Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Valeria ALBINO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1021/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Mauro Minucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova,
Via Brigata Liguria 1/14, come da mandato in atti
Appellante contro
e , in proprio nonché quali eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 rappresentate e difese dall'Avv. Marianna Garrone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via Corsica 21/6, come da mandato in atti
Appellate
e contro
rappresentata e difesa, anche in forma disgiunta, dagli Avv.ti, Ersilio Gavino e Giovanni
Calisi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato Gavino-Calisi in
Genova, via Maragliano 10 int. 6, come da mandato in atti
Appellata nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Michelangelo Piccinini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Genova, Via Lomellini 8/2°, come da mandato in atti
Appellata
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro 2/7, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado In parziale riforma della sentenza n. 1021/2024, pubblicata in data 03/04/2024 (R.g. n. 10239/2021), resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Genova seconda Sezione Civile, in persona del dott. Pasquale SO, (doc. 1), notificata in data 04/04/2024 Accertato il pieno diritto e quindi la legittimità di a Parte_1
chiamare in propria garanzia le e CP_6 Controparte_7 [...]
e quindi ritenendo operative le garanzie di cui alle polizze sottoscritte Controparte_3
nel periodo, previa se ritenuto, declaratoria di nullità della condizione di polizza sub art. 23 er le ragioni esposte e previa sostituzione di diritto della stessa clausola con altra CP_3
che preveda la copertura per le condotte pregresse la data di stipulazione della polizza medesima, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare non virtualmente soccombente nei confronti delle Compagnie assicuratrici. Parte_1
Conseguentemente, disattendendo ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in parziale riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui condanna
al pagamento delle spese di lite in favore delle Compagnie assicuratrici Parte_1
e dichiarare non virtualmente CP_3 Controparte_7 Parte_1 soccombente nei confronti delle Compagnie e CP_3 CP_3 Controparte_8
e per l'effetto revocare la condanna alle spese del primo grado, condannando le
[...]
resistenti al pagamento delle spese di lite di primo e di secondo grado o, in subordine, compensandole fra le Parti quanto al primo grado di giudizio, ma con condanna quanto al secondo grado. In via di ulteriore subordine, dichiarare quella delle due Compagnie
Assicuratrici virtualmente soccombente, revocando la condanna alle spese di nei Parte_1
confronti di entrambe o comunque nei confronti di quella meglio ritenuta ed individuata;
Ancora subordinatamente, per tutte le ragioni esposte, in caso di conferma della sentenza di primo grado, ridurre la condanna alle spese nella misura meglio ritenuta, comunque inferiore all'importo già liquidato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
Per le appellate e : Controparte_1 CP_2
“ rigettare, con la miglior formula, tutte le domande svolte dalle controparti contro queste conchiudenti e , preso atto della contestuale rinuncia (che Controparte_1 CP_2
accettano) della società a proporre appello incidentale nei loro confronti, CP_4 dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'appello incidentale a loro volta svolto nei confronti di;
il tutto a spese legali compensate fra le parti.” Parte_1
Per l'appellata Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, contrariis reiectis: in via principale: dichiarare l'appello promosso da nei Parte_1
confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 inammissibile perché del tutto infondato in fatto e in diritto, per violazione dell'art. 345 commi
1-3, c.p.c. sulla base delle argomentazioni meglio svolte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, confermando la sentenza N. 1021 pubblicata in data
03/04/2024, notificata via pec in data 04/04/2024 dal Tribunale di Genova e le statuizioni in essa contenute. In via subordinata: nella denegata e non voluta ipotesi in cui l'ecc.ma Corte di Appello di Genova ritenesse una qualsivoglia fondatezza nelle argomentazioni di parte appellante in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio, tenuto conto delle contestazioni sollevate nei confronti dell'odierna appellata, si rimette al prudente CP_9 apprezzamento dell'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, confidando in una liquidazione secondo i parametri di giustizia ed equità. *Con vittoria delle spese legali del Secondo Grado di Giudizio”
Per l'appellata : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita In via preliminare − Dichiarare inammissibile
l'appello ex adverso proposto in merito alla carenza di copertura assicurativa della polizza
(oggi ex art. 348 bis e 350 bis c.p.c. con ogni consequenziale pronuncia CP_4 CP_10
in favore di (oggi . Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In CP_4 CP_10
via principale - Accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa in forza delle condizioni contrattuali di cui alla Cattolica n. 579400264 e delle norme ivi richiamate CP_11
e, di conseguenza, respingere la domanda svolta nei confronti dell'odierna esponente per tutte le ragioni meglio viste in narrativa, confermando integralmente quanto stabilito sul punto dalla sentenza di primo grado. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso - Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, dichiarare in ogni caso compensate le spese legali del presente grado di appello. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, inclusi accessori di legge.”
Per l'appellata : Controparte_5
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'appello adita, contraiis reiectis,: ❖ respingere, per le causali esposte nel presente atto e/o per le ragioni meglio viste e ritenute, l'impugnazione formulata dalle sig.re e in quanto inammissibile, oltreché Controparte_1 CP_2 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 1021/2024 emessa dal tribunale di genova nel procedimento contraddistinto dal n. r.g. 10239/21; ❖ con condanna delle sig.re e al pagamento delle spese del Controparte_1 CP_2 presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e , rispettivamente la Controparte_1 CP_2 moglie e la figlia di , in proprio e quali eredi di quest'ultimo, convenivano in Persona_1 giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, la e l Controparte_5 [...]
domandando la condanna degli enti convenuti al risarcimento dei danni CP_12
derivanti dalla morte del proprio congiunto, deceduto il giorno 04.06.2015, che quantificavano in complessivi € 300.000,00 ciascuna.
Le ricorrenti, a sostegno della domanda, deducevano che: , affetto da “esiti Persona_1 di coma da emorragia subaracnoidea aneurismatica”, vaniva trattato dal giorno 06.10.2013 presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST;
-durante la degenza si registrava un episodio di polmonite nosocomiale da CO evidenziata mediante valutazione clinica e radiologica, trattata con somministrazione di antibiotico efficace e mirato, con successiva riduzione degli indici di flogosi. Venivano inoltre eseguiti ripetuti campionamenti di sorveglianza di K. Pneumonia KCP +, risultati sempre negativi fino al giorno delle dimissioni, durante il quale appariva vigile;
-in data 28.11.2013, veniva CP_2
ricoverato per il proseguimento delle cure presso il Reparto di Neuro-Riabilitazione della a Sarzana. Nonostante il paziente presentasse una piaga in CP_5 CP_5
regione sacrale al secondo stadio, si evinceva una iniziale scarsa attenzione alle lesioni da decubito, in quanto solamente il 24.01.2014, dopo due mesi di ricovero, veniva descritta sia nel diario medico che in quello infermieristico una lesione sacrale di II stadio, la cui causa veniva attribuita anche alla scarsa mobilità spontanea del paziente;
-durante la degenza in struttura venivano eseguiti numerosi controlli che risultavano sempre negativi per la K.
Pneumonia KPC+ e solamente l'urinocoltura del 26.03.2014, quattro mesi dopo il ricovero presso l'Istituto di Riabilitazione di Sarzana, evidenziava la sua colonizzazione;
-in data
23.04.2014, veniva trasferito presso la a Villa CP_2 Controparte_13
Elena a Pegli, al cui ingresso lo stesso presentava una piaga da decubito in regione sacrale destra che, nella cartella clinica della veniva descritta di 2° stadio, Controparte_5 mentre nel diario medico della nuova Struttura Riabilitativa veniva indicata quale “decubito piega natica a destra di 3/4° grado”; -presso la struttura, le condizioni del paziente peggioravano al punto da richiedere diversi ricoveri presso gli Ospedali San Martino e Villa
Scassi; -rientrato nuovamente nella Struttura Riabilitativa , a causa della Parte_1 mancanza sia di controlli di routine da parte degli operatori sanitari, sia dell'isolamento ambientale, le condizioni del paziente peggioravano al punto da arrecare a quest'ultimo un calo drastico del peso corporeo, febbre persistente, gravissime lesioni da decubito e ulcere non medicate adeguatamente;
-in data 30.09.2014, su richiesta esplicita della moglie,
SO veniva sottoposto ad una visita infettivologica, nella quale si riscontrava inadeguatezza dei trattamenti medici somministrati;
-le condizioni generali risultavano evolversi in negativo al punto da rendere necessario, in data 21.01.2015, il consulto di un chirurgo plastico all'esito del quale risultava una situazione del paziente totalmente diversa rispetto a quella che emergeva dal diario medico della Struttura Riabilitativa;
-il giorno
05.02.2015, veniva nuovamente ricoverato presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera CP_2
Universitaria San Martino – IST T a causa di un peggioramento dell'anemizzazione, della malnutrizione, delle lesioni da decubito, delle ulcere, della perdita di coscienza e della setticemia;
-in data 04.06.2015, decedeva presso l'U.O. Medicina Interna 1 Persona_1 dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - Ist. per “Vasta emorragia subaracnoidea. Stato vegetativo permanente. Multiple lesioni da decubito e sepsi. Shock settico”.
Le ricorrenti, pertanto, ritenevano che il proprio congiunto fosse deceduto a causa di infezione da KPC contratta durante il ricovero presso la struttura di Sarzana della per la mala gestio della situazione clinica durante il successivo Controparte_5
ricovero presso struttura della . Controparte_12
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la Controparte_5
pretesa attrice, ed in particolare esponendo che la relazione di ATP nelle more depositata dai CTU, aveva escluso la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari intervenuti e, in radice, il difetto di nesso causale tra la condotta dei predetti e il decesso di . CP_2
Si costituiva, altresì, in giudizio l richiamando gli esiti del Controparte_12
procedimento di ATP, che avevano escluso il ricorrere di errori del personale delle strutture sanitarie convenute, ed evidenziando che dette conclusioni erano note alle attrici in forza del deposito della bozza di relazione peritale già intercorso al momento della introduzione del giudizio di merito. Su detti presupposti, dunque, concludeva chiedendo il Parte_1
rigetto delle domande attrici. Per il caso di propria condanna, tuttavia, chiamava in giudizio in manleva con le modalità di rito le proprie compagnie assicurative, Controparte_3
e .
[...] Controparte_14
si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza Controparte_3 della domanda risarcitoria delle attrici, in dichiarata adesione alle tesi dell'assicurata, e svolgendo, per il denegato caso di condanna di , eccezione di carenza di Parte_1
copertura assicurativa in quanto i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria erano avvenuti tra aprile 2014 e febbraio 2015, mentre la polizza era stata sottoscritta il 29.5.2015.
si costituiva a propria volta in giudizio aderendo alle Controparte_14 difese di merito della propria assicurata. Eccepiva comunque l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto il contratto di assicurazione aveva avuto vigenza dal 21.11.2008 al
21.5.2015, mentre il decesso di si era verificato a giugno 2015. CP_2
Veniva espletata CTU medico legale la quale evidenziava le non buone condizioni in cui versava il de cuius, relativamente allo stato di nutrizione ed al trofismo muscolare, con severo deficit motorio che lo costringeva a letto. La perizia rilevava che il paziente non aveva presentato complicanze settiche rilevanti durante la degenza, sia presso il Don sia CP_5
presso il ed anche in presenza di una possibile sottostima di dette Parte_1 problematiche infettivologiche, non vi erano stati comportamenti sanitari che avevano inciso significativamente sul decorso clinico in senso peggiorativo.
Indi, Giudice di primo grado, escluso il ricorrere di alcun rilevante errore professionale o tecnico, sia diagnostico che di concreta attuazione, da parte dei soggetti convenuti, con l'impugnata sentenza così statuiva: “- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna
e a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2 Controparte_5
di;
spese che - in applicazione, stante il valore della domanda,
[...] Controparte_15 dello scaglione di valore da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori minimi per ciascuno dei predetti soggetti in
€ 14.598,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore Controparte_15
di e di;
spese che - in Controparte_3 Controparte_14 applicazione dello scaglione di valore da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori minimi per ciascuno dei predetti soggetti, e con distrazione in favore degli avv.ti Ersilio Gavino e Giovanni Calisi per quanto attiene la posizione di , in € 14.598,00 per compensi, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, in parziale riforma Parte_1
della sentenza di primo grado nella parte in cui la condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Compagnie assicuratrici e Controparte_3 Controparte_14
dichiararla non virtualmente soccombente nei confronti delle Compagnie medesime revocando, per l'effetto, la condanna alle spese del primo grado, condannando le compagnie al pagamento delle spese di lite di primo e di secondo grado o, in subordine, compensandole fra le parti quanto al primo grado di giudizio. In subordine, chiedeva dichiarare quella delle due compagnie virtualmente soccombente, revocando la condanna alle spese di nei confronti di quella meglio ritenuta ed individuata e, in ulteriore Parte_1
subordine, ridurre la condanna alle spese pronunciata in primo grado.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Vizio/errore della motivazione nella parte in cui il Giudice ha escluso l'operatività della polizza
[...]
2) Vizio/errore della motivazione nella parte in cui il Giudice ha escluso Controparte_7
l'operatività della polizza Controparte_3 Si costituivano in giudizio e chiedendo rigettare tutte le Controparte_1 CP_2
domande svolte dalle controparti contro di loro e formulando appello incidentale condizionato all'eventuale proposizione nei loro confronti di appello incidentale e/o comunque di domande di condanna da parte di e/o di Controparte_3 [...]
Chiedevano accogliere le conclusioni rassegnate in primo Controparte_14
grado al netto delle domande rivolte nei confronti della in Controparte_5
via gradata, compensare integralmente le spese di lite fra le parti di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, del presente grado di appello;
in via di ulteriore subordine, per tutte le ragioni sopra esposte, ridurre la condanna alle spese di lite pronunciata in primo grado.
Si costituiva, altresì, in giudizio domandando dichiarare Controparte_3
l'appello promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 inammissibile per violazione dell'art. 345 commi 1-3 c.p.c., nonché infondato, confermando la sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio anche la quale chiedeva, previa dichiarazione Controparte_4 di inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa in forza delle condizioni contrattuali di cui alla polizza n. CP_4
579400264 e delle norme ivi richiamate e, di conseguenza, respingere la domanda svolta nei suoi confronti, confermando integralmente quanto stabilito sul punto dalla sentenza di primo grado. In via incidentale, in caso di accoglimento dell'appello principale, formulava appello incidentale condizionato, chiedendo dichiarare e Controparte_1 CP_2
tenute a pagare le spese di lite del primo grado di giudizio in suo favore in forza del principio di soccombenza.
Si costituiva, infine, domandando respingere l'impugnazione Controparte_5
formulata da e in quanto inammissibile, oltreché infondata Controparte_1 CP_2 in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
Veniva fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con termine non superiore a sessanta giorni prima della data di udienza per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, a trenta giorni per il deposito delle memorie conclusionali e quindici giorni per repliche.
Nelle more, e , nonché e Controparte_1 CP_2 Parte_1 CP_4
raggiungevano un accordo conciliativo, limitatamente alle reciproche impugnazioni incidentali, che prevedeva da una parte la rinuncia della società Controparte_14 all'appello incidentale svolto nei confronti delle parti e , e dall'altra la
[...] CP_1 CP_2 rinuncia di quest'ultime all'appello incidentale a loro volta svolto nei confronti di Parte_1
, a spese compensate fra le parti del giudizio.
[...]
Con provvedimento del 9.4.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 08.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle intervenute rinunce, oggetto del presente giudizio è l'appello formulato da alla sentenza di primo grado nella parte in cuicon motivazione errata, illogica Parte_1
e contraddittoria, non condivisibile tanto sul piano fattuale quanto su quello argomentativo- giuridico, viene dichiarata la non operatività di entrambe le polizze e Controparte_14
e condannata l'assicurata alla refusione delle spese di lite, per CP_3 Parte_1
l'importo di € 14.598,00 per ciascuna compagnia di assicurazione.
La sentenza appellata, nel rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti di
, ha statuito che pur rimanendo assorbite, per effetto di quanto sopra, le Parte_1
Pt_ domande svolte da e nei confronti delle compagnie assicurative chiamate in Parte_1
causa in manleva, ai fini della ripartizione delle spese di lite occorre verificare se le chiamate in questione, cui in tutta evidenza hanno in astratto dato causa le attrici, siano state svolte in presenza di copertura assicurativa e dunque legittimamente;
L'appellante si duole del vizio/errore della motivazione nella parte in cui la pronuncia ha escluso l'operatività della polizza , con la seguente motivazione: Controparte_7
“ai sensi dell'art.1917 c.c., il “fatto” generatore di danno deve essere “accaduto durante il tempo dell'assicurazione” (secondo il modello tradizionale denominato loss occurrence) e restando irrilevante il momento della richiesta del risarcimento”; • “ciò posto, considerato che, secondo la prospettazione delle attrici, il “fatto” generatore di danno era la morte del sig. - verificatasi il 4.6.2015 e dunque in momento in cui il contratto di assicurazione CP_2
non era più vigente, in difetto di rinnovo successivo al 21.5.2015 - deve escludersi il ricorrere della invocata copertura assicurativa.
sottolinea che “il fatto” non è l'evento morte, (che è ne è la conseguenza) ma Parte_1
la condotta, attiva o omissiva, che lo avrebbe generato. Ed infatti le attrici avevano ricondotto la morte del congiunto alle seguenti condotte: Omessa cura nell'annotazione della presenza
e delle condizioni delle piaghe da decubito (pt. 10 pag. 8 ricorso); • Peggioramento delle condizioni cliniche generali del sig. a causa delle dedotte negligenze durante il CP_2 ricovero in (pt. 11, pt. 12 pag. 8 ricorso); • Mancanza di controlli di routine da Parte_1
parte dei sanitari di , mancato isolamento ambientale da cui derivava il Parte_1
peggioramento delle lesioni, delle ulcere ed il drastico calo del peso corporeo (pt. 13, pag.
8 ricorso); • Dedotta inadeguatezza dei controlli sanitari al 30.09.2014 (pt. 14 pag. 8 ricorso);
• Asserita negligenza degli operatori che richiedeva, a parere di parte ricorrente, in data
21.01.2015, un nuovo consulto privato con il chirurgo (pt- 15 pag. 9 ricorso); • All'esito del predetto consulto medico, le attrici rilevano omissioni sulla cartella clinica, mancata cura e trattamento delle lesioni da decubito. • Asserita malnutrizione alla data del 05.2.15 (pt. 16 pag. 9 ricorso); • Asserito grave stato infiammatorio ed anemia riconducenti, secondo le attrici, alla negligenza degli operatori di (pt. 17 pag. 9 e 10 ricorso: “le condizioni Parte_1 del sig. siano peggiorate a causa dell'incapacità e della negligenza degli operatori CP_2 della Struttura”). • Dedotta superficiale valutazione dello stato infettivo, uso incongruo di antibiotici, mancata esecuzione di esami ematochimici adeguati, interazione non sapiente e maldestra con i parenti;
mancanza di dotazioni dedicate al paziente, mancata esecuzione della profilassi sanitaria (pt. 21 pag. 10 ricorso.
Si tratta di condotte che sono state poste in essere durante il ricovero, nel periodo intercorrente tra il 23.04.2014 ed il 05.02.2015 durante la operatività della polizza (dal
21.11.2008 al 21.05.2015).
Rileva parte appellante come del resto i danni chiesti jure hereditatis riguardano la trasmissione ereditaria delle sofferenze patite nell'arco temporale che va dal ricovero del de cuius in il 23.04.2014 sino al decesso il 04.06.2015. Parte_1
richiama quindi l'art. 13 delle condizioni generali d'assicurazione: “la Società Parte_1 si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”; nonché la sentenza della Suprema Corte n. 5791/2014 (che reca
: L'iter logico seguito dalla Corte d'appello tuttavia non considera che il rischio, elemento essenziale del contratto di assicurazione, non coincide col concetto di danno).
La appellata deduce che l'articolo della polizza citato da controparte Controparte_14
riconduce la medesima al modello tradizionale denominato loss occurrence che si fonda sull'articolo 1917, I comma, del c.c. per cui “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tener indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
Pertanto, l'operatività della garanzia è limitata ai “fatti” che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto Le parti del contratto di assicurazione hanno dunque chiaramente ricollegato l'operatività della garanzia assicurativa al fatto generativo del danno, cioè nella specie, la morte del sig. , trattandosi in tal caso in una ipotesi di delimitazione CP_2
temporale della polizza del tutto lecita e disponibile.
Quindi – sempre secondo l'assunto di - la polizza in oggetto stipulata Controparte_14
con fino al 21 maggio 2015 in regime di loss occurrence non può certamente CP_4 garantire il sinistro in oggetto ove la data dell'evento riconducibile alla morte del sig. CP_2
- quale “fatto avvenuto durante il tempo dell'assicurazione” - è avvenuto il 4 giugno 2015 quando ormai la polizza non era più in vigore.
Giova sul punto evidenziale la differenza, sottolineata dalla giurisprudenza citata tra rischio e danno e comunque la formulazione di domanda avente ad oggetto la richiesta di danni patiti in vita da de cuius e trasmissibili egli eredi.
L'appellante si duole altresì del vizio/errore della motivazione della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso l'operatività della polizza , così Controparte_3
deducendo: La polizza azionata risulta sottoscritta il 29.5.2015 e prevede (art.23) che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da questi denunciate alla società nel corso del periodo di assicurazione Parte_2
[elemento pacificamente ricorrente nel caso in esame] a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo”; “- nel caso in esame i comportamenti colposi ascritti al personale di sono da Parte_1
collocare certamente in momento anteriore alla sottoscrizione della polizza (il sig. è CP_2 stato presso la struttura di dal 23.4.2014 al 6.2.2015)”. Controparte_16
Rileva, in particolare, che la sentenza, al contrario di quanto in precedenza sostenuto, assume questa volta che il fatto generatore del danno coincide non più con la morte (come invece aveva affermato con riguardo all'esclusione della polizza ), ma con le CP_4 condotte omissive che, astrattamente, l'avrebbero determinata.
Aggiunge che dal raffronto delle condizioni generali di polizza con l'elenco delle condizioni specificatamente approvate emergerebbe una difformità tra le condizioni per le quali ha dichiarato la propria approvazione e quelle contenute nel contratto, Parte_1 rilevando che la clausola n. 23 relativa all'inizio e al termine della garanzia non è stata specificatamente approvata per iscritto nell'atto di quietanza mentre lo è solo nelle condizioni generali di polizza.
Parte appellante deduce quindi la nullità della clausola di tipo claims made improprio contenuta all'art. 23 cit ( “L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all' e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Parte_2
assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.”), richiamando la sentenza n 5259/2021 della
Suprema Corte che in ipotesi analoga aveva pronunciato la nullità di una polizza, in quanto non prevedeva una garanzia postuma nè una garanzia retroattiva e riduceva la copertura alla sola ipotesi in cui, tanto la condotta quanto la richiesta di risarcimento, fossero avvenuti entro lo strettissimo limite di operatività della polizza di un anno soltanto, oltre al fatto che l'assicurazione stipulata aveva durata annuale ed era recedibile ad nutum dalla compagnia.
Fa quindi derivare la nullità della clausola in esame dal combinato disposto degli artt. 1322 co. e 2965 c.c., in quanto rende eccessivamente gravoso, per , l'esercizio del Parte_1
diritto alla garanzia previsto dalla polizza, tenuto conto del complessivo sinallagma contrattuale e tenuto conto del premio previsto e versato per la copertura.
L'appellante insta quindi per la sostituzione della stessa clausola con altra che preveda la copertura per le condotte pregresse la data di stipulazione della polizza medesima.
Tali domande e la richiesta di nullità del suddetto articolo, sono ritenute tardive da
[...]
, in quanto svolte per la prima volta nell'odierno giudizio. Controparte_9
L'eccezione deve essere disattesa, trattandosi di rilievo di nullità che ben può avvenire d'ufficio.
Orbene è pacifico che si tratti di clausola claims made impura, in quanto tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengono nel periodo di efficacia del contratto
A fronte di pregresse oscillazioni giurisprudenziali sul punto, la pronuncia delle Sezioni
Unite n. 9140/2016 del 6 maggio 2016 ha statuito che, pur non essendo vessatoria, la c.d. clausola claims made mista o impura può, in presenza di determinate condizioni, a seguito di un accertamento affidato al giudice di merito, essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza.
Alla luce del più recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (Sentenza n. 22437 del 24/09/2018), la verifica di merito va compiuta non già ai sensi del secondo comma dell'art. 1322 c.c. (ovvero indagando sulla meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti dalle parti), bensì ai sensi del primo comma della disposizione citata, ovvero indagando sulla rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Nella fattispecie la questione relativa alle c.d. claims made impure, come è non contestato essere quella contenuta nella polizza in oggetto all'art. 23, involge la esposizione del garantito ad uno squilibrio sinallagmatico, motivo per il quale, in alcuni casi, un giudizio di meritevolezza in concreto da parte del giudice di merito riguarda in primo luogo la retroattività, che - va sottolineato - non risulta prevista dalla polizza in esame.
A questo punto si evidenzia che, a fronte del giudicato in ordine al rigetto della domanda risarcitoria, si tratta di fare applicazione dei principi che regolano il criterio di liquidazione delle spese, e ciò che rileva ai fini della imputazione delle spese di lite nel caso di chiamata di terzo è la valutazione di una evidente infondatezza ed arbitrarietà della chiamata.
La Suprema Corte (Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889) ha affermato che in forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Ed ancora recentemente è stato confermato l'ormai consolidato orientamento secondo il quale "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". (Cass. ordinanza n. 6144/2024).
Orbene, nel caso di specie per le ragioni illustrate, la chiamata in causa della compagnia da parte dell'assicurata non è manifestamente infondata né arbitraria.Lo stesso CP_4
deve dirsi per la chiamata di CP_3 Le argomentazioni sostenute dalla parte appellante, alla luce delle considerazioni svolte e della giurisprudenza richiamata, portano infatti ad escludere si versi in tale ipotesi.
Ne deriva che l'assicurata non è tenuta a rimborsare le spese di lite delle compagnie di assicurazioni.
Non vi è però domanda di riforma della sentenza di primo grado nel senso di porre a carico della parte attrice il rimborso di tali spese. Unicamente aveva spiegato Controparte_4
appello incidentale chiedendo che le spese legali del primo grado di giudizio fossero poste a carico delle attrici, salvo poi rinunciarvi.
In accoglimento, pertanto, della domanda subordinata svolta dall'appellante principale, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto, si compensano le spese di lite di primo grado tra ed , nonché e Parte_1 Controparte_9 Parte_1
. Controparte_14
Quanto alla posizione della appellata questa eccepiva Controparte_5
l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva formulata dalla difesa delle parti appellate e , contestandone le merito la fondatezza. La Controparte_1 CP_2 difesa è superata dalla rinuncia all'appello incidentale.
Le appellate e instano per la compensazione delle spese Controparte_1 CP_2
di lite del grado, assumendo che la richiesta di condanna nei loro confronti da parte della non trova giustificazione in assenza di alcuna domanda nei Controparte_5
confronti della , neppure nel rinunciato appello incidentale CP_5
Il loro assunto è documentalmente fondato.
Le spese di lite del grado sono, pertanto, integralmente compensate tra le parti in ragione della assenza di domande svolte dall'appellante principale nei confronti delle parti appellate diverse dalle assicurazioni e viceversa, così come nell'ambito dei rapporti tra queste ultime.
In particolare, si rileva l'articolata questione relativa alla interpretazione delle polizze di assicurazioni, anche con riferimento alle complesse soluzioni giurisprudenziali che si sono succedute sul punto, quali ragioni di integrale compensazione delle spese di lite tra l'appellante e le assicurazioni appellate. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1021/2024 del
Tribunale di Genova: -in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, compensa le spese di lite tra ed , Parte_1 Controparte_9
compensa le spese di lite tra e , Parte_1 Controparte_14
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Genova, 11.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. ssa Valeria Albino