Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2745/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione I civile
Controversie di lavoro e previdenza
IL TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del
18.02.2025 la seguente SENTENZA promossa da
, con l'avv. Scarfonee Maria Adelaide Parte_1
Ricorrente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,., con gli avv. Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, come da dispositivo e contestuale esposizione dei concisi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/11/2023 di RG 2745/2023, il sig. premetteva: di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze della dichiarata fallita;
di aver ottenuto l'ammissione al passivo CP_2 dell'ex datore di lavoro per un importo di € 12.000,00, di cui € 8.400,00 asseritamente dovuti per TFR;
di CP_ aver proposto in data 10/08/2020 domanda all' Fondo di Garanzia per il pagamento della predetta
a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia.
2. In via del tutto preliminare si rileva l'inammissibilità della domanda avversaria essendo stata proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto dalla legge. In particolare, si rammenta che in subiecta materia vige il termine annuale previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, per come modificato ed integrato dall'art. 38 lett. d) n. 1 D.l.n. 98/11, conv. in L.n. 111/11. Ai sensi di legge, il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza entro un anno decorrente dalle date stabilite dall'art. 47 del DPR
639/70 e, comunque, nell'ipotesi di pretese afferenti pagamenti parziali, entro il termine massimo di anni uno dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Orbene, nel caso di specie, la domanda amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia è stata presentata in data 10/08/2020 ,laddove il presente ricorso è stato introdotto in data 30/11/2023. E' del tutto evidente, pertanto, come la domanda risulti inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR
30 aprile 1970 n. 639, per come modificato ed integrato dall'art. 38 lett. d) n. 1 D.l.n. 98/11, conv. in L.n.
111/11, e ex art. 4 del D.L. n. 384/1992, essendo stata presentata non solo oltre il termine annuale previsto dalla citata disposizione, ma anche oltre il termine ultimo di anni 1 e giorni 300, quale risultante dalla somma di tutti i termini intermedi previsti dall'art. 47 citato.
CP_ In merito all'asserito pagamento parziale del TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall' che farebbe decorrere la decadenza da tale data di pagamento si osserva che la fattispecie rientra, nell'ipotesi declinata dall'ultimo comma dell'art. 47 del DPR 639/1970 che fa decorrere il termine annuale di decadenza dal riconoscimento parziale della prestazione. L'asserito minor pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia è stato effettuato in data 27/09/2021. Da tale ultima data ha avuto quindi decorrenza il termine annuale di decadenza, interamente spirato alla data di introduzione del presente giudizio del 30/11/2023. L'odierno ricorso è pertanto inammissibile per intervenuta decadenza.
A tal proposito, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio
2011, n. 111 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito - detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto D.L.
98 del 2011, art. 38, comma 4, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale
(cfr. Cass. n. 1071 del 2015 e più recentemente n. 21700 del 2016). Laddove, dunque, si tratti, come nel caso di specie, di fattispecie anteriore all'ambito temporale segnato dalla nuova disciplina, risulta applicabile la disciplina previgente, nell'interpretazione data dalle Sezioni unite della Corte (v., Cass., Sez.
U., 29 maggio 2009, n. 12720) nel senso che la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47,
- come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno
1991, n. 166 - non trova applicazione….” (Cass. sent. n. 13907/2021).
In definitiva, atteso che nel caso che ci occupa trova applicazione, ratione temporis, la nuova disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 47 (“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”) introdotta dal D.L. 6 luglio
2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, è ben evidente che la decadenza si configura anche nell'ipotesi di riconoscimento parziale della prestazione e, segnatamente, per le controversie di specie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, con il decorso del termine annuale dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
p.q.m.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara il giudizio inammissibile
2) Compensa le spese
Catanzaro, 18 febbraio 2025
Il Giudice onorario di pace
Daniela Linarello