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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2368/2021 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall' Avv. TOMASELLI FABRIZIO;
C.F._2
ATTORI
Contro
) rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._3
SOARDO PAOLO;
CONVENUTO
Oggetto: azione di regolamento dei confini ex art. 950 c
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande ex adverso formulate, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti.
Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi di rispettiva proprietà degli attori e del convenuto e dettagliatamente indicati in atti e, per l'effetto, condannare il sig. all'immediato rilascio, ed al ripristino, delle Controparte_1 porzioni di fondo di proprietà dei sig.ri e dallo stesso _2 Controparte_3 illegittimamente occupate e di cui in atti o come, in ogni caso, risultanti in corso di causa.
Sempre in via principale e nel merito, ristabilire e apporre i termini tra i fondi di cui in atti, a spese comuni tra le parti stesse.
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato che, in data 21.04.2020, il sig.
, figlio dell'odierno convenuto, con trattore Fiat targato MN44330, ha Parte_3 invaso i fondi agricoli di proprietà dei sig.ri e , censiti al _2 Controparte_3 catasto terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) foglio 40, mappali 3 e 128, percorrendoli per tutta la loro lunghezza e distruggendo la coltivazione di mais ivi presente, accertato e dichiarato altresì che, in data 27.04.2020, il sig. , Controparte_1 unitamente al sig. , ha posizionato sui fondi agricoli di proprietà dei sig.ri Parte_3
e , censiti al catasto terreni del Comune di Castiglione delle _2 Controparte_3
Stiviere (MN) foglio 40, mappali 3 e 128, tubi e cavalletti con annessa motopompa per l'irrigazione, ivi estirpando ed asportando n. 6 alberelli, per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in conseguenza di tali atti di sconfinamento, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato che, in data 25.04.2020, il sig.
, unitamente al sig. , ha posizionato, lungo il confine tra i Controparte_1 Parte_3 fondi censiti al catasto terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) foglio 40, mappale 5 (proprietà ) ed i mappali 7 e 337 (proprietà , sconfinando per _2 CP_1 almeno cm. 60 nella proprietà dei sig.ri e , una rete di _2 Controparte_3 recinzione, dell'estensione di circa metri 20, piantata con picchetti di ferro e con affissi cartelli recanti la dicitura “recinto elettrico”, per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori in conseguenza del predetto atto di sconfinamento, quantificabili nell'importo di euro 5.000,00, o nella diversa maggiore somma come risultante in corso di causa ovvero, in subordine, come liquidata in via
pagina 2 di 20 equitativa ex art. 1226 c.c., quale ristoro per il disagio e la ingiustificata ed illegittima dilatazione dei tempi di percorrenza, ovvero per il considerevole maggior consumo di gasolio arrecati ai medesimi sig.ri e e come meglio descritti _2 Controparte_3 in atti.
Con espressa riserva di quantificare e domandare il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiendi dagli attori in conseguenza della suesposta illegittima condotta ad opera del convenuto come meglio descritti in atti.
Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 14.02.2022 di parte attrice non ammessi dal Tribunale di Mantova con provvedimento del 05.09.2023, ovvero:
1) «Vero che il fabbricato rurale censito al catasto del Comune di Castiglione delle
Stiviere (MN), foglio 40, mappale 5, subalterno 6, adibito a deposito di attrezzature agricole e di cui alle rappresentazioni fotografiche che mi si rammostrano, è stato occupato ed utilizzato, sin dal 1970 dal sig. padre degli attori, e, dall'anno Persona_1
1994 sino ad oggi, dai sig.ri e ?» (si rammostrano al teste _2 Controparte_3 rappresentazioni fotografiche allegate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività dimessa quale documento n. 17 unitamente alla presente memoria)
2) «Vero che nell'agosto 2018 una tromba d'aria ha provocato il danneggiamento della copertura dell'immobile di cui al capitolo che precede?»
6) «Vero che in data 21.04.2020, il sig. , con un trattore Fiat targato Parte_3
MN44330, ha invaso i fondi agricoli di proprietà dei sig.ri e _2 Controparte_3 catastalmente identificati al Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), foglio 40, mappali
3 e 128, percorrendoli per tutta la loro lunghezza e distruggendo la coltivazione di mais ivi presente, come da rappresentazioni fotografiche che mi si rammostrano?» (si rammostrano al teste rappresentazioni fotografiche dimesse da parte attrice quale documento n. 10)
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopraindicati i sig.ri: di Castiglione Testimone_1 delle Stiviere (MN), di Castiglione delle Stiviere (MN), di Testimone_2 Tes_3
Castiglione delle Stiviere (MN).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si insiste per essere abilitati alla prova contraria, testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 14.02.2022 di parte attrice.
In ordine all'esperita Consulenza Tecnica d'Ufficio, si chiede che il CTU, geom. Per_2
, venga chiamato a chiarimenti circa:
[...]
pagina 3 di 20 a) l'acclarato sconfinamento delle gronde dell'immobile ex foglio 40, mappale 7, Catasto Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), di proprietà del sig. , sulla Controparte_1 proprietà dei sig.ri e ex foglio 40, mappale 5, Catasto _2 Controparte_3
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) (pag. 7 elaborato peritale), descrivendo le opere necessarie per la regolarizzazione delle distanze sotto il profilo dell'osservanza della normativa vigente, specificandone altresì i relativi costi;
b) l'acclarato sconfinamento realizzato da parte convenuta mediante la «posa della recinzione metallica elettrificata da parte del figlio del Sig. sulla proprietà dei CP_1 sig.ri e di cui al foglio 40, mappale 5, Catasto Comune di _2 Controparte_3
Castiglione delle Stiviere (MN), ferma la contestazione relativa alla circostanza per cui il sig. , in sede di sopralluogo, avrebbe dichiarato «che quella parziale _2 occupazione non causava problematiche al transito dei mezzi, in quanto era stata realizzata su un tratto privo di curve e pertanto non causava limitazioni al transito dei mezzi rurali» (cfr. pag. 8 elaborato peritale),
i) riferendo in ordine alla normativa vigente in materia di recinzioni elettrificate (e la sua eventuale inosservanza da parte del convenuto), tenuto conto dello stato dei luoghi e dei fabbricati ivi insistenti,
ii) accertando come la larghezza dello stradello de quo – ridottasi di quasi cm. 60 in conseguenza dell'illegittima iniziativa del sig. – non permette ai mezzi ed Controparte_1 ai macchinari, utilizzati dai sig.ri nello svolgimento delle attività agricole e di _2 allevamento, in ragione delle loro dimensioni, di ivi transitare, costringendo gli attori ad accedere ai fondi agricoli percorrendo una via adiacente all'azienda (via Roversino), proseguendo attraversando i mappali 2-128-6 per raggiungere il lato sud dei fabbricati agricoli,
iii) e quantificando, in termini economici, il danno sofferto dagli attori in conseguenza di tale illegittima imposizione, tenuto conto tanto del disagio e della ingiustificata dilatazione dei tempi di percorrenza, quanto del considerevole maggior consumo di gasolio;
c) i costi concernenti la “demolizione dei piccoli fabbricati adiacenti alle strutture del Sig.
”, la “movimentazione dei rottami fino al carico” ed il relativo “trasporto a _2 discarica”, posto che, laddove fosse effettivamente accertato il mancato rispetto dei
“piccoli fabbricati adiacenti alle strutture del Sig. ” (cfr. pag. 10 relazione peritale) _2 circa le distanze legali, ben potrebbe provvedere parte attrice alla loro demolizione personalmente ed in tempi certamente celeri, senza sostenere alcun costo relativo tanto all'assunzione di manodopera quanto allo smaltimento dei rottami (i quali verrebbero recuperati e riutilizzati dai sig.ri all'interno della propria azienda agricola). _2
Con ogni riserva di ulteriormente argomentare, domandare, dedurre, eccepire e produrre nei termini di legge, anche in via istruttoria ed in replica.”
pagina 4 di 20 Per parte convenuta: “in via principale e nel merito:
respingersi e rigettarsi tutte le domande spiegate dagli attori e _2 [...]
nei confronti del IG , in proprio e in qualità di titolare della CP_3 Controparte_1 omonima impresa individuale “ ”, in quanto completamente infondate in Controparte_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti.
In via riconvenzionale:
previo accertamento della esatta linea di confine tra il fondo di proprietà dei IGi _2
e , censito nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) al foglio
[...] Controparte_3
n.40, mappale n.5, ed il fondo di proprietà del IG censito nel Controparte_1 medesimo Comune al foglio n.40, mappale n.7, accertarsi e dichiararsi che il fabbricato rurale, di proprietà degli attori, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6, sconfina ed è ubicato, parzialmente, all'interno del fondo del IG e di cui al suddetto Controparte_1 foglio n.40, mappale n.7, e/o è ubicato a distanza inferiore a quella minima legale di 6 metri dalla linea di confine, ovvero a quella diversa distanza che sarà accertata in corso di causa, per i motivi sopra esposti;
- per l'effetto, condannarsi e dichiararsi tenuti i IGi e ad _2 Controparte_3 eseguire tutte le opere necessarie ad arretrare il fabbricato rurale, di loro proprietà, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6, del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), all'interno del loro fondo di cui al foglio n.40, mappale n.5, e/o alla distanza minima legale di 6 metri dal confine con il fondo del IG , di cui al foglio n.40, Controparte_1 mappale n.7, ovvero a quella diversa distanza che sarà accertata in corso di causa, fissando, altresì, sin da ora, il termine entro il quale i IGi e _2 [...]
saranno tenuti ad ultimare le suddette opere, nonché, ai sensi dell'art. 614-bis CP_3 c.p.c., la somma di denaro dovuta dagli obbligati all'odierno convenuto per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.
In via riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi che il IG ha acquistato per usucapione ex Controparte_1 art. 1158 c.c. il diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento del fabbricato ad uso abitativo, di sua proprietà, censito nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) al foglio
n.40, mappale n.7, sub.8-7-5, a distanza dalla linea di confine con il fondo di proprietà dei IGi e e censito nel medesimo Comune al foglio n.40, _2 Controparte_3 mappale n.5, inferiore rispetto a quella legale pari a 6 metri, ovvero a quella diversa distanza che sarà accertata in corso di causa, per i motivi sopra esposti;
pagina 5 di 20 - comunque, ordinarsi alla competente Agenzia del Territorio, in persona del suo Direttore
e legale rappresentante pro-tempore, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità in merito.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e dedotti nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 11.2.2022, a cui si rimanda in toto e che devono intendersi qui integralmente ritrascritti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Gli attori hanno agito in giudizio allegando:
- di essere comproprietari, ciascuno per la quota di ½, di terreni siti in Castiglione delle
Stiviere (MN), via Mantovana Vecchia, censiti al catasto del medesimo Comune al foglio
40, mappali 3, 5, 6 e 128, confinanti con quelli catastalmente identificati al foglio 40, mappali 7, 10, 30, 337, 328, di proprietà di convenuto;
Controparte_4
- che sussiste incertezza circa il confine tra i due fondi, stante la mancanza di termini certi quantomeno lungo il confine tra il mappale 5 (di proprietà attorea) e i lati sud-ovest del mappale 7 e nord-ovest del mappale 337 (di proprietà del convenuto), dove è stata arbitrariamente posizionata dal convenuto una rete di recinzione piantata con dei picchetti e con affissi cartelli recanti la dicitura “recinto elettrico”; lungo il confine tra il lato est dei mappali 6-128 (di proprietà attorea) e il lato ovest dei mappali 10-337 (di proprietà del convenuto), dove l'unico “termine” di confine è costituito dal piede del rincalzo del terreno utilizzato per contenere le acque a scorrimento usate per l'irrigazione, sul quale insistono un picchetto in ferro cementato (all'estremo sud/ovest del mappale 337) e una colonna in cemento (all'estremo sud/ovest del mappale 10), oltre a un terzo palo Enel;
nonché infine lungo il confine tra il lato sud dei mappali 3-128 (di proprietà attorea) e il lato nord dei mappali 30-328 (di proprietà del convenuto), ove non sussiste alcun termine di confine materializzato;
- che occorre dunque accertare l'esatto confine tra i fondi e ristabilire i termini mancanti o inesatti, per evitare la prosecuzione dell'uso promiscuo della zona di confine da parte del convenuto, il quale ha posto in essere, negli ultimi anni, vari atti di sconfinamento;
- che in particolare, il 21.04.2020, il figlio del convenuto ha invaso con un trattore i fondi attorei, distruggendo le coltivazioni di mais;
pagina 6 di 20 - che il convenuto e al figlio, il 27.04.2020, hanno posizionato sui mappali 3 e 128 tubi e cavalletti con annessa motopompa per l'irrigazione, estirpando sei alberelli sul confine;
- che il convenuto il 25.04.2021 ha posizionato, senza autorizzazione, una rete elettrificata
(già citata) all'interno della proprietà attorea;
- che, in conseguenza di taluni lavori di ristrutturazione realizzati dal convenuto sul tetto della propria abitazione (sita nel foglio 40, mappale 7) nel 2020, lo stesso a oggi risulta sconfinare nella proprietà degli attori (mappale 5) sovrastandola per oltre cm. 30.
Stante dunque l'incertezza di natura oggettiva e soggettiva sul confine tra i fondi, sussistono, secondo la tesi attorea, i presupposti per l'accoglimento della domanda di regolamento di confini e conseguente rilascio delle porzioni di fondo indebitamente possedute dal convenuto, oltre che per l'accoglimento della ulteriore domanda di risarcimento del danno, in re ipsa, “per il semplice fatto della perdita subita dal soggetto che, privato del possesso del bene, non ne ha potuto trarre l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura naturalmente fruttifera del bene stesso, ferma restando - peraltro - l'assoluta irrilevanza del fatto che l'occupante abusivo abbia omesso di sfruttare con colture la porzione di terreno anzidetta” (pag. 5 atto citazione).
Parte attrice, in particolare, ha quantificato equitativamente in 5.000,00 Euro il danno, allegando di aver sempre, nel proprio fondo, praticato la coltivazione alternata di mais (in primavera/estate) e cereali (in autunno/inverno) e ritenendo provata l'entità dello sconfinamento, oltre al danno da lucro cessante, sulla base di elementi presuntivi semplici per la perdita temporanea dell'utilità conseguibile dal godimento del fondo.
2. Parte convenuta, regolarmente costituendosi in giudizio, ha eccepito:
- che la domanda di regolamento dei confini va rigettata, posto che già in precedenti missive, in contraddizione con quanto sostenuto nell'atto di citazione, gli attori hanno asserito l'esistenza di confini correttamente individuati e noti, non essendovi dunque incertezza in merito;
- che autore materiale dell'asserita invasione del 21.04.2020, con distruzione delle coltivazioni attoree di mais, nonché dell'asserito posizionamento di una motopompa per l'irrigazione sui mappali nn. 3 e 128 in data 27.04.2020 e dell'asserita asportazione dal confine di sei alberelli, sarebbe, secondo gli stessi attori, il figlio del convenuto, soggetto non proprietario del fondo ed estraneo al giudizio;
evidenziando come, peraltro, i mappali 3
e 128 di proprietà attorea furono già oggetto di ricorso possessorio il 24.03.2020, finalizzato alla reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio a favore dei fondi del convenuto su uno stradello che corre all'interno dei mappali predetti, accolto dal Tribunale di Mantova;
pagina 7 di 20 - che anche l'installazione della recinsione elettrificata è stata attribuita dagli attori al figlio del convenuto, evidenziando come, in ogni caso, il convenuto sia coltivatore diretto e titolare di impresa individuale dedita alla coltivazione oltre che all'allevamento di suini, sicché l'apposizione di rete elettrificata con apposizione di cartelli segnalatori del pericolo, peraltro installata sulla proprietà del convenuto, è consentita dalla legge;
- che falso è che, a seguito di lavori di ristrutturazione del tetto della propria abitazione, si sia dato corso a sconfinamenti sulla proprietà attorea;
- che la domanda risarcitoria formulata dagli attori è generica e indimostrata, considerata anche la risibile entità dei presunti sconfinamenti e la porzione di terreno eventualmente sottratta e considerato che non si vede quale colpa o dolo potrebbero essere attribuiti al convenuto, se il confine è incerto, come sostenuto dagli attori;
- che nel 2020, gli attori hanno infine ristrutturato e ampliato un fabbricato rurale di proprietà, censito al foglio 40 mappale 5 sub 6, il cui portico si trovava, prima della ristrutturazione, all'interno del fondo attoreo e prossimo alla linea di confine, ma che oggi, a seguito dell'ampiamento, sconfina sul mappale del convenuto;
- che anche ove venisse accertato che tale fabbricato non sconfini, esso non rispetterebbe la distanza minima legale dal confine prevista dallo strumento urbanistico locale del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), in quanto ubicato a distanza inferiore di 6 metri dal confine, con conseguente richiesta di ordine di arretramento del fabbricato degli attori all'interno del fondo o comunque a distanza minima di sei metri dal confine;
- che anche il fabbricato a uso abitativo di colore bianco e censito al fg. n.40, mapp. n.7, sub.8-7-5, di proprietà del convenuto e prospiciente il sopra citato fabbricato rurale degli attori, è ubicato a distanza inferiore a quella minima legale (6 mt.) dal confine con il fondo identificato al foglio 40 mapp. n. 5 di proprietà attorea e, tuttavia, il convenuto ha acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. il diritto di servitù avente a oggetto il mantenimento del predetto fabbricato a distanza dal confine inferiore a quella legale, avendolo posseduto ed utilizzato in maniera continuata, pacifica e ininterrotta dall'anno
1957 a oggi e, comunque, da almeno 30 anni.
3. Nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., gli attori hanno contestato che le opere di ristrutturazione operate sulla proprietà attorea nel 2020, rese necessarie a seguito di danni causati all'immobile da una tromba d'aria nel 2018, abbiano ampliato la consistenza del fabbricato o diminuito la distanza tra lo stesso e il confine col fondo del convenuto, benché solo nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., dunque tardivamente, gli attori abbiano sollevato ulteriore eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di mantenere il bene a distanza, se del caso, inferiore a quella prevista dalla legge.
pagina 8 di 20 Parte attrice, inoltre, nella medesima seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. ha eccepito come la domanda riconvenzionale del convenuto volta all'accertamento, ex art. 1158 c.c., dell'usucapione del diritto di servitù avente a oggetto il mantenimento della propria abitazione (ubicata sul foglio 7, mappale 40, subalterni 8, 7, 5) a distanza dal confine inferiore a quella legale, non solo non sia provata, ma sia del tutto infondata, stante la mancanza di identità tra la struttura originariamente edificata e quella oggi esistente, considerato il mutamento di destinazione d'uso della stessa, dal momento che l'immobile, originariamente adibito a stalla/magazzino, solo di recente è stato adibito ad uso abitativo.
4. Rilevata la tardività e inammissibilità dell'eccezione di usucapione formulata dagli attori in seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. – che rende perciò superflua la prova orale sulla quale parte attrice ha finanche insistito in sede di precisazione delle conclusioni - all'esito dell'istruttoria, espletata mediante assunzione delle prove orali ammesse e mediante CTU disposta al fine di procedere all'accertamento dello stato dei luoghi, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe rassegnate dalle parti.
***
5. Sulla domanda principale attorea di regolamento dei confini e apposizione dei termini
6. Preliminarmente, va osservato che l'azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. - formulata in via principale dagli attori - presuppone l'incertezza del confine tra due fondi, senza che siano contestati i rispettivi titoli di proprietà dei fondi confinanti.
Infatti, qualora il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente, mentre, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice può attenersi al confine delineato dalle mappe catastali.
Presupposto della relativa azione consiste dunque nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi, con la conseguenza che il giudice deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo (Cass. 3723/2011).
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, l'attore non è tenuto a proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo tale domanda implicita nella proposizione dell'azione (in tal senso Cass. 6148/2016
e Cass. 4288/2011, nonché, più di recente, Cass. 8693/2019, che, riguardo all'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, ha parlato di “intrinseco effetto recuperatorio”, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva).
Infatti, l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella pagina 9 di 20 di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. 13986/2010).
Infine, la giurisprudenza ha puntualizzato (cfr. Cass. 2297/2017) che è correttamente qualificata come actio finium regundorum, e non come domanda di rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
7. Orbene, nel caso di specie, non può certo dubitarsi che sussista un'ipotesi di incertezza, oggettiva e soggettiva, sui confini tra i fondi delle parti.
8. E' infatti pacifico e ampiamente provato che quantomeno parte del confine tra i due fondi non presenti segni certi, mentre, per altra parte, gli attori hanno contestato che il segno del confine, apposto dal convenuto tramite l'installazione di una rete metallica elettrificata, non sia esatti, per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.
9. Ciò è stato confermato anche all'esito del sopralluogo effettuato dal CTU, geom.
nominato nel corso del presente procedimento. Persona_2
L'ausiliario ha infatti descritto come segue lo stato dei luoghi: “Le proprietà dei GN
e parti in causa, sono due complessi rurali, ubicati in fregio alla Via _2 CP_1
Mantovana Vecchia a Castiglione delle Stiviere. Il complesso dei IGi risulta _2 identificato al NCEU al foglio 40 mappale 5 e lotti di terreno agricolo adiacenti. Il complesso è composto da n. 3 abitazioni poste in fregio alla Pubblica via, diversi fabbricati destinati a stalla e ricovero attrezzatura agricola e diversi lotti di terreno agricolo adiacenti. Il complesso del Sig. risulta identificato al NCEU al foglio 40 mappale CP_1
7 e lotti di terreno agricolo adiacenti. Il complesso è composto da una abitazione posta in fregio alla pubblica via, alcuni magazzini e rustici, un'autorimessa e diversi lotti di terreno agricolo adiacenti. Le unità con destinazione residenziali, di entrambe le parti sono all'interno del medesimo fabbricato costruito in fregio alla Via Mantovana vecchia, in epoca ante '67. Antistante al fabbricato residenziale si trovano due piccoli fabbricati destinati a rustici e magazzini rurali, uno di parte e uno di parte costruiti _2 CP_1 in epoca ante '67, e da sempre esistenti in posizione molto vicina fra di loro. Negli anni successivi, nei lotti più a sud sono state costruite altre costruzioni o ampliamenti, con destinazione rurale, per esigenze lavorative di entrambe le parti. Partendo quindi dalla mezzaria dell'immobile con destinazione residenziale, si riscontra l'esistenza di un muro in
pagina 10 di 20 cemento che divide i due cortili. Questo tratto di muratura, poco prima dei rustici di proprietà , denota un cambio di direzione a 90 gradi verso il fondo del Sig. _2 CP_1 per poi raccordarsi con altra recinzione composta da muretto basso in cemento e recinzione metallica leggera sovrastante, per cica 10 metri. Questo tratto di recinzione arriva fino allo spigolo del fabbricato del Sig. Successivamente si è rilevata CP_1 l'esistenza di altro tratto di recinzione metallica leggera, fissata su pali in ferro e poi su pali in cemento, che corre nel piccolo ambito esistente fra i due fabbricati destinati a rustici e magazzini fino ad un palo in cemento per le linee elettriche. Dopo il palo in cemento, si è rilevata la posizione di una recinzione costituita da paletti bassi in ferro con alcuni cavi che li collegano che risultano elettrificati, posizionati dal figlio del Sig.
con un allineamento differente da quello fin qui descritto, posizionata a circa 50 CP_1 cm verso il lotto dei IGi . Successivamente, fra i lotti dei GN e i lotti _2 _2 del Sig. non si rilevano ulteriori elementi continui di confine fra le due proprietà. CP_1
Gli unici elementi rilevati sul posto sono relativi a 2 pali in cemento per la distribuzione aerea delle linee elettriche, un paletto metallico ed un ulteriore elemento posto nei pressi del confine a sud fra le due proprietà.” (pag. 5 ss CTU in atti).
10. E' dunque evidente che, se le proprietà delle parti sono in parte divise da un tratto in muratura, seguito da un tratto di recinzione composta da muretto basso in cemento e recinzione metallica leggera sovrastante, ancora seguito da un altro tratto di recinzione metallica leggera, fissata su pali in ferro e poi su pali in cemento, che pacificamene segnano il confine tra i due fondi, è invece contestato che la rete elettrificata posta sul confine del lato nord-est del mappale 5 (di proprietà attorea) e il lato nord-ovest del mappale 7 (di proprietà del convenuto), che corre verso sud sino al palo Enel in cemento, segni il reale confine tra i fondi, mentre è documentato dei rilievi del CTU che il resto del confine che corre tra i mappali 6 e 128 attorei e i mappali 337 e 10 dei convenuti e tra il lato sud dei mappali 3 e 128 attorei e il lato nord dei mappali 30 e 328 dei convenuti non vedano ulteriori segni o termini certi.
11. Risolto, dunque, ogni dubbio in merito alla sussistenza dei presupposti dell'azione di regolamentazione dei confini ex art. 950 c.c., al fine di individuare l'esatta linea di confine tra i fondi, appaiono dirimenti gli accertamenti operati dall'ausiliario in corso di CTU, anche ricorrendo alle risultanze catastali, non potendosi ottenere elementi certi in merito al confine dai titoli di proprietà, pur versati in atti dalle parti.
Sul punto, infatti, deve aderirsi all'orientamento ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di azione di regolamento di confini, infatti, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco.” (Cass.
33131/2025).
pagina 11 di 20 12. Orbene, nel caso di specie, anche tenuto conto dello stato dei luoghi e dei segni presenti, esaminate le mappe catastali storiche ed effettuati i necessari rilievi topografici, anche mediante strumentazione satellitare, il CTU ha accertato che la “recinzione elettrificata, oggetto di contestazione, risulta palesemente fuori posizione. Il confronto fra il tracciato del confine rimanente, tracciato con l'ausilio delle mappe d'impianto e il tracciato del confine idealizzato in alcuni punti da elementi fissi e in altri dal piede del rincalzo del terreno utilizzato per contenere le acque a scorrimento usate per l'irrigazione, risulta quasi del tutto sovrapponibile, con differenze che oscillano fra i 10 cm e i 50 cm.
Inoltre, il tracciato sovrapposto, mostra come il confine ricostruito risulterebbe più spostato di pochi centimetri verso il lotto di Verità per la parte a nord (fra i mappali 5 e 7) mentre risulta più spostato verso il lotto di per la parte a sud (fra i mappali 128 e CP_1
10) per il medesimo scarto. Unica differenza, leggermente più rimarcata, si trova con il controllo sul confine a sud, fra i mappali 3 e 128 di proprietà e i mappali 30 e 328 _2 di proprietà Su questo tratto, il confine idealizzato da un filare di alberi, CP_1 risulterebbe in verità più spostato verso i lotti del Sig. per circa 50 cm. Avendo CP_1 analizzato le differenze indicate, preme evidenziare come l'operazione eseguita, unica possibile per operazioni similari, genera comunque uno scarto, da ritenere del tutto normale, di circa 42 cm. Questo è dato dal fatto che la conformazione dei singoli mappali, anche analizzando il loro identificativo, che risulta lo stesso fin dalle mappe d'impianto, non è mai stato oggetto di frazionamenti che possano aver definito con maggiore precisione la loro posizione ed i loro termini. Quanto viene rappresentato nelle mappe d'impianto ha di fatto una incertezza di partenza dovuta allo stesso spessore della linea grafica di rappresentazione. Si allegano alla presente le tavole di rappresentazione della linea di confine fra le due proprietà, lasciando in evidenza quanto rilevato sul posto e attualmente utilizzato come confine esistente e quanto è risultato dai rilievi e dalle sovrapposizioni” (cfr. pag. 7 CTU in atti).
Posto che la metodologia e le conclusioni a cui è giunto il CTU appaiono condivisibili, coerenti e scientificamente rigorose, deve dunque accertarsi che la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti sia da identificarsi in quella indicata dal CTU e riportata nei rilievi di cui al doc. 6 allegato alla perizia in atti.
13. Per l'effetto, deve condannarsi il convenuto alla rimozione della rete elettrificata che, secondo gli accertamenti del CTU, causa uno sconfinamento all'interno del lotto degli attori per circa 58 cm nel punto più esposto, per un totale di circa 10 metri quadrati, e al rilascio delle porzioni di terreno indebitamente occupate, evidenziando come, quanto agli ulteriori sconfinamenti reciproci, gli stessi, relativi a gronde di fabbricati costruiti dalle parti appaiono del tutto trascurabili, riguardando solo pochi centimetri quadrati, e sono stati ritenuti dallo stesso CTU naturali, considerata la posizione occupata dalle porzioni immobiliari come risultanti fin dalle prime tavole catastali (cfr. pag. 9 CTU in atti).
14. Tutto ciò rende superflua l'integrazione alla CTU sollecitata, finanche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte attrice.
pagina 12 di 20 15. Deve infine disporsi, ai sensi dell'art. 951 c.c., come richiesto da parte attrice, che siano apposti i corretti termini tra i fondi contigui a spese comuni ove risultino mancanti.
16. Sulle domande di risarcimento del danno formulate dagli attori
17. Le domande attoree di risarcimento del danno per gli sconfinamenti posti in essere dal convenuto appaiono infondate e non possono dunque trovare accoglimento.
18. In primo luogo, non appare meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria svolta nei confronti del convenuto per la condotta che sarebbe stata, secondo la stessa allegazione attore, posta in essere dal figlio di questi, , il quale in data 21.04.2020, con Parte_3 un trattore, avrebbe invaso i fondi agricoli di proprietà degli attori, distruggendo la coltivazione di mais ivi presente.
Appare in merito dirimente che la condotta illecita è pacificamente non ascrivibile all'odierno convenuto, essendo attribuita a terzi secondo le stesse allegazioni attoree, risultando perciò superflua la prova orale in merito, sulla quale parte attrice ha finanche insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
19. In secondo luogo, neppure appare meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria svolta nei confronti del convenuto per il fatto che, il 27.04.2020, lo stesso, insieme al figlio, avrebbe posizionato – temporaneamente - sui fondi agricoli di proprietà degli attori tubi e cavalletti con annessa motopompa per l'irrigazione, estirpando alcuni alberelli.
A ben vedere, negli atti introduttivi del giudizio non è stata infatti puntualmente formulata alcuna domanda risarcitoria relativa a tale specifico episodio, tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, né è stato espressamente allegato il danno economico che, a seguito di tale condotta, sarebbe stato subito dagli attori.
20. Infine, parimenti infondata è la domanda risarcitoria relativa al fatto che il convenuto abbia posizionato, lungo il confine tra i fondi, la rete elettrificata già ampiamente citata, posto che non è stata fornita idonea prova del danno-conseguenza in concreto sofferto dai proprietari del fondo a seguito di tale condotta.
21. Sul punto, il Tribunale intende aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente,
pagina 13 di 20 può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (Cass. 14268/2021).
E' dunque evidente che il danno debba essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (Cass. 3572/2021; Cass.,
23740/2017; Cass. 15732/2018; Cass. 7594/2017; Cass. 12225/2015; Cass. 24474/2014;
Cass. 21865/2013; Cass. 7471/2012; Cass. 13614/2013; Cass. 10527/2012; Cass. Sez. Un.
26972/2008), dovendo escludersi la risarcibilità dell'occupazione sine titulo di un bene immobile in mancanza dell'assolvimento dell'onere di allegazione e prova del danno- conseguenza (Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 3572/2021; Cass. 12123/2020; Cass. 4005/2020;
Cass. 25022/2019; Cass. 7594/2018; Cass. 6387/2018).
22. Orbene, nel caso di specie, in atto di citazione parte attrice si è limitata ad allegare che il danno subito sarebbe consistito dalla limitazione dell'utilizzo del fondo, su cui gli stessi attori praticavano e praticano la coltivazione alternata di mais nel periodo primaverile/estivo e di cereali nel periodo autunnale/primaverile, e che dovrebbe identificarsi nella perdita del valore della produzione agricola ricavabile dal fondo illegittimamente occupato.
Ciò è stato ribadito dagli attori finanche in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., in cui gli stessi hanno precisato come il danno “patito dagli attori e di cui all'atto introduttivo sia stato diligentemente individuato sulla scorta i) della tipologia di coltivazione - alternata di mais nel periodo primaverile/estivo e di cereali nel periodo autunnale/primaverile - praticata dagli attori nel fondo in parola, considerando altresì ii) l'estensione delle porzioni immobiliari sconfinate nonché iii) il periodo” (cfr. pag. 1 memoria cit.).
23. Orbene, sotto tale profilo, la consulenza tecnica ha escluso la sussistenza di un danno economico per gli attori, evidenziando come “La piccola striscia di terreno interessata dallo sconfinamento, rilevata in circa totali 10 metri quadrati, tuttavia non risulta coltivata ma risulta essere una parte dello stradello carraio di passaggio esistente fra la stalla del
Sig. e il confine con il Sig. (cfr. pag. 8 CTU in atti). _2 CP_1
D'altro canto, anche gli altri minimi sconfinamenti, peraltro reciproci, determinati da alcune gronde di fabbricati rustici delle parti, “risultano essere di pochi centimetri quadrati sia analizzando l'attuale linea di confine sia che venga analizzata quella nuova riconfinata. Inoltre, gli sconfinamenti avvengono su stralci di terreno non coltivati e non interessati dal passaggio di automezzi o altro. Di fatto anche per questi piccolissimi sconfinamenti non si ritiene vi sia stata una perdita economica per nessuna delle due parti” (cfr. pag. 8 CTU in atti).
24. Dunque, la circostanza che gli attori possano aver subito un danno economico,
pagina 14 di 20 quantomeno nei termini di quanto allegato dagli stessi nei propri atti introduttivi, deve escludersi in radice.
25. D'altro canto, l'ulteriore circostanza che il restringimento dello stradello determinato dall'apposizione della rete elettrificata, installata arbitrariamente su iniziativa del convenuto, abbia creato difficoltà di passaggio per gli attori con mezzi e macchinari utilizzati per le attività agricole e di allevamento svolte, cagionando agli stessi dunque danni di vario genere e natura per aver dovuto deviare il proprio percorso, con maggio aggravio di costi di carburante, non è mai stata neppure allegata dagli attori negli atti introduttivi del giudizio, essendo tardivamente emersa solo dopo il deposito della CTU e ben oltre i termini assertivi e istruttori previsti dalla legge che regolano il processo.
26. Tutto ciò rende superflua, peraltro, l'integrazione alla CTU sollecitata, finanche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte attrice.
27. Da ultimo, deve osservarsi come, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice non ha neppure formulato in questa sede l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti in conseguenza dell'apposizione, a opera del convenuto, della recinzione elettrificata sulla proprietà degli attori e lungo il confine tra i fondi, che avrebbe precluso agli attori, secondo le allegazioni degli stessi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, avendo le parti riservato di domandare il risarcimento dei predetti danni in separata sede.
28. Per queste ragioni, le domande risarcitorie tutte formulate dagli attori devono dunque essere integralmente rigettate.
29. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali con riferimento al fabbricato rurale, di proprietà degli attori, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6
30. In merito alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, volta all' accertamento del mancato rispetto delle distanze legali con riferimento al fabbricato rurale, di proprietà degli attori, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6, va a premesso che, nella disciplina sulle distanze legali, la previsione di un'area di distacco mira ad assicurare il rispetto delle distanze tra fabbricati edificati su fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari.
Dunque, deve ritenersi legittima, quantomeno dal punto di vista privatistico, la realizzazione di costruzioni ad una distanza inferiore a quella legale o regolamentare sul fondo di un unico proprietario (Cass. 6855/2017, che richiama Cass. 1918/1973, a mente della quale il principio della prevenzione - in base al quale, fra due proprietari di fondi finitimi, colui che costruisce per primo può o edificare sul confine o a distanza dal confine non inferiore a quella legale oppure a distanza inferiore, costringendo il vicino, che pagina 15 di 20 costruisce per secondo, a ristabilire la distanza legale edificando dal confine a distanza maggiore della meta di quella prescritta, a meno che non voglia avanzare la propria fabbrica fino all'altrui costruzione, giovandosi dei rimedi offertigli dall'art. 875 c.c. - presuppone un rapporto intersoggettivo, opera tra proprietari di fondi finitimi e non è ipotizzabile come attributo della costruzione con caratteri di realità).
31. Orbene, nel caso di specie, nel corso della CTU, è emerso come i lotti oggetto di controversia fossero intestati, originariamente, al medesimo proprietario.
Solo con atto di divisione del 16/04/1957 (doc. 18 fascicolo attoreo), i lotti identificati al foglio 30 mapp. 5 e 7 sono stati assegnati al sig. e ancora successivamente, nel Persona_1
1977, i lotti identificati al foglio 30 mapp. 7-8-9 e 10 sono stati donati a Controparte_1
(doc. 32 fascicolo convenuto), odierno convenuto, mentre con atto di donazione del
27/05/1994 (doc. 19 fascicolo attoreo) i lotti identificati al foglio 30 mapp. 4-5-6 sono stati ceduti da agli odierni attori. Persona_1
E' dunque evidente che, essendo in origine i fondi intestati al medesimo proprietario, i fabbricati, ivi costruiti in epoca anteriore alla divisione del fondo tra diversi proprietari, non fossero soggetti all'obbligo di rispettare la distanza dal confine prevista dalla legge, ciò rendendo altresì sostanzialmente ininfluente e naturale l'esistenza dei piccoli sconfinamenti reciproci, di pochi centimetri, rilevati dal CTU in relazione alle gronde dei fabbricati di rispettiva proprietà delle parti.
32. D'altro canto, nonostante le allegazioni del convenuto, non v'è prova che a seguito dei lavori eseguiti dagli attori nel 2020, il fabbricato attoreo identificato al foglio n.40, mappale n.5, sub 6 sia stato ampliato, determinando uno sconfinamento sul fondo del vicino prima inesistente o un ulteriore avvicinamento del fabbricato alla linea di confine.
33. Parte attrice ha infatti puntualmente contestato le predette circostanze, e in particolare ha allegato il fatto che i lavori svolti nel 2020 abbiano riguardato la sola ristrutturazione del tetto dell'immobile di proprietà degli attori, danneggiato da un evento atmosferico estremo nel 2018, senza che ciò abbia determinato un ampiamento dello sesso, né diminuito la distanza dal confine con la proprietà del convenuto, producendo a prova la documentazione relativa all'intervento effettuato (SCIA e relativi allegati, doc. 17 fascicolo attoreo).
34. Parte attrice ha altresì prodotto dichiarazione del direttore dei lavori, Geom. Per_3
datata 9.12.2021, che attesta come non solo il fabbricato oggetto di controversia
[...] non sia stato ampliato, ma anzi il muro di confine sia stato accorciato, da 5,93 a 5,30 metri
(doc. 16 fascicolo attoreo).
35. La circostanza che gli interventi hanno poi riguardato il solo rifacimento del tetto e non l'ampiamento delle volumetrie dell'immobile è stata confermata dalla prova per testi.
36. In particolare, la circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni della teste Tes_2
pagina 16 di 20 (cfr. verbale udienza 25.10.2023), vicina di casa delle parti da oltre dieci anni, che Tes_2 appare del tutto estranea al giudizio e dunque attendibile.
37. Anche la teste (cfr. udienza 29.11.2023), sorella degli attori, ha Testimone_4 confermato che gli interventi del 2020 hanno riguardato solo la sistemazione dei danni riportati nel 2018 al tetto e che il fabbricato in oggetto è ubicato nella medesima posizione da quanto la stessa - nata nel 1962 e vissuta nel complesso immobiliare fino a circa venti anni fa, che ha dichiarato di aver continuato a frequentare, da allora, quotidianamente – è in grado di ricordare.
38. Appare invece non attendibile e generica la dichiarazione dell'ulteriore teste Tes_5
pur non ritenendosi fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
[...] formulata da parte attrice, trattandosi di soggetto privo di interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio,
In merito ai lavori svolti dagli attori nel 2020, infatti, le dichiarazioni del teste appaiono generiche e non circostanziate, a tratti contraddittorie, avendo egli dichiarato, a fronte della domanda se, nell'anno 2020, gli attori avessero ristrutturato e ampliato il fabbricato rurale di loro proprietà: “Posso dire per certo che è stato ristrutturato, è stato mio padre (il convenuto n.d.r.) a dirmi che si erano ampliati e che hanno sconfinato. Controparte_1
Anche io mi sono accorto che l'immobile mi sembrava più grande dopo i lavori. ADR sicuramente sono intervenuti sul tetto, perché vedevo, quando andavo ad irrigare i campi, che era scoperto. Non mi ricordo se siano intervenuti sulle mura perimetrali. Mi sembra che anche le mura fossero state allargate ma non ho visto che sono state demolite, forse è successo quando non c'ero, infatti per un periodo non sono uscito di casa perché mi sono infortunato. Il tetto comunque era più grande dopo i lavori.” (cfr. erbale udienza cit.).
Le dichiarazioni, dunque, risultano fondate su mere impressioni o su informazioni acquisite de relato dall'odierno convenuto.
39. Parimenti, non appare attendibile in merito ai lavori svolti dagli attori nel 2020 la dichiarazione della teste , moglie del convenuto, peraltro in comunione dei Testimone_6 beni con lo stesso.
Anche in merito alla predetta teste, appare preliminarmente infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dagli attori, essendo documentato in atti che i beni di cui
è causa risultano pervenuti al marito per donazione, non facendo parte dunque della comunione legale tra i coniugi, e non trovando applicazione, per questo, l'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (arg. da Cass.9304/2015).
D'altro canto, le dichiarazioni della teste – che ha affermato che i lavori eseguiti nel 2020 sarebbero consistiti “nella sistemazione del portico e nel suo ampiamento verso di noi” e di aver “visto che hanno buttato giù i muri perimetrali della casa dalla nostra parte e li hanno
pagina 17 di 20 ricostruiti” (cfr. verbale cit.) – non trovano alcun riscontro negli atti e sono sconfessate dalle dichiarazione delle testi attoree e , del tutto estranee alla Testimone_2 Testimone_4 causa, oltre che dalla documentazione relativa ai lavori effettuati prodotta in atti dagli attori
(doc. 17 fascicolo attoreo).
Le dichiarazioni della teste, infine, neppure trovano conferma negli accertamenti operati dal
CTU, che ha accertato come la conformazione dei luoghi, e dunque la rispettiva posizione degli immobili, tutti costruiti prima del 1967, non si è sostanzialmente modificata negli anni e gli immobili sono da sempre esistenti in posizione molto vicina tra loro, fin dalle prime tavole catastali o autorizzative rinvenute (cfr. pag. CTU in atti).
40. Dunque, l'allegazione attorea su cui si basa la domanda riconvenzionale appare priva di concreti riscontri, posto che nessuna ulteriore prova, neppure fotografica, dell'asserito ampiamento dell'immobile è stata fornita dal convenuto.
A ben vedere, infatti, neppure vi è prova in atti del fatto che il perito di parte convenuta,
Geom. abbia in concreto accertato – e come - l'ampiamento del fabbricato Persona_4 attoreo nel 2020, circostanza che non emerge affatto dal doc. 18 prodotto in atti e richiamato dal convenuto a fondamento delle proprie allegazioni, che contiene una e-mail apparentemente proveniente dal perito citato, in cui non si fa menzione alcuna dei lavori del
2020, né del presunto ampiamento del fabbricato attoreo e con cui si dà atto della trasmissione di “planimetrie indicanti la posizione del confine oggetto della controversia”, dalle quali emergerebbe come gli odierni attori occupassero una “piccola striscia di terreno del sig. (cfr. doc. 18 fascicolo convenuto) CP_1
41. La domanda riconvenzionale del convenuto, volta ad accertare la violazione delle distanze legali e dunque a condannare gli attori a eseguire tutte le opere necessarie ad arretrare il fabbricato rurale di loro proprietà, appare
per questi motivi
infondata e deve essere rigettata.
42. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento dell'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento di costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale
43. L'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dal contenuto - di accertamento di usucapione di servitù di costruzione a distanza inferiore a quella legale - appare infine assorbita dal medesimo accertamento del fatto che, essendo i fondi oggi di proprietà delle parti di proprietà, in origine, del medesimo proprietario, i fabbricati ubicati sul foglio 7, mappale 40, subalterni 8, 7, 5, costruiti in epoca anteriore al 1957, non fossero soggetti all'obbligo di rispettare la distanza dal confine prevista dalla legge, né siano stati costruiti in violazione delle distanze previste dalle leggi o dai regolamenti.
Deve dunque logicamente escludersi che possa essere stato acquisito per usucapione il pagina 18 di 20 diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale, posto che la costruzione non può ritenersi, ab origine, in violazione delle norme sulle distanze tra edifici.
44. D'altro canto, non è stato espressamente contestato che gli immobili oggetto della domanda siano stati costruiti in data antecedente al 1957 – circostanza confermata anche dalla teste , moglie del convenuto, già citata - né è stato allegato dagli attori Testimone_6 che il complesso immobiliare, ubicato sul foglio 7, mappale 40, subalterni 8, 7, 5 del convenuto, abbia subito negli anni modifiche strutturali o aumenti di volumetria tali da averne modificato la posizione rispetto al confine.
Gli attori, infatti, si sono limitati a eccepire come negli ultimi anni, dopo il 2010, sia stata mutata la destinazione d'uso dell'immobile, non già la sua posizione o volumetria.
45. Neppure aumenti di volumetria o ampiamenti delle dimensioni degli immobili oggetto della domanda sono state riscontrati in sede di CTU, a seguito dell'accesso documentale operato dal consulente agli atti del Comune di Castiglione delle Stiviere.
46. Per queste ragioni, la domanda deve intendersi assorbita.
47. Sulle spese
48. Stante la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle domande svolte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara che l'esatto confine tra i fondi censiti al Catasto del Comune di
Castiglione delle Stiviere (MN) al foglio 40, mappali 3, 5, 6 e 128, di proprietà degli attori e e al foglio 40, mappali 7, 10, 30, 337 e 328, Parte_1 Parte_2 di proprietà del convenuto è quello individuato dai rilievi di cui ai Controparte_4 docc. 6 ss allegati alla CTU espletata nel corso del presente procedimento dall'ausiliario
Geom. del 28.10.2024; Persona_2
2) condanna il convenuto all'immediata rimozione della rete Controparte_1 elettrificata posta lungo il confine tra il mappale 5 (di proprietà attorea) e i lati sud-ovest del mappale 7 e nord-ovest del mappale 337 (di proprietà del convenuto) e all'immediato rilascio delle porzioni di fondo di proprietà degli attori e _2 CP_3
illegittimamente occupate;
[...]
3) dispone che siano ristabiliti e apposti i termini tra i fondi di cui in atti, secondo l'esatto pagina 19 di 20 confine, a spese comuni tra le parti stesse;
4) rigetta le domande di risarcimento del danno formulate dagli attori Parte_1
e nei confronti del convenuto;
Parte_2
5)rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta Controparte_1 nei confronti degli attori;
6) compensa integralmente le spese di lite e di CTU tra le parti.
Mantova, 23/05/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2368/2021 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall' Avv. TOMASELLI FABRIZIO;
C.F._2
ATTORI
Contro
) rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._3
SOARDO PAOLO;
CONVENUTO
Oggetto: azione di regolamento dei confini ex art. 950 c
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande ex adverso formulate, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti.
Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi di rispettiva proprietà degli attori e del convenuto e dettagliatamente indicati in atti e, per l'effetto, condannare il sig. all'immediato rilascio, ed al ripristino, delle Controparte_1 porzioni di fondo di proprietà dei sig.ri e dallo stesso _2 Controparte_3 illegittimamente occupate e di cui in atti o come, in ogni caso, risultanti in corso di causa.
Sempre in via principale e nel merito, ristabilire e apporre i termini tra i fondi di cui in atti, a spese comuni tra le parti stesse.
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato che, in data 21.04.2020, il sig.
, figlio dell'odierno convenuto, con trattore Fiat targato MN44330, ha Parte_3 invaso i fondi agricoli di proprietà dei sig.ri e , censiti al _2 Controparte_3 catasto terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) foglio 40, mappali 3 e 128, percorrendoli per tutta la loro lunghezza e distruggendo la coltivazione di mais ivi presente, accertato e dichiarato altresì che, in data 27.04.2020, il sig. , Controparte_1 unitamente al sig. , ha posizionato sui fondi agricoli di proprietà dei sig.ri Parte_3
e , censiti al catasto terreni del Comune di Castiglione delle _2 Controparte_3
Stiviere (MN) foglio 40, mappali 3 e 128, tubi e cavalletti con annessa motopompa per l'irrigazione, ivi estirpando ed asportando n. 6 alberelli, per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in conseguenza di tali atti di sconfinamento, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato che, in data 25.04.2020, il sig.
, unitamente al sig. , ha posizionato, lungo il confine tra i Controparte_1 Parte_3 fondi censiti al catasto terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) foglio 40, mappale 5 (proprietà ) ed i mappali 7 e 337 (proprietà , sconfinando per _2 CP_1 almeno cm. 60 nella proprietà dei sig.ri e , una rete di _2 Controparte_3 recinzione, dell'estensione di circa metri 20, piantata con picchetti di ferro e con affissi cartelli recanti la dicitura “recinto elettrico”, per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori in conseguenza del predetto atto di sconfinamento, quantificabili nell'importo di euro 5.000,00, o nella diversa maggiore somma come risultante in corso di causa ovvero, in subordine, come liquidata in via
pagina 2 di 20 equitativa ex art. 1226 c.c., quale ristoro per il disagio e la ingiustificata ed illegittima dilatazione dei tempi di percorrenza, ovvero per il considerevole maggior consumo di gasolio arrecati ai medesimi sig.ri e e come meglio descritti _2 Controparte_3 in atti.
Con espressa riserva di quantificare e domandare il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiendi dagli attori in conseguenza della suesposta illegittima condotta ad opera del convenuto come meglio descritti in atti.
Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 14.02.2022 di parte attrice non ammessi dal Tribunale di Mantova con provvedimento del 05.09.2023, ovvero:
1) «Vero che il fabbricato rurale censito al catasto del Comune di Castiglione delle
Stiviere (MN), foglio 40, mappale 5, subalterno 6, adibito a deposito di attrezzature agricole e di cui alle rappresentazioni fotografiche che mi si rammostrano, è stato occupato ed utilizzato, sin dal 1970 dal sig. padre degli attori, e, dall'anno Persona_1
1994 sino ad oggi, dai sig.ri e ?» (si rammostrano al teste _2 Controparte_3 rappresentazioni fotografiche allegate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività dimessa quale documento n. 17 unitamente alla presente memoria)
2) «Vero che nell'agosto 2018 una tromba d'aria ha provocato il danneggiamento della copertura dell'immobile di cui al capitolo che precede?»
6) «Vero che in data 21.04.2020, il sig. , con un trattore Fiat targato Parte_3
MN44330, ha invaso i fondi agricoli di proprietà dei sig.ri e _2 Controparte_3 catastalmente identificati al Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), foglio 40, mappali
3 e 128, percorrendoli per tutta la loro lunghezza e distruggendo la coltivazione di mais ivi presente, come da rappresentazioni fotografiche che mi si rammostrano?» (si rammostrano al teste rappresentazioni fotografiche dimesse da parte attrice quale documento n. 10)
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopraindicati i sig.ri: di Castiglione Testimone_1 delle Stiviere (MN), di Castiglione delle Stiviere (MN), di Testimone_2 Tes_3
Castiglione delle Stiviere (MN).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si insiste per essere abilitati alla prova contraria, testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 14.02.2022 di parte attrice.
In ordine all'esperita Consulenza Tecnica d'Ufficio, si chiede che il CTU, geom. Per_2
, venga chiamato a chiarimenti circa:
[...]
pagina 3 di 20 a) l'acclarato sconfinamento delle gronde dell'immobile ex foglio 40, mappale 7, Catasto Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), di proprietà del sig. , sulla Controparte_1 proprietà dei sig.ri e ex foglio 40, mappale 5, Catasto _2 Controparte_3
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) (pag. 7 elaborato peritale), descrivendo le opere necessarie per la regolarizzazione delle distanze sotto il profilo dell'osservanza della normativa vigente, specificandone altresì i relativi costi;
b) l'acclarato sconfinamento realizzato da parte convenuta mediante la «posa della recinzione metallica elettrificata da parte del figlio del Sig. sulla proprietà dei CP_1 sig.ri e di cui al foglio 40, mappale 5, Catasto Comune di _2 Controparte_3
Castiglione delle Stiviere (MN), ferma la contestazione relativa alla circostanza per cui il sig. , in sede di sopralluogo, avrebbe dichiarato «che quella parziale _2 occupazione non causava problematiche al transito dei mezzi, in quanto era stata realizzata su un tratto privo di curve e pertanto non causava limitazioni al transito dei mezzi rurali» (cfr. pag. 8 elaborato peritale),
i) riferendo in ordine alla normativa vigente in materia di recinzioni elettrificate (e la sua eventuale inosservanza da parte del convenuto), tenuto conto dello stato dei luoghi e dei fabbricati ivi insistenti,
ii) accertando come la larghezza dello stradello de quo – ridottasi di quasi cm. 60 in conseguenza dell'illegittima iniziativa del sig. – non permette ai mezzi ed Controparte_1 ai macchinari, utilizzati dai sig.ri nello svolgimento delle attività agricole e di _2 allevamento, in ragione delle loro dimensioni, di ivi transitare, costringendo gli attori ad accedere ai fondi agricoli percorrendo una via adiacente all'azienda (via Roversino), proseguendo attraversando i mappali 2-128-6 per raggiungere il lato sud dei fabbricati agricoli,
iii) e quantificando, in termini economici, il danno sofferto dagli attori in conseguenza di tale illegittima imposizione, tenuto conto tanto del disagio e della ingiustificata dilatazione dei tempi di percorrenza, quanto del considerevole maggior consumo di gasolio;
c) i costi concernenti la “demolizione dei piccoli fabbricati adiacenti alle strutture del Sig.
”, la “movimentazione dei rottami fino al carico” ed il relativo “trasporto a _2 discarica”, posto che, laddove fosse effettivamente accertato il mancato rispetto dei
“piccoli fabbricati adiacenti alle strutture del Sig. ” (cfr. pag. 10 relazione peritale) _2 circa le distanze legali, ben potrebbe provvedere parte attrice alla loro demolizione personalmente ed in tempi certamente celeri, senza sostenere alcun costo relativo tanto all'assunzione di manodopera quanto allo smaltimento dei rottami (i quali verrebbero recuperati e riutilizzati dai sig.ri all'interno della propria azienda agricola). _2
Con ogni riserva di ulteriormente argomentare, domandare, dedurre, eccepire e produrre nei termini di legge, anche in via istruttoria ed in replica.”
pagina 4 di 20 Per parte convenuta: “in via principale e nel merito:
respingersi e rigettarsi tutte le domande spiegate dagli attori e _2 [...]
nei confronti del IG , in proprio e in qualità di titolare della CP_3 Controparte_1 omonima impresa individuale “ ”, in quanto completamente infondate in Controparte_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti.
In via riconvenzionale:
previo accertamento della esatta linea di confine tra il fondo di proprietà dei IGi _2
e , censito nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) al foglio
[...] Controparte_3
n.40, mappale n.5, ed il fondo di proprietà del IG censito nel Controparte_1 medesimo Comune al foglio n.40, mappale n.7, accertarsi e dichiararsi che il fabbricato rurale, di proprietà degli attori, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6, sconfina ed è ubicato, parzialmente, all'interno del fondo del IG e di cui al suddetto Controparte_1 foglio n.40, mappale n.7, e/o è ubicato a distanza inferiore a quella minima legale di 6 metri dalla linea di confine, ovvero a quella diversa distanza che sarà accertata in corso di causa, per i motivi sopra esposti;
- per l'effetto, condannarsi e dichiararsi tenuti i IGi e ad _2 Controparte_3 eseguire tutte le opere necessarie ad arretrare il fabbricato rurale, di loro proprietà, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6, del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), all'interno del loro fondo di cui al foglio n.40, mappale n.5, e/o alla distanza minima legale di 6 metri dal confine con il fondo del IG , di cui al foglio n.40, Controparte_1 mappale n.7, ovvero a quella diversa distanza che sarà accertata in corso di causa, fissando, altresì, sin da ora, il termine entro il quale i IGi e _2 [...]
saranno tenuti ad ultimare le suddette opere, nonché, ai sensi dell'art. 614-bis CP_3 c.p.c., la somma di denaro dovuta dagli obbligati all'odierno convenuto per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.
In via riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi che il IG ha acquistato per usucapione ex Controparte_1 art. 1158 c.c. il diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento del fabbricato ad uso abitativo, di sua proprietà, censito nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) al foglio
n.40, mappale n.7, sub.8-7-5, a distanza dalla linea di confine con il fondo di proprietà dei IGi e e censito nel medesimo Comune al foglio n.40, _2 Controparte_3 mappale n.5, inferiore rispetto a quella legale pari a 6 metri, ovvero a quella diversa distanza che sarà accertata in corso di causa, per i motivi sopra esposti;
pagina 5 di 20 - comunque, ordinarsi alla competente Agenzia del Territorio, in persona del suo Direttore
e legale rappresentante pro-tempore, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità in merito.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e dedotti nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 11.2.2022, a cui si rimanda in toto e che devono intendersi qui integralmente ritrascritti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Gli attori hanno agito in giudizio allegando:
- di essere comproprietari, ciascuno per la quota di ½, di terreni siti in Castiglione delle
Stiviere (MN), via Mantovana Vecchia, censiti al catasto del medesimo Comune al foglio
40, mappali 3, 5, 6 e 128, confinanti con quelli catastalmente identificati al foglio 40, mappali 7, 10, 30, 337, 328, di proprietà di convenuto;
Controparte_4
- che sussiste incertezza circa il confine tra i due fondi, stante la mancanza di termini certi quantomeno lungo il confine tra il mappale 5 (di proprietà attorea) e i lati sud-ovest del mappale 7 e nord-ovest del mappale 337 (di proprietà del convenuto), dove è stata arbitrariamente posizionata dal convenuto una rete di recinzione piantata con dei picchetti e con affissi cartelli recanti la dicitura “recinto elettrico”; lungo il confine tra il lato est dei mappali 6-128 (di proprietà attorea) e il lato ovest dei mappali 10-337 (di proprietà del convenuto), dove l'unico “termine” di confine è costituito dal piede del rincalzo del terreno utilizzato per contenere le acque a scorrimento usate per l'irrigazione, sul quale insistono un picchetto in ferro cementato (all'estremo sud/ovest del mappale 337) e una colonna in cemento (all'estremo sud/ovest del mappale 10), oltre a un terzo palo Enel;
nonché infine lungo il confine tra il lato sud dei mappali 3-128 (di proprietà attorea) e il lato nord dei mappali 30-328 (di proprietà del convenuto), ove non sussiste alcun termine di confine materializzato;
- che occorre dunque accertare l'esatto confine tra i fondi e ristabilire i termini mancanti o inesatti, per evitare la prosecuzione dell'uso promiscuo della zona di confine da parte del convenuto, il quale ha posto in essere, negli ultimi anni, vari atti di sconfinamento;
- che in particolare, il 21.04.2020, il figlio del convenuto ha invaso con un trattore i fondi attorei, distruggendo le coltivazioni di mais;
pagina 6 di 20 - che il convenuto e al figlio, il 27.04.2020, hanno posizionato sui mappali 3 e 128 tubi e cavalletti con annessa motopompa per l'irrigazione, estirpando sei alberelli sul confine;
- che il convenuto il 25.04.2021 ha posizionato, senza autorizzazione, una rete elettrificata
(già citata) all'interno della proprietà attorea;
- che, in conseguenza di taluni lavori di ristrutturazione realizzati dal convenuto sul tetto della propria abitazione (sita nel foglio 40, mappale 7) nel 2020, lo stesso a oggi risulta sconfinare nella proprietà degli attori (mappale 5) sovrastandola per oltre cm. 30.
Stante dunque l'incertezza di natura oggettiva e soggettiva sul confine tra i fondi, sussistono, secondo la tesi attorea, i presupposti per l'accoglimento della domanda di regolamento di confini e conseguente rilascio delle porzioni di fondo indebitamente possedute dal convenuto, oltre che per l'accoglimento della ulteriore domanda di risarcimento del danno, in re ipsa, “per il semplice fatto della perdita subita dal soggetto che, privato del possesso del bene, non ne ha potuto trarre l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura naturalmente fruttifera del bene stesso, ferma restando - peraltro - l'assoluta irrilevanza del fatto che l'occupante abusivo abbia omesso di sfruttare con colture la porzione di terreno anzidetta” (pag. 5 atto citazione).
Parte attrice, in particolare, ha quantificato equitativamente in 5.000,00 Euro il danno, allegando di aver sempre, nel proprio fondo, praticato la coltivazione alternata di mais (in primavera/estate) e cereali (in autunno/inverno) e ritenendo provata l'entità dello sconfinamento, oltre al danno da lucro cessante, sulla base di elementi presuntivi semplici per la perdita temporanea dell'utilità conseguibile dal godimento del fondo.
2. Parte convenuta, regolarmente costituendosi in giudizio, ha eccepito:
- che la domanda di regolamento dei confini va rigettata, posto che già in precedenti missive, in contraddizione con quanto sostenuto nell'atto di citazione, gli attori hanno asserito l'esistenza di confini correttamente individuati e noti, non essendovi dunque incertezza in merito;
- che autore materiale dell'asserita invasione del 21.04.2020, con distruzione delle coltivazioni attoree di mais, nonché dell'asserito posizionamento di una motopompa per l'irrigazione sui mappali nn. 3 e 128 in data 27.04.2020 e dell'asserita asportazione dal confine di sei alberelli, sarebbe, secondo gli stessi attori, il figlio del convenuto, soggetto non proprietario del fondo ed estraneo al giudizio;
evidenziando come, peraltro, i mappali 3
e 128 di proprietà attorea furono già oggetto di ricorso possessorio il 24.03.2020, finalizzato alla reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio a favore dei fondi del convenuto su uno stradello che corre all'interno dei mappali predetti, accolto dal Tribunale di Mantova;
pagina 7 di 20 - che anche l'installazione della recinsione elettrificata è stata attribuita dagli attori al figlio del convenuto, evidenziando come, in ogni caso, il convenuto sia coltivatore diretto e titolare di impresa individuale dedita alla coltivazione oltre che all'allevamento di suini, sicché l'apposizione di rete elettrificata con apposizione di cartelli segnalatori del pericolo, peraltro installata sulla proprietà del convenuto, è consentita dalla legge;
- che falso è che, a seguito di lavori di ristrutturazione del tetto della propria abitazione, si sia dato corso a sconfinamenti sulla proprietà attorea;
- che la domanda risarcitoria formulata dagli attori è generica e indimostrata, considerata anche la risibile entità dei presunti sconfinamenti e la porzione di terreno eventualmente sottratta e considerato che non si vede quale colpa o dolo potrebbero essere attribuiti al convenuto, se il confine è incerto, come sostenuto dagli attori;
- che nel 2020, gli attori hanno infine ristrutturato e ampliato un fabbricato rurale di proprietà, censito al foglio 40 mappale 5 sub 6, il cui portico si trovava, prima della ristrutturazione, all'interno del fondo attoreo e prossimo alla linea di confine, ma che oggi, a seguito dell'ampiamento, sconfina sul mappale del convenuto;
- che anche ove venisse accertato che tale fabbricato non sconfini, esso non rispetterebbe la distanza minima legale dal confine prevista dallo strumento urbanistico locale del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), in quanto ubicato a distanza inferiore di 6 metri dal confine, con conseguente richiesta di ordine di arretramento del fabbricato degli attori all'interno del fondo o comunque a distanza minima di sei metri dal confine;
- che anche il fabbricato a uso abitativo di colore bianco e censito al fg. n.40, mapp. n.7, sub.8-7-5, di proprietà del convenuto e prospiciente il sopra citato fabbricato rurale degli attori, è ubicato a distanza inferiore a quella minima legale (6 mt.) dal confine con il fondo identificato al foglio 40 mapp. n. 5 di proprietà attorea e, tuttavia, il convenuto ha acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. il diritto di servitù avente a oggetto il mantenimento del predetto fabbricato a distanza dal confine inferiore a quella legale, avendolo posseduto ed utilizzato in maniera continuata, pacifica e ininterrotta dall'anno
1957 a oggi e, comunque, da almeno 30 anni.
3. Nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., gli attori hanno contestato che le opere di ristrutturazione operate sulla proprietà attorea nel 2020, rese necessarie a seguito di danni causati all'immobile da una tromba d'aria nel 2018, abbiano ampliato la consistenza del fabbricato o diminuito la distanza tra lo stesso e il confine col fondo del convenuto, benché solo nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., dunque tardivamente, gli attori abbiano sollevato ulteriore eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di mantenere il bene a distanza, se del caso, inferiore a quella prevista dalla legge.
pagina 8 di 20 Parte attrice, inoltre, nella medesima seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. ha eccepito come la domanda riconvenzionale del convenuto volta all'accertamento, ex art. 1158 c.c., dell'usucapione del diritto di servitù avente a oggetto il mantenimento della propria abitazione (ubicata sul foglio 7, mappale 40, subalterni 8, 7, 5) a distanza dal confine inferiore a quella legale, non solo non sia provata, ma sia del tutto infondata, stante la mancanza di identità tra la struttura originariamente edificata e quella oggi esistente, considerato il mutamento di destinazione d'uso della stessa, dal momento che l'immobile, originariamente adibito a stalla/magazzino, solo di recente è stato adibito ad uso abitativo.
4. Rilevata la tardività e inammissibilità dell'eccezione di usucapione formulata dagli attori in seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. – che rende perciò superflua la prova orale sulla quale parte attrice ha finanche insistito in sede di precisazione delle conclusioni - all'esito dell'istruttoria, espletata mediante assunzione delle prove orali ammesse e mediante CTU disposta al fine di procedere all'accertamento dello stato dei luoghi, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe rassegnate dalle parti.
***
5. Sulla domanda principale attorea di regolamento dei confini e apposizione dei termini
6. Preliminarmente, va osservato che l'azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. - formulata in via principale dagli attori - presuppone l'incertezza del confine tra due fondi, senza che siano contestati i rispettivi titoli di proprietà dei fondi confinanti.
Infatti, qualora il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente, mentre, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice può attenersi al confine delineato dalle mappe catastali.
Presupposto della relativa azione consiste dunque nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi, con la conseguenza che il giudice deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo (Cass. 3723/2011).
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, l'attore non è tenuto a proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo tale domanda implicita nella proposizione dell'azione (in tal senso Cass. 6148/2016
e Cass. 4288/2011, nonché, più di recente, Cass. 8693/2019, che, riguardo all'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, ha parlato di “intrinseco effetto recuperatorio”, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva).
Infatti, l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella pagina 9 di 20 di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. 13986/2010).
Infine, la giurisprudenza ha puntualizzato (cfr. Cass. 2297/2017) che è correttamente qualificata come actio finium regundorum, e non come domanda di rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
7. Orbene, nel caso di specie, non può certo dubitarsi che sussista un'ipotesi di incertezza, oggettiva e soggettiva, sui confini tra i fondi delle parti.
8. E' infatti pacifico e ampiamente provato che quantomeno parte del confine tra i due fondi non presenti segni certi, mentre, per altra parte, gli attori hanno contestato che il segno del confine, apposto dal convenuto tramite l'installazione di una rete metallica elettrificata, non sia esatti, per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.
9. Ciò è stato confermato anche all'esito del sopralluogo effettuato dal CTU, geom.
nominato nel corso del presente procedimento. Persona_2
L'ausiliario ha infatti descritto come segue lo stato dei luoghi: “Le proprietà dei GN
e parti in causa, sono due complessi rurali, ubicati in fregio alla Via _2 CP_1
Mantovana Vecchia a Castiglione delle Stiviere. Il complesso dei IGi risulta _2 identificato al NCEU al foglio 40 mappale 5 e lotti di terreno agricolo adiacenti. Il complesso è composto da n. 3 abitazioni poste in fregio alla Pubblica via, diversi fabbricati destinati a stalla e ricovero attrezzatura agricola e diversi lotti di terreno agricolo adiacenti. Il complesso del Sig. risulta identificato al NCEU al foglio 40 mappale CP_1
7 e lotti di terreno agricolo adiacenti. Il complesso è composto da una abitazione posta in fregio alla pubblica via, alcuni magazzini e rustici, un'autorimessa e diversi lotti di terreno agricolo adiacenti. Le unità con destinazione residenziali, di entrambe le parti sono all'interno del medesimo fabbricato costruito in fregio alla Via Mantovana vecchia, in epoca ante '67. Antistante al fabbricato residenziale si trovano due piccoli fabbricati destinati a rustici e magazzini rurali, uno di parte e uno di parte costruiti _2 CP_1 in epoca ante '67, e da sempre esistenti in posizione molto vicina fra di loro. Negli anni successivi, nei lotti più a sud sono state costruite altre costruzioni o ampliamenti, con destinazione rurale, per esigenze lavorative di entrambe le parti. Partendo quindi dalla mezzaria dell'immobile con destinazione residenziale, si riscontra l'esistenza di un muro in
pagina 10 di 20 cemento che divide i due cortili. Questo tratto di muratura, poco prima dei rustici di proprietà , denota un cambio di direzione a 90 gradi verso il fondo del Sig. _2 CP_1 per poi raccordarsi con altra recinzione composta da muretto basso in cemento e recinzione metallica leggera sovrastante, per cica 10 metri. Questo tratto di recinzione arriva fino allo spigolo del fabbricato del Sig. Successivamente si è rilevata CP_1 l'esistenza di altro tratto di recinzione metallica leggera, fissata su pali in ferro e poi su pali in cemento, che corre nel piccolo ambito esistente fra i due fabbricati destinati a rustici e magazzini fino ad un palo in cemento per le linee elettriche. Dopo il palo in cemento, si è rilevata la posizione di una recinzione costituita da paletti bassi in ferro con alcuni cavi che li collegano che risultano elettrificati, posizionati dal figlio del Sig.
con un allineamento differente da quello fin qui descritto, posizionata a circa 50 CP_1 cm verso il lotto dei IGi . Successivamente, fra i lotti dei GN e i lotti _2 _2 del Sig. non si rilevano ulteriori elementi continui di confine fra le due proprietà. CP_1
Gli unici elementi rilevati sul posto sono relativi a 2 pali in cemento per la distribuzione aerea delle linee elettriche, un paletto metallico ed un ulteriore elemento posto nei pressi del confine a sud fra le due proprietà.” (pag. 5 ss CTU in atti).
10. E' dunque evidente che, se le proprietà delle parti sono in parte divise da un tratto in muratura, seguito da un tratto di recinzione composta da muretto basso in cemento e recinzione metallica leggera sovrastante, ancora seguito da un altro tratto di recinzione metallica leggera, fissata su pali in ferro e poi su pali in cemento, che pacificamene segnano il confine tra i due fondi, è invece contestato che la rete elettrificata posta sul confine del lato nord-est del mappale 5 (di proprietà attorea) e il lato nord-ovest del mappale 7 (di proprietà del convenuto), che corre verso sud sino al palo Enel in cemento, segni il reale confine tra i fondi, mentre è documentato dei rilievi del CTU che il resto del confine che corre tra i mappali 6 e 128 attorei e i mappali 337 e 10 dei convenuti e tra il lato sud dei mappali 3 e 128 attorei e il lato nord dei mappali 30 e 328 dei convenuti non vedano ulteriori segni o termini certi.
11. Risolto, dunque, ogni dubbio in merito alla sussistenza dei presupposti dell'azione di regolamentazione dei confini ex art. 950 c.c., al fine di individuare l'esatta linea di confine tra i fondi, appaiono dirimenti gli accertamenti operati dall'ausiliario in corso di CTU, anche ricorrendo alle risultanze catastali, non potendosi ottenere elementi certi in merito al confine dai titoli di proprietà, pur versati in atti dalle parti.
Sul punto, infatti, deve aderirsi all'orientamento ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di azione di regolamento di confini, infatti, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco.” (Cass.
33131/2025).
pagina 11 di 20 12. Orbene, nel caso di specie, anche tenuto conto dello stato dei luoghi e dei segni presenti, esaminate le mappe catastali storiche ed effettuati i necessari rilievi topografici, anche mediante strumentazione satellitare, il CTU ha accertato che la “recinzione elettrificata, oggetto di contestazione, risulta palesemente fuori posizione. Il confronto fra il tracciato del confine rimanente, tracciato con l'ausilio delle mappe d'impianto e il tracciato del confine idealizzato in alcuni punti da elementi fissi e in altri dal piede del rincalzo del terreno utilizzato per contenere le acque a scorrimento usate per l'irrigazione, risulta quasi del tutto sovrapponibile, con differenze che oscillano fra i 10 cm e i 50 cm.
Inoltre, il tracciato sovrapposto, mostra come il confine ricostruito risulterebbe più spostato di pochi centimetri verso il lotto di Verità per la parte a nord (fra i mappali 5 e 7) mentre risulta più spostato verso il lotto di per la parte a sud (fra i mappali 128 e CP_1
10) per il medesimo scarto. Unica differenza, leggermente più rimarcata, si trova con il controllo sul confine a sud, fra i mappali 3 e 128 di proprietà e i mappali 30 e 328 _2 di proprietà Su questo tratto, il confine idealizzato da un filare di alberi, CP_1 risulterebbe in verità più spostato verso i lotti del Sig. per circa 50 cm. Avendo CP_1 analizzato le differenze indicate, preme evidenziare come l'operazione eseguita, unica possibile per operazioni similari, genera comunque uno scarto, da ritenere del tutto normale, di circa 42 cm. Questo è dato dal fatto che la conformazione dei singoli mappali, anche analizzando il loro identificativo, che risulta lo stesso fin dalle mappe d'impianto, non è mai stato oggetto di frazionamenti che possano aver definito con maggiore precisione la loro posizione ed i loro termini. Quanto viene rappresentato nelle mappe d'impianto ha di fatto una incertezza di partenza dovuta allo stesso spessore della linea grafica di rappresentazione. Si allegano alla presente le tavole di rappresentazione della linea di confine fra le due proprietà, lasciando in evidenza quanto rilevato sul posto e attualmente utilizzato come confine esistente e quanto è risultato dai rilievi e dalle sovrapposizioni” (cfr. pag. 7 CTU in atti).
Posto che la metodologia e le conclusioni a cui è giunto il CTU appaiono condivisibili, coerenti e scientificamente rigorose, deve dunque accertarsi che la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti sia da identificarsi in quella indicata dal CTU e riportata nei rilievi di cui al doc. 6 allegato alla perizia in atti.
13. Per l'effetto, deve condannarsi il convenuto alla rimozione della rete elettrificata che, secondo gli accertamenti del CTU, causa uno sconfinamento all'interno del lotto degli attori per circa 58 cm nel punto più esposto, per un totale di circa 10 metri quadrati, e al rilascio delle porzioni di terreno indebitamente occupate, evidenziando come, quanto agli ulteriori sconfinamenti reciproci, gli stessi, relativi a gronde di fabbricati costruiti dalle parti appaiono del tutto trascurabili, riguardando solo pochi centimetri quadrati, e sono stati ritenuti dallo stesso CTU naturali, considerata la posizione occupata dalle porzioni immobiliari come risultanti fin dalle prime tavole catastali (cfr. pag. 9 CTU in atti).
14. Tutto ciò rende superflua l'integrazione alla CTU sollecitata, finanche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte attrice.
pagina 12 di 20 15. Deve infine disporsi, ai sensi dell'art. 951 c.c., come richiesto da parte attrice, che siano apposti i corretti termini tra i fondi contigui a spese comuni ove risultino mancanti.
16. Sulle domande di risarcimento del danno formulate dagli attori
17. Le domande attoree di risarcimento del danno per gli sconfinamenti posti in essere dal convenuto appaiono infondate e non possono dunque trovare accoglimento.
18. In primo luogo, non appare meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria svolta nei confronti del convenuto per la condotta che sarebbe stata, secondo la stessa allegazione attore, posta in essere dal figlio di questi, , il quale in data 21.04.2020, con Parte_3 un trattore, avrebbe invaso i fondi agricoli di proprietà degli attori, distruggendo la coltivazione di mais ivi presente.
Appare in merito dirimente che la condotta illecita è pacificamente non ascrivibile all'odierno convenuto, essendo attribuita a terzi secondo le stesse allegazioni attoree, risultando perciò superflua la prova orale in merito, sulla quale parte attrice ha finanche insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
19. In secondo luogo, neppure appare meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria svolta nei confronti del convenuto per il fatto che, il 27.04.2020, lo stesso, insieme al figlio, avrebbe posizionato – temporaneamente - sui fondi agricoli di proprietà degli attori tubi e cavalletti con annessa motopompa per l'irrigazione, estirpando alcuni alberelli.
A ben vedere, negli atti introduttivi del giudizio non è stata infatti puntualmente formulata alcuna domanda risarcitoria relativa a tale specifico episodio, tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, né è stato espressamente allegato il danno economico che, a seguito di tale condotta, sarebbe stato subito dagli attori.
20. Infine, parimenti infondata è la domanda risarcitoria relativa al fatto che il convenuto abbia posizionato, lungo il confine tra i fondi, la rete elettrificata già ampiamente citata, posto che non è stata fornita idonea prova del danno-conseguenza in concreto sofferto dai proprietari del fondo a seguito di tale condotta.
21. Sul punto, il Tribunale intende aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente,
pagina 13 di 20 può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (Cass. 14268/2021).
E' dunque evidente che il danno debba essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (Cass. 3572/2021; Cass.,
23740/2017; Cass. 15732/2018; Cass. 7594/2017; Cass. 12225/2015; Cass. 24474/2014;
Cass. 21865/2013; Cass. 7471/2012; Cass. 13614/2013; Cass. 10527/2012; Cass. Sez. Un.
26972/2008), dovendo escludersi la risarcibilità dell'occupazione sine titulo di un bene immobile in mancanza dell'assolvimento dell'onere di allegazione e prova del danno- conseguenza (Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 3572/2021; Cass. 12123/2020; Cass. 4005/2020;
Cass. 25022/2019; Cass. 7594/2018; Cass. 6387/2018).
22. Orbene, nel caso di specie, in atto di citazione parte attrice si è limitata ad allegare che il danno subito sarebbe consistito dalla limitazione dell'utilizzo del fondo, su cui gli stessi attori praticavano e praticano la coltivazione alternata di mais nel periodo primaverile/estivo e di cereali nel periodo autunnale/primaverile, e che dovrebbe identificarsi nella perdita del valore della produzione agricola ricavabile dal fondo illegittimamente occupato.
Ciò è stato ribadito dagli attori finanche in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., in cui gli stessi hanno precisato come il danno “patito dagli attori e di cui all'atto introduttivo sia stato diligentemente individuato sulla scorta i) della tipologia di coltivazione - alternata di mais nel periodo primaverile/estivo e di cereali nel periodo autunnale/primaverile - praticata dagli attori nel fondo in parola, considerando altresì ii) l'estensione delle porzioni immobiliari sconfinate nonché iii) il periodo” (cfr. pag. 1 memoria cit.).
23. Orbene, sotto tale profilo, la consulenza tecnica ha escluso la sussistenza di un danno economico per gli attori, evidenziando come “La piccola striscia di terreno interessata dallo sconfinamento, rilevata in circa totali 10 metri quadrati, tuttavia non risulta coltivata ma risulta essere una parte dello stradello carraio di passaggio esistente fra la stalla del
Sig. e il confine con il Sig. (cfr. pag. 8 CTU in atti). _2 CP_1
D'altro canto, anche gli altri minimi sconfinamenti, peraltro reciproci, determinati da alcune gronde di fabbricati rustici delle parti, “risultano essere di pochi centimetri quadrati sia analizzando l'attuale linea di confine sia che venga analizzata quella nuova riconfinata. Inoltre, gli sconfinamenti avvengono su stralci di terreno non coltivati e non interessati dal passaggio di automezzi o altro. Di fatto anche per questi piccolissimi sconfinamenti non si ritiene vi sia stata una perdita economica per nessuna delle due parti” (cfr. pag. 8 CTU in atti).
24. Dunque, la circostanza che gli attori possano aver subito un danno economico,
pagina 14 di 20 quantomeno nei termini di quanto allegato dagli stessi nei propri atti introduttivi, deve escludersi in radice.
25. D'altro canto, l'ulteriore circostanza che il restringimento dello stradello determinato dall'apposizione della rete elettrificata, installata arbitrariamente su iniziativa del convenuto, abbia creato difficoltà di passaggio per gli attori con mezzi e macchinari utilizzati per le attività agricole e di allevamento svolte, cagionando agli stessi dunque danni di vario genere e natura per aver dovuto deviare il proprio percorso, con maggio aggravio di costi di carburante, non è mai stata neppure allegata dagli attori negli atti introduttivi del giudizio, essendo tardivamente emersa solo dopo il deposito della CTU e ben oltre i termini assertivi e istruttori previsti dalla legge che regolano il processo.
26. Tutto ciò rende superflua, peraltro, l'integrazione alla CTU sollecitata, finanche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte attrice.
27. Da ultimo, deve osservarsi come, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice non ha neppure formulato in questa sede l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti in conseguenza dell'apposizione, a opera del convenuto, della recinzione elettrificata sulla proprietà degli attori e lungo il confine tra i fondi, che avrebbe precluso agli attori, secondo le allegazioni degli stessi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, avendo le parti riservato di domandare il risarcimento dei predetti danni in separata sede.
28. Per queste ragioni, le domande risarcitorie tutte formulate dagli attori devono dunque essere integralmente rigettate.
29. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali con riferimento al fabbricato rurale, di proprietà degli attori, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6
30. In merito alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, volta all' accertamento del mancato rispetto delle distanze legali con riferimento al fabbricato rurale, di proprietà degli attori, censito al foglio n.40, mappale n.5, sub. 6, va a premesso che, nella disciplina sulle distanze legali, la previsione di un'area di distacco mira ad assicurare il rispetto delle distanze tra fabbricati edificati su fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari.
Dunque, deve ritenersi legittima, quantomeno dal punto di vista privatistico, la realizzazione di costruzioni ad una distanza inferiore a quella legale o regolamentare sul fondo di un unico proprietario (Cass. 6855/2017, che richiama Cass. 1918/1973, a mente della quale il principio della prevenzione - in base al quale, fra due proprietari di fondi finitimi, colui che costruisce per primo può o edificare sul confine o a distanza dal confine non inferiore a quella legale oppure a distanza inferiore, costringendo il vicino, che pagina 15 di 20 costruisce per secondo, a ristabilire la distanza legale edificando dal confine a distanza maggiore della meta di quella prescritta, a meno che non voglia avanzare la propria fabbrica fino all'altrui costruzione, giovandosi dei rimedi offertigli dall'art. 875 c.c. - presuppone un rapporto intersoggettivo, opera tra proprietari di fondi finitimi e non è ipotizzabile come attributo della costruzione con caratteri di realità).
31. Orbene, nel caso di specie, nel corso della CTU, è emerso come i lotti oggetto di controversia fossero intestati, originariamente, al medesimo proprietario.
Solo con atto di divisione del 16/04/1957 (doc. 18 fascicolo attoreo), i lotti identificati al foglio 30 mapp. 5 e 7 sono stati assegnati al sig. e ancora successivamente, nel Persona_1
1977, i lotti identificati al foglio 30 mapp. 7-8-9 e 10 sono stati donati a Controparte_1
(doc. 32 fascicolo convenuto), odierno convenuto, mentre con atto di donazione del
27/05/1994 (doc. 19 fascicolo attoreo) i lotti identificati al foglio 30 mapp. 4-5-6 sono stati ceduti da agli odierni attori. Persona_1
E' dunque evidente che, essendo in origine i fondi intestati al medesimo proprietario, i fabbricati, ivi costruiti in epoca anteriore alla divisione del fondo tra diversi proprietari, non fossero soggetti all'obbligo di rispettare la distanza dal confine prevista dalla legge, ciò rendendo altresì sostanzialmente ininfluente e naturale l'esistenza dei piccoli sconfinamenti reciproci, di pochi centimetri, rilevati dal CTU in relazione alle gronde dei fabbricati di rispettiva proprietà delle parti.
32. D'altro canto, nonostante le allegazioni del convenuto, non v'è prova che a seguito dei lavori eseguiti dagli attori nel 2020, il fabbricato attoreo identificato al foglio n.40, mappale n.5, sub 6 sia stato ampliato, determinando uno sconfinamento sul fondo del vicino prima inesistente o un ulteriore avvicinamento del fabbricato alla linea di confine.
33. Parte attrice ha infatti puntualmente contestato le predette circostanze, e in particolare ha allegato il fatto che i lavori svolti nel 2020 abbiano riguardato la sola ristrutturazione del tetto dell'immobile di proprietà degli attori, danneggiato da un evento atmosferico estremo nel 2018, senza che ciò abbia determinato un ampiamento dello sesso, né diminuito la distanza dal confine con la proprietà del convenuto, producendo a prova la documentazione relativa all'intervento effettuato (SCIA e relativi allegati, doc. 17 fascicolo attoreo).
34. Parte attrice ha altresì prodotto dichiarazione del direttore dei lavori, Geom. Per_3
datata 9.12.2021, che attesta come non solo il fabbricato oggetto di controversia
[...] non sia stato ampliato, ma anzi il muro di confine sia stato accorciato, da 5,93 a 5,30 metri
(doc. 16 fascicolo attoreo).
35. La circostanza che gli interventi hanno poi riguardato il solo rifacimento del tetto e non l'ampiamento delle volumetrie dell'immobile è stata confermata dalla prova per testi.
36. In particolare, la circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni della teste Tes_2
pagina 16 di 20 (cfr. verbale udienza 25.10.2023), vicina di casa delle parti da oltre dieci anni, che Tes_2 appare del tutto estranea al giudizio e dunque attendibile.
37. Anche la teste (cfr. udienza 29.11.2023), sorella degli attori, ha Testimone_4 confermato che gli interventi del 2020 hanno riguardato solo la sistemazione dei danni riportati nel 2018 al tetto e che il fabbricato in oggetto è ubicato nella medesima posizione da quanto la stessa - nata nel 1962 e vissuta nel complesso immobiliare fino a circa venti anni fa, che ha dichiarato di aver continuato a frequentare, da allora, quotidianamente – è in grado di ricordare.
38. Appare invece non attendibile e generica la dichiarazione dell'ulteriore teste Tes_5
pur non ritenendosi fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
[...] formulata da parte attrice, trattandosi di soggetto privo di interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio,
In merito ai lavori svolti dagli attori nel 2020, infatti, le dichiarazioni del teste appaiono generiche e non circostanziate, a tratti contraddittorie, avendo egli dichiarato, a fronte della domanda se, nell'anno 2020, gli attori avessero ristrutturato e ampliato il fabbricato rurale di loro proprietà: “Posso dire per certo che è stato ristrutturato, è stato mio padre (il convenuto n.d.r.) a dirmi che si erano ampliati e che hanno sconfinato. Controparte_1
Anche io mi sono accorto che l'immobile mi sembrava più grande dopo i lavori. ADR sicuramente sono intervenuti sul tetto, perché vedevo, quando andavo ad irrigare i campi, che era scoperto. Non mi ricordo se siano intervenuti sulle mura perimetrali. Mi sembra che anche le mura fossero state allargate ma non ho visto che sono state demolite, forse è successo quando non c'ero, infatti per un periodo non sono uscito di casa perché mi sono infortunato. Il tetto comunque era più grande dopo i lavori.” (cfr. erbale udienza cit.).
Le dichiarazioni, dunque, risultano fondate su mere impressioni o su informazioni acquisite de relato dall'odierno convenuto.
39. Parimenti, non appare attendibile in merito ai lavori svolti dagli attori nel 2020 la dichiarazione della teste , moglie del convenuto, peraltro in comunione dei Testimone_6 beni con lo stesso.
Anche in merito alla predetta teste, appare preliminarmente infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dagli attori, essendo documentato in atti che i beni di cui
è causa risultano pervenuti al marito per donazione, non facendo parte dunque della comunione legale tra i coniugi, e non trovando applicazione, per questo, l'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (arg. da Cass.9304/2015).
D'altro canto, le dichiarazioni della teste – che ha affermato che i lavori eseguiti nel 2020 sarebbero consistiti “nella sistemazione del portico e nel suo ampiamento verso di noi” e di aver “visto che hanno buttato giù i muri perimetrali della casa dalla nostra parte e li hanno
pagina 17 di 20 ricostruiti” (cfr. verbale cit.) – non trovano alcun riscontro negli atti e sono sconfessate dalle dichiarazione delle testi attoree e , del tutto estranee alla Testimone_2 Testimone_4 causa, oltre che dalla documentazione relativa ai lavori effettuati prodotta in atti dagli attori
(doc. 17 fascicolo attoreo).
Le dichiarazioni della teste, infine, neppure trovano conferma negli accertamenti operati dal
CTU, che ha accertato come la conformazione dei luoghi, e dunque la rispettiva posizione degli immobili, tutti costruiti prima del 1967, non si è sostanzialmente modificata negli anni e gli immobili sono da sempre esistenti in posizione molto vicina tra loro, fin dalle prime tavole catastali o autorizzative rinvenute (cfr. pag. CTU in atti).
40. Dunque, l'allegazione attorea su cui si basa la domanda riconvenzionale appare priva di concreti riscontri, posto che nessuna ulteriore prova, neppure fotografica, dell'asserito ampiamento dell'immobile è stata fornita dal convenuto.
A ben vedere, infatti, neppure vi è prova in atti del fatto che il perito di parte convenuta,
Geom. abbia in concreto accertato – e come - l'ampiamento del fabbricato Persona_4 attoreo nel 2020, circostanza che non emerge affatto dal doc. 18 prodotto in atti e richiamato dal convenuto a fondamento delle proprie allegazioni, che contiene una e-mail apparentemente proveniente dal perito citato, in cui non si fa menzione alcuna dei lavori del
2020, né del presunto ampiamento del fabbricato attoreo e con cui si dà atto della trasmissione di “planimetrie indicanti la posizione del confine oggetto della controversia”, dalle quali emergerebbe come gli odierni attori occupassero una “piccola striscia di terreno del sig. (cfr. doc. 18 fascicolo convenuto) CP_1
41. La domanda riconvenzionale del convenuto, volta ad accertare la violazione delle distanze legali e dunque a condannare gli attori a eseguire tutte le opere necessarie ad arretrare il fabbricato rurale di loro proprietà, appare
per questi motivi
infondata e deve essere rigettata.
42. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento dell'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento di costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale
43. L'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dal contenuto - di accertamento di usucapione di servitù di costruzione a distanza inferiore a quella legale - appare infine assorbita dal medesimo accertamento del fatto che, essendo i fondi oggi di proprietà delle parti di proprietà, in origine, del medesimo proprietario, i fabbricati ubicati sul foglio 7, mappale 40, subalterni 8, 7, 5, costruiti in epoca anteriore al 1957, non fossero soggetti all'obbligo di rispettare la distanza dal confine prevista dalla legge, né siano stati costruiti in violazione delle distanze previste dalle leggi o dai regolamenti.
Deve dunque logicamente escludersi che possa essere stato acquisito per usucapione il pagina 18 di 20 diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale, posto che la costruzione non può ritenersi, ab origine, in violazione delle norme sulle distanze tra edifici.
44. D'altro canto, non è stato espressamente contestato che gli immobili oggetto della domanda siano stati costruiti in data antecedente al 1957 – circostanza confermata anche dalla teste , moglie del convenuto, già citata - né è stato allegato dagli attori Testimone_6 che il complesso immobiliare, ubicato sul foglio 7, mappale 40, subalterni 8, 7, 5 del convenuto, abbia subito negli anni modifiche strutturali o aumenti di volumetria tali da averne modificato la posizione rispetto al confine.
Gli attori, infatti, si sono limitati a eccepire come negli ultimi anni, dopo il 2010, sia stata mutata la destinazione d'uso dell'immobile, non già la sua posizione o volumetria.
45. Neppure aumenti di volumetria o ampiamenti delle dimensioni degli immobili oggetto della domanda sono state riscontrati in sede di CTU, a seguito dell'accesso documentale operato dal consulente agli atti del Comune di Castiglione delle Stiviere.
46. Per queste ragioni, la domanda deve intendersi assorbita.
47. Sulle spese
48. Stante la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle domande svolte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara che l'esatto confine tra i fondi censiti al Catasto del Comune di
Castiglione delle Stiviere (MN) al foglio 40, mappali 3, 5, 6 e 128, di proprietà degli attori e e al foglio 40, mappali 7, 10, 30, 337 e 328, Parte_1 Parte_2 di proprietà del convenuto è quello individuato dai rilievi di cui ai Controparte_4 docc. 6 ss allegati alla CTU espletata nel corso del presente procedimento dall'ausiliario
Geom. del 28.10.2024; Persona_2
2) condanna il convenuto all'immediata rimozione della rete Controparte_1 elettrificata posta lungo il confine tra il mappale 5 (di proprietà attorea) e i lati sud-ovest del mappale 7 e nord-ovest del mappale 337 (di proprietà del convenuto) e all'immediato rilascio delle porzioni di fondo di proprietà degli attori e _2 CP_3
illegittimamente occupate;
[...]
3) dispone che siano ristabiliti e apposti i termini tra i fondi di cui in atti, secondo l'esatto pagina 19 di 20 confine, a spese comuni tra le parti stesse;
4) rigetta le domande di risarcimento del danno formulate dagli attori Parte_1
e nei confronti del convenuto;
Parte_2
5)rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta Controparte_1 nei confronti degli attori;
6) compensa integralmente le spese di lite e di CTU tra le parti.
Mantova, 23/05/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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