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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2142/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2142/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” riservato in decisione il 5/3/2025;
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.:
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f.: ) unitamente ai quali è Parte_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrente TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
giunta regionale pro tempore
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa e note di trattazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/02/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, il 1° agosto 2020, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1
esclusiva responsabilità per l'esondazione del 22/2/2015 del Rio Mannara e del Rio Sguazzatorio, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura che riterrà dovuta in via equitativa, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP agr. , con vittoria di Persona_1
spese ed onorari, con distrazione in favore degli avvocati e Pt_2 Pt_3
[...]
In punto di fatto ha esposto che:
--conduceva in affitto un fondo di mq 5.196, sito nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA),
riportato in catasto al foglio 6, particella 584;
--in data 22 febbraio 2015, detto fondo, a causa dell'esondazione del Rio
Mannara e del Rio Sguazzatorio, è stato completamente sommerso da notevole quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma ed altre sostanze estranee da esso provenienti;
CP inondazione gli ha causato ingenti danni, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità della coltivazione di finocchio su mq.
3.600 per una produzione di 126 quintali e del suolo preparato in serra per la coltura succedanea per mq 1.100, nonché il deposito sul terreno di melma e detriti per circa 2 cm, con perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
N. 2142/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--dopo l'allagamento, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione del fondo in discorso che durò parecchie settimane” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--all'epoca dei fatti, “il Rio Mannara ed il Rio Sguazzatorio, che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della si presentavano in stato di pessima Controparte_1
manutenzione: il loro alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno che ne limitano sensibilmente la sezione” (così il ricorso, pagina 2).
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la – previo riconoscimento della sua esclusiva Controparte_1 responsabilità nel verificarsi dell'evento – al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli morali, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
Alla prima udienza del 7/07/2020, stante la mancata comparizione della il giudice designato ha disposto la rinnovazione della Controparte_1
notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/1933, rinviando la causa all'udienza del 12/01/2021, poi rinviata d'ufficio al 7/06/2022.
In data 6/06/2022 si è costituita la la quale ha eccepito, Controparte_1
in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, invocando i compiti di vigilanza, Controparte_3 manutenzione e polizia idraulica sull'asta fluviale ad esso spettanti.
In particolare, la ha illustrato che i canali in questione sono opere di CP_1
bonifica che fanno parte del comprensorio di bonifica integrale (trattasi di alvei artificiali), ai sensi del R.D. 215/1933, della Legge Regionale n. 4/2003
e del consolidato orientamento del T.R.A.P. di Napoli, secondo cui l'Ente
Consortile è l'unico soggetto tenuto a svolgere la manutenzione ordinaria sui canali di propria competenza.
Nel merito, la ha dedotto che la domanda risarcitoria è infondata CP_1
atteso che le allegazioni sono carenti e mancano idonei elementi probatori
N. 2142/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
comprovanti i danni subiti e che l'esistenza di danni alla produttività agricola del fondo avrebbero dovuto essere dimostrati con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali, nonché del fascicolo aziendale.
La difesa sul punto è la seguente: “affinché il soggetto ricorrente assolva all'onere probatorio che su di lui incombe, egli dovrà produrre, oltre alla documentazione contabile e fiscale richiesta dalla normativa settoriale, altresì il fascicolo aziendale e la relativa scheda di validazione, nonché esibire Il quaderno di campagna (o registro dei trattamenti),obbligatorio ex lege per tutte le aziende agricole volte alla produzione di beni destinati alla vendita, al fine di dimostrare la data di semina e/o il trapianto e l'epoca della raccolta.
Solo attraverso il deposito della suddetta documentazione potrà dimostrarsi la perdita dei prodotti ed il conseguente danno subito”.
Parimenti, per i danni al terreno, secondo l'Ente il ricorrente avrebbe dovuto allegare documentazione afferente trasporto e scarico dei materiali di rifiuto ovvero incarico in tal senso conferito a ditta specializzata.
Ha concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata e, comunque, non provata;
il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Dopo la costituzione della vi è stato un ulteriore rinvio d'ufficio; CP_1
ammessa e delegata la prova testi, espletata la stessa, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2023, il giudice delegato, rilevato il pensionamento dell'avv. Ciro Maria Valanzuolo, ha dichiarato interrotto il giudizio.
In seguito all'istanza di riassunzione depositata dal ricorrente in data
15/09/2023, con decreto del 20/09/2023 è stata fissata per la trattazione l'udienza del 5/03/2024. All'esito di questa udienza, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza collegiale del 5/03/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
In data 20 febbraio 2025 l'istante ha depositato la comparsa conclusionale.
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Acquisite le note di trattazione scritta del ricorrente, tempestivamente depositate, il Tribunale all'esito della trattazione scritta del 5/03/2025, previa dichiarazione di contumacia della nella composizione Controparte_1
indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva
Si palesa infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Infatti, sebbene il contratto di locazione stipulato tra il ricorrente e CP_4
registrato il 3/06/2013 al n. 5223 - serie 3 - della durata di due anni
[...]
(dal 18 gennaio 2013 al 17 gennaio 2015), avente ad oggetto il terreno identificato in ricorso (sul punto cfr. allegato n. 1 della consulenza tecnica di parte), fosse scaduto alla data dell'esondazione del 22/02/2015, la prova della coltivazione diretta del fondo è emersa dalle dichiarazioni testimoniali, secondo cui l'attore all'epoca dei fatti coltivava il fondo agricolo indicato in ricorso;
è dunque verosimile che egli abbia sopportato in proprio il danno alla coltivazione, avendo provveduto a farla crescere, nonostante la ormai avvenuta scadenza del contratto di affitto del fondo (da pochi giorni alla data dell'alluvione), peraltro con la previsione, già alla stipula, della disdetta automatica alla scadenza.
In ogni caso è significativo che la – obbligata per quanto si dirà al CP_1
risarcimento – non allega nè documenta analoghe richieste risarcitorie da parte del proprietario.
***
Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture e al terreno, nonché dei danni morali derivanti dall'esondazione del Rio Mannara e del Rio Sguazzatorio avvenuta in data 22 febbraio 2015.
La fattispecie prospettata dall'istante va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre
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l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua volta “ex multis, CP_5
Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 22/02/2015 il Rio Mannara e il
Rio Sguazzatorio sono esondati, provocando l'allagamento del fondo per cui
è causa, è stata confermata dai testi escussi.
In particolare, il teste ha dichiarato “mi sono trovato a Testimone_1
transitare nei pressi dei luoghi di causa il giorno 22 febbraio 2015 e ho visto che il terreno del ricorrente era allagato. Ho visto che è stato invaso dall'acqua e dalla melma trasportati dai fiumi” (cf verbale di deposizione testimoniale in data 14.6.2023)
Deve ritenersi che all'origine dei fatti, oltre alla carenza di attività di pulizia, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque degli alvei in questione, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi. Infatti, secondo quanto dichiarato dai testi, all'allagamento ha in misura precipua contribuito l'assenza di manutenzione;
a tal proposito, il teste
[...]
ha affermato che “il Rio Sguazzatorio ed il Rio Mannara erano Tes_2 sporchi e pieni di detriti che impedivano il fluire dell'acqua”.
La sul punto non ha svolto alcuna attività istruttoria. CP_1
Sotto altro profilo si rileva che sull'eccezionalità dell'evento, che potrebbe escludere la responsabilità della e su cui grava il relativo onere CP_1
probatorio, nulla la stessa ha dedotto né dimostrato. CP_1
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***
Prova dei danni
Vale altresì premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Nell'identificare e quantificare i danni, il perito di parte, dott. agronomo
, ha indicato varie voci di danno che devono essere Persona_1
esaminate una ad una:
a) € 9.210,00 per la perdita della coltura di finocchi su superficie di mq 3.000;
b) € 3.060,00 per danni da mancata coltivazione succedanea della coltura di finocchio su superficie di mq 3.000;
c) € 4.715,00 per ripulitura detriti su intera superficie agraria di mq 4.100;
d) € 2.583,00 per ripristino della fertilità su intera superficie agraria di mq
4.100;
e) € 3.444,00 per ripristino quote superficiali terreno su intera superficie agraria di mq 4.100;
f) € 420,00 per ripristino impianto irriguo.
***
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, la prova dell'an si evince dalla dichiarazione dei testi escussi, in particolare dal teste che, all'uopo, ha Testimone_2 rappresentato di aver constatato che “il terreno del ricorrente era coltivato a finocchi che sono marciti a causa dell'acqua” (cf. verbale di causa del
14/06/2023).
Al contempo, i testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei prodotti per cui è causa e il quantitativo delle colture in produzione andato perduto.
Né, infine, la prova della consistenza di tali danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui non si percepisce
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lo stato preesistente del fondo agricolo e l'esatta quantità delle colture ivi praticate.
Sul quantum, in particolare, il perito di parte ha stimato il danno alla coltura di finocchi considerando una resa pari a kg 4,5 della pianta al mq a cui ha applicato un prezzo medio di mercato di € 3,07 al mq (prezzo desunto dal listino della Camera di Commercio di Salerno relativo all'anno 2015); sulla scorta di tali parametri, applicando una riduzione del 70% per i costi totali non sostenuti, ha calcolato il danno complessivo in € 9.210,00.
Ebbene, tale quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015
(allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale considerata.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Inoltre, sebbene dalla dichiarazione dei testi risulti il marciume della coltura di finocchi, gli stessi non hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante oggetto dell'allagamento.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, il quale ha genericamente confermato la relazione da lui redatta, la quale contiene una valutazione fondata esclusivamente sui prezziari delle merci, senza nessun riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, di guisa che non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
In considerazione di ciò, può dunque riconoscersi l'importo di euro 3.684,00 applicando i criteri indicati dal perito di parte, ma riconoscendo il 40% di quanto richiesto, in considerazione della mancata prova di un parametro importante, ovvero l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli
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anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Mancano, dunque, i documenti da cui – partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti - ricostruire in via 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sul fondo al momento dell'alluvione.
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In difetto di qualunque allegazione sull'eventuale titolo di detenzione del fondo successivo alla scadenza del contratto, nulla può riconoscersi per la mancata coltivazione succedanea della coltura di finocchio, peraltro dedotta in modo assai generico.
***
Ciò posto, con riferimento ai danni al terreno e all'impianto irriguo, il perito di parte nel suo elaborato tecnico – in cui deduce, erroneamente, che sussisteva un contratto di fitto, perché stando ai documenti di causa il contratto era scaduto già alla data dell'alluvione - ha elencato una serie di possibili attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Orbene, è inverosimile che il ricorrente con un contratto scaduto, munito di disdetta automatica e che prevedeva una penale di 50,00 euro giornalieri per il permanere del locatario sul fondo dopo la scadenza, peraltro in difetto di allegazione e prova di un diverso titolo di godimento successivo alla scadenza del contratto, se ne sia effettivamente fatto carico.
Né i testimoni hanno riferito se e per quanto tempo dopo la scadenza del contratto e dopo l'alluvione per cui è causa il ricorrente abbia continuato a coltivare – e a quale titolo – il fondo per cui è causa.
Ad ogni modo, anche altri elementi depongono nel senso dell'infondatezza del capo di domanda in esame.
In primo luogo, il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro) e che ne consenta la riconducibilità alla sua sfera giuridica.
In secondo luogo, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, ma anche con riferimento all'impiego di fertilizzanti, si tratta di attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese fornitrici specializzate;
nè si spiega la ragione di uno
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scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Peraltro, non c'è nelle dichiarazioni dei testi nessun riferimento alla tipologia di prodotti che sarebbero stati utilizzati per la dedotta disinfestazione del terreno.
Il negativo scrutinio di questo capo di domanda è rafforzato dal rilievo che i testimoni nulla riferiscono sulle persone che furono addette alle attività in questione, né sull'effettivo compimento delle medesime da parte del ricorrente.
Ed invero, il teste ha riferito genericamente “ho visto che Testimone_1
sono stati rimossi la melma, le canne e i detriti ma non so come sono stati smaltiti”.
Il teste afferma in modo del tutto evanescente che “per ripristinare il Tes_2
terreno sono state necessarie molteplici operazioni tipo zappatura etc. che sono durate 4-5- mesi [n.b.: 4 oppure 5?] perché l'acqua ha impiegato molto tempo a riassorbirsi”.
L'affermazione prova troppo! E finisce per risultare contraddittoria. Sono occorsi 4-5- mesi per la pulizia perché l'acqua non si riassorbiva, dunque non
è vero che le operazioni sono durate tanto, ma forse, a rigore di logica, non sono state possibili fino a che l'acqua non si è asciugata del tutto.
Il perito di parte ascoltato come testimone, sul punto, è stato più che generico, asserendo di essere passato sul luogo “dopo qualche tempo” e di aver visto che erano in corso delle “operazioni di ripristino e pulizia”, precisando di non aver diretto le operazioni. Nulla di più.
Quindi, le attività specialistiche indicate nella perizia di parte, prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
In conclusione, in difetto di prova di chi svolse la pulizia, di quando fu fatta, di chi la decise e di chi la compì, in difetto, altresì, di documentazione probante e in assenza di deduzione e prova di un titolo di godimento del fondo successivo alla fine del contratto, ogni richiesta in esame é respinta.
***
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Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
3.684,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso difetto di legittimazione passiva. CP_1
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1
cui ci si occupa nel presente giudizio.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'alveo in questione.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di
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gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Quanto alla responsabilità del , se ne è occupata la sentenza del _3
Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della CP_1
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso
d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al del comprensorio, ove non abbia _3
provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del _3
, permane anche quella concorrente della non essendo
[...] CP_1
peraltro litisconsorte necessario il , nel presente giudizio nemmeno _3
citato.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che CP_1 il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr.
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artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale _3
(cfr. art. 3 comma 4 L.R. n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello CP_1
Statuto del Consorzio approvato con delibera della del Controparte_1
26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del
TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli Enti), la legittimamente è stata CP_1 chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle _3
opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Per tutte le considerazioni che precedono la va condannata Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
***
Vista l'espressa richiesta in tal senso, contenuta nella comparsa conclusionale depositata il 20/02/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n°
1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
***
Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dal ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per
2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della CP_1
e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e Parte_2
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2142/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo
[...] Controparte_1 favore, dell'importo complessivo di € 3.684,00, oltre rivalutazione monetaria
N. 2142/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Caldiero pag. 14 Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dalla data dell'evento (22.2.2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1 al ricorrente la residua parte, che liquida in € 79,00 per esborsi documentati ed € 900,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori avv.ti e Parte_2
dichiaratisi anticipatari, nella misura di metà per ognuno. Parte_3
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli addì 5.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Dacomo Fulvio
N. 2142/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Caldiero Pasquale/ pag. 15 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2142/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” riservato in decisione il 5/3/2025;
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.:
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f.: ) unitamente ai quali è Parte_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrente TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
giunta regionale pro tempore
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa e note di trattazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/02/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, il 1° agosto 2020, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1
esclusiva responsabilità per l'esondazione del 22/2/2015 del Rio Mannara e del Rio Sguazzatorio, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura che riterrà dovuta in via equitativa, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP agr. , con vittoria di Persona_1
spese ed onorari, con distrazione in favore degli avvocati e Pt_2 Pt_3
[...]
In punto di fatto ha esposto che:
--conduceva in affitto un fondo di mq 5.196, sito nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA),
riportato in catasto al foglio 6, particella 584;
--in data 22 febbraio 2015, detto fondo, a causa dell'esondazione del Rio
Mannara e del Rio Sguazzatorio, è stato completamente sommerso da notevole quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma ed altre sostanze estranee da esso provenienti;
CP inondazione gli ha causato ingenti danni, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità della coltivazione di finocchio su mq.
3.600 per una produzione di 126 quintali e del suolo preparato in serra per la coltura succedanea per mq 1.100, nonché il deposito sul terreno di melma e detriti per circa 2 cm, con perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
N. 2142/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--dopo l'allagamento, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione del fondo in discorso che durò parecchie settimane” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--all'epoca dei fatti, “il Rio Mannara ed il Rio Sguazzatorio, che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della si presentavano in stato di pessima Controparte_1
manutenzione: il loro alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno che ne limitano sensibilmente la sezione” (così il ricorso, pagina 2).
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la – previo riconoscimento della sua esclusiva Controparte_1 responsabilità nel verificarsi dell'evento – al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli morali, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
Alla prima udienza del 7/07/2020, stante la mancata comparizione della il giudice designato ha disposto la rinnovazione della Controparte_1
notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/1933, rinviando la causa all'udienza del 12/01/2021, poi rinviata d'ufficio al 7/06/2022.
In data 6/06/2022 si è costituita la la quale ha eccepito, Controparte_1
in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, invocando i compiti di vigilanza, Controparte_3 manutenzione e polizia idraulica sull'asta fluviale ad esso spettanti.
In particolare, la ha illustrato che i canali in questione sono opere di CP_1
bonifica che fanno parte del comprensorio di bonifica integrale (trattasi di alvei artificiali), ai sensi del R.D. 215/1933, della Legge Regionale n. 4/2003
e del consolidato orientamento del T.R.A.P. di Napoli, secondo cui l'Ente
Consortile è l'unico soggetto tenuto a svolgere la manutenzione ordinaria sui canali di propria competenza.
Nel merito, la ha dedotto che la domanda risarcitoria è infondata CP_1
atteso che le allegazioni sono carenti e mancano idonei elementi probatori
N. 2142/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
comprovanti i danni subiti e che l'esistenza di danni alla produttività agricola del fondo avrebbero dovuto essere dimostrati con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali, nonché del fascicolo aziendale.
La difesa sul punto è la seguente: “affinché il soggetto ricorrente assolva all'onere probatorio che su di lui incombe, egli dovrà produrre, oltre alla documentazione contabile e fiscale richiesta dalla normativa settoriale, altresì il fascicolo aziendale e la relativa scheda di validazione, nonché esibire Il quaderno di campagna (o registro dei trattamenti),obbligatorio ex lege per tutte le aziende agricole volte alla produzione di beni destinati alla vendita, al fine di dimostrare la data di semina e/o il trapianto e l'epoca della raccolta.
Solo attraverso il deposito della suddetta documentazione potrà dimostrarsi la perdita dei prodotti ed il conseguente danno subito”.
Parimenti, per i danni al terreno, secondo l'Ente il ricorrente avrebbe dovuto allegare documentazione afferente trasporto e scarico dei materiali di rifiuto ovvero incarico in tal senso conferito a ditta specializzata.
Ha concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata e, comunque, non provata;
il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Dopo la costituzione della vi è stato un ulteriore rinvio d'ufficio; CP_1
ammessa e delegata la prova testi, espletata la stessa, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2023, il giudice delegato, rilevato il pensionamento dell'avv. Ciro Maria Valanzuolo, ha dichiarato interrotto il giudizio.
In seguito all'istanza di riassunzione depositata dal ricorrente in data
15/09/2023, con decreto del 20/09/2023 è stata fissata per la trattazione l'udienza del 5/03/2024. All'esito di questa udienza, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza collegiale del 5/03/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
In data 20 febbraio 2025 l'istante ha depositato la comparsa conclusionale.
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Acquisite le note di trattazione scritta del ricorrente, tempestivamente depositate, il Tribunale all'esito della trattazione scritta del 5/03/2025, previa dichiarazione di contumacia della nella composizione Controparte_1
indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva
Si palesa infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Infatti, sebbene il contratto di locazione stipulato tra il ricorrente e CP_4
registrato il 3/06/2013 al n. 5223 - serie 3 - della durata di due anni
[...]
(dal 18 gennaio 2013 al 17 gennaio 2015), avente ad oggetto il terreno identificato in ricorso (sul punto cfr. allegato n. 1 della consulenza tecnica di parte), fosse scaduto alla data dell'esondazione del 22/02/2015, la prova della coltivazione diretta del fondo è emersa dalle dichiarazioni testimoniali, secondo cui l'attore all'epoca dei fatti coltivava il fondo agricolo indicato in ricorso;
è dunque verosimile che egli abbia sopportato in proprio il danno alla coltivazione, avendo provveduto a farla crescere, nonostante la ormai avvenuta scadenza del contratto di affitto del fondo (da pochi giorni alla data dell'alluvione), peraltro con la previsione, già alla stipula, della disdetta automatica alla scadenza.
In ogni caso è significativo che la – obbligata per quanto si dirà al CP_1
risarcimento – non allega nè documenta analoghe richieste risarcitorie da parte del proprietario.
***
Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture e al terreno, nonché dei danni morali derivanti dall'esondazione del Rio Mannara e del Rio Sguazzatorio avvenuta in data 22 febbraio 2015.
La fattispecie prospettata dall'istante va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre
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l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua volta “ex multis, CP_5
Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 22/02/2015 il Rio Mannara e il
Rio Sguazzatorio sono esondati, provocando l'allagamento del fondo per cui
è causa, è stata confermata dai testi escussi.
In particolare, il teste ha dichiarato “mi sono trovato a Testimone_1
transitare nei pressi dei luoghi di causa il giorno 22 febbraio 2015 e ho visto che il terreno del ricorrente era allagato. Ho visto che è stato invaso dall'acqua e dalla melma trasportati dai fiumi” (cf verbale di deposizione testimoniale in data 14.6.2023)
Deve ritenersi che all'origine dei fatti, oltre alla carenza di attività di pulizia, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque degli alvei in questione, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi. Infatti, secondo quanto dichiarato dai testi, all'allagamento ha in misura precipua contribuito l'assenza di manutenzione;
a tal proposito, il teste
[...]
ha affermato che “il Rio Sguazzatorio ed il Rio Mannara erano Tes_2 sporchi e pieni di detriti che impedivano il fluire dell'acqua”.
La sul punto non ha svolto alcuna attività istruttoria. CP_1
Sotto altro profilo si rileva che sull'eccezionalità dell'evento, che potrebbe escludere la responsabilità della e su cui grava il relativo onere CP_1
probatorio, nulla la stessa ha dedotto né dimostrato. CP_1
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***
Prova dei danni
Vale altresì premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Nell'identificare e quantificare i danni, il perito di parte, dott. agronomo
, ha indicato varie voci di danno che devono essere Persona_1
esaminate una ad una:
a) € 9.210,00 per la perdita della coltura di finocchi su superficie di mq 3.000;
b) € 3.060,00 per danni da mancata coltivazione succedanea della coltura di finocchio su superficie di mq 3.000;
c) € 4.715,00 per ripulitura detriti su intera superficie agraria di mq 4.100;
d) € 2.583,00 per ripristino della fertilità su intera superficie agraria di mq
4.100;
e) € 3.444,00 per ripristino quote superficiali terreno su intera superficie agraria di mq 4.100;
f) € 420,00 per ripristino impianto irriguo.
***
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, la prova dell'an si evince dalla dichiarazione dei testi escussi, in particolare dal teste che, all'uopo, ha Testimone_2 rappresentato di aver constatato che “il terreno del ricorrente era coltivato a finocchi che sono marciti a causa dell'acqua” (cf. verbale di causa del
14/06/2023).
Al contempo, i testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei prodotti per cui è causa e il quantitativo delle colture in produzione andato perduto.
Né, infine, la prova della consistenza di tali danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui non si percepisce
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lo stato preesistente del fondo agricolo e l'esatta quantità delle colture ivi praticate.
Sul quantum, in particolare, il perito di parte ha stimato il danno alla coltura di finocchi considerando una resa pari a kg 4,5 della pianta al mq a cui ha applicato un prezzo medio di mercato di € 3,07 al mq (prezzo desunto dal listino della Camera di Commercio di Salerno relativo all'anno 2015); sulla scorta di tali parametri, applicando una riduzione del 70% per i costi totali non sostenuti, ha calcolato il danno complessivo in € 9.210,00.
Ebbene, tale quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015
(allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale considerata.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Inoltre, sebbene dalla dichiarazione dei testi risulti il marciume della coltura di finocchi, gli stessi non hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante oggetto dell'allagamento.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, il quale ha genericamente confermato la relazione da lui redatta, la quale contiene una valutazione fondata esclusivamente sui prezziari delle merci, senza nessun riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, di guisa che non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
In considerazione di ciò, può dunque riconoscersi l'importo di euro 3.684,00 applicando i criteri indicati dal perito di parte, ma riconoscendo il 40% di quanto richiesto, in considerazione della mancata prova di un parametro importante, ovvero l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli
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anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Mancano, dunque, i documenti da cui – partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti - ricostruire in via 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sul fondo al momento dell'alluvione.
***
In difetto di qualunque allegazione sull'eventuale titolo di detenzione del fondo successivo alla scadenza del contratto, nulla può riconoscersi per la mancata coltivazione succedanea della coltura di finocchio, peraltro dedotta in modo assai generico.
***
Ciò posto, con riferimento ai danni al terreno e all'impianto irriguo, il perito di parte nel suo elaborato tecnico – in cui deduce, erroneamente, che sussisteva un contratto di fitto, perché stando ai documenti di causa il contratto era scaduto già alla data dell'alluvione - ha elencato una serie di possibili attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Orbene, è inverosimile che il ricorrente con un contratto scaduto, munito di disdetta automatica e che prevedeva una penale di 50,00 euro giornalieri per il permanere del locatario sul fondo dopo la scadenza, peraltro in difetto di allegazione e prova di un diverso titolo di godimento successivo alla scadenza del contratto, se ne sia effettivamente fatto carico.
Né i testimoni hanno riferito se e per quanto tempo dopo la scadenza del contratto e dopo l'alluvione per cui è causa il ricorrente abbia continuato a coltivare – e a quale titolo – il fondo per cui è causa.
Ad ogni modo, anche altri elementi depongono nel senso dell'infondatezza del capo di domanda in esame.
In primo luogo, il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro) e che ne consenta la riconducibilità alla sua sfera giuridica.
In secondo luogo, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, ma anche con riferimento all'impiego di fertilizzanti, si tratta di attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese fornitrici specializzate;
nè si spiega la ragione di uno
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scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Peraltro, non c'è nelle dichiarazioni dei testi nessun riferimento alla tipologia di prodotti che sarebbero stati utilizzati per la dedotta disinfestazione del terreno.
Il negativo scrutinio di questo capo di domanda è rafforzato dal rilievo che i testimoni nulla riferiscono sulle persone che furono addette alle attività in questione, né sull'effettivo compimento delle medesime da parte del ricorrente.
Ed invero, il teste ha riferito genericamente “ho visto che Testimone_1
sono stati rimossi la melma, le canne e i detriti ma non so come sono stati smaltiti”.
Il teste afferma in modo del tutto evanescente che “per ripristinare il Tes_2
terreno sono state necessarie molteplici operazioni tipo zappatura etc. che sono durate 4-5- mesi [n.b.: 4 oppure 5?] perché l'acqua ha impiegato molto tempo a riassorbirsi”.
L'affermazione prova troppo! E finisce per risultare contraddittoria. Sono occorsi 4-5- mesi per la pulizia perché l'acqua non si riassorbiva, dunque non
è vero che le operazioni sono durate tanto, ma forse, a rigore di logica, non sono state possibili fino a che l'acqua non si è asciugata del tutto.
Il perito di parte ascoltato come testimone, sul punto, è stato più che generico, asserendo di essere passato sul luogo “dopo qualche tempo” e di aver visto che erano in corso delle “operazioni di ripristino e pulizia”, precisando di non aver diretto le operazioni. Nulla di più.
Quindi, le attività specialistiche indicate nella perizia di parte, prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
In conclusione, in difetto di prova di chi svolse la pulizia, di quando fu fatta, di chi la decise e di chi la compì, in difetto, altresì, di documentazione probante e in assenza di deduzione e prova di un titolo di godimento del fondo successivo alla fine del contratto, ogni richiesta in esame é respinta.
***
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Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
3.684,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso difetto di legittimazione passiva. CP_1
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1
cui ci si occupa nel presente giudizio.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'alveo in questione.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di
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gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Quanto alla responsabilità del , se ne è occupata la sentenza del _3
Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della CP_1
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso
d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al del comprensorio, ove non abbia _3
provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del _3
, permane anche quella concorrente della non essendo
[...] CP_1
peraltro litisconsorte necessario il , nel presente giudizio nemmeno _3
citato.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che CP_1 il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr.
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artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale _3
(cfr. art. 3 comma 4 L.R. n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello CP_1
Statuto del Consorzio approvato con delibera della del Controparte_1
26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del
TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli Enti), la legittimamente è stata CP_1 chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle _3
opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Per tutte le considerazioni che precedono la va condannata Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
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Vista l'espressa richiesta in tal senso, contenuta nella comparsa conclusionale depositata il 20/02/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n°
1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
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Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dal ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per
2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della CP_1
e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e Parte_2
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2142/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo
[...] Controparte_1 favore, dell'importo complessivo di € 3.684,00, oltre rivalutazione monetaria
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dalla data dell'evento (22.2.2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1 al ricorrente la residua parte, che liquida in € 79,00 per esborsi documentati ed € 900,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori avv.ti e Parte_2
dichiaratisi anticipatari, nella misura di metà per ognuno. Parte_3
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli addì 5.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Dacomo Fulvio
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