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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1089 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, titolare dell'impresa individuale COMPUTER Parte_1
PLANET, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni
Grattacaso, come in atti domiciliato,
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Iannelli e Paola Grazia
Iannelli, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
E
Controparte_2
, in persona del
[...] curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Marilena Martuscelli, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
1 E
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno,
RECLAMATO avente ad oggetto: reclamo, ai sensi dell'articolo 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avverso la sentenza numero
53/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 ottobre 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 23 gennaio 2025- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 20 ottobre 2024, titolare Parte_1 dell'impresa individuale Computer Planet, proponeva reclamo, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 53/24, pubblicata in data 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale.
2. Costituitesi in giudizio, la e la CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 impugnavano le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la Corte
d'Appello di Salerno, sostituita l'udienza del 23 gennaio 2025 -ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile- con il deposito di note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo proposto da non è fondato ed, in Parte_1 quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame il reclamante ha fatto presente che: a) il credito vantato dalla non CP_1
2 Parte_2 era né certo, né liquido, né esigibile, ed era, oltre tutto, contestato, non essendo cristallizzato in un provvedimento giudiziale avente efficacia esecutiva e non essendo stata dimostrata nemmeno la consegna della merce, non certo desumibile dai documenti ex adverso prodotti in giudizio, tutti disconosciuti;
b) non era ravvisabile la sua legittimazione passiva, avendo ceduto l'azienda, unitamente a tutti i crediti e debiti pregressi;
c) l'attività d'impresa era cessata molto prima rispetto al termine annuale previsto dall'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel corso del quale -e solo nel corso del quale- poteva essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale (cfr. l'atto di reclamo del 20 ottobre 2024, alle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in rilievo -dopo avere ricostruito dettagliatamente le difese assunte dalle parti, in uno alle circostanze specificamente esposte a loro sostegno- che:
a) la società ricorrente, “pur sprovvista di un titolo esecutivo nei confronti del resistente, stante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo numero 614/24”, doveva reputarsi “legittimata alla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale”; b) il credito da essa vantato, infatti, poteva considerarsi “accertato … incidentalmente”, avendo ad oggetto “il mancato pagamento delle fatture depositate, afferenti a plurime forniture di telefonini”, effettuate nell'ambito di “un consolidato rapporto commerciale tra le parti, avente inizio nel 2020” ed interrottosi in seguito all'inadempimento perpetrato da Pt_1
; c) la sussistenza del credito della era evincibile
[...] CP_1
“non solo in ragione dell'annotazione delle fatture nel registro Iva del resistente e nel libro giornale del ricorrente, ma soprattutto in ragione della disamina della relazione di stima … allegata all'atto notarile, a rogito del notaio el 27 dicembre 2023, repertorio Per_1
9985 e raccolta 9981”, con il quale l'azienda era stata conferita alla atteso che “il professionista incaricato Parte_3
3 della relazione” aveva riportato, “tra i debiti facenti parte del complesso aziendale, anche quello nei confronti della;
CP_1
d) il conferimento dell'azienda, d'altro canto, non precludeva ai creditori, a prescindere dagli accordi intervenuti tra la parte conferente e la parte conferitaria, di rivolgersi all'originario debitore per il soddisfacimento delle pretese creditorie da loro vantate;
e) risultavano superate “le soglie dimensionali” previste dalla legge ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, come era possibile evincere “dall'ammontare dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi 2022, pari ad euro 1.278.209,00, e dall'ammontare dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi
2023, pari ad euro 1.389.582,00”; f) , inoltre, Parte_1 versava “in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, secondo quanto era dato arguire non solo dal mancato pagamento della somma di euro 50.038,94, vantata dalla società ricorrente, ma anche dalla debitoria nei confronti dell'erario, pari ad euro 169.145,78, e dai debiti “oggetto degli ulteriori monitori opposti”; g) il resistente, infine, era stato cancellato dal registro delle imprese in data 5 marzo 2024, circostanza che rendeva possibile l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevedeva che potesse avvenire entro un anno dalla cessazione dell'attività, che per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese coincideva con la cancellazione
(cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4 e 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dal reclamante.
4.1. E' opportuno rammentare -in aggiunta alle compiute ed
4 esaurienti argomentazioni che contraddistinguono l'iter motivazionale della decisione assunta in prime cure- che non è imprescindibile -nell'ottica di verificare la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante- un titolo non più revocabile o esecutivo, né, tanto meno, un accertamento definitivo del credito o la prova piena della sua esistenza.
Non è necessario, parimenti, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ. n. 3472/11 ed, in termini per lo più collimanti, Cass. civ., sez. un., n. 1521/13), ben potendo addirittura essere non ancora scaduto o condizionale (cfr. Cass. civ. n. 23420/16), sub judice o contestato (cfr. Cass. civ. n.
11421/14), essendo possibile pervenire ad una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in virtù di un accertamento meramente incidentale delle pretese del ricorrente.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, infatti, non presuppone -analogamente a quanto avveniva per la dichiarazione di fallimento- un accertamento definitivo del credito azionato, non potendosi confondere l'irreversibilità dello stato di decozione con l'irrevocabilità dell'accertamento dei crediti che lo determinano, che l'autorità giudiziaria adita è deputata ad effettuare solamente incidenter tantum (cfr. Cass. civ. n. 576/15).
E tale accertamento, che, come si è detto, deve avere natura meramente incidentale, non può che essere svolto in maniera sommaria, essendo destinato a concludersi con esito positivo qualora l'esistenza del credito o la sua titolarità in capo al ricorrente non possa essere ragionevolmente esclusa sulla base di semplici e rapidi verifiche.
Se così non fosse, infatti, si finirebbe per trasformare il procedimento de quo in un giudizio di accertamento del credito vantato dall'istante, che, però, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di accertamento del passivo, al quale anche colui il quale abbia invocato la dichiarazione di apertura della
5 liquidazione giudiziale ha l'onere di partecipare, al fine di assumere la qualità di creditore concorrente.
4.2. La natura sommaria dell'accertamento incidentale del credito, d'altronde, è resa ineludibile anche dalla necessità, intrinseca alla procedura, di contenimento dei tempi, che sarebbero intollerabilmente dilatati allorché fosse necessario espletare mezzi di prova o indagini ed attività tali da collidere con le esigenze di particolare celerità e con gli stessi canoni strutturali e funzionali previsti per il procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale non può essere condotto un accertamento compiuto, esauriente e definitivo del credito vantato dal ricorrente, riservato al successivo procedimento di accertamento del passivo.
Inoltre, nell'attendere all'accertamento incidentale e sommario richiesto ai fini della delibazione della sussistenza dei presupposti necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale, non è possibile attribuire rilievo decisivo alla mera contestazione del credito da parte del debitore, essendo indispensabile che essa sia connotata, quanto meno, dal carattere della ragionevolezza e non sia meramente pretestuosa o dilatoria (cfr. Cass. civ. n. 6306/14 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 5001/16).
4.3. Nel caso di specie, come ha correttamente -e condivisibilmente- messo in rilievo il Tribunale di Salerno, sulla scorta, per di più, di argomentazioni -e circostanze- non specificamente revocate in dubbio dal reclamante, la sussistenza del credito vantato dalla oltre a trovare conferma nelle CP_1 scritture contabili delle parti, è desumibile inequivocabilmente dalla relazione redatta, su incarico di dal Parte_1 professionista che ha stimato l'azienda, in vista del conferimento alla della quale è amministratore unico e Parte_3 legale rappresentante lo stesso reclamante (cfr., allegata in copia al fascicolo della società reclamata, la relazione di stima che
6 correda l'atto per notar del 27 dicembre 2023, a firma del Per_1 dott. , il quale l'ha predisposta tenendo conto - Persona_2 come emerge palesemente dal tenore del documento- dei dati evincibili dalla documentazione contabile ed amministrativa fornitagli da e degli elementi complessivamente Parte_1 acquisiti ai fini dell'espletamento dell'incarico).
Ed, al cospetto di tali dati ed elementi, che, oltre tutto, sono evincibili, per lo più, da atti e documenti provenienti dallo stesso debitore e pongono inevitabilmente sullo sfondo le contestazioni da quest'ultimo articolate, affatto inidonee a suffragare efficacemente una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita nella decisione, è possibile ritenere che sia sufficientemente emersa, ancorché nella prospettiva precedentemente evocata, incentrata su una verifica incidentale e sommaria dei presupposti all'uopo richiesti, la sussistenza di un credito della nei confronti di , tale da CP_1 Parte_1 legittimarla ad agire in giudizio al fine di ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale de qua.
4.4. Non hanno pregio, altresì, le argomentazioni del reclamante riguardo alla sua legittimazione passiva, che non sarebbe ravvisabile -a suo dire- in ragione del conferimento dell' in forza del quale i crediti ed Parte_4 Parte_3
i debiti dell'impresa individuale, come precisato nell'atto notarile del 27 dicembre 2023, sarebbero stati trasferiti rispettivamente “a favore ed a carico della parte conferitaria” (cfr., allegato in copia al fascicolo di , l'atto per notar el 27 dicembre Parte_1 Per_1
2023, a pagina 7).
Ed, infatti, il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali determina, ai sensi degli articoli
2558 e seguenti del codice civile, un fenomeno traslativo, che non comporta, salvo che non risulti il consenso dei creditori, la liberazione del conferente dai debiti maturati nel corso
7 dell'esercizio dell'azienda ceduta (cfr. Cass. civ. n. 24101/19).
4.5. Non è suscettibile di infirmare le conclusioni alle quali si è addivenuti, inoltre, l'ulteriore censura mossa alla decisione dal reclamante, secondo il quale, tenendo conto dell'epoca di effettiva cessazione dell'attività d'impresa, non sarebbe stato possibile dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, per il decorso del termine annuale previsto dall'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Ed, infatti, il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, decorre esclusivamente -come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione all'articolo 10 della legge fallimentare (cfr. Cass. civ. n. 17377/20)- dalla cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguente impossibilità -come è evincibile, del resto, dal chiaro ed inequivocabile tenore dell'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza- di dimostrare la cessazione dell'attività in un'epoca asseritamente antecedente a quella di cancellazione.
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, il reclamo proposto da titolare dell'impresa Parte_1 individuale Computer Planet, deve essere rigettato.
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a
8 titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
[...]
5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza
e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna alla refusione, in favore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Individuale Computer Planet CP_2
, delle spese di lite, che liquida nella somma di Controparte_2 euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 6 febbraio 2025
9 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1089 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, titolare dell'impresa individuale COMPUTER Parte_1
PLANET, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni
Grattacaso, come in atti domiciliato,
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Iannelli e Paola Grazia
Iannelli, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
E
Controparte_2
, in persona del
[...] curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Marilena Martuscelli, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
1 E
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno,
RECLAMATO avente ad oggetto: reclamo, ai sensi dell'articolo 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avverso la sentenza numero
53/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 ottobre 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 23 gennaio 2025- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 20 ottobre 2024, titolare Parte_1 dell'impresa individuale Computer Planet, proponeva reclamo, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 53/24, pubblicata in data 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale.
2. Costituitesi in giudizio, la e la CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 impugnavano le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la Corte
d'Appello di Salerno, sostituita l'udienza del 23 gennaio 2025 -ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile- con il deposito di note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo proposto da non è fondato ed, in Parte_1 quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame il reclamante ha fatto presente che: a) il credito vantato dalla non CP_1
2 Parte_2 era né certo, né liquido, né esigibile, ed era, oltre tutto, contestato, non essendo cristallizzato in un provvedimento giudiziale avente efficacia esecutiva e non essendo stata dimostrata nemmeno la consegna della merce, non certo desumibile dai documenti ex adverso prodotti in giudizio, tutti disconosciuti;
b) non era ravvisabile la sua legittimazione passiva, avendo ceduto l'azienda, unitamente a tutti i crediti e debiti pregressi;
c) l'attività d'impresa era cessata molto prima rispetto al termine annuale previsto dall'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel corso del quale -e solo nel corso del quale- poteva essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale (cfr. l'atto di reclamo del 20 ottobre 2024, alle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in rilievo -dopo avere ricostruito dettagliatamente le difese assunte dalle parti, in uno alle circostanze specificamente esposte a loro sostegno- che:
a) la società ricorrente, “pur sprovvista di un titolo esecutivo nei confronti del resistente, stante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo numero 614/24”, doveva reputarsi “legittimata alla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale”; b) il credito da essa vantato, infatti, poteva considerarsi “accertato … incidentalmente”, avendo ad oggetto “il mancato pagamento delle fatture depositate, afferenti a plurime forniture di telefonini”, effettuate nell'ambito di “un consolidato rapporto commerciale tra le parti, avente inizio nel 2020” ed interrottosi in seguito all'inadempimento perpetrato da Pt_1
; c) la sussistenza del credito della era evincibile
[...] CP_1
“non solo in ragione dell'annotazione delle fatture nel registro Iva del resistente e nel libro giornale del ricorrente, ma soprattutto in ragione della disamina della relazione di stima … allegata all'atto notarile, a rogito del notaio el 27 dicembre 2023, repertorio Per_1
9985 e raccolta 9981”, con il quale l'azienda era stata conferita alla atteso che “il professionista incaricato Parte_3
3 della relazione” aveva riportato, “tra i debiti facenti parte del complesso aziendale, anche quello nei confronti della;
CP_1
d) il conferimento dell'azienda, d'altro canto, non precludeva ai creditori, a prescindere dagli accordi intervenuti tra la parte conferente e la parte conferitaria, di rivolgersi all'originario debitore per il soddisfacimento delle pretese creditorie da loro vantate;
e) risultavano superate “le soglie dimensionali” previste dalla legge ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, come era possibile evincere “dall'ammontare dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi 2022, pari ad euro 1.278.209,00, e dall'ammontare dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi
2023, pari ad euro 1.389.582,00”; f) , inoltre, Parte_1 versava “in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, secondo quanto era dato arguire non solo dal mancato pagamento della somma di euro 50.038,94, vantata dalla società ricorrente, ma anche dalla debitoria nei confronti dell'erario, pari ad euro 169.145,78, e dai debiti “oggetto degli ulteriori monitori opposti”; g) il resistente, infine, era stato cancellato dal registro delle imprese in data 5 marzo 2024, circostanza che rendeva possibile l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevedeva che potesse avvenire entro un anno dalla cessazione dell'attività, che per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese coincideva con la cancellazione
(cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4 e 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dal reclamante.
4.1. E' opportuno rammentare -in aggiunta alle compiute ed
4 esaurienti argomentazioni che contraddistinguono l'iter motivazionale della decisione assunta in prime cure- che non è imprescindibile -nell'ottica di verificare la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante- un titolo non più revocabile o esecutivo, né, tanto meno, un accertamento definitivo del credito o la prova piena della sua esistenza.
Non è necessario, parimenti, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ. n. 3472/11 ed, in termini per lo più collimanti, Cass. civ., sez. un., n. 1521/13), ben potendo addirittura essere non ancora scaduto o condizionale (cfr. Cass. civ. n. 23420/16), sub judice o contestato (cfr. Cass. civ. n.
11421/14), essendo possibile pervenire ad una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in virtù di un accertamento meramente incidentale delle pretese del ricorrente.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, infatti, non presuppone -analogamente a quanto avveniva per la dichiarazione di fallimento- un accertamento definitivo del credito azionato, non potendosi confondere l'irreversibilità dello stato di decozione con l'irrevocabilità dell'accertamento dei crediti che lo determinano, che l'autorità giudiziaria adita è deputata ad effettuare solamente incidenter tantum (cfr. Cass. civ. n. 576/15).
E tale accertamento, che, come si è detto, deve avere natura meramente incidentale, non può che essere svolto in maniera sommaria, essendo destinato a concludersi con esito positivo qualora l'esistenza del credito o la sua titolarità in capo al ricorrente non possa essere ragionevolmente esclusa sulla base di semplici e rapidi verifiche.
Se così non fosse, infatti, si finirebbe per trasformare il procedimento de quo in un giudizio di accertamento del credito vantato dall'istante, che, però, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di accertamento del passivo, al quale anche colui il quale abbia invocato la dichiarazione di apertura della
5 liquidazione giudiziale ha l'onere di partecipare, al fine di assumere la qualità di creditore concorrente.
4.2. La natura sommaria dell'accertamento incidentale del credito, d'altronde, è resa ineludibile anche dalla necessità, intrinseca alla procedura, di contenimento dei tempi, che sarebbero intollerabilmente dilatati allorché fosse necessario espletare mezzi di prova o indagini ed attività tali da collidere con le esigenze di particolare celerità e con gli stessi canoni strutturali e funzionali previsti per il procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale non può essere condotto un accertamento compiuto, esauriente e definitivo del credito vantato dal ricorrente, riservato al successivo procedimento di accertamento del passivo.
Inoltre, nell'attendere all'accertamento incidentale e sommario richiesto ai fini della delibazione della sussistenza dei presupposti necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale, non è possibile attribuire rilievo decisivo alla mera contestazione del credito da parte del debitore, essendo indispensabile che essa sia connotata, quanto meno, dal carattere della ragionevolezza e non sia meramente pretestuosa o dilatoria (cfr. Cass. civ. n. 6306/14 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 5001/16).
4.3. Nel caso di specie, come ha correttamente -e condivisibilmente- messo in rilievo il Tribunale di Salerno, sulla scorta, per di più, di argomentazioni -e circostanze- non specificamente revocate in dubbio dal reclamante, la sussistenza del credito vantato dalla oltre a trovare conferma nelle CP_1 scritture contabili delle parti, è desumibile inequivocabilmente dalla relazione redatta, su incarico di dal Parte_1 professionista che ha stimato l'azienda, in vista del conferimento alla della quale è amministratore unico e Parte_3 legale rappresentante lo stesso reclamante (cfr., allegata in copia al fascicolo della società reclamata, la relazione di stima che
6 correda l'atto per notar del 27 dicembre 2023, a firma del Per_1 dott. , il quale l'ha predisposta tenendo conto - Persona_2 come emerge palesemente dal tenore del documento- dei dati evincibili dalla documentazione contabile ed amministrativa fornitagli da e degli elementi complessivamente Parte_1 acquisiti ai fini dell'espletamento dell'incarico).
Ed, al cospetto di tali dati ed elementi, che, oltre tutto, sono evincibili, per lo più, da atti e documenti provenienti dallo stesso debitore e pongono inevitabilmente sullo sfondo le contestazioni da quest'ultimo articolate, affatto inidonee a suffragare efficacemente una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita nella decisione, è possibile ritenere che sia sufficientemente emersa, ancorché nella prospettiva precedentemente evocata, incentrata su una verifica incidentale e sommaria dei presupposti all'uopo richiesti, la sussistenza di un credito della nei confronti di , tale da CP_1 Parte_1 legittimarla ad agire in giudizio al fine di ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale de qua.
4.4. Non hanno pregio, altresì, le argomentazioni del reclamante riguardo alla sua legittimazione passiva, che non sarebbe ravvisabile -a suo dire- in ragione del conferimento dell' in forza del quale i crediti ed Parte_4 Parte_3
i debiti dell'impresa individuale, come precisato nell'atto notarile del 27 dicembre 2023, sarebbero stati trasferiti rispettivamente “a favore ed a carico della parte conferitaria” (cfr., allegato in copia al fascicolo di , l'atto per notar el 27 dicembre Parte_1 Per_1
2023, a pagina 7).
Ed, infatti, il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali determina, ai sensi degli articoli
2558 e seguenti del codice civile, un fenomeno traslativo, che non comporta, salvo che non risulti il consenso dei creditori, la liberazione del conferente dai debiti maturati nel corso
7 dell'esercizio dell'azienda ceduta (cfr. Cass. civ. n. 24101/19).
4.5. Non è suscettibile di infirmare le conclusioni alle quali si è addivenuti, inoltre, l'ulteriore censura mossa alla decisione dal reclamante, secondo il quale, tenendo conto dell'epoca di effettiva cessazione dell'attività d'impresa, non sarebbe stato possibile dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, per il decorso del termine annuale previsto dall'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Ed, infatti, il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, decorre esclusivamente -come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione all'articolo 10 della legge fallimentare (cfr. Cass. civ. n. 17377/20)- dalla cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguente impossibilità -come è evincibile, del resto, dal chiaro ed inequivocabile tenore dell'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza- di dimostrare la cessazione dell'attività in un'epoca asseritamente antecedente a quella di cancellazione.
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, il reclamo proposto da titolare dell'impresa Parte_1 individuale Computer Planet, deve essere rigettato.
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a
8 titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
[...]
5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza
e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna alla refusione, in favore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Individuale Computer Planet CP_2
, delle spese di lite, che liquida nella somma di Controparte_2 euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 6 febbraio 2025
9 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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