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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4389/2023 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Maria Rosa Zingone - Parte_1
appellante;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Cosimo Nesca - appellata; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 30/2023 del Giudice di Pace di
San Giorgio Ionico.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 12 febbraio 2025) è stata fissata udienza di discussione ex artt. 350 terzo comma, 350-bis primo comma, 281-sexies c.p.c., con trattazione scritta e termine del 4 marzo 2025 per deposito note conclusive;
quindi, è stata riservata la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
quale cessionaria del credito di ha impugnato la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado con cui il Giudice di Pace di San Giorgio Ionico ha revocato il decreto ingiuntivo n. 52/2020, emesso nei confronti della Controparte_1
per il pagamento di fatture di importo complessivo pari ad
[...]
1 €962,15, emesse in forza del contratto di servizio voce e dati di telefonia e di fornitura di energia elettrica, denominato Parte_3
ha premesso che: Parte_1
-in data 11.09.2017, la società dante causa della società Parte_2
deducente, e la concludevano il contratto denominato “ Controparte_1 [...]
per la fornitura del servizio voce e dati di telefonia, nonché per la Parte_3
fornitura di energia elettrica;
-tale contratto prevedeva l'emissione di fatture periodiche con addebito diretto presso l'istituto bancario indicato;
-nonostante l'erogazione dei servizi richiesti, rimanevano impagate una serie di fatture emesse per un importo complessivo di €962,15, per la soddisfazione delle quali la società deducente, cessionaria del credito di otteneva il decreto Pt_2
ingiuntivo n.52/2020;
-il Giudice di Pace adito, a definizione del giudizio di opposizione promosso dalla revocava il decreto ingiuntivo opposto, concludendo per Controparte_1
l'inesistenza del credito in ragione del mancato adempimento dell'onere probatorio da parte di Pt_1
L'appellante ha quindi formulato i seguenti motivi:
-omessa valutazione dei riscontri documentali;
-omessa valutazione dei riscontri probatori;
-non ammissione delle prove testimoniali;
-il contratto attestante la sussistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, denominato , è stato prodotto sia in sede monitoria che Parte_3
nell'ambito del giudizio di opposizione, mediante l'allegazione del fascicolo monitorio;
-i documenti allegati al ricorso nel procedimento per decreto ingiuntivo devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale fase di opposizione, in un'ottica funzionale alla ragionevole durata del processo;
2 -la titolarità del diritto sostanziale in capo ad poi deve CP_2 Parte_1
ritenersi provata documentalmente;
-parte opponente/appellata non ha mai contestato il rapporto sostanziale intercorrente con confermando la sottoscrizione del contratto di fornitura;
CP_2
-le fatture precedenti a quelle oggetto del monitorio erano state saldate dalla CP_1
;
[...]
-quando il rapporto tra le parti non è contestato, la fattura può costituire valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite;
-con l'opposizione, la società appellata eccepiva in modo generico l'omessa erogazione del servizio pattuito, senza offrire alcuna prova a sostegno di tale tesi;
-l'opponente non forniva alcuna valida prova degli elementi estintivi e/o impeditivi della pretesa monitoria;
-la società convenuta non sollevava alcuna puntuale contestazione né in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni di erogazione della fornitura, né in ordine alla corretta applicazione della tariffa concordata;
-il Giudice di Pace non valutava la certificazione dei consumi prodotta dalla società deducente nel giudizio di opposizione;
-tale certificazione non è stata ritenuta probante dal Giudice di primo grado, in mancanza dell'indicazione nella stessa delle fatture a cui si riferisse;
-le certificazioni dei consumi energetici riportano il periodo cui si riferiscono, ma non il numero delle fatture cui corrispondono;
-il Giudice di Pace ha omesso di considerare che la certificazione del distributore locale fa fede fino a querela di falso, provenendo da un ente terzo ed estraneo rispetto al contratto di somministrazione, e proprietario della rete di distribuzione;
-ha anche omesso di motivare il rigetto della richiesta testimoniale avanzata da Pt_1
con il legale rappresentante del Distributore Locale;
-il giudice di primo grado ha condannato la società deducente a rifondere le spese di lite discostandosi dai parametri stabiliti dal dm 147/2022, non esplicitando le ragioni che hanno determinato tale decisione.
3 L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. ha, preliminarmente, eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello in quanto si sostanzia nella mera riproposizione delle tesi dedotte dall'opposta/appellante nel giudizio di opposizione.
L'appellata ha poi contestato la fondatezza dei motivi di appello formulati dalla Pt_1
deducendo che:
[...]
-il Giudice di Pace ha correttamente statuito che la società non ha provato Pt_1
l'esistenza del proprio credito;
-ha correttamente rilevato che le fatture azionate dalla società appellante “…non integrano di per sé la piena prova del credito (…) e la società che eroga i relativi servizi ha l'onere di fornire la corrispondenza delle registrazioni in esse riportate a quelle del contatore centrale…”;
-i tabulati esibiti nel giudizio di primo grado dalla non dimostrano che i Pt_1
consumi in essi indicati siano riferibili alle fatture azionate con il procedimento monitorio;
-gli importi indicati nelle stesse non corrispondono alla somma richiesta con il ricorso monitorio;
-anche nel presente giudizio la non ha prodotto la prova della fondatezza della Pt_1
propria pretesa creditoria;
-tali fatture sono state contestate sin da subito dalla società deducente;
-il Giudice di Pace ha correttamente quantificato l'ammontare della condanna al pagamento delle spese di giudizio inflitta alla società soccombente.
L'appellata ha quindi concluso nei seguenti termini:
-preliminarmente, per l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello;
-in via principale, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata;
4 -per l'effetto, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
*** *** ***
In via preliminare.
La sentenza di primo grado è stata depositata il 9 febbraio 2023 e, quindi, il profilo di ammissibilità del gravame deve essere valutato sulla scorta dell'art.342 cpc, nella formulazione vigente ratione temporis.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 13535 30 maggio 2018; Cass. Sezioni Unite n. 27199 16 novembre 2017).
5 Nello specifico, ha proposto il gravame indicando, nei tratti essenziali, la Parte_1
vicenda fattuale, la ricostruzione non corretta di essa da parte del primo Giudice,
l'erronea valutazione fattuale e probatoria.
Il merito
La ricorrente in sede monitoria – attrice in senso sostanziale – ha chiesto il pagamento dell'importo di € 962,15, risultante da fatture per consumi addebitati alla società titolare dell'utenza (la stipulazione del contratto di servizio elettrico e telefonia con non è stato in contestazione fra le parti). Parte_2
La società destinataria dell'ingiunzione di pagamento ha contestato la debenza del credito.
La ricorrente, al fine di sostenere la prova della pretesa creditoria risultante dalle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, ha depositato certificazione del distributore locale e, in sede di gravame, ha lamentato la non corretta valutazione del riscontro documentale sui consumi da parte del Giudice di Pace e la non ammissione della prova testimoniale con escussione del legale rappresentante della società distributrice o di soggetto delegato.
La doglianza dell'appellante non è fondata ove si consideri che, in materia di somministrazione, nel caso di contestazione sulle somme richieste, occorre che il creditore dia la prova dei consumi nel periodo di riferimento in modo corrispondente a quelli indicati nelle fatture, di formazione unilaterale, risultando irrilevante se non inammissibile la richiesta di prova orale.
Sul punto, il Giudice di Pace ha evidenziato che “non è stata data la prova che i consumi presenti nel tabulato siano riferibili alle fatture esibite in giudizio la cui somma, tra l'altro, non corrisponde neppure alla somma ingiunta”.
Inoltre, va rilevato che le fatture azionate riguardavano sia l'utenza elettrica, sia l'utenza telefonica.
Quindi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendosi raggiunta la prova sui consumi e sui relativi importi, è stata corretta la decisione di revoca del decreto ingiuntivo.
L'appello è fondato per la parte di liquidazione delle spese processuali.
6 Il Giudice di Pace, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo n.52- 2020, ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 60,00 per esborsi ed €1.100,00 per compenso professionale oltre accessori.
L'importo liquidato è, effettivamente, non rispondente ai parametri tariffari previsti per lo scaglione sino ad €1.100,00.
Tenuto conto delle peculiarità della controversia e delle espletate attività processuali, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare gli onorari per l'importo di €346,00, oltre accessori, fermo restando il rimborso delle spese per €60,00.
In ordine a tale profilo, il gravame deve essere accolto con riforma in parte qua della sentenza di primo grado e obbligo della parte vittoriosa in primo grado alla restituzione delle somme non dovute (per differenza) eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ancorchè distratte al difensore (cfr. Cass., sez.VI 25.10.2017 n.25247).
Le spese del secondo grado di giudizio devono compensarsi (art.92 secondo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n.4389-2023 RG tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n. 30/2023 del Giudice di Pace di San Giorgio Jonico, così provvede:
-in accoglimento dell'appello, nei limiti di fondatezza, riforma la sentenza di primo grado limitatamente al profilo delle spese processuali (punto n.2 del dispositivo) liquidate dal Tribunale in €60,00 per esborsi, €346,00 per compenso professionale oltre accessori come indicati in sentenza, con conseguenti obblighi restitutori per differenza nel caso di esecuzione della pronuncia di primo grado, secondo quanto detto in parte motiva;
-dispone la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso l'11 marzo 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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