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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6131/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6131/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentatati e difesi dall'Avv. Alessandro Botti del Foro di Parma e dall' Avv. Emanuele Malanca del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il secondo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 agosto 2024 e Parte_1 Pt_2 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio in Fontevivo (PR) il giorno 8 dicembre 2011, che dalla loro unione è nata (il 29 maggio 2016) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 decreto d'omologa emesso da questo Tribunale in data 8 luglio 2020 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni paterne, al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali). pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Fontevivo (PR), il giorno 8 Parte_2 Parte_1 dicembre 2011, trascritto al Numero 12, p. 2, s. A, anno 2011 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fontevivo (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6131/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentatati e difesi dall'Avv. Alessandro Botti del Foro di Parma e dall' Avv. Emanuele Malanca del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il secondo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 agosto 2024 e Parte_1 Pt_2 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio in Fontevivo (PR) il giorno 8 dicembre 2011, che dalla loro unione è nata (il 29 maggio 2016) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 decreto d'omologa emesso da questo Tribunale in data 8 luglio 2020 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni paterne, al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali). pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Fontevivo (PR), il giorno 8 Parte_2 Parte_1 dicembre 2011, trascritto al Numero 12, p. 2, s. A, anno 2011 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fontevivo (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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