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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5458/2024, pendente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Pennaforti ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario Dott. Lorenzo Raponi resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato la sig.ra Parte_1 premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11.4.2023) e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 con la suddetta decorrenza, oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento del beneficio de CP_1 quo;
chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1 avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014; ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass.
Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5. 201 a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 19/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5458/2024, pendente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Pennaforti ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario Dott. Lorenzo Raponi resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato la sig.ra Parte_1 premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11.4.2023) e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 con la suddetta decorrenza, oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento del beneficio de CP_1 quo;
chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1 avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014; ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass.
Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5. 201 a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 19/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti