Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/05/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2024, proposto da
NT LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Centro Direzionale is. E/4 (pal. Fadim);
contro
Comune di Cercola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza n. 31 del 21 dicembre 2023 del Comune di Cercola - Area Tecnica, avente a oggetto “ revoca ordinanza n. 25 del 15.11.2023 ed emissione nuova ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ”;
- della nota del Comune di Cercola - Ufficio Antiabusivismo prot. n. 1276 dell’11 gennaio 2024, avente a oggetto “ Diniego richiesta di proroga - piantumazione temporanea via dei AN ”;
- nonché, in via presupposta, se e per quanto di ragione: della relazione di sopralluogo prot. n. 14846 del 14 agosto 2023; della Relazione di verifica a firma del Responsabile del servizio UTC del comune di Cercola prot. n. 16041 del 6 settembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cercola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza n. 31 del 21 dicembre 2023, avente a oggetto “ revoca ordinanza n. 25 del 15.11.2023 [per erronea indicazione del nome della via oggetto del provvedimento] ed emissione nuova ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ”, il Comune di Cercola ha ingiunto all’odierno ricorrente la rimozione – nel termine di 5 giorni – di n. 20 palme, dallo stesso piantumate nel lotto di terreno sito in viale dei AN (nell’ordinanza revocata, erroneamente indicato come via delle Palme), “ lungo la linea di confine stradale … ad un interasse di circa 6.00 mt, distanziate dal limite di proprietà per circa 2.00 mt ”, la cui presenza era stata accertata con relazione di sopralluogo prot. n. 14846 del 14 agosto 2023 dal Responsabile del servizio UTC.
Il provvedimento si fonda sulla seguente motivazione:
- con la comunicazione assunta al prot. n. 14828 del 14 agosto 2023, il ricorrente, in qualità di proprietario del fondo, aveva dichiarato che la piantumazione avrebbe avuto carattere temporaneo;
- nella Relazione di verifica a firma del Responsabile del servizio UTC del Comune di Cercola, trasmessa a mezzo PEC e assunta con prot. 16041 del 6 settembre 2023, “ si rammentava la temporaneità della piantumazione in 90 gg ”;
- l’intero territorio del Comune di Cercola è stato dichiarato: di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, giusta D.M. del 5 agosto 1961, e quindi sottoposto – attualmente – ai vincoli di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004; sismico con grado di sismicità S=9 ai sensi della legge regionale n. del 1983; sottoposto al vincolo di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 21 del 2003;
- l’abuso contestato ricade all’interno del territorio oggetto del vigente Piano Territoriale Paesaggistico dei comuni Vesuviani, approvato con D.M. 28 dicembre 1998.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente muove le seguenti censure:
a) violazione dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di attività libera, come affermato anche nella relazione istruttoria di sopralluogo prot. n. 14846 del 14 agosto 2023;
b) incongruità del termine di ripristino dello stato dei luoghi, pari a cinque giorni, assegnato per la rimozione di venti esemplari di palma alti oltre quattro metri, in violazione, sotto altro e diverso profilo, del disposto di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, che assegna all’uopo il termine di novanta giorni;
c) assenza dei presupposti di fatto e di diritto per contestare la violazione dell’articolo 146 decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto con la messa a dimora delle palme il proprietario non ha proceduto a nessuna delle azioni ivi contemplate (distruzione del sito, introduzione di modificazioni che ne abbiano pregiudicato il valore paesaggistico);
d) violazione dell’Allegato A, punto A.14, richiamato dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 31 del 2017, che indica gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
e) irrilevanza del riferimento alla legge sul rischio vulcanico e alla classificazione sismica del territorio comunale, rispetto alla natura e alla consistenza dei beni oggetto dell’ordinanza di ripristino.
Con l’ordinanza 10 aprile 2024, n. 718, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ valutato sussistente, nell’immediato, il requisito del periculum in mora insito nella perdurante efficacia dell’ordinanza gravata anche in ragione delle dirette ripercussioni che comporterebbe l’abbattimento di venti palme sul loro sito di dimora, pregiudizio non suscettibile di idoneo successivo ristoro ”.
Il ricorso è fondato.
In linea generale, la messa a dimora di alberi può essere eseguita liberamente, non essendo contemplata tra gli interventi per i quali sia richiesto il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività; del resto, il Comune non chiarisce quale titolo edilizio reputi necessario per la piantumazione delle palme, e, peraltro, tale tipologia di intervento neppure presenta – in sé – alcun carattere edilizio.
Per quanto concerne, poi, le aree paesaggisticamente tutelate, secondo il D.P.R. n. 31 del 2017, allegato A, punto A.14, sono interventi “ esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ” la “ sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista ”, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame.
Sotto tale profilo, rileva quanto rappresentato dalla Relazione tecnica agronomica prodotta dal ricorrente (e non efficacemente contestata nel merito dall’Amministrazione comunale), dalla quale risulta quanto segue:
- oltre alla piantumazione, non sono stati compiuti interventi complementari di trasformazione del fondo, “ quali ad esempio la realizzazione di impianti di irrigazione e/o di illuminazione ” o la “ sistemazione del fronte ”;
- in relazione al richiamato articolo 117 delle N.T.A, “ nell’ambito dell’ecosistema del territorio afferente all’area di piantumazione in discussione, la presenza di diverse decine di palme nel territorio circostante connatura le palme come fortemente rappresentative del complesso ecologico in cui vivono quasi sempre in gruppi numerosi ”; “ le palme allocate ad oggi nelle aree circostanti quella di intervento risalgono a epoche di impianto diverse, con la presenza di esemplari giovani di recente piantumazione e esemplari monumentali, il cui impianto risale a decine di anni fa, quasi a denotare una relazione storica tra il territorio e le palme, che in questo modo risultano naturalizzate nel biotopo locale per uso e consuetudine ”;
- “ a riguardo della lamentata violazione dell’art. 892 del c.c., gli appellanti hanno provveduto a portare la distanza dal limite di proprietà a 3 metri e a 7 metri l’interasse tra le piante, e, inoltre, avranno cura di tutorare opportunamente le essenze arboree ”, come accertato con la nota prot. n. 17181 del 25 settembre 2023 del Comune di Cercola;
- sotto il profilo del grado di sismicità del territorio, “ l’ordinanza dirigenziale [appare] manchevole in ordine alla perizia fitostatica e strutturale non fornisce alcuna certezza in merito al rischio di eventuali possibili cedimenti e schianto delle piante ”;
- quanto al rischio vulcanico, può ragionevolmente ritenersi “ la mera insignificanza della presenza o meno di una o più palme ”;
- infine, “ riguardo al sito in studio, così come si rileva dalla cartografia di merito, esso risulta completamente esterno all’area vincolata dal Piano Territoriale Paesaggistico dei comuni Vesuviani ”.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Cercola al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO