TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica
SENTENZA nella causa n.r.g. 4121/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Galli come da mandato in Parte_1 atti
Ricorrente
contro
Controparte_1
CP_2
Convenuti –contumaci
Conclusioni: per parte ricorrente: come da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 NO (di seguito, per brevità, anche Controparte_3 CP_4 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“-previo accertamento della codatorialità della NO nel rapporto CP_2 intercorso tra la NO e e/o in ogni caso della Pt_1 Controparte_1 responsabilità solidale della stessa in relazione al credito retributivo vantato dalla ricorrente,
-ovvero in subordine previo accertamento dell'imputazione del rapporto di lavoro in misura pari al 50% (o percentuale meglio vista) in capo alla NO e in misura pari al 50% (o percentuali meglio vista) in capo alla società CP_2 convenuta ovvero in capo all'una piuttosto che all'altra;
-previo accertamento comunque della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente;
- accertare e dichiarare che tra e/o la NO (se Controparte_1 CP_2 del caso anche in misura percentuale tra le stesse) da una parte e la NO Pt_1 dall'altra è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, part time 20 ore settimanali, VII livello del CCNL Terziario (o CCNL meglio visto e ritenuto) dal 01/04/2012 al 04/05/2012 (o per periodo meglio visto e ritenuto) ed inoltre - accertare e dichiarare in ragione della durata dell'intercorso rapporto di lavoro in capo alla società convenuta e/o alla NO dell'orario di lavoro effettivamente osservato, del CP_2 livello di inquadramento, della retribuzione effettivamente percepita, il diritto della NO , se del caso anche ai sensi dell'art. 36 Cost., alla corresponsione Pt_1 delle differenze retributive e contributive maturate per retribuzione ordinaria, lavoro supplementare/straordinario, lavoro festivo, ferie non godute, tredicesima mensilità, quattordicesima, scatti di anzianità spettanze tutte di fine rapporto ivi compreso il TFR, indennità di mancato preavviso, per l'importo di Euro 27.591,1 ovvero in subordine per l'importo di Euro 17.003,00, importi risultanti dai conteggi prodotti in atti e da aversi qui come integralmente trascritti (anche in relazione ai titoli) (o altra somma meglio vista e ritenuta anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa) e, conseguentemente, - condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la NO in via solidale e/o in misura CP_2 percentuale (50% o come meglio) e/o in via alternativa tra loro (o come meglio), al pagamento in favore della NO delle suddette differenze retributive e per Pt_1
i titoli sopra indicati (o altra somma meglio vista anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa), oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione del diritto al saldo effettivo, previa occorrendo CTU contabile.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa (con distrazione a favore del sottoscritto patrono anticipatario”.
Le parti convenute, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, sono rimaste contumaci.
Il ricorso è fondato. All'esito dell'espletata istruttoria orale è emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non regolarizzato, tra la ricorrente e la convenuta in proprio, NO , sorto nell'aprile 2012, nel corso del quale la ricorrente CP_2 ha svolto nell'abitazione della sita in Genova via Corsica 15, mansioni di CP_2 collaboratrice domestica, occupandosi di pulizia della casa, inquadrabili nel livello B del CCNL Lavoro Domestico, con osservanza di un orario di lavoro quantomeno dalle ore 8,30 alle 13,00, per tre giorni a settimana. In tal senso le convergenti, chiare e precise dichiarazioni testimoniali della sorella della ricorrente, (che ha lavorato anche lei nell'abitazione della Testimone_1 nel medesimo periodo,' come stiratrice in prova), del custode di lunga data CP_2 dello stabile di via Corsica 15, (abitante nel medesimo stabile), nonchè Testimone_2 di quelle di dichiarazioni tutte rese anche sulla base della diretta Tes_3 conoscenza dei fatti da parte dei testi.
Dell'attendibilità di tali testimoniane non è sorto alcuno motivo di dubbio.
Dalle risultanze istruttorie (orali e documentali) non è emerso che la ricorrente abbia lavorato per la società convenuta anche anteriormente al 1/12/2015.
Emerge per tabulas che la ricorrente ha instaurato un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la convenuta n data 1/12/2015, per 20 ore settimanali, CP_4 qualifica di operaio di settimo livello, mansioni di addetta alle pulizie e applicazione del CCNL terziario (cfr. contratto di assunzione sub doc. 3 ric.).
Dalla documentazione di causa (docc. 3 e 4 e messaggistica in atti relativa al periodo
2019-2021) emerge chiaramente che la ricorrente in forza detto contratto, oltre a lavorare presso la sede della società in piazza Fontane Marose (cfr. visura della società in atti) ha continuato a lavorare per la come collaboratrice nell'abitazione di CP_2 via Corsica 15 (denominata nel contratto di assunzione come “foresteria”) e dal
1/7/2018 in Via Roma 2/30, ove la aveva trasferito nel 2018 la propria CP_2 abitazione (cfr. doc. 4 ric. e teste . Tes_2
Pertanto la ricorrente, nella vigenza di detto contratto di assunzione stipulato con CP_4 risulta aver svolto mansioni di “colf” in favore della nelle di lei abitazioni CP_2
(cosiddette “foresterie”) e come addetta alle pulizie nei locali della sede della CP_4 società che provvedeva a pagarle la retribuzione complessiva per le due attività (v. buste paga) eseguite su disposizioni sul lavoro della anche quale legale CP_2 rappresentante della cfr. visura camerale e contratti di lavoro stipulati con CP_4 CP_4
Trattasi di “codatorialità” di fatto, protrattasi dal 1/12/2015 fino alle dimissioni della ricorrente, rassegnate per giusta causa in data 3/5/2021 (cfr. doc. 7 ric.).
Dalla situazione di codatorialità, nella quale le convenute hanno usufruito in modo promiscuo, indifferentemente, delle prestazioni della ricorrente, nell'esecuzione di un unico formale rapporto di lavoro, deriva la responsabilità solidale delle convenute
Assume infine rilevanza a fini probatori il comportamento tenuto dalle convenute, le quali, rimaste contumaci, non si sono presentate in giudizio a rendere il libero interrogatorio, così nulla eccependo in via estintiva, modificativa od impeditiva alle pretese della ricorrente, come sarebbe stato loro onere a fronte dell'allegato inadempimento retributivo e indennitario. Al fine di stabilire quanto dovuto alla ricorrente valgono i conteggi elaborati dal sindacato, secondo i criteri indicati dal giudice, fondati sui minimi delle tabelle retributive del ccnl lavoro domestico –applicabile in relazione all'attività svolta di colf per l'intero periodo lavorativo non regolarizzato a favore della e sulla base CP_2 del CCNL richiamati nei contratti di lavoro con M.C. (terziario); tali conteggi appaiono corretti sia sotto il profilo matematico, sia sotto quello contabile. Dall'esame dei conteggi, dedotto quanto dichiarato come percepito dalla ricorrente, risulta un credito di Euro 6.347,49 per il periodo lavorativo svolto in favore della sola CP_2 ossa dal 12/4/2012 al 30/11/2015, per i titoli dedotti, spettanti per legge, contratto e ccnl;
per il periodo successivo della codatoralità fino alla cessazione del rapporto, detratto il percepito in forza dell'ordinanza di cui all'art. 423 cpc emessa in corso di causa, risulta un credito di euro 21.151,22, per i titoli dedotti spettanti per legge, contratto e ccnl;
spetta anche il preavviso stante la sussistenza della giusta causa di dimissioni, atteso il mancato protratto pagamento delle retribuzioni dovute;
su entrambi gli importi spettano rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata, dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuta e pertanto condanna a corrispondere alla ricorrente CP_2
l'importo di euro 6.347,49 oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
dichiara tenute in solido e pertanto condanna in solido e CP_2 [...]
a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 21.151,22 (già detratto CP_1
l'importo di euro 11.2269,94 oggetto dell'ordinanza ex art. 423 cpc), oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
Condanna le parti convenute a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.630,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Genova, 16/4/2025
Il Giudice
Margherita Bossi