il padre trattenendosi con lui, sin quando dal gennaio 2023, senza un motivo apparente, la madre aveva negato ogni rapporto del padre con la prole ed ostacolato anche il rapporto dei minori con gli ascendenti paterni cui essi erano molto legati;
ha quindi chiesto sia sancito l'affido congiunto dei minori con collocamento degli stessi presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, negando di avere mai assunto condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli;
si è detto disposto a contribuire al mantenimento per € 150 per ciascun figlio oltre al 50% per spese straordinarie, in
Per_ circa € 1100;ha evidenziato di versare già la somma di € 200 in favore della figlia nata da precedente matrimonio, di corrispondere il canone di € 300 per la locazione della propria abitazione oltre ad un prestito di € 170 contratto lo scorso anno per l'acquisto di un'auto; ha chiesto pertanto affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita, presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territoriali, ascolto preventivo dei figli ex art.473bis.6
c.p.c. ,nomina di un curatore speciale stante il conflitto di interessi tra i figli e la madre che li stava privando della figura paterna;
riunione del presente procedimento con quello promosso in precedenza ex art.336 c.civ. dal PM presso il Tribunale di Minorenni di Taranto;
con vittoria di spese di lite.
-ritenuto che si è costituita con comparsa depositata il 27-9-2023 instando per Controparte_1
l'affido esclusivo ed il collocamento presso di sé dei figli minori, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare presso il CAF di RT AN ,per l'autorizzazione alla prosecuzione del percorso di sostegno psicologico del primogenito in corso presso psicoterapeuta privata e Per_1
l'inizio di analogo percorso per il secondogenito con obbligo del di versare € 450 Per_2 Pt_1
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha evidenziato la resistente che dalla fine della relazione i genitori si erano accordati in ordine alle modalità di intrattenimento tra padre e figli, contribuendo il padre al mantenimento dei minori con la somma di circa € 450 al mese;
ciò sin quando nel gennaio del 2022 ella aveva appreso dagli stessi minori che durante la permanenza con il padre quest'ultimo li portava con sè presso una villetta in Massafra in cui trascorreva il tempo in compagnia di amici che facevano uso di alcoolici e sostanze stupefacenti;
i minori avevano riferito di aver assistito alla preparazione di stupefacenti e di “canne” da fumare, ed avevano anche narrato di essere stati condotti dal padre presso un bar dove egli consumava grandi quantità di alcolici e successivamente in stato di alterazione trasportava i figli con l'autovettura a grande velocità; aggiungeva che nel febbraio del 2022 il primogenito aveva sofferto di alopecia da stress ed era stato condotto in terapia presso una psicologa privata la quale aveva rilevato che il rapporto disfunzionale con il padre aveva creato conseguenze negative per il figlio;
nel contempo ella si era rivolta Per_1
al Tribunale per i minorenni che su ricorso del PM del 14-3-2023 aveva disposto nel prcedimento n.
18/23 VG con provvedimento cron.865/23 nell'interesse dei minori l'intervento dei servizi sociali l'invio al CF per interventi di sostegno alla genitorialità in favore di e per gli Parte_1 incontri protetti con i figli e l'accertamento presso il SERD se il fosse stato utente del Pt_1 servizio;
ha aggiunto che dal gennaio del 2023 il corrispondeva solo € 300 per il Pt_1
mantenimento dei figli,e che ella lavora quale agente di commercio per la Lavazza con un reddito di
€ 7000 mensili pagando un canone locativo di € 400 e facendosi carico della somma di € 51 al mese per la mensa scolastica ed € 20 per il centro polivalente frequentato dai minori;
-considerato che con ordinanza del 13-10-2023: - è stata confermata la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Crispiano e del Consultorio familiare territorialmente competente in particolare per la calendarizzazione ed il monitoraggio di incontri protetti settimanali in spazio neutro tra i minori e ed ed il padre Persona_1 Pt_1 Per_2
; - sono state richieste presso il SERD di Massafra informative al fine di accertare Parte_1
se sia o sia stato in trattamento presso lo stesso Servizio per abuso o dipendenza Parte_1
da alcool o sostanze stupefacenti;
sono state chieste informative presso i SS di Massafra in ordine alla situazione personale ,lavorativa ed abitativa del ricorrente;
Parte_1
- rilevato che con ordinanza del 9 febbraio 2024 è stata confermata la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Crispiano e del Consultorio Familiare competente territorialmente per la prosecuzione del percorso di sostegno già intrapreso, con iniziale realizzazione di incontri liberi tra il padre ed i figli minori (n.3-4-2014) ed Parte_1 Per_1 Per_2
(n.29-10-2015) ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19, sospendendo gli incontri protetti in spazio neutro , prescrivendo però al padre di evitare in tali frangenti la presenza della attuale compagna e di astenersi da qualsiasi comportamento che potesse recare pregiudizio agli stessi minori con riferimento alle criticità emerse riguardo all'eventuale consumo di alcool e stupefacenti;
-che con relazione del 26-2-2024 il SERD di Massafra ha comunicato che il non è persona Pt_1
conosciuta a quel Servizio;
-considerato che con relazione dei SS di Crispiano del 31-5-2024 è stata segnalata una maggiore serenità del figlio , in passato seguito da psicologa privata per disturbo d'ansia, ed un Per_1
positivo andamento scolastico di entrambi i minori;
un positivo andamento degli incontri padre figli, che si erano svolti bisettimanalmente dalle ore 17 alle 20 in contesto sostanzialmente sereno, con il coinvolgimento di altre figure familiari gradite ai minori, e nel rispetto delle modalità previste dal
Tribunale; i minori avrebbero riferito della correttezza del comportamento paterno in occasione degli incontri senza assunzione di alcolici, tuttavia esprimendo diniego rispetto ad eventuale pernotto presso il domicilio paterno alla presenza dell'attuale compagna del;
Pt_1
rilevato che con note del 6-10-2024 la madre ha richiesto la ripresa di incontri protetti tra padre e figli, evidenziando che dal luglio 2024 e durante gli incontri il padre i minori sarebbero stati condotti presso luoghi inadeguati(una ditta per produzione di calcestruzzi) dove circolano mezzi pesanti,e sarebbero stati lasciati in compagnia di un amico del noto per uso di sostanze, facendo poi Pt_1 uso di un “quad” a benzina senza casco o protezioni;
i figli avrebbero detto di essere stati lasciati dal padre per le strade di Massafra per girare con la bicicletta nel suo sostanziale disinteresse e senza essere presente;
gli stessi avrebbero inoltre riferito di non volere più viaggiare con il padre da
Crispiano a Massafra perché il padre guiderebbe ad alta velocità e si spaventerebbero;
essi avrebbero riferito che durante gli incontri il padre “beve fuma di continuo e poi urla” e di non voler più andare agli incontri con lui;
-ritenuto che, a seguito di tanto, con provvedimento dell' 11-10-2024 sono state richieste informative aggiornate presso i SS di Crispiano(luogo di attuale residenza della madre e dei minori) e
Massafra(luogo di residenza del padre) circa la condizione personale abitativa e scolastica dei figli delle parti con specificazione delle attuali modalità relazionali con ciascun genitore e segnalazione di eventuali criticità;
-considerato che con relazione dei SS di Massafra del 24-1-2025 è stata segnalata l'attuale prosecuzione degli incontri liberi tra padre e figli per due pomeriggi a settimana;
è stato riferito che il convive con l'attuale compagna in Massafra ma che tuttavia allo stato Pt_1 Parte_2
eviterebbe che gli incontri con i figli avvengano alla presenza della temendo che ciò possa Pt_2
essere oggetto di discussione con la;
il ha negato di avere mai fatto uso di CP_1 Pt_1
stupefacenti o abuso di alcool;
i nonni paterni dei minori hanno confermato il loro sostegno alle esigenze del figlio nel rapporto con e;
i minori ascoltati dagli assistenti sociali Per_2 Per_1 presso l'abitazione dei nonni paterni si sono detti “sereni nella loro quotidianità”; i Servizi hanno riferito di un certo disinteresse del padre per la vita scolastica dei figli il quale avrebbe ammesso di avere difficoltà a seguirli nei compiti;
-considerato che con relazione dei SS di Crispiano del 27-1-2025 è stato riportato dagli operatori del servizio che i minori avrebbe riferito di trascorrere del tempo con il padre in occasione degli incontri settimanali nei giorni in cui si recavano anche in palestra per praticare la boxe;
all'uscita della palestra trascorrerebbero anche volentieri momenti di gioco con i figli del proprio fratello più grande;
essi avrebbero ribadito di non volere intrattenere rapporto con l'attuale compagna del;
la Pt_1
resistente ha lamentato presso gli operatori del Servizio che il si mostrerebbe poco Pt_1
disponibile alla collaborazione soprattutto in ordine alle esigenze scolastiche dei minori;
-ritenuto che tali risultanze non sono tali da confermare le criticità allegate con la memoria del 6-10-
2024 ed il rifiuto dei minori di incontrare il padre;
allo stato appare pertanto possibile come peraltro concluso da entrambe le parti, disporre l'affido condiviso dei minori secondo il criterio preferenziale di legge;
la disciplina degli incontri ed intrattenimento padre-figli potrà essere dettata come da dispositivo, avendo però cura il padre giusta quanto segnalato dai Servizi Sociali incaricati, di rispettare le esigenze manifestate dai minori ove contrarie alla presenza della compagna dello stesso genitore nei tempi di incontro ed intrattenimento:
-considerato che in ragione delle condizioni patrimoniali delle parti deve essere stabilito che il versi alla resistente assegno di € 400 mensili(pari ad € 200 per ciascun beneficiario) oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso dei figli, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra questi ultimi;
-ritenuto che in assenza di profili di effettiva soccombenza le spese di lite possano essere compensate;
PTM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1)affida congiuntamente ai genitori e i figli Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(n. 3.4.2014) ed (n.29-10-2015) con loro prevalente domicilio presso l'abitazione materna;
la Per_2
responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
2)dispone che il padre possa vedere i figli ed intrattenerli con sé ,avendo cura il padre di rispettare le esigenze manifestate dai minori ove contrarie alla presenza della compagna di nei Parte_1
tempi di incontro ed intrattenimento:
a)il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle 16 alle 20;
b) il secondo e quarto fine settimana del mese dalle 17 del sabato sino alle ore 20 della domenica con pernotto;
c) nel periodo natalizio dell'anno 2025 dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
nei prossimi anni, a cominciare dal 2026, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio e così di seguito;
d)nel periodo pasquale dalle ore 10,00 del Venerdì Santo alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo di ogni anno pari;
e)nel periodo estivo(mesi di luglio ed agosto) per quindici giorni anche non consecutivi secondo gli accordi da prendersi tra le parti entro il mese di giugno;
3)pone a carico di assegno di concorso al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e da versare alla madre collocataria ,di
[...] Persona_4 Controparte_1 complessivi € 400(pari ad € 200 per ciascun beneficiario) con decorrenza dal 22-5-2023 e così dal giorno 22 di ogni mese successivo,detratto quanto già eventualmente corrisposto;
oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022; l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso dei figli, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi;
4)compensa le spese di lite tra le parti.
Taranto,16-6-2025 Il Presidente rel.(Marcello Maggi)