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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 4984/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia TO Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4984/2023, avente ad oggetto: “separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elita Lorena Parte_1 C.F._1 D'Amilo, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Controparte_1 C.F._2
Trisolino, procuratrice domiciliataria;
- Resistente -
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 14.10.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il 20.12.2003, Parte_1 Controparte_1 ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Melissano il 20.12.2003, è intervenuta separazione personale alle condizioni concordate indicate nella sentenza, emessa nell'ambito del presente procedimento, avente n. 3717/2024 e pubblicata in data 3.12.2024. Dal giorno della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 14.10.2025 chiedevano di definire consensualmente la presente controversia alle medesime condizioni concordate in sede di separazione, ossia: Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni legittimanti la richiesta, in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio minorenne. Difatti, come risulta dalla relazione pervenuta in data 3.06.2025 e redatta dai S.S. dei Viterbo, a cui era stata affidata l'attività di monitoraggio con la sentenza di separazione, il minore, affetto da una grave forma di disturbo dello spettro autistico, è gestito correttamente e amorevolmente dalla genitrice, la quale dimora in un'abitazione confacente alle loro necessità, è stato preso in carico presso il servizio specialistico della ASL di Viterbo e frequenta un centro diurno. Appare, tuttavia, opportuno, alla luce della patologia sofferta dal minore, che i S.S. di Viterbo proseguano nell'attività di monitoraggio loro demandata. Analogamente ai S.S. ed il C.F. di Melissano continuerà ad essere demandata la supervisione degli incontri tra padre e figlio, che dovranno essere svolti in ambiente protetto. Dato l'esito del procedimento le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata in [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melissano, nonché ai S.S. di Viterbo ed ai S.S. ed al C.F. di Melissano per quanto di competenza. Lecce, 10.11.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia TO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia TO Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4984/2023, avente ad oggetto: “separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elita Lorena Parte_1 C.F._1 D'Amilo, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Controparte_1 C.F._2
Trisolino, procuratrice domiciliataria;
- Resistente -
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 14.10.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il 20.12.2003, Parte_1 Controparte_1 ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Melissano il 20.12.2003, è intervenuta separazione personale alle condizioni concordate indicate nella sentenza, emessa nell'ambito del presente procedimento, avente n. 3717/2024 e pubblicata in data 3.12.2024. Dal giorno della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 14.10.2025 chiedevano di definire consensualmente la presente controversia alle medesime condizioni concordate in sede di separazione, ossia: Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni legittimanti la richiesta, in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio minorenne. Difatti, come risulta dalla relazione pervenuta in data 3.06.2025 e redatta dai S.S. dei Viterbo, a cui era stata affidata l'attività di monitoraggio con la sentenza di separazione, il minore, affetto da una grave forma di disturbo dello spettro autistico, è gestito correttamente e amorevolmente dalla genitrice, la quale dimora in un'abitazione confacente alle loro necessità, è stato preso in carico presso il servizio specialistico della ASL di Viterbo e frequenta un centro diurno. Appare, tuttavia, opportuno, alla luce della patologia sofferta dal minore, che i S.S. di Viterbo proseguano nell'attività di monitoraggio loro demandata. Analogamente ai S.S. ed il C.F. di Melissano continuerà ad essere demandata la supervisione degli incontri tra padre e figlio, che dovranno essere svolti in ambiente protetto. Dato l'esito del procedimento le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata in [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melissano, nonché ai S.S. di Viterbo ed ai S.S. ed al C.F. di Melissano per quanto di competenza. Lecce, 10.11.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia TO