Articolo 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 aprile 1963
Art. 7.
La richiesta al Comune della licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sara' considerata accessorio al costruendo edificio.
Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 6.
In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non puo' rilasciare licenza di costruzione.
Entro novanta, giorni da quello in cui il Comune avra' notificato l'approvazione del progetto il dichiarante di cui al primo comma deve effettuare il versamento di 1/24 dell'imposta dovuta. Gli altri 23/24 dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitre rate eguali, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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