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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 784/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 538 del 7.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: agenzia, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Morelli e Parte_1
Luca Parrillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Parte_2
Massimiliano Ferrari e Matteo Nobili ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena – appellata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 22.5.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. titolare di un rapporto di agenzia con la Parte_1 controparte dal 2009 al 2022, terminato in seguito al recesso esercitato dalla mandante il 13.1.2022 per giusta causa consistente nel “mancato raggiungimento del budget pattuito per l'anno 2021. Infatti con riferimento al marchio
[...] alla data del 31.12.2021 Lei ha procurato vendite per un Controparte_1 importo complessivo pari ad € 482.096,00= a fronte di un volume minimo di affari di € 857.658,00= e così con uno scostamento dagli obiettivi del – 43,79 %
…”, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Modena dichiarare non sorretto da giusta causa il recesso dal contratto di agenzia intimato al ricorrente da Parte_2 con lettera in data 1.1.2022, e conseguentemente 2. accertata la sussistenza dei presupposti ex lege previsti, dichiarare tenuta e condannare Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] in favore del Sig. dell'indennità prevista ai sensi dell'art. Parte_1
1751 cc., da liquidare nella misura di € 65.572.17 o in quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre all'indennità di mancato preavviso, da liquidare nella misura di € 23.456,63 o in quella maggiore
o minor somma che risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria.
3. Con interessi e rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora al saldo effettivo. 4.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre alle spese generali come da tariffa, Cpa e Iva come per legge”.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale, accertava a) il carattere pacifico della circostanza che il contratto di agenzia prevedesse un ammontare minimo di fatturato a carico dell'agente (da concordarsi annualmente) non raggiunto nel 2021, con uno scostamento del 43,79%, b) l'assenza di imposizioni da parte della società sulla misura del budget annuale, c) la mancata prova di restrizioni connesse con la diffusione del Covid imposte sul territorio tedesco sino al maggio 2021 e di consequenziali diverse restrizioni nei contatti con i rivenditori e fornitori, d)
l'assenza di prova della messa fuori produzione di prodotti nel corso del 2021 e del fatto che i prezzi e i tempi di consegna fossero difformi da quelli indicati da parte resistente, e) l'incremento delle vendite delle piastrelle nel 2021 rispetto ai precedenti 2019-2020, sia in relazione al mercato domestico, sia in relazione ai mercati esteri e, specificamente, al mercato tedesco.
2 Concludeva pertanto il Giudice evidenziando che “Tirando le fila del discorso, all'esito dell'istruttoria è possibile asserire che: - il ricorrente avesse un target minimo da raggiungere, dal quale si è discostato in maniera sensibile;
- il mercato di riferimento abbia fatto registrare un andamento di segno opposto;
- non siano state fornite e comprovate ragioni indipendenti dalla condotta del ricorrente atte a giustificare tale scostamento.
Tale compendio probatorio, complessivamente valutato, depone in favore della sussistenza della dedotta giusta causa, nel senso suindicato”.
Il ricorso era respinto, venendo regolate le spese secondo la soccombenza.
2. ha proposto appello avverso la sentenza per i Parte_1 motivi di seguito indicati, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, Parte_2 in via preliminare, di dichiarare ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c. la manifesta infondatezza dell'appello; nel merito, di rigettare integralmente l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
2.1. L'appello non è manifestamente infondato, con possibile applicazione dell'istituto processuale di cui all'art. 436-bis c.p.c., che richiama l'art. 348-bis
c.p.c. Diversamente da quanto affermato al riguardo dalla controparte – che ha ritenuto di cogliere nell'impugnazione la ripetitività delle argomentazioni,
l'erronea interpretazione delle prove, la denunciata mancanza di specificità dei motivi, assumendo rilevanza sole questioni di fatto, avendo il Giudice applicato principi consolidati – la vicenda ha trovato svolgimento e va pertanto inquadrata in un contesto ampio e complesso, emergendo questioni di non immediata soluzione. La ripresa delle contestazioni già svolta in primo grado si giustifica con la stessa materia del contendere, essendo del tutto chiare le censure mosse alla sentenza impugnata.
3. L'appellante ricorda, innanzitutto, prima di articolare i motivi di appello, che la società ha esercitato il recesso dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 10 dello stesso “a causa del mancato raggiungimento del budget pattuito per l'anno
2021 … In conformità all'art. 10 del mandato, il recesso ha effetto immediato al ricevimento della presente e nulla Le è dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto previste per legge e per contratto. In subordine, le comunichiamo il recesso ai sensi dell'art. 7 del mandato, atteso che lo scostamento tra gli obbiettivi attesi e quelli raggiunti nel corso dell'anno 2021
è superiore al -25%”. L'art. 10 del contratto prevede in particolare che “la preponente può risolvere il contratto di agenzia, immediatamente senza preavviso, nel caso di mancato raggiungimento del budget annuale di cui all'art.
7, ai sensi del quale viene richiesto all'Agente di mantenere un fatturato minimo
3 che deve essere concordato tra le parti di anno in anno. Sempre, ai sensi dell'art.
7, la preponente si riserva il diritto di effettuate verifiche trimestrali sul preventivo stabilito e, nel caso, alla data di effettuazione di tali verifiche, le vendite fossero inferiori al 25% a quanto preventivato, la preponente può recedere subito dal contratto di agenzia senza riconoscere all'Agente qualsivoglia indennità e risarcimento, ad eccezione dell'indennizzo per la cessazione del contratto di agenzia”.
Il Giudice, dato atto del mancato raggiungimento del target minimo “in maniera sensibile”, avrebbe ritenuto integrata la giusta causa di recesso senza tener conto del fatto che la clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato raggiungimento dei minimi di vendita (art. 7 del contratto di agenzia) è in realtà illegittima e/o nulla e/o annullabile perché volta all'elusione di una norma imperativa, giacché palesemente volta ad eludere i disposti normativi di cui agli artt. 1750 (integrato con l'art. 2109 c.c.) e 1751 c.c., avendo affermato la giurisprudenza di legittimità (Cass., 23.6.2023, n. 18030) che in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il Giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'articolo 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia.
Rileva, allora, l'appellante, che il solo mancato raggiungimento di una soglia minima, dunque, non giustifica il recesso per giusta causa. Anzi, è necessario esaminare in ogni singolo caso se effettivamente vi sia un inadempimento imputabile all'agente. Nel caso in esame, “nel giudizio di primo grado è stato provato che l'eventuale mancato raggiungimento dei minimi
d'affari da parte dell'Agente non poteva di certo integrare inadempimento contrattuale di quest'ultimo che per la sua gravità non consentisse la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto. Infatti, il Sig. ha Pt_1 dimostrato che il raggiungimento degli obbiettivi di vendita è dipeso dai fattori ad egli non imputabili quali restrizioni Covid, dilazione dei tempi di consegna, aumento dei prezzi da parte della preponente, ma nonostante ciò il Giudice di primo grado ha erroneamente valutato alcune prove offerte e ha in toto disatteso le altre e, per effetto, ha dichiarato che l'esponente non ha fornito e comprovato ragioni indipendenti dalla condotta del medesimo atte a giustificare lo
4 scostamento degli obbiettivi minimi di vendita e dichiarato legittimo il recesso per giusta causa operato da . Parte_2
3.1. Osserva, sul punto, il Collegio, che la preliminare doglianza dell'agente appare indicativa di un percorso argomentativo incentrato sulla necessità di accertare che il mero dato oggettivo del mancato raggiungimento del volume minimo di affari (valore delle vendite) si accompagni a un inadempimento del collaboratore attuato in termini tali da dar luogo a una giusta causa di recesso. Al riguardo, l'interessato fa valere alcune circostanze, indipendenti dalla propria condotta, che farebbero venir meno l'inadempimento imputabile e così la giusta causa di recesso, tra le quali è valorizzato l'elemento della tolleranza manifestata dalla preponente in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi nel 2020 e al mancato raggiungimento degli obiettivi nel 2021 da parte degli altri agenti.
In questi termini occorre dunque procedere all'esame dei singoli motivi di appello, seguendo un'indicazione già svolta nel ricorso introduttivo del giudizio, ove si precisava che “Per quanto sopra esposto, e come verrà adeguatamente dimostrato in corso di istruttoria, nel caso in esame non sussistono i presupposti per affermare la sussistenza di una giusta causa di recesso, giacché, a fronte di un volume minimo di affari unilateralmente imposto dalla mandante, non si è tenuto conto delle problematiche oggettive legate alla situazione pandemica e sono state portate avanti scelte aziendali, sia relativamente alle serie prodotte, che alla politica dei prezzi praticati, che hanno fortemente penalizzato il ricorrente nella possibilità di vendita.
Si ricorda inoltre che anche l'anno precedente il Sig. non aveva Pt_1 raggiunto il budget fissato senza che nulla venisse opposto, non essendo documentato alcun precedente richiamo o contestazione antecedentemente all'invio della lettera con cui si comunicava il recesso ad nutum, di talché, anche dal contegno della convenuta, è possibile ricavare che la stessa non annettesse alla previsione dell'art. 10 del mandato di agenzia importanza tale da giustificare la risoluzione immediata del rapporto.
Anche questa circostanza dovrà essere adeguatamente valutata nell'ottica dell'importanza che la mandante poteva annettere alla clausola contrattuale utilizzata per intimare la risoluzione.
Si sottolinea, altresì, che anche altri colleghi del ricorrente, nel corso del
2021, non hanno raggiunto il budget assegnato, senza che nei loro confronti siano stati assunti provvedimenti analoghi a quelli adottati nei riguardi dello . Pt_1
Il tutto con la precisazione che l'indicazione compiuta in via preliminare rispetto all'illustrazione dei motivi di appello, di cui si è appena dato conto, sarebbe invece inammissibile laddove volta a mettere in discussione la sussistenza
5 della giusta causa a prescindere dagli elementi indicati, alla luce del divieto di proporre nuove eccezioni in appello.
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione (contestazione) relativa all'assenza di prova, che la società avrebbe dovuto fornire, del mancato raggiungimento dei minimi di affari, deducendo l'agente che “tale circostanza è stata tempestivamente contestata dal Sig. sin dalla lettera di impugnazione Pt_1
(doc. 4, fascicolo nonché nel ricorso introduttivo e in sede di prima Pt_1 udienza”.
Non poteva ritenersi sufficiente ai fini della prova, infatti, la produzione da parte della preponente del fatturato dell'Agente relativo all'anno 2018, occorrendo acquisire eventualmente quello del 2021. Sottolinea poi l'appellante che il teste responsabile commerciale sul budget da raggiungere, aveva dichiarato Tes_1
“entrambi siamo responsabili del raggiungimento o meno del budget stesso”, non potendosi imputare la circostanza esclusivamente a sé stesso.
Evidenzia, infine, l'appellante che la società non aveva mai sollevato l'eccezione corrispondente al rilievo del Giudice secondo cui “le difese del ricorrente sono proprio finalizzate a dimostrare il carattere incolpevole dell'inadempimento, implicitamente ammesso”, non contenendo il ricorso introduttivo alcun riconoscimento in relazione all'inadempimento “e le difese svolte in merito all'eventuale incolpevole inadempimento non avrebbero dovuto essere interpretate dal Giudice del primo grado come ammissione implicita dell'inadempimento”.
Il motivo è evidentemente infondato.
L'appellante, sovrapponendo l'aspetto del mero mancato raggiungimento del volume minimo degli affari, realizzato nell'inferiore misura indicata nella lettera della preponente (questione di fatto), all'aspetto relativo all'assenza della giusta causa di recesso (profilo in diritto), ha inteso riportare nel contesto delle valutazioni giuridiche inerenti all'esistenza di un inadempimento imputabile tale da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto (giusta causa) la questione di fatto inerente, appunto, al primo dei due momenti. In relazione all'aspetto di fatto della realizzazione di un volume di affari nella misura inferiore indicata nella lettera della preponente – aspetto cui si è riferito il Giudice nel dare atto della tardività dell'eccezione dell'agente di mancata osservanza da parte della società del relativo onere probatorio – risulta, effettivamente, l'assenza di qualsiasi contestazione da parte dell'interessato, ciò che può affermarsi sia con riferimento all'impugnazione del recesso del 16.2.2022, sia con riferimento al ricorso introduttivo. La circostanza va quindi ritenuta provata in attuazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
6 In altri termini, se è vero che è sulla preponente che incombe l'onere di dimostrare i presupposti del recesso immediato, a partire dal dato del mancato raggiungimento del valore minimo degli affari e, in particolare, di un certo livello delle vendite, è altrettanto vero che sulla stessa preponente incombe, ancor prima,
l'onere di allegare, sul piano delle deduzioni, la sussistenza (o l'insussistenza, nel caos di specie) di tale requisito;
in relazione a tale preliminare onere deduttivo opera, naturalmente, il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., così che se i fatti rilevanti al fine della prova del diritto di recedere per giusta causa sono puntualmente dedotti nella memoria difensiva, sarà onere della controparte compiere le dovute contestazioni nella prima occasione processuale utile;
il grado di specificità e pertanto di adeguatezza delle contestazioni dovrà essere allora valutato in considerazione del grado di specificità delle deduzioni della società, occorrendo di conseguenza notare che, a fronte di una dettagliata esposizione delle circostanze rilevanti nella memoria difensiva, la controparte non potrà limitarsi a fornire una contestazione generica o perplessa, limitata al rilievo dell'infondatezza della prospettazione, posto che non contestazione può essere esclusa solo in caso di contestazione chiara e specifica (v. Cass., 27.3.2017, n.
7784 e 23.3.2022, n. 9439: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”); nel caso di specie, si è visto,
l'appellante non ha preso specifica posizione e nulla ha affermato circa il dato di aver “procurato vendite per un importo complessivo pari ad € 482.096,00= a fronte di un volume minimo di affari di € 857.658,00= e così con uno scostamento dagli obiettivi del – 43,79 %”.
Non incide su questa conclusione la dichiarazione del teste summenzionato, in quanto il profilo inerente alla responsabilità del raggiungimento o meno del budget è del tutto distinto dalla circostanza in sé del mancato conseguimento dell'obiettivo stesso.
Il rilievo del Giudice secondo cui “le difese del ricorrente sono proprio finalizzate a dimostrare il carattere incolpevole dell'inadempimento, implicitamente ammesso” non tiene quindi indebitamente luogo, come ritenuto dall'appellante, di una eccezione in senso stretto che la preponente avrebbe dovuto proporre ma rappresenta una legittima considerazione del Tribunale circa la fisionomia della prospettazione giuridica dell'agente. Spetta al Giudice, infatti, la valutazione dei termini secondo i quali può trovare espressione la contestazione delle affermazioni della controparte. Non si tratta, quindi, di enucleare eccezioni non sollevate da una parte ma di fare applicazione alle deduzioni delle parti
7 dell'art. 115 c.p.c. È del tutto corretto quindi affermare che le difese dell'agente erano finalizzate a dimostrare il carattere incolpevole dell'inadempimento, mai contestato nei termini indicati alla preponente e nella sostanza ammesso. Le diverse eccezioni proposte nel corso di giudizio di primo grado erano quindi effettivamente tardive e non ritualmente proposte.
5. Con il secondo motivo, l'appellante rileva che, secondo il Giudice, i testi
“hanno sostanzialmente confermato che fosse a stabilire il budget”, Pt_2 essendo quindi da ritenere dimostrato che il budget veniva fissato unilateralmente dalla preponente.
Tanto premesso, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, segnala allora l'interessato che la clausola risolutiva espressa, compresa quella in cui è indicato il minimo di affari, non può essere ritenuta applicabile dal Giudice se non dopo aver valutato se quanto previsto in essa costituisca un effettivo inadempimento essenziale alla luce degli obblighi delle parti e del contesto, spaziale e temporale, in cui esse operano.
Quanto ai minimi di affari previsti per l'anno 2021, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se gli stessi fossero eccessivi in considerazione anche del fatto che il mondo era colpito dalla pandemia COVID-19. Mentre per il 2020 il budget era fissato in € 850.000,00 (non raggiunto dall'esponente, con la tolleranza della controparte), il valore delle vendite per il 2021 veniva fissato in € 857.658,00, con aumento unilaterale.
Circa l'affermazione del Giudice secondo cui “il ricorrente ha aderito mediante sottoscrizione al budget 2021, senza sollevare contestazione alcuna”,
l'appellante evidenzia che lettera con cui è stato comunicato il budget da raggiungere era stata sottoscritta nel gennaio dell'anno 2021, quando l'agente era impossibilitato a svolgere alcune osservazioni e/o contestazioni in merito, in quanto non avrebbe potuto sapere l'andamento del mercato. Stante la fissazione unilaterale del budget, la determinazione di un budget di € 857.658,00 per l'anno
2021, che avrebbe ancora scontato gli effetti della pandemia, non era affatto ragionevole, soprattutto in considerazione del fatto che nell'anno precedente l'appellante aveva raggiunto un giro d'affari di € 604.950,00 (pari ad appena il
71,17% del budget 2020 fissato a € 850.000,00).
Il Giudice dei Tribunale di Modena, quindi, avrebbe dovuto esaminare se il minimo d'affari fissato dalla preponente fosse stato congruo al periodo richiesto, considerato anche della “congiuntura economica negativa (fatto notorio) cagionata dall'avvento della pandemia globale”.
Il motivo è infondato.
È innanzitutto parziale la ricostruzione delle risultanze della prova testimoniale operata dall'appellante, posto che il Giudice, dopo aver notato che i
8 testi “hanno sostanzialmente confermato che fosse a stabilire il Pt_2 budget”, ha anche aggiunto “tendenzialmente sulla base dei risultati di zona dell'anno precedente e che vi fosse una – seppur limitata – possibilità di interlocuzione da parte dell'agente”. L'eccezione è pertanto mal posta.
L'esame delle risultanze istruttorie consente peraltro di prendere atto del carattere restrittivo della lettura che ne ha dato il Giudice e della natura riduttiva del riferimento alla mera “possibilità di interlocuzione da parte dell'agente”, avendo affermato, ad es., il teste dipendente della società quale funzionario Tes_1 commerciale, responsabile dell'area di lingua tedesca, che “Per quanto riguarda il budget per l'anno 2021, lo si è fatto alla fine del 2020 ed io ho avuto modo di collaborare alla stesura ed alla redazione del budget del 2021 perché poche settimane prima del mio ingresso in 04.01.2021, ovviamente già andavo Pt_2 presso l'azienda e l'allora Direttore Commerciale mi ha coinvolto nella CP_2 gestione della riflessione sul budget. La redazione del budget è attività fondamentale per l'azienda perché bisogna stabilire, insieme agli agenti, quale sarà il futuro anno dell'azienda stessa … In generale il budget viene disegnato e nello specifico viene concordato insieme all'agente che poi lo deve realizzare …
L'azienda disegna un obiettivo generale dell'anno, io discuto con gli agenti cercando di condividere quanto più possibile gli obiettivi da raggiungere.
L'agente si confronta con me che sono il responsabile commerciale sul budget da raggiungere, anche perché, poi, entrambi siamo responsabili del raggiungimento
o meno del budget stesso … Come detto, l'agente si confronta con me che sono il suo capo ma, se non raggiungiamo un accordo sul budget e, quindi, l'agente non vuole accettarlo e, quindi, firmarlo, può andare a discuterne con il mio capo che, all'epoca nel 2021, era . CP_2
Quanto al dato, dirimente, dell'accettazione scritta del budget da parte dell'agente, la tesi di quest'ultimo, volta a valorizzare la propria buona fede nel condividere obiettivi troppo ambiziosi, non è condivisibile1. Se già nel 2020
l'interessato aveva sviluppato un volume di affari pari al solo 71,17% del budget,
2020 (fissato a € 850.000,00) e se è notorio che la “congiuntura economica negativa (fatto notorio) cagionata dall'avvento della pandemia globale” sussisteva ancora alla fine del 2020, sarebbe stato ben possibile per l'agente avanzare obiezioni sui programmi aziendali legate a un atteggiamento di prudente cautela, così che, nell'economia dell'eccezione dell'agente, non è possibile apprezzare alcun vizio o irregolarità nella condivisione del budget proposto per il
2021 (essendo chiaramente la preponente a fornire la prima indicazione sul punto,
9 dipendendo il livello auspicato di vendite, come chiarito dai testi, dal volume della produzione).
6. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto non documentate le restrizioni Covid nel territorio tedesco tra il dicembre 2020 e il maggio 2021 e ha ritenuto che le relazioni commerciali avrebbero potuto essere intrattenute mediante utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza.
Il motivo è infondato.
È del tutto condivisibile l'affermazione del Giudice secondo cui l'interessato non ha documentato l'entità e l'estensione delle richiamate restrizioni e ciò in quanto “non ha versato in atti i testi dei corrispondenti provvedimenti impositivi dei vari lockdown, bensì ha prodotto articoli di giornale e generiche dichiarazioni di clienti, comunque riferibili all'anno 2020”.
Nei limiti in cui le dichiarazioni scritte dei clienti sono riferibili al 2021 (le affermazioni del cliente KE & OS MB possono essere riferite con sicurezza soltanto al 2020), esse non vanno nella direzione indicata dall'agente. Il cliente ( ha infatti evidenziato che le visite dei Parte_4 Parte_5 rappresentanti erano possibili nel 2021 con vaccinazione.
Sono poi effettivamente generiche le dichiarazioni sul punto del teste che si è limitato ad affermare che “Io non ero più in ma ricordo Tes_2 Pt_2 che diversi Stati tedeschi sono stati interessati, da novembre fino a maggio 2021 da vari lock down”.
L'affermazione del Giudice secondo cui “quand'anche ciò fosse stato provato, tale assunto non apparirebbe necessariamente decisivo, giacché – quanto meno con i clienti già acquisiti – non si può escludere che le relazioni commerciali potessero essere intrattenute mediante utilizzo di strumenti comunicazione a distanza (quali telefonate, email, videoconferenze), alternativi alle visite presso i clienti” appare essere stata non del tutto correttamente interpretata dall'appellante (per cui “le relazioni commerciali a distanza nel settore ceramico sono impossibili, dato che si tratta di oggetti materiali per la vendita dei quali non è sufficiente la sola visione a distanza”), riferendosi il
Tribunale almeno al caso dei clienti già acquisiti, potendo assumersi una possibile rilevanza di contatti a distanza con riferimento a materiale già noto ai clienti.
Quanto riportato nella sentenza è poi un discorso fondato su nozioni di comune esperienza, compiuto dal Tribunale nell'ambito della valutazione dell'eccezione dell'agente, non trattandosi di rilievo che avrebbe dovuto essere introdotto necessariamente dalla preponente.
10 L'appellante non ha dunque fornito adeguate indicazioni utili a comprendere in quali termini le restrizioni disposte nel 2021 in Germania per fronteggiare la diffusione della pandemia avrebbero impedito l'adempimento.
È vero poi che la documentazione prodotta dalla società (v. il doc. 7, su cui l'agente non ha preso posizione) dà conto di un incremento di vendite in
Germania del 17.45% rispetto al 2019, come peraltro confermato dai testi escussi.
Precisamente, il teste dipendente della resistente quale Direttore Tes_3
Amministrativo e Finanziario, ha riconosciuto e confermato i documenti nn. 5, 6 e
7, che gli sono stati esibiti, affermando che “Io nel 2019 non c'ero ancora ma, essendo arrivato nel 2020, ho analizzato anche i dati del 2019 per metterli a confronto con quelli del 2020. Riconosco altresì il format usato da CP_3
… Per la redazione del budget vengono utilizzati anche i dati di cui sopra e ciò perché si fanno sempre confronti tra quello che è il dato di settore con quello che
è il dato di in termini comparativi”. Il teste ha anche confermato il doc. Pt_2
16 (bilancio al 31.12.2021), evidenziando che l'incremento di fatturato è indicato a p. 8 (“I ricavi di vendita evidenziano un incremento dell'11,3%. L'incremento di fatturato, in misura diversa, risulta generalizzato su tutte le aree di mercato”).
Il teste ha ricordato che “Sì, è vero, il 2021 è stato chiuso con un Tes_1 incremento generalizzato delle vendite in tutte le aree di mercato. Non ho mai letto completamente il bilancio di cui al documento n. 16 che mi viene mostrato …
Sì, è vero;
preciso che posso rispondere per il 2021, anche se posso dire che i dati vengono tutti sempre elaborati da . Riconosco il Parte_6 documento n. 7 che mi viene mostrato”.
7. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, per quello che riguarda la valutazione della gravità di inadempimento del ricorrente, il Tribunale ha statuito che sono rimasti sforniti di prova i fatti relativi alla dilazione dei tempi di consegna, alla cessazione di alcune serie e all'aumento dei prezzi di listino.
Anche questo motivo è infondato.
La preponente, riprendendo dati forniti da e non contestati, ha CP_3 dimostrato che il prezzo medio al mq praticato sul mercato tedesco nel 2021, pari a € 13,69, era comunque inferiore al prezzo medio applicato in Germania dalle aziende produttrici di piastrelle, pari a € 13,94 al mq. Si condivide allora la considerazione della società, secondo cui “Si deve, quindi, escludere che
l'affermato incremento dei prezzi medi di vendita abbia potuto incidere negativamente sulle vendite. Al contrario: la circostanza che i prezzi medi praticati da siano stati inferiori a quelli mediamente praticati dalle altre Pt_2 aziende ceramiche avrebbe, invero, dovuto favorire la conclusione di contratti di vendita”.
11 Il doc. 16 dell'agente dà poi conto di prodotti posti fuori produzione alla fine del dicembre 2021, circostanza non rilevante ai fini dello sviluppo del volume degli affari relativo allo stesso anno. Il catalogo del 2021 conteneva le serie menzionate dall'agente (ad eccezione di “Focus”, non corrispondente in sé al nome di alcuna serie) e il documento è stato ricevuto dall'interessato.
Quanto ai tempi di consegna, l'appellante intende il riferimento compiuto dalla società a un ritardo di 20 giorni (tra la trasmissione dell'ordine e l'evasione) come riguardante ciascun ordine, trattandosi invece di un dato medio, avendo dimostrato poi la controparte (doc. 11) che con riferimento alle piastrelle
“Concrete” il ritardo medio era di 14,20 giorni.
Il teste ha confermato sul punto i capp. 13 (“Vero che il lasso Tes_1 temporale medio di evasione degli ordini effettuati dai clienti presenti nella zona assegnata al sig. nell'anno 2021 è stata di 20 giorni, come Persona_1 da documento che si esibisce al teste”) e 14 (“Vero che il lasso temporale medio di evasione degli ordini delle ceramiche serie “Concret” effettuati dai clienti presenti nella zona assegnata al sig. nell'anno 2021 è Parte_1 stata di 14,20 giorni, come da documento che si esibisce al teste”), rispondendo, rispettivamente, “Sì, è vero. Ne sono a conoscenza e lo ricordo bene perché fui proprio io ad estrapolare detto dato dal nostro gestionale, per rispondere ad alcune domande che mi venivano fatte proprio dal ricorrente. Dal documento n. 9 che mi viene mostrato si evince detto dato … La data della fattura è la data in cui la spedizione viene fatturata;
la spedizione, addirittura, può anche essere precedete detta data, al massimo contestuale, ma mai successiva” e “Sì, è vero.
Riconosco e confermo il documento n. 11 che mi viene mostrato. Preciso che detto documento l'ho estrapolato io stesso dal nostro gestionale … L'ho estrapolato perché io devo sapere la giacenza media degli ordini in portafoglio in modo da stimolare il cliente a ritirare la merce. 14,20 giorni è un termine super celere”.
E la comunicazione del 17.6.2021 inviata dal ai clienti dà soltanto Tes_1 conto di possibili disagi legati all'evasione degli ordini.
Il Giudice ha correttamente evidenziato poi il dato della sussistenza di giacenze di magazzino, confermata dai testi (“Sì, la resistente dispone di Tes_4 prodotti pronti in magazzino … Ci sono linee particolari che sono sempre pronte in magazzino perché hanno alta rotazione, esempio Concret, Cottage, OI de
LO, JE ed altre che adesso non menziono … Sì, è vero, la resistente alterna la produzione delle diverse linee di piastrelle. Ci sono poi piastrelle prodotte in via continuativa, precisamente quelle ad alta rotazione che ho menzionato prima ed anche quelle in gamma, ossia quelle del catalogo del
12 momento”) e (“I prodotti sempre pronti in magazzino sono quelli più Tes_1 richiesti dai clienti che quindi teniamo sempre pronti”).
È irrilevante la doglianza espressa al riguardo nell'atto di appello (“In merito al fatto che disponesse di giacenze di magazzino, Parte_2 si evidenzia che tale circostanza è irrilevante ai fini della decisione della presente vertenza”), non argomentata o smentita dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate.
È irrilevante anche la mancata partecipazione alla fiera Cersaie nel 2021, che la società ha chiarito essersi svolta alla fine dell'anno per presentare i prodotti da vendere nel 2022.
8. Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha erroneamente ritenuto osservato da parte della preponente l'onere di documentare l'incremento delle vendite delle piastrelle nell'anno 2021 rispetto ai precedenti anni 2019-2020, sottolineando l'agente che “le tabelle prodotte da controparte e poste a fondamento della decisione da parte del Giudice del
Tribunale di Modena sono generiche in quanto sono prodotte da Parte_6
(come è stato confermato dal teste all'udienza di prove del
[...] Tes_1
07/12/2023) e, quindi, non si riferiscono solo alle vendite della Parte_2
. La società, secondo l'interessato, “Per provare che il mercato
[...] tedesco ha avuto un incremento … avrebbe dovuto produrre la documentazione riferita solo al mercato tedesco, ma ciò non è stato fatto”.
Prosegue l'appellante evidenziando che “il teste ha dichiarato di non Tes_1 avere mai letto completamente il bilancio e, quindi, se il bilancio non è stato letto dal teste, come lo stesso avrebbe potuto confermare che c'è stato un incremento delle vendite?
Inoltre, il teste ha dichiarato che l'incremento era generalizzato in Tes_1 base alle tabelle redatte da facendo quindi riferimento Parte_6 ad un dato riferito non solo al mercato delle preponente, ma a tutti i produttori del settore ceramico.
Infatti, il teste ha precisato che gli “elaborati sono generici e non Tes_1 legati ad una zona in particolare”.
Si evidenzia ulteriormente che mediante la Parte_2 produzione del doc. 18 ha confermato – indirettamente – che nel 2021 il mercato tedesco non raggiungeva i minimi dalla stessa prestabiliti.
Difatti, ha prodotto la lettera con cui è stato Parte_2 contestato il mancato raggiungimento dei minimi d'affari ad un altro Agente della
Germania.
Ulteriormente si evidenzia che dall'esame del doc. 7 prodotto da Pt_2 nel giudizio di primo grado, si evince che nel primo trimestre l'export di piastrelle
13 in tutta UE ha avuto poca crescita e che nel quarto trimestre 2021 l'export verso
Germania addirittura era in negativo (“Variazioni percentuali mq – 1,95%
Valore – 2,28% … variazioni % su IV trim 2020 – 0,34%”).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Giudice del Tribunale di Modena ha erroneamente affermato che nel 2021 “la resistente ha documentato che le vendite di piastrelle abbiamo avuto un incremento”, in quanto, sul punto, alcun documento è stato prodotto dalla preponente, e, quindi, anche per tale motivo, la sentenza emessa dal Tribunale di Modena deve essere riformata …
Per quanto sopra esposto, l'intimato recesso da parte di
[...] non è supportato da alcuna giusta causa e quindi, Parte_2 all'esponente devono essere riconosciute le indennità ex lege previste”.
Il motivo, esaminato anche nella parte in cui, riprendendo indicazioni presenti anche nell'articolazione dei precedenti motivi di appello, vale a censurare la valutazione del Giudice in punto di sussistenza della giusta causa di recesso, è infondato.
Il dato relativo all'incremento di vendite di ceramica sul mercato tedesco nel
2021 è indicativo di una fase favorevole alle vendite del tutto congruo quale termine di raffronto e, dunque, al fine di valutare la portata dell'inadempimento dell'appellante, non assumendo altrettanta rilevanza dati parziali o dati relativi alle vendite della sola preponente (posto che la diminuzione di vendite legate ad es. all'inadempimento dell'agente potrebbe precludere al medesimo inadempimento di emergere nella sua rilevanza). È poi irrilevante anche il dato che il teste non avesse letto il bilancio (circostanza che comunque non Tes_1 potrebbe escludere la conoscenza delle relative risultanze), il cui contenuto rileva in sé quale rappresentazione di una certa situazione o vicenda economica.
La possibilità di far valere la clausola risolutiva espressa (che è valida, non contrastando con previsioni di legge o convenzionali) e di esigerne l'applicazione consegue alla valorizzazione di alcune circostanze concrete idonee a renderne proporzionata la previsione e adeguati gli effetti, in presenza di elementi tali da giustificare la valutazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso.
Precisamente, occorre evidenziare che:
a) la clausola risolutiva espressa è stata concordata;
b) non è stata raggiunta la prova degli elementi ostativi alla possibilità di ritenere esigibile l'adempimento, segnalati dall'appellante quali unici fattori idonei ad escludere la possibilità per la preponente di avvalersi della clausola in concreto;
c) l'impossibilità per la società di avvalersi della clausola e, peraltro,
l'assenza della stessa giusta causa di recesso è stata sostenuta dall'agente soltanto in relazione alla sussistenza di quegli elementi, così che, accertatane la non
14 ricorrenza, viene meno la possibilità di ritenere assente o di ritenere contestata la giusta causa di recesso nei termini espressi dalla stessa pattuizione;
d) la necessità, dunque, di dare seguito alla valutazione delle parti tradottasi nella previsione della stessa clausola consente di tener conto della circostanza che l'agente aveva realizzato nell'anno 2021 un volume di affari pari ad € 482.096 a fronte di un target di € 857.658, con uno scostamento in negativo dagli obiettivi concordati del 43,79%; l'assai consistente flessione nelle vendite si poneva effettivamente in controtendenza rispetto all'andamento dell'export del settore ceramico registrato nell'anno 2021 verso la Germania, come attestato dai dati forniti da sia pure a fronte dell'applicazione di prezzi Parte_6 inferiori a quelli medi al mq in Germania;
i risultati dell'operato dell'agente (allo stesso interamente imputabili, non essendo stata evidenziata in primo grado alcuna altra corresponsabilità circa la diminuita vendita nel mercato di competenza, avendo evidenziato peraltro la società, ad abundantiam, che nella primavera del 2021 egli aveva assunto un incarico di collaborazione in favore anche di altra preponente, riducendo necessariamente l'impegno presso l'appellata) avevano evidentemente arrecato un consistente pregiudizio al mercato di nella zona di sua competenza, realizzando nell'anno 2021 un fatturato Pt_2 pari a 1/3 rispetto a quello del primo anno di vigenza contrattuale.
Il tutto, si ribadisce, in linea con il principio giurisprudenziale espresso da
Cass., n. 1830/2023 cit., avendo esito positivo, in presenza della clausola risolutiva espressa, la verifica del Giudice relativa alla sussistenza di un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, ben potendo tenersi conto in quest'ottica delle complessive dimensioni economiche del contratto (v. il limite minimo del valore delle vendite), dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale (vale in questo caso il mancato sviluppo di affari nella misura del 43,79%) e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività, apparendo del tutto condivisibile la considerazione finale della società secondo cui “le circostanze che precedono comprovano il colpevole disinteresse, costante
e non episodico, del Ricorrente, causativo di un calo allarmante del fatturato nella zona di sua competenza. Tanto vale a ritenere integrata la giusta causa di recesso: la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto avrebbe ben potuto comportare un prolungamento (ed altresì un aumento) del danno concreto subito dalla Società in termini di mancate vendite e di perdita di clientela”.
9. Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata.
15 10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che, peraltro, con il riferimento alla necessaria valutazione della sussistenza di un Pt_3 effettivo inadempimento essenziale alla luce degli obblighi delle parti e del contesto, spaziale e temporale, in cui esse operano, finisce per sovrapporre indebitamente il profilo relativo alla validità dell'accordo iniziale a quello dell'esigibilità dell'adempimento.