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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2525/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2525/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Tania Parte_1 C.F._1
Bilancioni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervia (RA), corso Mazzini n. 42, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 7/3/2023
RICORRENTE
E
( ), abitualmente dimorante in Cervia (RA), via Lazio n. CP_1 C.F._2
26/A
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a Parte_1
vivere separati;
2) Affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia minore , con collocazione abitativa Per_1
presso la madre.
pagina 1 di 9 3) Disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e che assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per esse, in particolare in merito all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori secondo un progetto educativo condiviso e coerente.
4) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi CP_1 Per_1
al mese. Per il periodo delle festività natalizie e pasquali, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, alternare di anno in anno il giorno di Natale, Santo Stefano ed Epifania nonché il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, concordandoli con preavviso di almeno 30 gg.
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento per i figli, a partire dal deposito del presente ricorso anche oltre il raggiungimento della maggiore età e sino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile di euro 700,00 (euro settecento/00) cadauno (totali Euro 1.400,00) da corrispondersi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle Pt_1
coordinate bancarie che verranno comunicate. Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli indici ISTAT del mese precedente, a decorrere dal mese di settembre 2023.
6) Disporre che le spese straordinarie sostenute per i figli siano ripartite fra i due genitori nella misura del 70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra e che nel caso in cui siano CP_1 Pt_1
state sostenute per intero da un genitore, l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 5 giorni dalla presa visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del 2015 in vigore presso il
Tribunale di Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato.
7) Disporre che l'assegno unico o equipollenti per i figli e/o assegni familiari/universali e/o equipollenti sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
8) Dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig. che vi ha dato causa con i CP_1
suoi comportamenti contrari ed incompatibili con i doveri che discendono dal matrimonio, come indicati nel ricorso;
9) Disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo per suo personale mantenimento, CP_1 Pt_1
sin dalla data di deposito del presente ricorso, un assegno mensile dell'importo di €. 200,00
(duecento/00) da pagarsi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 2 di 9 10) In via subordinata confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza presidenziale del 13/02/2023:
11)Condannare il sig. al pagamento delle spese di causa, compensi professionali, oltre CP_1
accessori di legge;
in caso di permanenza delle condizione per l'ammissione al gratuito patrocinio, ordinandone la refusione nei confronti dello Stato stante l'ammissione al Patrocinio a favore dello
Stato della sig.ra ; liquidando al procuratore la nota per l'attività svolta con il gratuito Pt_1 patrocinio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/9/2022 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da , con cui contrasse matrimonio in Cervia (RA), il 3/4/2003, CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 7, p. 1, con addebito dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 22/7/2003 ed , il Per_2 Per_1
21/9/2011.
All'esito dell'udienza presidenziale a cui è comparsa la sola parte ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia di , concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., CP_1
escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Ciò premesso, le circostanze dedotte dalla ricorrente e la non opposizione del marito alla domanda di separazione della moglie consentono d'inferire la sopravvenienza di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa la domanda di addebito della separazione al marito proposta da va Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile pagina 3 di 9 esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., sez. 1, 20 dicembre
2021, n. 40795; Cass., sez. 1, 11 giugno 2005, n. 12383).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr., tra altre, Cass. ord. n.
31351/2022).
Nel caso di specie deve osservarsi che a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito ha dedotto, tra l'altro, di essere stata vittima di violenze fisiche e Parte_1
morali da parte di e, precisamente, che fosse solito insultarla con epiteti CP_1 CP_1
mortificanti e che alla fine dell'anno 2021 ella deducente ricevette un violento schiaffo al volto, ad opera del marito, che la fece cadere dalla sedia.
Il Collegio osserva, quale ragione più liquida del decidere, che sebbene non possa ritenersi provato l'episodio dello schiaffo – atteso che le testimoni escusse hanno narrato solo de relato actoris tale vicenda e non sussistono riscontri di tale narrazione -, tuttavia la testimone della cui Testimone_1
attendibilità il Tribunale non ha ragione per dubitare, ha narrato di aver assistito a diversi episodi in cui si rivolse in modo gravemente ingiurioso all'odierna ricorrente, con insulti quali CP_1
“incapace”, “deficiente”, “nullità”, “rovina famiglia”, “testa di cazzo” “così impari chi comanda”.
Pertanto la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla ricorrente, deve essere accolta, poiché le reiterate offese rivolte da alla moglie devono ritenersi lesive della di lei CP_1
dignità e, parimenti, causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Circa l'affidamento della figlia minore va, invece, premesso in diritto che l'affido dei figli ad Per_1
entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario pagina 4 di 9 di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.).
In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Ebbene il Collegio osserva che nel caso di specie non v'è ragione di derogare all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come richiesto dalla stessa ricorrente. La figlia minore va, pertanto, affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre, già disposta in via provvisoria.
Quanto al regime della frequentazione tra padre e figlia minore l'odierna ricorrente ha dedotto che i rapporti tra loro si svolgessero in misura di un incontro al mese, per volontà dello stesso . CP_1
Il Collegio tuttavia osserva che nell'interesse della minore - a che i rapporti con il padre si svolgano in modo equilibrato e continuativo - ed in mancanza dell'allegazione di elementi ostativi, deve disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia almeno 1 pomeriggio a settimana e Per_1
comunque, come già disposto in via provvisoria, tutte le volte in cui il padre lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà e disponibilità della minore, nonché il giorno di Natale o di capodanno, con alternanza, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con alternanza e nel corso delle vacanze estive fino a due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno.
4. Circa il contributo al mantenimento dei figli, l'una minorenne e l'altro maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 5 di 9 Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Ebbene, nel caso di specie dalla più recente documentazione reddituale depositata da Parte_1
si evince che questa ha percepito un reddito netto nell'annualità fiscale 2022 pari ad euro
[...]
6.420,00 (cfr. 730/2023), svolgendo l'attività di addetta alle pulizie. In precedenza la parte ha dedotto di aver svolto i lavori di cameriera e barista. Si evince poi dalla documentazione depositata che la ricorrente viva in un immobile locato per il prezzo mensile di euro 500,00.
Con riferimento, invece, alle condizioni reddituali e patrimoniali di , questi risulta CP_1
dipendente della società Zona snc di Battistini Cinzia e percepisce una retribuzione pari ad euro
1600,00 circa mensili (cfr. doc. 8 di parte ricorrente). L'odierno resistente contumace risulta, poi, proprietario di diverse unità immobiliari (cf. doc. 9 di parte ricorrente), alcune delle quali locate per la stagione estiva (cfr. dichiarazioni testimoniali di della cui attendibilità il Tribunale non Testimone_1
ha ragioni per dubitare).
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni patrimoniali, reddituali ed economiche dei genitori, b) delle potenzialità reddituali ulteriori della madre, tenuto conto della sua età, del lavoro dalla stessa svolto quale addetta alle pulizie e del mercato di riferimento, c) della capacità reddituale presumibile di
[...]
, in considerazione delle proprietà immobiliari di cui dispone e della circostanza documentata CP_1
per cui la retribuzione del resistente contumace, accreditata sul c/c cointestato, viene utilizzata dalla sola dovendo pertanto ritenersi che il resistente abbia congrue risorse Parte_1
ulteriori rispetto alla retribuzione mensile, d) delle presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze di vita dei figli,
e) della loro collocazione prevalente presso la madre e dei conseguenti maggiori compiti assolti dalla stessa nel loro interesse, f) dell'importo dell'assegno unico universale per i figli che dovrà essere percepito per l'intero dalla madre quale genitore collocatario in via prevalente, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CP_1 [...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1000,00 complessivi (€ 500,00 per Parte_1
ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. Parte_1
percepirà, poi, per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli.
5. Quanto, invece, alla domanda della ricorrente di porre a carico del marito l'obbligo di pagarle un assegno di mantenimento, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o pagina 6 di 9 cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr.
Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione delle mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021).
Nel caso di specie, il Collegio osserva che, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra ricostruite, la parte ricorrente non sia in grado di mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Pertanto, tenuto conto a) del tenore di vita goduto dalla parte ricorrente in costanza di convivenza con il coniuge, b) della maggiore capacità reddituale e patrimoniale di , c) della potenzialità CP_1
reddituale presumibile della ricorrente come addetta alle pulizie, tenuto conto dell'entità della domanda nel mercato di riferimento, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro
200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in dispositivo, CP_1
tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi, salvo che per la fase decisionale la cui portata, in assenza di contraddittorio, giustifica l'applicazione dei valori minimi), con pagamento da parte di in favore dello Stato per ½ della fase istruttoria e per CP_1
la fase conclusionale, per essere stata provvisoriamente ammessa al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 7/3/2023.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2525/2022
R.G., così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e , avendo i Parte_1 CP_1
coniugi contratto matrimonio in Cervia (RA), il 3/4/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 7, p. 1, con addebito al marito;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervia
(RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre;
4. dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia almeno 1 pomeriggio a Per_1
settimana e comunque tutte le volte in cui il padre lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà e disponibilità della minore, nonché il giorno di Natale o di capodanno, con alternanza, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con alternanza e nel corso delle vacanze estive fino a due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1000,00 complessivi Parte_1
(€ 500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al
70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
percepirà, poi, per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per Parte_1
i figli;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante CP_1
la corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
7. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in euro 109,7 per spese vive ed euro 3808,00 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
pagina 8 di 9 8. condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite per ½ della fase CP_1
trattazione istruttoria e per la fase conclusionale che liquida in euro 2356,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/ 2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2525/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Tania Parte_1 C.F._1
Bilancioni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervia (RA), corso Mazzini n. 42, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 7/3/2023
RICORRENTE
E
( ), abitualmente dimorante in Cervia (RA), via Lazio n. CP_1 C.F._2
26/A
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a Parte_1
vivere separati;
2) Affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia minore , con collocazione abitativa Per_1
presso la madre.
pagina 1 di 9 3) Disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e che assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per esse, in particolare in merito all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori secondo un progetto educativo condiviso e coerente.
4) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi CP_1 Per_1
al mese. Per il periodo delle festività natalizie e pasquali, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, alternare di anno in anno il giorno di Natale, Santo Stefano ed Epifania nonché il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, concordandoli con preavviso di almeno 30 gg.
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento per i figli, a partire dal deposito del presente ricorso anche oltre il raggiungimento della maggiore età e sino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile di euro 700,00 (euro settecento/00) cadauno (totali Euro 1.400,00) da corrispondersi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle Pt_1
coordinate bancarie che verranno comunicate. Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli indici ISTAT del mese precedente, a decorrere dal mese di settembre 2023.
6) Disporre che le spese straordinarie sostenute per i figli siano ripartite fra i due genitori nella misura del 70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra e che nel caso in cui siano CP_1 Pt_1
state sostenute per intero da un genitore, l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 5 giorni dalla presa visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del 2015 in vigore presso il
Tribunale di Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato.
7) Disporre che l'assegno unico o equipollenti per i figli e/o assegni familiari/universali e/o equipollenti sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
8) Dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig. che vi ha dato causa con i CP_1
suoi comportamenti contrari ed incompatibili con i doveri che discendono dal matrimonio, come indicati nel ricorso;
9) Disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo per suo personale mantenimento, CP_1 Pt_1
sin dalla data di deposito del presente ricorso, un assegno mensile dell'importo di €. 200,00
(duecento/00) da pagarsi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 2 di 9 10) In via subordinata confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza presidenziale del 13/02/2023:
11)Condannare il sig. al pagamento delle spese di causa, compensi professionali, oltre CP_1
accessori di legge;
in caso di permanenza delle condizione per l'ammissione al gratuito patrocinio, ordinandone la refusione nei confronti dello Stato stante l'ammissione al Patrocinio a favore dello
Stato della sig.ra ; liquidando al procuratore la nota per l'attività svolta con il gratuito Pt_1 patrocinio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/9/2022 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da , con cui contrasse matrimonio in Cervia (RA), il 3/4/2003, CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 7, p. 1, con addebito dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 22/7/2003 ed , il Per_2 Per_1
21/9/2011.
All'esito dell'udienza presidenziale a cui è comparsa la sola parte ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia di , concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., CP_1
escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Ciò premesso, le circostanze dedotte dalla ricorrente e la non opposizione del marito alla domanda di separazione della moglie consentono d'inferire la sopravvenienza di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa la domanda di addebito della separazione al marito proposta da va Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile pagina 3 di 9 esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., sez. 1, 20 dicembre
2021, n. 40795; Cass., sez. 1, 11 giugno 2005, n. 12383).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr., tra altre, Cass. ord. n.
31351/2022).
Nel caso di specie deve osservarsi che a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito ha dedotto, tra l'altro, di essere stata vittima di violenze fisiche e Parte_1
morali da parte di e, precisamente, che fosse solito insultarla con epiteti CP_1 CP_1
mortificanti e che alla fine dell'anno 2021 ella deducente ricevette un violento schiaffo al volto, ad opera del marito, che la fece cadere dalla sedia.
Il Collegio osserva, quale ragione più liquida del decidere, che sebbene non possa ritenersi provato l'episodio dello schiaffo – atteso che le testimoni escusse hanno narrato solo de relato actoris tale vicenda e non sussistono riscontri di tale narrazione -, tuttavia la testimone della cui Testimone_1
attendibilità il Tribunale non ha ragione per dubitare, ha narrato di aver assistito a diversi episodi in cui si rivolse in modo gravemente ingiurioso all'odierna ricorrente, con insulti quali CP_1
“incapace”, “deficiente”, “nullità”, “rovina famiglia”, “testa di cazzo” “così impari chi comanda”.
Pertanto la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla ricorrente, deve essere accolta, poiché le reiterate offese rivolte da alla moglie devono ritenersi lesive della di lei CP_1
dignità e, parimenti, causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Circa l'affidamento della figlia minore va, invece, premesso in diritto che l'affido dei figli ad Per_1
entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario pagina 4 di 9 di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.).
In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Ebbene il Collegio osserva che nel caso di specie non v'è ragione di derogare all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come richiesto dalla stessa ricorrente. La figlia minore va, pertanto, affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre, già disposta in via provvisoria.
Quanto al regime della frequentazione tra padre e figlia minore l'odierna ricorrente ha dedotto che i rapporti tra loro si svolgessero in misura di un incontro al mese, per volontà dello stesso . CP_1
Il Collegio tuttavia osserva che nell'interesse della minore - a che i rapporti con il padre si svolgano in modo equilibrato e continuativo - ed in mancanza dell'allegazione di elementi ostativi, deve disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia almeno 1 pomeriggio a settimana e Per_1
comunque, come già disposto in via provvisoria, tutte le volte in cui il padre lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà e disponibilità della minore, nonché il giorno di Natale o di capodanno, con alternanza, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con alternanza e nel corso delle vacanze estive fino a due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno.
4. Circa il contributo al mantenimento dei figli, l'una minorenne e l'altro maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 5 di 9 Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Ebbene, nel caso di specie dalla più recente documentazione reddituale depositata da Parte_1
si evince che questa ha percepito un reddito netto nell'annualità fiscale 2022 pari ad euro
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6.420,00 (cfr. 730/2023), svolgendo l'attività di addetta alle pulizie. In precedenza la parte ha dedotto di aver svolto i lavori di cameriera e barista. Si evince poi dalla documentazione depositata che la ricorrente viva in un immobile locato per il prezzo mensile di euro 500,00.
Con riferimento, invece, alle condizioni reddituali e patrimoniali di , questi risulta CP_1
dipendente della società Zona snc di Battistini Cinzia e percepisce una retribuzione pari ad euro
1600,00 circa mensili (cfr. doc. 8 di parte ricorrente). L'odierno resistente contumace risulta, poi, proprietario di diverse unità immobiliari (cf. doc. 9 di parte ricorrente), alcune delle quali locate per la stagione estiva (cfr. dichiarazioni testimoniali di della cui attendibilità il Tribunale non Testimone_1
ha ragioni per dubitare).
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni patrimoniali, reddituali ed economiche dei genitori, b) delle potenzialità reddituali ulteriori della madre, tenuto conto della sua età, del lavoro dalla stessa svolto quale addetta alle pulizie e del mercato di riferimento, c) della capacità reddituale presumibile di
[...]
, in considerazione delle proprietà immobiliari di cui dispone e della circostanza documentata CP_1
per cui la retribuzione del resistente contumace, accreditata sul c/c cointestato, viene utilizzata dalla sola dovendo pertanto ritenersi che il resistente abbia congrue risorse Parte_1
ulteriori rispetto alla retribuzione mensile, d) delle presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze di vita dei figli,
e) della loro collocazione prevalente presso la madre e dei conseguenti maggiori compiti assolti dalla stessa nel loro interesse, f) dell'importo dell'assegno unico universale per i figli che dovrà essere percepito per l'intero dalla madre quale genitore collocatario in via prevalente, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CP_1 [...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1000,00 complessivi (€ 500,00 per Parte_1
ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. Parte_1
percepirà, poi, per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli.
5. Quanto, invece, alla domanda della ricorrente di porre a carico del marito l'obbligo di pagarle un assegno di mantenimento, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o pagina 6 di 9 cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr.
Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione delle mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021).
Nel caso di specie, il Collegio osserva che, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra ricostruite, la parte ricorrente non sia in grado di mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Pertanto, tenuto conto a) del tenore di vita goduto dalla parte ricorrente in costanza di convivenza con il coniuge, b) della maggiore capacità reddituale e patrimoniale di , c) della potenzialità CP_1
reddituale presumibile della ricorrente come addetta alle pulizie, tenuto conto dell'entità della domanda nel mercato di riferimento, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro
200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in dispositivo, CP_1
tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi, salvo che per la fase decisionale la cui portata, in assenza di contraddittorio, giustifica l'applicazione dei valori minimi), con pagamento da parte di in favore dello Stato per ½ della fase istruttoria e per CP_1
la fase conclusionale, per essere stata provvisoriamente ammessa al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 7/3/2023.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2525/2022
R.G., così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e , avendo i Parte_1 CP_1
coniugi contratto matrimonio in Cervia (RA), il 3/4/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 7, p. 1, con addebito al marito;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervia
(RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa presso la madre;
4. dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia almeno 1 pomeriggio a Per_1
settimana e comunque tutte le volte in cui il padre lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà e disponibilità della minore, nonché il giorno di Natale o di capodanno, con alternanza, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con alternanza e nel corso delle vacanze estive fino a due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1000,00 complessivi Parte_1
(€ 500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al
70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
percepirà, poi, per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per Parte_1
i figli;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante CP_1
la corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
7. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in euro 109,7 per spese vive ed euro 3808,00 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta;
pagina 8 di 9 8. condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite per ½ della fase CP_1
trattazione istruttoria e per la fase conclusionale che liquida in euro 2356,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/ 2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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