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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 321/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO** avv D'Orazio in sost.
Avv. MURRA RODOLFO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. STRAZZA GIUSEPPE
Avv. FEDERICI PAOLA presente
Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dal Capo Parte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Capitolina l'Avv. Rodolfo Murra (C.F. sia CodiceFiscale_1 congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza (C.F.
[...]
) elett.te dom.to in P.zza Adriana n. 8, presso lo studio di quest'ultimo C.F._2 Pt_1 giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Giuseppe ZA ( e dall'Avv. Paola Federici ( , C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in alla Via Giuseppe Antonio Guattani n. 15, Pt_1 giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
Controparte_2 Controparte_3
-APPELLATA CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale civile di Roma, n.23039/2019, pubblicata in data 2.12.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con citazione del
17.06.15 ha convenuto in giudizio esponendo che il giorno 17 Controparte_1 Parte_1 dicembre del 2013, alle ore 17.30 circa, mentre percorreva a piedi in il marciapiede di via Pt_1
Grazia Deledda, all'angolo con via Giovanni Marradi, metteva il piede sinistro in una buca all'estremità del marciapiede medesimo, e, nel tentativo i riprendere l'equilibrio, metteva il piede destro in un'altra buca sul manto stradale adiacente il marciapiede, cedendo a terra e riportando lesioni personali con postumi permanenti. Ha dedotto che la responsabilità dell'evento è dell'amministrazione convenuta che ha omesso di adempiere al suo obbligo di apprestare idonee misure di sicurezza per evitare danni a terzi;
ha citato, quindi in giudizio innanzi a questo Tribunale
quale responsabile della manutenzione della strada, chiedendone la condanna al Parte_1 risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 68.127,60, oltre rivalutazione ed interessi. si è costituita in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone Parte_1 il rigetto. Ha chiesto, inoltre, di poter chiamare in causa l'Impresa incaricata ed appaltatrice della manutenzione, ovvero la società che è rimasta contumace”. Controparte_2
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “a)- condanna in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a la somma di € 45.316,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b)- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico di c)- condanna Parte_1 [...]
, in persona come sopra, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che Pt_1 liquida in € 786,00 per spese esenti ed € 7.250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
d)- dichiara che la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, è tenuta a manlevare in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a Parte_1 parte attrice;
e)- condanna la in persona come sopra, al pagamento Controparte_2 delle spese di lite in favore di che liquida in € 5.430,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, IVA e CAP come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità o quantomeno una responsabilità solidale della
Sig,ra nella produzione dell'evento avvenuto in data 17 dicembre 2013 con ogni Controparte_1 pronuncia conseguenziale;
b) con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “dichiarare inammissibile Controparte_1
e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 23039/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019 dal Tribunale di Parte_1
Roma; conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza dell'esclusiva responsabilità o responsabilità solidale dell'appellata nella produzione dell'evento per i motivi chiaramente redatti in narrativa;
confermare la sentenza n. 23039/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019 dal Tribunale di
Roma; condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in un unico motivo, rubricato “Contraddittoria e Parte_1 erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. con riferimento agli artt. 115 e 116 cpc e per quanto occorra all'art. 2043 c.c.”. Parte appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, posto che i testi escussi nulla avrebbero riferito sull'evento in quanto il si trovava all'interno CP_4 dell'edificio e l' ha visto una sagoma cadere, senza ulteriori precisazioni. Inoltre, censura la CP_5 sentenza in quanto l'odierna appellata non avrebbe provato il nesso causale tra la caduta e il danno subito, fornendo peraltro diverse versioni sull'accaduto. Versioni che escluderebbero la prova della non visibilità dello stato in cui si trovava la strada in cui è caduta;
luoghi quelli, ben conosciuti dalla stessa. Adduce, inoltre, che risulta provato che la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere prevista e superata mediante l'adozione di normali cautele da parte dell'appellata. Pertanto, asserisce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea per l'assenza di prova della riconducibilità eziologica dell'infortunio occorso all'attrice per colpa di per deficit Parte_1 manutentivo (art. 2051 cc) ovvero per aver colposamente creato una situazione pericolosa (art. 2043
c.c.).
La sentenza impugnata è così motivata: “Ritiene il giudicante che la domanda attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento. Va premesso che affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ. (Cfr. Cass. 15042/08) Al custode, quindi, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (Cfr. Cass. 20427/08, 1691/09). La Suprema Corte ha anche precisato (Cfr. Cass. 993/09) che costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima nel caso in cui l'evento dannoso è riconducibile ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode. Ed ancora,
(Cfr. Cass. 15389/11) la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Ciò premesso, si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per affermare la responsabilità della p.a. convenuta. Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi sig. e sig. sulle quali non vi è motivo di dubitare, Testimone_1 Testimone_2 anche perché non contrastate da alcun altro elemento in contrario. In particolare, entrambi i testi hanno confermato la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione ed hanno rappresentato che l'illuminazione artificiale era scarsa, essendo le ore 17.30 del 17 dicembre, quando il sole tramonta all'incirca alle ore 16.30; hanno, altresì, affermato che il marciapiede era sporco per la presenza di foglie e di rifiuti dei cassonetti e che nel marciapiede erano presenti altre buche, oltre a quella ove è caduta l'attrice. Va dunque affermata la responsabilità del CP_6 in ordine all'accaduto, essendo stata fornita da parte attrice la prova del nesso causale tra
[...] cosa in custodia e danno, ossia che l'evento è stato una conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal marciapiede, mentre non ha offerto Parte_1 la prova liberatoria che su di essa incombeva. Quanto all'ammontare del danno, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU. Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile. Esse possono quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Il CTU ha in particolare accertato che l'attrice ha riportato nell'incidente un trauma discorsivo a carico delle caviglie esitato in frattura trimalleolare a sinistra e frattura dell'apice del malleolo peroneale a destra. Residuano a sinistra esiti cicatriziali chirurgici localizzati sulla faccia esterna del terzo inferiore di gamba ed in regione malleolare esterna ed interna. IL CTU ha quindi determinato l'inabilità temporanea assoluta in 40 gg., l'inabilità temporanea parziale al 50% in 60 gg. e gli esiti permanenti nella misura del 13%. Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno. Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del fatto la aveva 73 anni, l'importo di € 21.216,00 al valore attuale, CP_1 applicando la tabella di riferimento elaborata da questo Tribunale. È nota a questo Tribunale la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale ' la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'. Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere 'l'equità non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento” e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile. Peraltro, questo Tribunale, nella redazione delle tabelle relative all'anno 2018, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della tabella stessa dai 40 punti in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente. Infatti, l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni prevede che la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità e, prevede, altresì, che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità
e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Di conseguenza il legislatore indica che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi. Per contro, le tabelle milanesi appaiono ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre risultano ingiustificatamente più generose in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore. Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di € 7.742,00 Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 20122012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane), patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 25% per complessive €
7.239,00. Compete, altresì, alla istante il rimborso di € 4.194,58 per spese mediche necessarie.
Trattandosi di debito di valore e considerato che il fatto è avvenuto nel 2013, applicando i coefficienti elaborati dall'ISTAT si ottiene una somma rivalutata ad oggi di € 4.333,00. All'attrice va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr.
SS.UU. 1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01, 3747/05). A tal fine, tenuto conto della differenza nel periodo di riferimento tra tasso medio di rendimento degli investimenti mobiliari e tasso di inflazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, deve riconoscersi, un ulteriore 2% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 39.235,00 al 2013) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 40.530,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 4.786,00 dovuto a titolo di lucro cessante. Pertanto, l'amministrazione convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 45.316,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Per quanto concerne la domanda di manleva proposta da nei confronti dalla Impresa chiamata in causa, si Parte_1 osserva che alla data del 17.12.13 era in corso in via Grazia Deledda tra dette parti un contratto d'appalto per la manutenzione delle strade e dei manufatti stradali e che, ai sensi dell'art 3 del
Capitolato Speciale <<l'appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose causa del mancato tardivo intervento, nonché della realizzazione delle opere, sia in corso esecuzione già ultimate…>>.. Ne consegue che a domanda di garanzia è fondata con conseguente condanna dell'Impresa chiamata in causa a manlevare il convenuto in relazione a quanto da questi dovuto a parte attrice. Le spese per la CTU vanno poste in via definitiva a carico di Alla soccombenza segue la condanna Parte_1 dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice nonché dell'Impresa in favore del spese liquidate come da dispositivo”. CP_6
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. Controparte_1
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Ciò posto, osserva il Collegio che il motivo proposto è fondato.
Anzitutto occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art.2051 c.c. rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Caso fortuito che, in astratto può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, come nel caso di specie.
Quanto all'onere della prova ex art.2967 c.c. deve inoltre osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante Cass.civ.n.12663/2024) incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, fermo restando che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
A ciò aggiungendosi che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo - in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c. - una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.,
Cass.civ.n.9315/2019).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi come il primo giudice non abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni che caso per caso si impongono in simile fattispecie.
In primis va rilevato che non risulta provata la effettiva dinamica della caduta della CP_1 in particolare nella citazione ella allega di essere caduta per avere messo il piede in una buca presente all'estremità del marciapiede e che, nel recuperare l'equilibrio, metteva il piede destro in altra buca presente sul manto stradale cadendo rovinosamente a terra. , tale versione non trova conforto CP_7 nella espletata istruttoria. Ed invero, la stessa in sede di interrogatorio formale, non ha CP_1 parlato di due buche ma di mancanza di una parte di asfalto sull'estremità del marciapiede: “Si era il
17 dicembre del 2013, alle cinque e mezzo in zona Talenti. Ho messo il piede nella parte finale del marciapiede rotto. Ovviamente non sapevo che era rotto, altrimenti non glielo mettevo. Io abito in via Isidoro del Lungo n. 58, a neanche 100 metri dal punto in cui sono caduta. No, io non sapevo che era affidata ad una ditta, l'ho saputo dopo. Non pioveva. Io camminavo da sola in un marciapiede abbastanza stretto e camminavo piano perché era quasi buio e l'illuminazione era scarsa.”
Dunque, la in sede di interrogatorio, non riferisce della presenza di buche ma della CP_1 disconnessione del marciapiede rotto all'estremità. Il teste , che non ha visto la CP_4 CP_1 cadere avendola soltanto soccorsa dopo essere stato avvertito dal padre non ha affatto parlato di due buche;
egli così ha deposto “Io mi trovavo dentro l'officina e ho sentito mio padre che ha urlato:
“ corri che c'è una signora che è caduta!”. Io stavo lavorando, non l'ho proprio vista cadere TE ma stavo a pochi metri dalla signora e sono andato a soccorrerla. L'officina si trova sul marciapiede opposto rispetto a quello in cui la signora è caduta di Via grazia Deledda. L'illuminazione era scarsa, era buio perché erano le 17,30. Le buche a tutt'oggi sono presenti e oltre a quelle in cui è caduta la signora ce ne sono anche altre. Poi ci sono i cassonetti davanti e quindi è sempre sporco il marciapiede. Nel punto in cui è caduta la signora c'è un albero secolare all'interno di una proprietà privata e quindi sul marciapiede in cui la signora è caduta ci cadono le foglie e le pigne. A tutt'ora il marciapiede è pieno di foglie perché i netturbini non passano quasi mai. I pali della luce ci sono ma non coprono bene bene. Quando io sono arrivato la signora era per terra ed urlava. Aveva il piede destro dentro la buca e il sinistro sotto e le faceva male.”. L'altro teste non ha saputo TE riferire l'esatta dinamica perché egli ha dichiarato di avere visto una sagoma cadere pur essendo fuori dal negozio: “io ero fuori dal negozio e ho visto una sagoma cadere, è stato un attimo;
ero a circa
20 metri perché la signora era sulla stessa parte del marciapiede dove ho l'attività. I lampioni c'erano ma non fanno un'illuminazione decisa, forte. Il marciapiede era sporchissimo tra foglie e rifiuti dei cassonetti. Peraltro il marciapiede è leggermente in salita, ma era sconnesso. Siamo andati tutti i negozianti a vedere come stava la signora. Ci stava già (l'altro negoziante) che la teneva TE un attimo su dalla schiena perché aveva difficoltà a respirare. Il marciapiede nel punto cui la signora
è caduta era parzialmente rotto. Non lo so quante buche ci sono precisamente, non ricordo la distanza tra le buche o se era la stessa buca in cui la signora è caduta”. Il suddetto teste, dunque, non ha detto di avere visto due buche ma ha riferito della disconnessione del marciapiede e di non sapere se fosse il punto in cui la cadde. CP_1
In ogni caso, il verbale dei Vigili intervenuti riferisce della mancanza di asfalto sul bordo del marciapiede e sulla sede stradale su via Deledda angolo via Marradi ma senz'altro precisare in ordine alle distanze tra le dette disconnessioni, tali da determinare la caduta della secondo la CP_1 versione da questa data. Le risultanze acquisite agli atti non possono consentire una univoca ricostruzione dell'evento e delle sue cause e quindi dello stesso nesso di derivazione causale.
In ogni caso, dall'istruttoria complessivamente espletata è stato possibile desumere come non solo le disconnessioni sul marciapiede in questione non fossero affatto nascoste ben potendo essere viste anche dai testimoni ma, soprattutto, che le stesse erano grandi abbastanza da non poter essere coperte dalle foglie e dai rifiuti presenti. Oltretutto, dalla prova storica espletata si è ricavato che sebbene fosse buio ( erano le 17,30 del 17 dicembre) l'illuminazione artificiale era presente anche se non decisa e forte (teste , fermo restando che si è trattato di un luogo in pieno centro abitato TE
e quindi illuminato dalle insegne dei negozi, dai fari delle autovetture e dalle luci delle abitazioni circostanti;
inoltre, (interrogatorio formale) la conosceva i luoghi di causa perché è emerso CP_1 che ella abitava a poco meno di 100 metri dal posto in cui cadde.
La responsabilità di quanto accaduto risulta ben ascrivibile alla stessa danneggiata che percorrendo un marciapiede ben conosciuto, con la presenza di disconnessioni visibili avrebbe dovuto porre il giusto grado di prudenza ed accortezza nell'attraversare tratti coperti da fogliame e rifiuti che ben potevano celare una irregolarità del suolo, ad esempio attendendo di avere lo spazio necessario per passare dal lato opposto a quello coperto.
La invece, ha dimostrato di non porre la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze CP_1 del caso, così inciampando sul tratto disconnesso, oltretutto visibile e come tale evitabile da parte del pedone, rispondendo a normali criteri di diligenza il procedere, lentamente e con attenzione, in presenza di spazi limitati e poco sicuri data la presenza di foglie, pigne ed altro materiale.
La in definitiva, nonostante fosse pacificamente nei pressi della propria abitazione CP_1
(cfr interrogatorio formale reso dalla stessa) e stesse quindi percorrendo una strada a lei certamente conosciuta in condizioni di visibilità ha agito perciò solo in maniera poco accorta, non avvedendosi della disconnessione presente sul marciapiede.
Dunque, in simile frangente con sufficiente grado di visibilità e disconnessioni di grandi dimensioni e ben visibili, la cosa non può considerarsi causa del danno, da ascriversi invece alla condotta della danneggiata che deve qualificarsi in termini di cd. fortuito incidentale, svilendo il ruolo della cosa a mera occasione del danno. Ed in tal senso risulta la giurisprudenza della Cassazione sul punto.
La responsabilità del custode va, infatti, esclusa laddove il danno si sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato. Ed a tal fine merita richiamare l'orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; (cfr., Cass.civ.n.9315/2019).
Ed ancora “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (tra le più recenti, Cass. 17 novembre
2021, n.34886).
La Cassazione, con orientamento a cui si intende qui dare continuità, ha altresì precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass.civ.23 maggio 2023, n.14228).
In conclusione, l'appello deve essere accolto, dovendo essere rigettata la proposta domanda.
Quanto alle spese la riforma della sentenza impone la rivisitazione delle stesse in ordine ad entrambi i gradi;
e, tuttavia, la incertezza della dinamica dei fatti e l'accertata presenza di lesioni in capo alla nonché la sussistenza di diversi orientamenti in punto di responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c., sono elementi idonei a far ritenere come sussistenti le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi tra le parti costituite;
nulla va invece disposto nei confronti della parte rimasta contumace.
Le spese della ctu svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico della parte appellata . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma, n.23039/2019, pubblicata in data
2.12.2019, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio tra le parti costituite;
-nulla per la parte contumace;
- pone definitivamente le spese della ctu del primo grado a carico della parte appellata Controparte_8
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[...]
Così deciso in Roma l'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-