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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Lisa MICOCHERO Presidente est.
Dott.ssa Silvia BARISON Giudice
Dott. Carlo AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE iscritta al n. 4410 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to SCHIOPPA FRANCESCO con domicilio eletto in Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
contumace
PARTE RESISTENTE
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al signor per i gravissimi fatti sopra descritti, CP_1
alle seguenti condizioni:
1. disporre l'affidamento esclusivo della piccola alla Per_1
madre, la signora libera questa di fissare la Parte_1
residenza propria e della figlia ove riterrà più opportuno e di richiedere il passaporto per Per_1
2. per effetto di quanto sopra, se richiesto dal padre, consentire allo stesso solo visite “protette” sotto la supervisione degli assistenti sociali del Comune di Venezia;
3. stabilire a carico del signor il versamento in favore della CP_1
signora della somma di € 300,00 al mese a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento della figlia;
4. in relazione alle spese straordinarie da affrontare per il Per_1
signor sarà tenuto a contribuire nella misura del 50% secondo CP_1
quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.
Decorso il termine a tal fine stabilito dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare, alle medesime condizioni della separazione, ex art. 473bis49. c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor in data 13 Parte_1 CP_1
2 maggio 2022 in Venezia e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del medesimo comune al n. 34/p.1/uff.1/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.3.2023 Parte_1
esponeva che in data 13.5.2022 aveva contratto matrimonio con con rito civile in Venezia, trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Venezia n. 34 parte 1 anno 2022; che dall'unione era nata la figlia in data Persona_2
10.8.2022 a Venezia;
che i coniugi non avevano mai fissato la propria residenza all'interno della stessa abitazione e la ricorrente risiedeva, assieme alla piccola e a figlia nata da una Per_1 Persona_3
precedente relazione, presso l'abitazione dei suoi genitori sita in
Sestiere Dorsoduro n. 2123/C, Venezia, mentre il signor in Via CP_1
Isonzo n. 36 a Quarto d'Altino; che la ricorrente aveva lavorato come collaboratrice scolastica presso l'istituto scolastico “Francesco
Morosini” di Venezia, ma attualmente era disoccupata;
che il signor non aveva una occupazione stabile;
che questi, per diversi mesi, CP_1
aveva trattenuto in uso esclusivo il bancomat del conto corrente della moglie, sottraendo denaro per esigenze estranee alla famiglia;
che la ricorrente aveva quindi dovuto chiedere un consistente aiuto economico ai suoi genitori;
che il giorno 14 settembre 2022 nei pressi del parcheggio di Santa Marta a Venezia, il si è infuriato con la CP_1
ricorrente alla semplice richiesta di restituzione delle chiavi dell'automobile del padre, di cui questi si era impossessato, e l'aveva spinta violentemente a terra;
che alcuni giorni più tardi, il 18 settembre
3 2022, mentre con le sue figlie si trovava presso l'abitazione del CP_1
sita in Quarto d'Altino, questi, che nel corso della nottata era già stato rifiutato sessualmente dalla moglie, aveva abusato della stessa, sottomettendola con la forza;
che quella stessa mattina, volendo tornare a Venezia con le figlie, mentre percorreva via Stazione, era stata raggiunta da , a bordo dell'automobile di proprietà CP_1
del padre, il quale, per impedire alla ricorrente e alle bambine di raggiungere la stazione dei treni, aveva sbarrato loro la strada con l'automobile ed aveva accelerato violentemente come per volerle investire;
che in quella circostanza il dopo aver minacciato la CP_1
moglie che “sarebbe finita male” se non fosse salita in auto, era sceso dalla vettura ed aveva strappato dalle mani della ricorrente la carrozzina con dentro la piccola e l'aveva posta nell'auto, Per_1
costringendola di fatto a risalire sull'autovettura; che il giorno 8 novembre 2022, presso il parcheggio di Santa Marta a Venezia, dopo l'ennesimo rifiuto di restituire le chiavi dell'automobile del suocero, il alla presenza delle due bambine, aveva inveito contro la moglie CP_1
intimandole di “smettere di rompere i coglioni”, e, dopo un paio di minuti, era sopraggiunto alle spalle della ricorrente strattonandola violentemente fino a farla quasi a cadere a terra, iniziando poi a sferrare dei fortissimi calci direzionandoli dal basso verso l'alto e colpendo il fondo del passeggino con l'intenzione di far sbalzare fuori che aveva quindi spinto violentemente a terra la moglie e la Per_1
piccola , che tentavano di allontanarlo, e sbattuto violentemente la Per_3
carrozzina con dentro la piccola contro un muro;
che il Per_1 CP_2
[...] non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia Per_1
disinteressandosene completamente, costringendo così la moglie a provvedere autonomamente ad acquistare tutto quanto necessario alla vita della piccola;
che il non aveva dato il permesso alla moglie CP_1
di usare la documentazione dei suoi redditi al CAF al fine di richiedere l'assegno unico all'INPS per la figlia.
Tanto premesso, la ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale alle condizioni indicate in premessa e per la successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
, cui veniva regolarmente notificato l'atto introduttivo, CP_1
rimaneva contumace.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo.
All'udienza del 6.7.2023 compariva la sola ricorrente che confermava il ricorso. Alla stessa udienza venivano sentiti, ai sensi dell'art. 473 bis
15 e 40 c.p.c., i sommari informatori richiesti, stante gli episodi di violenza narrati nel ricorso introduttivo.
All'esito il giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio sulla pronuncia della richiesta separazione giudiziale. Con sentenza n. 2279/23 il Tribunale dichiarava la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio con rito civile in data 13.5.2022 in Venezia registrato al n. 34, parte I, anno 2022 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia. Veniva quindi emessa contestuale ordinanza di rimessione della causa in istruttoria e
5 ordinanza ex art. 473 bis, c.22, c.p.c. del giudice in cui così disponeva:
“affida la minore in via super esclusiva alla madre, alla Persona_2
quale spetteranno tutte le decisioni relative alla cura, istruzione e fissazione della residenza della minore e presso la quale avrà stabile residenza e collocazione;
dispone che il padre potrà vedere la figlia con il consenso della madre, mediante incontri in spazio Per_1
neutro o in modalità protetta, con la supervisione del Servizio Sociale di Venezia;
pone a carico di il pagamento entro il giorno CP_1
5 di ogni mese in favore di a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia della somma di Per_1
€300,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia;
dispone che l'assegno UNICO INPS sia percepito integralmente da Parte_1
.
[...]
All'esito del deposito delle informative richieste alla GdF e all'INPS con l'ordinanza sopra menzionata, il giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio, con rinuncia da parte del difensore dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e dal comportamento processuale tenuto, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato ed essendo passata in giudicato la sentenza con cui è stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi.
6 Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve ritenersi oramai rinunciata la declaratoria di addebito della separazione al in quanto in sede di precisazione delle conclusioni CP_1
sulla pronuncia della separazione personale tra i coniugi tale domanda non è stata coltivata né può essere pronunciata in questa sede.
Possono essere inoltre confermate con riguardo alla figlia minore le modalità di affidamento già previste nell'ordinanza di data Per_1
26.11.23, per cui va disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” della stessa alla madre con facoltà per il padre di vederla mediante incontri in spazio neutro o in modalità protetta, con la supervisione del Servizio
Sociale di Venezia.
Va ricordato che l'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Ora nei casi di affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater
c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad
7 assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Inoltre la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, avere un solo
8 genitore che decida anche sulle questioni di maggiore interesse che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello “super esclusivo” è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario.
Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze della figlia minore, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile, oltre che dalla sua contumacia nel presente giudizio, anche dalla sua irreperibilità da parte dei Servizi Sociali e dalla totale assenza di contatti con la madre. Ne consegue che nel caso di specie risulta maggiormente conforme all'interesse della minore disporre l'affidamento c.d. “super esclusivo” alla madre, unico genitore di riferimento attualmente per la piccola , con facoltà Per_1
di adottare tutte le decisioni riguardanti la minore.
Il padre potrà vedere la figlia solo con modalità protette con la tempistica stabilita dai Servizi Sociali competenti in considerazione dei comportamenti violenti tenuti in passato.
9 Va altresì confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di 300,00 euro mensili, Per_1
somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
E' infatti risultato dalle indagini della GdF disposte e dall'acquisizione della documentazione relativa alla sua posizione INPS che il CP_1
risulta dipendente a tempo indeterminato dal 2023 della Serteca Istalla
S.r.l. (che svolte attività di installazione di condizionatori) e che percepisce un reddito superiore a 1.000,00 euro mensili.
Va altresì posto a suo carico il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore individuate secondo il protocollo di questo Tribunale.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e in data 13.5.2022 in Venezia registrato al n.
[...] CP_1
34, parte I, anno 2022 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, alle seguenti condizioni:
La figlia minore è affidata in via c.d. “super esclusiva” alla Per_4
madre, con facoltà di adottare tutte le decisioni riguardanti la minore;
il padre potrà vedere la figlia solo con modalità protette con la tempistica stabilita dai Servizi Sociali competenti;
10 Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia nella misura di 300,00 euro mensili, somma Per_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore individuate secondo il protocollo di questo Tribunale.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Condanna a corrispondere a le CP_1 Parte_1
spese di lite del grado che liquida in 7.616,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 13.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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