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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 719/2025, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO GALLETTI e UMBERTO
ZERBA PAGELLA, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. NUNZIO DOMENICO ROLANDI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 13.6.2025 il procuratore di parte ricorrente si è richiamato alle conclusioni rassegnate negli atti difensivi introduttivi.
*********************************************
Pagina nr. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte,
ha esposto che: - la società gestisce il porto di in forza Parte_1 Pt_1 di concessione demaniale;
era proprietaria di un'imbarcazione Controparte_1 denominata Jokabi, ormeggiata presso il porto, in forza di contratto stipulato in in data 1.6.2023; - in base alle pattuizioni contrattuali, di Pt_1 Pt_1 Pt_1 aveva emesso fatture per un totale di 30.723,82 euro, a titolo di canoni di ormeggio;
- tuttavia, era rimasta inadempiente, anche a seguito di Controparte_1 solleciti;
- la ricorrente, nel timore che l'imbarcazione potesse lasciare gli ormeggi per destinazione ignota senza provvedere al pagamento del dovuto, aveva proposto ricorso per sequestro conservativo che veniva dapprima accolto inaudita altera parte e successivamente confermato all'udienza del 13.3.2025.
Era pertanto interesse della ricorrente promuovere il giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. al fine di sentir accertare l'esistenza del proprio credito e condannare la convenuta al relativo pagamento, oltre a interessi commerciali.
Si è costituita tardivamente che, riservando ogni diritto e Controparte_1 contestazione al prosieguo della trattazione della procedura, ha chiesto di concedere un breve rinvio per poter proporre alla controparte un piano di rientro
“che dovrebbe essere onorato con i proventi della vendita della imbarcazione, in ordine alla quale sono pendenti avanzate trattative”. Inoltre, non si è opposto alla richiesta di conferma del procedimento cautelare e ha formulato istanza per ottenere l'autorizzazione ad accedere alla imbarcazione assoggettata al vincolo cautelare.
Alla prima udienza, il procuratore di parte ricorrente ha insistito come in ricorso opponendosi al rinvio richiesto dalla controparte. Nessuno è comparso per
Controparte_1
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*******************
Preliminarmente, lette le difese di parte convenuta, pare opportuno chiarire che la fase cautelare relativa al sequestro conservativo si è già conclusa, in quanto il
Tribunale ha confermato il sequestro concesso inaudita altera parte (doc. 10 ricorrente) con ordinanza emessa a verbale in data 13.3.2025, ai sensi dell'art. 669
Pagina nr. 2 sexies c.p.c. (doc. 11 ricorrente). In tale sede, il giudice ha concesso termine di 60 giorni per promuovere il giudizio di merito.
Parte ricorrente, in ottemperanza a tale provvedimento, ha instaurato la presente causa, azionando nel merito la pretesa creditoria vantata nella fase cautelare a sostegno della misura richiesta. Pertanto, è questa la sede in cui il convenuto avrebbe potuto dedurre le proprie difese.
Inoltre, sempre in via preliminare, si precisa che non è stata accolta la richiesta di rinvio, avanzata nella memoria di costituzione dal difensore della convenuta, considerato che essa trova origine nell'esigenza allegata di proporre alla creditrice un piano di rientro “che dovrebbe essere onorato con i proventi della vendita dell'imbarcazione”. Sennonché, il sequestro cautelare che grava sull'imbarcazione preclude per sua natura qualsivoglia atto dispositivo, così di fatto impedendo un piano di recupero sotteso alla vendita del bene. Ne consegue che la richiesta di rinvio risulta priva di idonea motivazione.
Tanto chiarito, nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
In termini generali, va osservato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sent. N. 13533 del 30/10/2001; nonché Cass. Sez. I, Sent. N. 1743 del 26/01/2007).
Nel caso di specie, la creditrice ha certamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante in quanto:
- ha provato, producendo in via documentale, il titolo negoziale sulla base del quale agisce (contratto di ormeggio – doc. 2);
- ha allegato specificamente l'inadempimento della controparte, consistente nel non aver pagato il canone di ormeggio, richiesto con le fatture 87 del giugno
2024, 1469 del 1° ottobre 2024, 2307 del 30 dicembre 2024 e 220 del 4 febbraio
2025, per un totale di 30.723,82 euro.
Pagina nr. 3 Dal suo canto, la debitrice non ha contestato: - l'esistenza del rapporto contrattuale;
- il fatto che l'imbarcazione di sua proprietà sia effettivamente stata ormeggiata per il periodo in oggetto presso il porto di - il proprio Pt_1 inadempimento (che anzi ha espressamente ammesso, rappresentando l'esigenza di un piano di rientro), - il quantum richiesto con le fatture azionate, sulla base delle pattuizioni contrattuali.
Accertato, dunque, l'inadempimento di la convenuta deve essere Controparte_1 condannata a pagare in favore di la somma di euro 30.723,82, Parte_1 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 119/2012, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Va a questo punto considerato che ha chiesto di essere autorizzata Controparte_1 ad accedere alla imbarcazione assoggettata al vincolo cautelare per poter mostrarla a terzi interessati all'acquisto, per asportare beni mobili di sua proprietà, per eseguire interventi di manutenzione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 610 c.p.c., il giudice è tenuto a provvedere, quando insorgono difficoltà che non ammettono dilazione durante l'esecuzione della misura.
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata a formulare l'istanza senza rappresentare difficoltà o opposizioni da parte della ricorrente rispetto alle richieste svolte. La ricorrente, peraltro, neppure ha contestato espressamente l'istanza alla prima udienza. Pertanto, si ritengono non sussistere i presupposti di legge per provvedere a determinare le modalità attuative della misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della assai modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi minimi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi il processo esaurito all'esito di una unica udienza).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Pagina nr. 4 1) Condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 30.723,82, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 e ss.mm., dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 545,00 per anticipazioni ed in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 18/06/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 719/2025, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO GALLETTI e UMBERTO
ZERBA PAGELLA, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. NUNZIO DOMENICO ROLANDI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 13.6.2025 il procuratore di parte ricorrente si è richiamato alle conclusioni rassegnate negli atti difensivi introduttivi.
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Pagina nr. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte,
ha esposto che: - la società gestisce il porto di in forza Parte_1 Pt_1 di concessione demaniale;
era proprietaria di un'imbarcazione Controparte_1 denominata Jokabi, ormeggiata presso il porto, in forza di contratto stipulato in in data 1.6.2023; - in base alle pattuizioni contrattuali, di Pt_1 Pt_1 Pt_1 aveva emesso fatture per un totale di 30.723,82 euro, a titolo di canoni di ormeggio;
- tuttavia, era rimasta inadempiente, anche a seguito di Controparte_1 solleciti;
- la ricorrente, nel timore che l'imbarcazione potesse lasciare gli ormeggi per destinazione ignota senza provvedere al pagamento del dovuto, aveva proposto ricorso per sequestro conservativo che veniva dapprima accolto inaudita altera parte e successivamente confermato all'udienza del 13.3.2025.
Era pertanto interesse della ricorrente promuovere il giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. al fine di sentir accertare l'esistenza del proprio credito e condannare la convenuta al relativo pagamento, oltre a interessi commerciali.
Si è costituita tardivamente che, riservando ogni diritto e Controparte_1 contestazione al prosieguo della trattazione della procedura, ha chiesto di concedere un breve rinvio per poter proporre alla controparte un piano di rientro
“che dovrebbe essere onorato con i proventi della vendita della imbarcazione, in ordine alla quale sono pendenti avanzate trattative”. Inoltre, non si è opposto alla richiesta di conferma del procedimento cautelare e ha formulato istanza per ottenere l'autorizzazione ad accedere alla imbarcazione assoggettata al vincolo cautelare.
Alla prima udienza, il procuratore di parte ricorrente ha insistito come in ricorso opponendosi al rinvio richiesto dalla controparte. Nessuno è comparso per
Controparte_1
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
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Preliminarmente, lette le difese di parte convenuta, pare opportuno chiarire che la fase cautelare relativa al sequestro conservativo si è già conclusa, in quanto il
Tribunale ha confermato il sequestro concesso inaudita altera parte (doc. 10 ricorrente) con ordinanza emessa a verbale in data 13.3.2025, ai sensi dell'art. 669
Pagina nr. 2 sexies c.p.c. (doc. 11 ricorrente). In tale sede, il giudice ha concesso termine di 60 giorni per promuovere il giudizio di merito.
Parte ricorrente, in ottemperanza a tale provvedimento, ha instaurato la presente causa, azionando nel merito la pretesa creditoria vantata nella fase cautelare a sostegno della misura richiesta. Pertanto, è questa la sede in cui il convenuto avrebbe potuto dedurre le proprie difese.
Inoltre, sempre in via preliminare, si precisa che non è stata accolta la richiesta di rinvio, avanzata nella memoria di costituzione dal difensore della convenuta, considerato che essa trova origine nell'esigenza allegata di proporre alla creditrice un piano di rientro “che dovrebbe essere onorato con i proventi della vendita dell'imbarcazione”. Sennonché, il sequestro cautelare che grava sull'imbarcazione preclude per sua natura qualsivoglia atto dispositivo, così di fatto impedendo un piano di recupero sotteso alla vendita del bene. Ne consegue che la richiesta di rinvio risulta priva di idonea motivazione.
Tanto chiarito, nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
In termini generali, va osservato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sent. N. 13533 del 30/10/2001; nonché Cass. Sez. I, Sent. N. 1743 del 26/01/2007).
Nel caso di specie, la creditrice ha certamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante in quanto:
- ha provato, producendo in via documentale, il titolo negoziale sulla base del quale agisce (contratto di ormeggio – doc. 2);
- ha allegato specificamente l'inadempimento della controparte, consistente nel non aver pagato il canone di ormeggio, richiesto con le fatture 87 del giugno
2024, 1469 del 1° ottobre 2024, 2307 del 30 dicembre 2024 e 220 del 4 febbraio
2025, per un totale di 30.723,82 euro.
Pagina nr. 3 Dal suo canto, la debitrice non ha contestato: - l'esistenza del rapporto contrattuale;
- il fatto che l'imbarcazione di sua proprietà sia effettivamente stata ormeggiata per il periodo in oggetto presso il porto di - il proprio Pt_1 inadempimento (che anzi ha espressamente ammesso, rappresentando l'esigenza di un piano di rientro), - il quantum richiesto con le fatture azionate, sulla base delle pattuizioni contrattuali.
Accertato, dunque, l'inadempimento di la convenuta deve essere Controparte_1 condannata a pagare in favore di la somma di euro 30.723,82, Parte_1 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 119/2012, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Va a questo punto considerato che ha chiesto di essere autorizzata Controparte_1 ad accedere alla imbarcazione assoggettata al vincolo cautelare per poter mostrarla a terzi interessati all'acquisto, per asportare beni mobili di sua proprietà, per eseguire interventi di manutenzione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 610 c.p.c., il giudice è tenuto a provvedere, quando insorgono difficoltà che non ammettono dilazione durante l'esecuzione della misura.
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata a formulare l'istanza senza rappresentare difficoltà o opposizioni da parte della ricorrente rispetto alle richieste svolte. La ricorrente, peraltro, neppure ha contestato espressamente l'istanza alla prima udienza. Pertanto, si ritengono non sussistere i presupposti di legge per provvedere a determinare le modalità attuative della misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della assai modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi minimi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi il processo esaurito all'esito di una unica udienza).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Pagina nr. 4 1) Condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 30.723,82, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 e ss.mm., dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 545,00 per anticipazioni ed in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 18/06/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 5