Articolo 5 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1938
Art. 5.

Le entrate della Cassa di previdenza Sono costituite:

a) dai contributi dei sanitari;

b) dai contributi degli Enti;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai versamenti volontari;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

f) dalle penalita' e dalle indennita' di mora contemplato dal presente Ordinamento;

g) dagli interessi sulle attivita' della Cassa;

h) dal sussidio di lire duecentocinquantamila annue concesso per 10 anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938