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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2206/2020 RG avente ad
OGGETTO: Contratti a termine vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. BIONDI PASQUALE, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore in corso Novara n. 10, Napoli
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. SUMMO Controparte_1 GIUSEPPE, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA S. BRIGIDA N. 68, NAPOLI RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 16/04/2020 deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1
, oggi essendo stato assunto con contratto di Controparte_2 Controparte_1 lavoro a tempo determinato part-time con la qualifica di Magazziniere, Livello 5^ del CCNL
“Logistica, trasporto e Spedizione” dal 17.3.2017 al 31.12.2017, poi prorogato dall'1.1.2018 al 31.12.2018 ed infine dal 1.1.2019 al 31.3.2020; che l'orario osservato era stato pari a 20 h settimanali dal 17.3.2017 al 31.12.2017, a 27 h settimanali sino all'1.07.2018 ed infine a 32 h ore settimanali dall'1.7.2018 alla cessazione;
che in data 2.4.2020 aveva impugnato il termine apposto al contratto di lavoro a termine e successive proroghe con domanda di conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stante il superamento del limite temporale di 24 mesi ex D.Lgs 81/2015 modificato dal DL 87/18, oltre che di quello di 36 mesi previsto dalla previgente disciplina, ed inoltre, quanto alla seconda proroga contrattuale (per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2020), per violazione degli artt. 19 co. 4 e 21 co. 01 d.lgs. 81/2015. Tutto ciò premesso concludeva nei seguenti termini:
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della proroga del contratto a termine, sottoscritto in data 16/03/2017, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2020, per tutte le causali espresse nel presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto in data 16/03/2017, in contratto a tempo indeterminato a far data dal 18/03/2019 ovvero, in via subordinata, dal 18/03/2020; 3. Condannare la convenuta in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno subìto dal ricorrente, nella misura massima pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.508,95;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”. Si costitutiva la società argomentando in ordine all'erronea individuazione della disciplina applicabile da parte del ricorrente, non ricadendo il caso di specie nella novella del 2018, e deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. La causa, assegnata in via automatica alla dott. ssa veniva dalla stessa fissata per la Per_1 prima udienza al 30.09.2021, data alla quale veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.02.2023, udienza rinviata dal gop al 14.9.2023 e da tale data al 18.01.2024; a tale Per_2 ultima udienza il Giudice titolare rinviava quindi la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 16.5.2024 ed a quest'ultima, sempre per i medesimi incombenti, al 27.3.2025, udienza anch'essa rinviata dalla stessa dott. ssa per i medesimi incombenti al 25.09.2025. Per_1 Infine, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo della dott.ssa del presente giudizio con riassegnazione Per_1 alla scrivente, che fissava l'odierna udienza per la trattazione dinanzi a sé. All'odierna udienza, la prima tenutasi dinanzi alla scrivente, all'esito della camera di consiglio, la causa, avente natura documentale dunque matura per la decisione, veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. E' pacifico, oltre che documentale, che le parti in causa sottoscrivevano un contratto di lavoro a termine in data 16.3.2017, con durata dal 17.3.2017 al 31.12.2017, e che in seguito le stesse prorogavano l'originaria scadenza per due volte, una prima volta, in data 28.12.2017, sino al 31.12.2018 e, una seconda volta, in data 30.10.2018, sino al 31.3.2020. Primo punto controverso tra le parti è l'individuazione della disciplina ratione temporis applicabile, atteso che parte ricorrente individua la stessa, avuto riguardo alla seconda proroga, nel testo dell'art. 21 D. Lgs. 81/2015 come modificato dal DL 87/2018, che ha previsto quale limite massimo di durata quello di 24 mesi, laddove parte resistente assume la perdurante applicabilità della disciplina nel testo previgente, che prevedeva quale limite di durata quello più lungo di 36 mesi. Ebbene, viene in rilevo a tal proposito la norma di diritto intertemporale rappresentata dall'art. 1 comma 2 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, a mente del quale "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018". Alla luce del tenore letterale di tale disposizione, ad avviso del Tribunale, al fine di individuare la disciplina applicabile non può che aversi riguardo alla data di stipula della proroga, che nel caso di specie interveniva in data 30.10.2018, e non certamente, come mostra di ritenere parte ricorrente, alla successiva data di efficacia della stessa (nel caso di specie l'1 gennaio 2019), né potendo ritenersi precluso alle parti di sfruttare la “finestra temporale” prevista da tale norma sostituendo alla precedente scadenza una nuova, così da fare salva l'applicabilità della norma nella sua previgente formulazione. Ne deriva che, del tutto condivisibilmente, parte resistente individua la durata massima consentita a cui avere riguardo nel caso di specie in quella di 36 mesi e non di 24 mesi. Tanto premesso, parte ricorrente ha evidenziato che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina nel testo previgente, vi sarebbe comunque il superamento del limite temporale di 36 mesi, avendo il lavorato complessivamente per un periodo superiore, atteso che il Pt_1 rapporto aveva inizio il 17.3.2017 e cessava il 31.3.2020. Parte resistente, pur non contestando il dato oggettivo del superamento de limite di 36 mesi, si è difesa sostenendo che, in ogni caso, essendosi in presenza del superamento del limite temporale di soli 13 giorni, troverebbe applicazione la norma a mente della quale il superamento contenuto nel limite di legge di 30 o 50 gg (a seconda dei casi previsti) non comporterebbe la conversione del rapporto, ma unicamente la corresponsione di maggiorazioni retributive, in percentuale, tuttavia non rese oggetto di richiesta nel presente giudizio. Va invero osservato come il generico richiamo normativo operato da parte della società è da intendersi all'art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine) del D.Lgs 81/2015 il cui comma 1 nel testo in vigore dall'1-3-2017 ad oggi prevede “Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore”, disciplina che tuttavia appare del tutto inconferente, riferendosi alla diversa ipotesi in cui il rapporto abbia avuto di fatto esecuzione oltre lo scadere del termine di durata pattuito. E' invero di palmare evidenza come nel caso di specie si versi nella diversa ipotesi della pattuizione di un termine già in sé violativo della previsione normativa di durata massima, ipotesi rispetto alla quale viene in rilievo l'art. 19 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 81/2015, che nel teso ante novella del 2018 prevedeva “qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. In conclusione, essendo stato prorogato il contratto al di fuori dei limiti di durata posti dal legislatore, va accertata la trasformazione dell'ultimo contratto in contratto a tempo indeterminato a far data dal superamento del limite dei 36 mesi avvenuto il 18.3.2020. In applicazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, d.l.gs. n. 81/2015, deve dunque dichiararsi che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale all'82,53% dal 18.3.2020, con il conseguente obbligo della convenuta di riammettere in servizio la lavoratrice. In ordine alle conseguenze risarcitorie, viene in rilievo l'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015 ai sensi del quale “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Trattandosi di un'indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, vale a dire in quello che va dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, fermo restando il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate da tale ultima data sino all'effettivo e concreto ripristino dell'esecuzione del rapporto lavorativo, non rileva un eventuale
“aliunde perceptum” (cfr. ex multiis Corte appello Roma sez. lav., 21/01/2020, n. 136). Tenuto conto, da un lato, del breve sforamento del limite di durata complessiva del rapporto (13 giorni) e dall'altro delle rilevanti dimensioni della società, la convenuta può essere condannata al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto come individuata da parte ricorrente e non specificamente contestata dalla società pari ad € 1.508,95 (importo calcolato aggiungendo alla retribuzione mensile i ratei di mensilità aggiuntive e decurtando la stessa in ragione del part-time dell'82,53% svolto, come da ultime buste paga in atti). Le spese di lite sono compensate per metà stante la complessità delle questioni affrontate ed il parziale accoglimento;
nella restante parte le stesse seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara che tra e si è instaurato un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (82,53%) a decorrere dal 18.3.2020 con il conseguente obbligo per la detta società di ripristinare il rapporto riammettendo in servizio il ricorrente;
- condanna la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 9.053,7 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo;
- compensa le spese per metà e condanna parte ricorrente alla refusione della restante parte che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Nola, 23-9-2025 IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2206/2020 RG avente ad
OGGETTO: Contratti a termine vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. BIONDI PASQUALE, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore in corso Novara n. 10, Napoli
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. SUMMO Controparte_1 GIUSEPPE, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA S. BRIGIDA N. 68, NAPOLI RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 16/04/2020 deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1
, oggi essendo stato assunto con contratto di Controparte_2 Controparte_1 lavoro a tempo determinato part-time con la qualifica di Magazziniere, Livello 5^ del CCNL
“Logistica, trasporto e Spedizione” dal 17.3.2017 al 31.12.2017, poi prorogato dall'1.1.2018 al 31.12.2018 ed infine dal 1.1.2019 al 31.3.2020; che l'orario osservato era stato pari a 20 h settimanali dal 17.3.2017 al 31.12.2017, a 27 h settimanali sino all'1.07.2018 ed infine a 32 h ore settimanali dall'1.7.2018 alla cessazione;
che in data 2.4.2020 aveva impugnato il termine apposto al contratto di lavoro a termine e successive proroghe con domanda di conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stante il superamento del limite temporale di 24 mesi ex D.Lgs 81/2015 modificato dal DL 87/18, oltre che di quello di 36 mesi previsto dalla previgente disciplina, ed inoltre, quanto alla seconda proroga contrattuale (per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2020), per violazione degli artt. 19 co. 4 e 21 co. 01 d.lgs. 81/2015. Tutto ciò premesso concludeva nei seguenti termini:
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della proroga del contratto a termine, sottoscritto in data 16/03/2017, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2020, per tutte le causali espresse nel presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto in data 16/03/2017, in contratto a tempo indeterminato a far data dal 18/03/2019 ovvero, in via subordinata, dal 18/03/2020; 3. Condannare la convenuta in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno subìto dal ricorrente, nella misura massima pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.508,95;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”. Si costitutiva la società argomentando in ordine all'erronea individuazione della disciplina applicabile da parte del ricorrente, non ricadendo il caso di specie nella novella del 2018, e deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. La causa, assegnata in via automatica alla dott. ssa veniva dalla stessa fissata per la Per_1 prima udienza al 30.09.2021, data alla quale veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.02.2023, udienza rinviata dal gop al 14.9.2023 e da tale data al 18.01.2024; a tale Per_2 ultima udienza il Giudice titolare rinviava quindi la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 16.5.2024 ed a quest'ultima, sempre per i medesimi incombenti, al 27.3.2025, udienza anch'essa rinviata dalla stessa dott. ssa per i medesimi incombenti al 25.09.2025. Per_1 Infine, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo della dott.ssa del presente giudizio con riassegnazione Per_1 alla scrivente, che fissava l'odierna udienza per la trattazione dinanzi a sé. All'odierna udienza, la prima tenutasi dinanzi alla scrivente, all'esito della camera di consiglio, la causa, avente natura documentale dunque matura per la decisione, veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. E' pacifico, oltre che documentale, che le parti in causa sottoscrivevano un contratto di lavoro a termine in data 16.3.2017, con durata dal 17.3.2017 al 31.12.2017, e che in seguito le stesse prorogavano l'originaria scadenza per due volte, una prima volta, in data 28.12.2017, sino al 31.12.2018 e, una seconda volta, in data 30.10.2018, sino al 31.3.2020. Primo punto controverso tra le parti è l'individuazione della disciplina ratione temporis applicabile, atteso che parte ricorrente individua la stessa, avuto riguardo alla seconda proroga, nel testo dell'art. 21 D. Lgs. 81/2015 come modificato dal DL 87/2018, che ha previsto quale limite massimo di durata quello di 24 mesi, laddove parte resistente assume la perdurante applicabilità della disciplina nel testo previgente, che prevedeva quale limite di durata quello più lungo di 36 mesi. Ebbene, viene in rilevo a tal proposito la norma di diritto intertemporale rappresentata dall'art. 1 comma 2 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, a mente del quale "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018". Alla luce del tenore letterale di tale disposizione, ad avviso del Tribunale, al fine di individuare la disciplina applicabile non può che aversi riguardo alla data di stipula della proroga, che nel caso di specie interveniva in data 30.10.2018, e non certamente, come mostra di ritenere parte ricorrente, alla successiva data di efficacia della stessa (nel caso di specie l'1 gennaio 2019), né potendo ritenersi precluso alle parti di sfruttare la “finestra temporale” prevista da tale norma sostituendo alla precedente scadenza una nuova, così da fare salva l'applicabilità della norma nella sua previgente formulazione. Ne deriva che, del tutto condivisibilmente, parte resistente individua la durata massima consentita a cui avere riguardo nel caso di specie in quella di 36 mesi e non di 24 mesi. Tanto premesso, parte ricorrente ha evidenziato che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina nel testo previgente, vi sarebbe comunque il superamento del limite temporale di 36 mesi, avendo il lavorato complessivamente per un periodo superiore, atteso che il Pt_1 rapporto aveva inizio il 17.3.2017 e cessava il 31.3.2020. Parte resistente, pur non contestando il dato oggettivo del superamento de limite di 36 mesi, si è difesa sostenendo che, in ogni caso, essendosi in presenza del superamento del limite temporale di soli 13 giorni, troverebbe applicazione la norma a mente della quale il superamento contenuto nel limite di legge di 30 o 50 gg (a seconda dei casi previsti) non comporterebbe la conversione del rapporto, ma unicamente la corresponsione di maggiorazioni retributive, in percentuale, tuttavia non rese oggetto di richiesta nel presente giudizio. Va invero osservato come il generico richiamo normativo operato da parte della società è da intendersi all'art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine) del D.Lgs 81/2015 il cui comma 1 nel testo in vigore dall'1-3-2017 ad oggi prevede “Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore”, disciplina che tuttavia appare del tutto inconferente, riferendosi alla diversa ipotesi in cui il rapporto abbia avuto di fatto esecuzione oltre lo scadere del termine di durata pattuito. E' invero di palmare evidenza come nel caso di specie si versi nella diversa ipotesi della pattuizione di un termine già in sé violativo della previsione normativa di durata massima, ipotesi rispetto alla quale viene in rilievo l'art. 19 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 81/2015, che nel teso ante novella del 2018 prevedeva “qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. In conclusione, essendo stato prorogato il contratto al di fuori dei limiti di durata posti dal legislatore, va accertata la trasformazione dell'ultimo contratto in contratto a tempo indeterminato a far data dal superamento del limite dei 36 mesi avvenuto il 18.3.2020. In applicazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, d.l.gs. n. 81/2015, deve dunque dichiararsi che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale all'82,53% dal 18.3.2020, con il conseguente obbligo della convenuta di riammettere in servizio la lavoratrice. In ordine alle conseguenze risarcitorie, viene in rilievo l'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015 ai sensi del quale “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Trattandosi di un'indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, vale a dire in quello che va dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, fermo restando il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate da tale ultima data sino all'effettivo e concreto ripristino dell'esecuzione del rapporto lavorativo, non rileva un eventuale
“aliunde perceptum” (cfr. ex multiis Corte appello Roma sez. lav., 21/01/2020, n. 136). Tenuto conto, da un lato, del breve sforamento del limite di durata complessiva del rapporto (13 giorni) e dall'altro delle rilevanti dimensioni della società, la convenuta può essere condannata al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto come individuata da parte ricorrente e non specificamente contestata dalla società pari ad € 1.508,95 (importo calcolato aggiungendo alla retribuzione mensile i ratei di mensilità aggiuntive e decurtando la stessa in ragione del part-time dell'82,53% svolto, come da ultime buste paga in atti). Le spese di lite sono compensate per metà stante la complessità delle questioni affrontate ed il parziale accoglimento;
nella restante parte le stesse seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara che tra e si è instaurato un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (82,53%) a decorrere dal 18.3.2020 con il conseguente obbligo per la detta società di ripristinare il rapporto riammettendo in servizio il ricorrente;
- condanna la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 9.053,7 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo;
- compensa le spese per metà e condanna parte ricorrente alla refusione della restante parte che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Nola, 23-9-2025 IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci