Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 127/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 127/2020 R.G.A.C. vertente tra
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fiorino
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria C.F._1
(RC) alla via San Giorgio Extra, n. 3/C
appellante
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._2
alla via Cimino, n. 62
appellata
e
1
(c.f. , nato il [...] in [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Franchina (c.f.
) ed elettivamente domiciliato il Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via San Martino, n. 10
appellato
e
(c.f. , nato il [...] in [...] Controparte_3 C.F._5
Calabria (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Triolo (c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) alla C.F._6
via Sbarre Inferiori, n. 192/F
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 18.2.2020, la Parte_1
(già impugna la sentenza
[...] Controparte_4
definitiva n. 258/2019, pubblicata il 15.2.2019, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha definito il procedimento iscritto al n. 2999/2008 R.G. (a cui è stato riunito il giudizio n. 3861/2008).
L'appellante impugna il provvedimento con riguardo al capo che «accoglie
l'opposizione proposta con citazione n. 3861/2008 RG iscritta a ruolo il 23.9.2008 avverso
2 Corte d'Appello
il decreto ingiuntivo n 1007/2008, che revoca, rigettando l'originaria domanda con quello proposta», con vittoria delle spese per il doppio grado di giudizio.
L'impugnata sentenza, in accoglimento all'opposizione proposta dalla
(già e iscritta al n. 3861/2008 R.G., ha Controparte_1 Controparte_5
revocato il decreto n. 1007/2008 con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto all'opponente il pagamento alla della somma di € Parte_1
182.437,10 quale saldo dell'indennizzo (liquidato da apposito Collegio peritale in esecuzione di contratto assicurativo del 12.6.2006) per il sinistro verificatosi in Reggio Calabria alla via Sottolume di Pellaro, tra il 25 e il 26 ottobre 2007, che ha danneggiato i beni dell'appellante.
Con ordinanza del 17.3.2016, il procedimento è stato riunito - per ragioni di connessione - con il giudizio n. 2999/2008, con cui l'assicuratrice ha spiegato opposizione avverso il decreto n. 524/2008 del Tribunale di Reggio Calabria;
il provvedimento ha ingiunto alla debitrice di pagare all'assicurata € 120.000
a titolo di anticipo dell'indennizzo per il medesimo sinistro.
Il giudizio n. 2999/2008, al momento della riunione, è risultato parzialmente definito con la sentenza n. 729/2014, pubblicata in data 28.4.2014, con cui il
Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 524/2008, rigettando la domanda di riconoscimento dell'anticipo indennizzo.
Con il primo motivo la impugna la sentenza n. 258/2019 Parte_1 nella parte in cui ha qualificato l'attività accertativa espletata dal Collegio dei periti (in esecuzione di clausola compromissoria apposta al contratto di polizza) quale perizia contrattuale, ritenendola perciò vincolante per la sola quantificazione dell'indennizzo e non anche per la prova del danno indennizzabile.
Con il secondo motivo la critica la sentenza nella parte in Parte_1
cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1007/2008, avendo ritenuto la perizia contrattuale prova inidonea alla concessione della tutela monitoria.
Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui, per un'errata valutazione del materiale istruttorio, ha ritenuto il sinistro non rientrante nella copertura assicurativa.
Con il quarto motivo l'appellante impugna il provvedimento nella parte in cui, per una scorretta interpretazione del contratto, ha ritenuto non operante, in concreto, la prevista garanzia per danni da eventi atmosferici.
3 Corte d'Appello
- Difese delle appellate
Il 9.6.2020 si è costituita la (già , la quale Controparte_1 Controparte_5 preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis
c.p.c., nel merito chiedendone il rigetto siccome infondato.
La ha impugnato, in via incidentale, la sentenza nella parte in Controparte_1
cui, pur riconoscendo in motivazione il diritto della società assicuratrice ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla controparte in esecuzione del revocato decreto ingiuntivo n. 1007/2008, non ha condannato l'opposta alla restituzione delle relative somme.
Il 10.6.2020 si è costituito l'appellato , il quale ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello principale proposto nei propri confronti - poiché estraneo al rapporto sostanziale - domandando l'estromissione dall'odierno giudizio.
Il 15.6.2020 si è costituito , chiedendo di essere estromesso Controparte_3
dal giudizio, siccome estraneo al dedotto rapporto sostanziale.
***
1.- Sull'appello nei confronti di e CP_2 CP_3
1.
Gli appellati,
e , eccepiscono Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello principale spiegato nei loro confronti, siccome soggetti estranei al dedotto rapporto sostanziale;
chiedono, quindi, di essere estromessi dal giudizio.
2. L'eccezione non è fondata, in quanto la ha proposto in Parte_1
appello domanda di condanna nei confronti soltanto della (già Controparte_1
al pagamento del saldo dell'indennizzo, per il sinistro Controparte_5
del 25-26 ottobre 2007, in esecuzione del contratto di assicurazione stipulato dalle parti il 12.6.2007.
L'appellante non ha proposto in appello domande nei confronti di CP_2
e , estranei al rapporto contrattuale (avendo rivestito la
[...] Controparte_3
qualità di periti per la quantificazione del danno indennizzabile).
Nei confronti di e vi è stata soltanto una Controparte_2 Controparte_3
denuntiatio litis.
4 Corte d'Appello
Pertanto non vi è un appello nei confronti di e . CP_2 CP_3
2.- Qualificazione della clausola contrattuale
1. L'appellante principale critica l'erronea qualificazione, operata dal giudice di prime cure, della clausola compromissoria presente nel contratto di assicurazione, clausola con la quale sono stati demandati ad apposito collegio di tecnici l'accertamento del sinistro e la stima del danno indennizzabile.
Il Tribunale ha qualificato tale clausola come perizia contrattuale, conseguentemente riconoscendo efficacia vincolante soltanto alle determinazioni dei periti riguardanti la quantificazione del danno, escludendo ogni efficacia in ordine all'indennizzabilità del danno.
L'appellante deduce la natura di arbitrato irrituale della clausola contrattuale, con conseguente efficacia vincolante anche degli accertamenti relativi alla debenza dell'indennizzo.
2. Il motivo è infondato.
Con missiva del 3.6.2008, l'appellante ha denunciato alla società assicuratrice che «durante la notte tra il 25 e il 26 ottobre 2007, violente precipitazioni piovasche frammisti a forte vento e grandine, si sono infiltrate all'interno del capannone dove esercitiamo la nostra attività commerciale, determinando ingenti danni».
La società ha chiesto l'indennizzo, per il denunciato sinistro, in esecuzione di polizza n. 3517203230086 del 12.6.2006, stipulata con la società assicuratrice al fine di garantire dal rischio “eventi atmosferici” il proprio locale commerciale
- sito in Reggio Calabria alla via Sottolume di Pellaro - e le merci ivi allocate.
3. Secondo giurisprudenza consolidata, «nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro 5 Corte d'Appello
determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)» (Cass. civ. n. 28511/2018).
L'arbitrato e la perizia contrattuale si sostanziano in un atto negoziale attraverso cui le parti s'impegnano a devolvere la decisione di una questione, con efficacia vincolante, a soggetti terzi.
Se la questione devoluta è prettamente tecnica e riguarda esclusivamente la stima del danno, si è in presenza di perizia contrattuale, e non di arbitrato.
Si è invece in presenza di un arbitrato quando si demanda ai periti di l'incarico di decidere, con efficacia vincolante tra i contraenti, una questione giuridica, riguardante la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
4. Nella fattispecie in oggetto l'art. 36 del contratto di assicurazione ha demandato ai periti il compito di: «a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, cause e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il e non fossero state Per_1 comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro (…); e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese».
Il Collegio dei periti ha provveduto all'accertamento delle cause del sinistro ed alla quantificazione del danno indennizzabile.
La predetta clausola compromissoria ha previsto che «i risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
l'indennizzabilità del danno».
Appare inequivoca, quindi, la volontà delle contraenti di riconoscere efficacia vincolante alle sole determinazioni riguardanti la stima del danno, lasciando impregiudicata ogni questione relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto.
6 Corte d'Appello
Quindi la clausola in questione ha natura di perizia contrattuale. Va pertanto esclusa ogni efficacia vincolante in ordine all'indennizzabilità del danno
(liquidato in complessivi € 302.437,10).
3.- Operatività della garanzia assicurativa
1. L'appellante deduce un'errata interpretazione del contratto e un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, e chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto operante la garanzia assicurativa, non riconoscendo quindi il diritto all'indennizzo.
2. Il motivo è infondato.
La perizia contrattuale ha accertato, tra l'altro, che «il sinistro si è verificato in conseguenza di una violenta precipitazione di grandine che, dopo essersi accumulata nel manto di copertura del tetto, ha determinato intasamenti e ostruzioni tali da favorire
l'infiltrazione di copiose masse d'acqua piovana, nel contempo sopraggiunta, che si è immessa attraverso i muri perimetrali e dalla copertura da una pluralità di punti, all'interno del capannone, riversandosi sulle merci (…)».
È circostanza pacifica, e comunque provata, che il capannone dell'appellante
è stato interessato, nelle ore notturne tra il 25 e 26 ottobre 2007, da fenomeni d'infiltrazione di acqua piovana.
La società assicuratrice deduce l'assenza di copertura assicurativa, per la mancanza di brecce, lesioni o rotture del tetto, attraverso le quali è avvenuto il passaggio dell'acqua.
Con verbale di sopralluogo del 26.10.2007, sottoscritto anche dal perito della società assicuratrice, è stato accertato che «L'acqua è passata dal tetto di eternit, dopo la caduta abbondante della grandine il cui peso ha generato delle flessioni nei punti di giunzione tra una lastra e l'altra. L'acqua è passata anche attraverso le pareti laterali perimetrali. Non vi sono state rotture di lastre di eternit ma solo deformazioni elastiche».
Il peso della grandine, quindi, ha creato diverse aperture dal tetto (a seguito delle flessioni nei punti di congiunzione delle lastre in eternit), così favorendo la copiosa penetrazione dell'acqua piovana.
La ricostruzione dei periti ha trovato conferma nella prova testimoniale.
7 Corte d'Appello
Il teste , all'udienza del 18.2.2011, ha così riferito: «nel mese di Testimone_1 ottobre 2007 (…) mi trovavo all'interno del capannone industriale di proprietà di mio suocero e ho visto che dal tetto del capannone si infiltrava l'acqua piovana, si trattava di infiltrazioni copiose (…); posso affermare che fuori grandinava e si era raccolta a terra grandine (…); l'acqua s'infiltrava dai vuoti dei punti di giuntura presenti nel tetto del capannone colpendo la merce ivi riposta».
La teste , all'udienza del 4.11.2011, ha dichiarato: «Conosco i Testimone_2 fatti di causa in quanto nell'ottobre del 2007 mi trovavo presso il capannone sito in Pellaro di RC via Sottolume dove la Società di mio padre svolge l'attività commerciale. Ricordo, in quell'occasione, una violenta bufera di grandine;
a seguito di tale bufera ho avuto modo di vedere che l'acqua piovana si infiltrava in modo abbondante dal tetto del Capannone. A quest'ultimo riguardo preciso che l'acqua piovana passava attraverso i punti di giuntura tra una lamiera e l'altra; infatti, il tetto del capannone era realizzato in lamiera».
Il teste (all'epoca dei fatti impiegato presso la Società Testimone_3 appellante), chiamato a deporre all'udienza del 4.11.2011, ha confermato che
«nei punti di giuntura tra una lastra e l'altra del tetto cadeva acqua;
il tetto del capannone era realizzato in lastre sovrapposte l'una sull'altra e, proprio nel punto di sovrapposizione tra le lastre, ho notato l'acqua cadere (…) le lastre poste a copertura del capannone non presentavano rotture a seguito dell'evento atmosferico (…)».
3. Secondo quanto accertato dai VV.FF., in sede d'intervento del 26.10.2007,
«(…) a causa delle forti precipitazioni, l'acqua si infiltrava, provocando danni di acqua a vario materiale;
al nostro arrivo l'acqua era già defluita;
da controllo visivo, le strutture non presentavano danni rilevanti, solamente danni d'acqua alle pareti».
4. Dalle predette risultanze emerge che il peso della grandine ha creato una flessione delle lastre del tetto – e quindi un'apertura – tra i punti di congiunzione delle lastre del tetto;
apertura attraverso la quale l'acqua piovana è penetrata nel capannone.
Ritiene il Collegio che tale fattispecie non rientri nelle ipotesi per le quali opera la garanzia assicurativa.
La garanzia prevista nel contratto assicurativo per gli “eventi atmosferici” opera in caso di «danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati dagli eventi sottoelencati, purché caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze: 1) grandine;
2) vento;
3) cose abbattute e cose
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trasportate dal vento;
4) acqua penetrata all'interno del Fabbricato: a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai seminterrati, causate da vento o grandine;
b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine e/o neve».
4.1. La garanzia assicurativa dunque esige, secondo l'ipotesi a), che l'acqua sia penetrata all'interno del fabbricato “attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto (…) causate da vento o grandine”.
Tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie in esame.
Nella fattispecie in oggetto si è verificata infatti una deformazione temporanea, precisamente una flessione del tetto, flessione venuta meno con lo scioglimento della grandine (secondo quanto osservato nell'atto d'appello). La flessione ha dato luogo ad un'apertura attraverso la quale è penetrata l'acqua.
Tale deformazione temporanea non è riconducibile alla previsione delle
“attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto”.
Le “rotture, brecce, lesioni” richiedono un pregiudizio dell'integrità strutturale della copertura.
Tale pregiudizio è da escludersi alla luce delle risultanze istruttorie.
Il verbale di sopralluogo del 26.10.2007, le testimonianze e la relazione dei
VV. FF. escludono rotture e lesioni del tetto.
L'apertura determinata dalla flessione/deformazione temporanea delle lastre non può essere considerata una breccia. La breccia consiste in un varco causato da un agente violento;
al pari delle rotture e lesioni richiede un pregiudizio all'integrità strutturale della copertura. La breccia può essere considerata una species del genus costituito dalle rotture e lesioni.
Del resto, se il termine “brecce” – usato in contratto – fosse inteso in senso così ampio da includere l'apertura determinata dalla flessione/deformazione temporanea del tetto, senza compromissione dell'integrità strutturale della copertura, non avrebbe senso il riferimento, contenuto nella previsione in questione, alle rotture e alle lesioni;
vi rientrerebbe infatti ogni apertura, anche quelle che non presuppongono un danno strutturale. Allora non vi sarebbe stata alcuna necessità di fare riferimento anche alle rotture e lesioni.
Quindi deve ritenersi che la fattispecie in esame non rientri nella previsione riguardante la garanzia assicurativa per gli eventi atmosferici, di cui all'art. 4
9 Corte d'Appello
lett. b), ossia: «acqua penetrata all'interno del Fabbricato: a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai seminterrati, causate da vento o grandine».
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
5. Non è ravvisabile nella fattispecie neanche l'ipotesi prevista alla lett. b), ossia: «acqua penetrata all'interno del Fabbricato: b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine e/o neve»
Tale ipotesi risulta smentita dalle richiamate risultanze istruttorie (verbale di sopralluogo, testimonianze e relazione dei Vigili del Fuoco).
Pertanto anche tale motivo d'appello va rigettato.
Conseguentemente va confermata la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato l'insussistenza del diritto della società, odierna appellante, all'indennizzo assicurativo.
4.- Appello incidentale
In conseguenza del rigetto dell'appello principale, e in considerazione della prova del pagamento da parte della va accolto l'appello Controparte_1
incidentale della volto ad ottenere la condanna della società CP_6
appellante alla restituzione della somma, corrisposta in esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, di € 193.752,60.
5.- Spese processuali
In considerazione della controvertibilità della questione – dovuta alla scarsa chiarezza del testo contrattuale relativo alla copertura assicurativa – si ravvisano gravi ragioni per compensare interamente le spese processuali del secondo grado nel rapporto tra parte appellante e la Controparte_1
In considerato della mancanza di domande proposta dalla società appellante nei confronti di e , si reputa equo Controparte_2 Controparte_3
compensare interamente le spese processuali del secondo grado tra i predetti e parte appellante.
6.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in
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applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_7 CP_2
e e sull'appello incidentale proposto dalla
[...] Controparte_3 CP_7
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello principale nei confronti della Controparte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dalla e, per l'effetto, Controparte_1
condanna la alla corresponsione in favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 193.752,60, oltre agli interessi legali dal pagamento
[...]
sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 9.5.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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