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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1169/2023 ruolo civile contenzioso , promossa da
rappresentato e difesa dall' avv. Carlo Normando mandato in Parte_1
atti
Attore
Contro Oggetto: in persona del legale rappresentante pro- tempore risarcimento danni Controparte_1 ex.2051 c.c. rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre e Anna De Giorgi
mandato in atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare che il sinistro de quo è
ascrivibile sotto il profilo della responsabilità alla condotta omissiva del per lo effetto;
2)condannare Ente convenuto al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice 3)condannare l'Ente convenuto alla spese e competenze del giudizio.
Premetteva che il giorno 07.06.2021 durante il mercato settimanale in CP_1
nel mentre percorreva, a piedi Viale Roma 2
cadeva violentemente a terra a causa di una sconnessione del basolato intorno ad un tombino.
A seguito della caduta, a causa dell'acutirsi dei dolori si rendeva necessario recarsi dapprima dal medico curante e successivamente presso la casa di cura “Villa Bianca” dove le veniva confermata la frattura composta del capitello radiale destro e le veniva prescritto l'uso del tutore articolato al gomito con blocco della prono .supinazione per giorni 25
Si costituiva ritualmente il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore il quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato deducendo, l'insussistenza dei due presupposti della non visibilità ed imprevedibilità della insidia ,chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con prova testimoniale e la ctu medico legale, precisate la conclusioni, assegnati i termini per deposito di note conclusionali la stessa veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025 per la discussione, e decisa con sentenza contestuale.
Motivi della decisione.
Premesso che alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 11.03.2009
n.13550 è applicabile l'art.2051 c.c. anche all . CP_2
Occorre, tuttavia, evidenziare che per la responsabilità da cose in custodia,
il concetto di insidia o trabocchetto deve essere caratterizzato da una situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità ( elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità(elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione per la 3
efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al
Giudice di merito
( Cass. Civ. 14.01.2000 n.366).
Nel caso che ci occupa, la domanda non può trovare accoglimento atteso che nel caso di specie difetta certamente un elemento che caratterizza l'insidia (
elemento della non visibilità) ed invero, è pacifico che l'incidente si è
verificato il giorno 07.06.2021 ( quindi in periodo di tarda primavera) nella mattinata, alle ore 10.00 circa (tanto emerge anche dalla circostanza che,
l'attrice camminava tra le bancarelle del mercato settimanale – che notoriamente si svolge nelle ore della mattina e che nel pomeriggio la stessa, a causa il dolore acutizzato, veniva accompagnata dal medico curante ) , quindi oggettivamente con sufficiente visibilità naturale, pertanto si ritiene, che una maggiore attenzione più consona allo stato dei luoghi avrebbe permesso all'attrice di evitare la caduta.
Tali considerazioni sono di per sé sufficienti per rigettare la domanda.
Riguardo alle spese di giustizia, il comportamento lineare dell' attrice giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti, con esclusione delle spese di CTU che restano definitivamente a carico del convenuto ( CP_1
atteso che la sconnessione delle strade pur non rappresentando, sempre,
una insidia, certamente ne rende più gravosa la viabilità)
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando disattesa nel presente giudizio ogni altra istanza così provvede:
1)Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto 4
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
3) spese della CTU definitivamente a carico del Comune Convenuto.
Lecce, 04.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1169/2023 ruolo civile contenzioso , promossa da
rappresentato e difesa dall' avv. Carlo Normando mandato in Parte_1
atti
Attore
Contro Oggetto: in persona del legale rappresentante pro- tempore risarcimento danni Controparte_1 ex.2051 c.c. rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre e Anna De Giorgi
mandato in atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare che il sinistro de quo è
ascrivibile sotto il profilo della responsabilità alla condotta omissiva del per lo effetto;
2)condannare Ente convenuto al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice 3)condannare l'Ente convenuto alla spese e competenze del giudizio.
Premetteva che il giorno 07.06.2021 durante il mercato settimanale in CP_1
nel mentre percorreva, a piedi Viale Roma 2
cadeva violentemente a terra a causa di una sconnessione del basolato intorno ad un tombino.
A seguito della caduta, a causa dell'acutirsi dei dolori si rendeva necessario recarsi dapprima dal medico curante e successivamente presso la casa di cura “Villa Bianca” dove le veniva confermata la frattura composta del capitello radiale destro e le veniva prescritto l'uso del tutore articolato al gomito con blocco della prono .supinazione per giorni 25
Si costituiva ritualmente il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore il quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato deducendo, l'insussistenza dei due presupposti della non visibilità ed imprevedibilità della insidia ,chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con prova testimoniale e la ctu medico legale, precisate la conclusioni, assegnati i termini per deposito di note conclusionali la stessa veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025 per la discussione, e decisa con sentenza contestuale.
Motivi della decisione.
Premesso che alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 11.03.2009
n.13550 è applicabile l'art.2051 c.c. anche all . CP_2
Occorre, tuttavia, evidenziare che per la responsabilità da cose in custodia,
il concetto di insidia o trabocchetto deve essere caratterizzato da una situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità ( elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità(elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione per la 3
efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al
Giudice di merito
( Cass. Civ. 14.01.2000 n.366).
Nel caso che ci occupa, la domanda non può trovare accoglimento atteso che nel caso di specie difetta certamente un elemento che caratterizza l'insidia (
elemento della non visibilità) ed invero, è pacifico che l'incidente si è
verificato il giorno 07.06.2021 ( quindi in periodo di tarda primavera) nella mattinata, alle ore 10.00 circa (tanto emerge anche dalla circostanza che,
l'attrice camminava tra le bancarelle del mercato settimanale – che notoriamente si svolge nelle ore della mattina e che nel pomeriggio la stessa, a causa il dolore acutizzato, veniva accompagnata dal medico curante ) , quindi oggettivamente con sufficiente visibilità naturale, pertanto si ritiene, che una maggiore attenzione più consona allo stato dei luoghi avrebbe permesso all'attrice di evitare la caduta.
Tali considerazioni sono di per sé sufficienti per rigettare la domanda.
Riguardo alle spese di giustizia, il comportamento lineare dell' attrice giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti, con esclusione delle spese di CTU che restano definitivamente a carico del convenuto ( CP_1
atteso che la sconnessione delle strade pur non rappresentando, sempre,
una insidia, certamente ne rende più gravosa la viabilità)
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando disattesa nel presente giudizio ogni altra istanza così provvede:
1)Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto 4
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
3) spese della CTU definitivamente a carico del Comune Convenuto.
Lecce, 04.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo