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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1082/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1082/2020 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA nuova denominazione di Parte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv Paolo
Bonalume, ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in CASALBUONO (SA) alla Via Municipio n.1
convenuto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società. ha evocato in giudizio il chiedendo, Controparte_1
quale cessionaria dei crediti vantati da Enel Energia Spa nei confronti dell'Ente convenuto, la condanna dell'Ente al pagamento delle seguenti somme:
- €. 54.807,55 in linea capitale;
Pag.
2 - gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorta capitale;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorta capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c;
- €.6.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale;
- €.3.177,47 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorta capitale, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale insoluta;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- €.1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 32 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di
[...] [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_2
a ; Parte_2
- in via ulteriormente subordinata, condannare il Controparte_1
al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_2
dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Pag. 3 A sostegno della domanda, nel corso del giudizio, ha prodotto: elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
Note Debito
Interessi; elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi;
contratti di cessione dei crediti per sorta capitale;
contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito;
le fatture emesse dalla cedente;
intimazioni di pagamento notificate al CP_1
Il nonostante la rituale notifica, non si è Controparte_1 costituito tant'è vero che ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 7 settembre 2021.
Il giudice, con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022,
“trattandosi di credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un Ente pubblico, è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A., la delibera
o determina a contrarre ed il contratto stipulato in forma scritta tra
l'amministrazione ed il privato”, ha invitato parte attrice a dedurre sulla sollevata questione.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Fissata l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexie e 127 ter c.p.c., in data 23 dicembre 2024 all'esito della stessa, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va confermata la contumacia del CP_1
come da ordinanza resa all'udienza del 7 settembre 2021.
[...]
Quanto al merito, appare utile premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo il
Pag. 4 debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa
(ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie parte attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle fatture emesse dalla creditrice CP_1 cedente, allegando le stesse e l'ulteriore documentazione sopra richiamata.
Ad ogni buon conto, è pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formulazione unilaterale
(ex multis, Cass., n. 299/2016), e manca in atti l'accordo la cui produzione era indispensabile all'attore per assolvere all'onere probatorio su di lui incombente.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii ed agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla costituzionale (ex multis, Cass., 21477/2013).
Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza
l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e
l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita”
(Cass, 10432/2022).
È pacifico, infatti, che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo
Pag. 5 autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (ex multis, Cass., n. 15410/2018).
Mancando agli atti la prova non solo del contratto stipulato in forma scritta tra l'amministrazione ed il privato, ma anche dell'impegno di spesa, la delibera o determina a contrarre, la domanda risulta sfornita di idonea prova.
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Non merita accoglimento neanche la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata.
Manca, nella specie, il requisito della sussidiarietà dell'azione giacché, in difetto di prova di una formale delibera autorizzativa e di assunzione di impegno contabile, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 convertito nella legge n. 144 del 1989 oggi trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L., il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura (ex multis, Cass., 17940/2018; Cass.,
n. 19090/2009; Cass., n. 25439/2007).
In particolare, l'astratta possibilità per il danneggiato di esperire un'altra azione anche nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, che siano obbligati per legge o per contratto esclude la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente locale, azione che va, in questa sede, dichiarata inammissibile.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1082/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
6 - rigetta la domanda di pagamento;
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
- dispone che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Lagonegro il 21 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 1082/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1082/2020 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA nuova denominazione di Parte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv Paolo
Bonalume, ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in CASALBUONO (SA) alla Via Municipio n.1
convenuto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società. ha evocato in giudizio il chiedendo, Controparte_1
quale cessionaria dei crediti vantati da Enel Energia Spa nei confronti dell'Ente convenuto, la condanna dell'Ente al pagamento delle seguenti somme:
- €. 54.807,55 in linea capitale;
Pag.
2 - gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorta capitale;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorta capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c;
- €.6.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale;
- €.3.177,47 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorta capitale, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale insoluta;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- €.1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 32 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di
[...] [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_2
a ; Parte_2
- in via ulteriormente subordinata, condannare il Controparte_1
al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_2
dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Pag. 3 A sostegno della domanda, nel corso del giudizio, ha prodotto: elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
Note Debito
Interessi; elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi;
contratti di cessione dei crediti per sorta capitale;
contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito;
le fatture emesse dalla cedente;
intimazioni di pagamento notificate al CP_1
Il nonostante la rituale notifica, non si è Controparte_1 costituito tant'è vero che ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 7 settembre 2021.
Il giudice, con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022,
“trattandosi di credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un Ente pubblico, è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A., la delibera
o determina a contrarre ed il contratto stipulato in forma scritta tra
l'amministrazione ed il privato”, ha invitato parte attrice a dedurre sulla sollevata questione.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Fissata l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexie e 127 ter c.p.c., in data 23 dicembre 2024 all'esito della stessa, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va confermata la contumacia del CP_1
come da ordinanza resa all'udienza del 7 settembre 2021.
[...]
Quanto al merito, appare utile premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo il
Pag. 4 debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa
(ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie parte attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle fatture emesse dalla creditrice CP_1 cedente, allegando le stesse e l'ulteriore documentazione sopra richiamata.
Ad ogni buon conto, è pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formulazione unilaterale
(ex multis, Cass., n. 299/2016), e manca in atti l'accordo la cui produzione era indispensabile all'attore per assolvere all'onere probatorio su di lui incombente.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii ed agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla costituzionale (ex multis, Cass., 21477/2013).
Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza
l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e
l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita”
(Cass, 10432/2022).
È pacifico, infatti, che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo
Pag. 5 autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (ex multis, Cass., n. 15410/2018).
Mancando agli atti la prova non solo del contratto stipulato in forma scritta tra l'amministrazione ed il privato, ma anche dell'impegno di spesa, la delibera o determina a contrarre, la domanda risulta sfornita di idonea prova.
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Non merita accoglimento neanche la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata.
Manca, nella specie, il requisito della sussidiarietà dell'azione giacché, in difetto di prova di una formale delibera autorizzativa e di assunzione di impegno contabile, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 convertito nella legge n. 144 del 1989 oggi trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L., il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura (ex multis, Cass., 17940/2018; Cass.,
n. 19090/2009; Cass., n. 25439/2007).
In particolare, l'astratta possibilità per il danneggiato di esperire un'altra azione anche nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, che siano obbligati per legge o per contratto esclude la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente locale, azione che va, in questa sede, dichiarata inammissibile.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1082/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
6 - rigetta la domanda di pagamento;
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
- dispone che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Lagonegro il 21 gennaio 2025
Il g.o.p.
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