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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/06/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9986/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9986/2024 promosso da
, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
CLAUDIO GABRIELE MARIA BASILE, C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Via F. Riso, n. 80, Catania;
appellante contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO CASTIONI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica C.F._3
certificata Email_1
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – inadempimento contrattuale – modifica della domanda – onere della prova.
All'odierna udienza del 30.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza n. 1485/2024, con cui il Giudice di pace di Catania ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di , di condanna al rimborso Controparte_1
dei servizi accessori (imbarco prioritario, scelta posto a sedere e imbarco bagaglio a mano in cabina) pagati all'atto della prenotazione e non goduti, in occasione del volo EJU4569 Parigi-
Catania di giorno 22.05.2023 ed al risarcimento dei danni patiti.
1. Svolgimento del giudizio di primo grado
Nel giudizio di primo grado ha chiesto dichiararsi la responsabilità di Parte_1 CP_1
per inadempimento del contratto di trasporto aereo, in relazione ai servizi accessori
[...]
acquistati insieme al biglietto aereo per il volo EJU4570 Parigi-Catania del 22.05.2023 e la condanna del vettore al rimborso della somma di euro 102,66 ed al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di euro 300,00. A supporto delle domande ha allegato la mail inviata per la prenotazione, dalla quale si evince il costo complessivo dei voli (andata e ritorno) e dei servizi accessori, pari ad euro 328,52.
, in sede di precisazione delle conclusioni, ha ridotto la quantificazione delle Parte_1
somme richieste (euro 40,99 a titolo di rimborso dei servizi non fruiti ed euro 48,00 a titolo di risarcimento dei danni), rinunciando al ristoro del danno non patrimoniale.
La compagnia aerea convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate da , in quanto infondate e non provate, posta la mancata dimostrazione del costo Parte_1
effettivo dei servizi extra prenotati, oggetto della richiesta di rimborso.
In particolare, secondo la prospettazione di non vi sarebbe Controparte_1
stato alcun inadempimento da parte del vettore aereo, bensì una rinuncia da parte della passeggera.
Infatti, al momento del check in, , scegliendo un posto a sedere di categoria Parte_1
standard anziché upfront, avrebbe implicitamente rinunciato ai servizi extra acquistati (ovverosia l'imbarco prioritario e la possibilità di portare in cabina un bagaglio a mano aggiuntivo).
La compagnia aerea ha poi precisato di aver già provveduto al rimborso della somma di euro
6,50, pari al costo del posto a sedere upfront rinunciato dalla passeggera, ed ha prodotto le schermate del programma di prenotazione, dalle quali si evince che il costo dei servizi extra prenotati da è pari ad euro 40,99 (di cui euro 6,99 per il suddetto posto a sedere Parte_1
upfront).
2. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Catania ha rigettato la domanda attorea ritenendola infondata e non provata ed ha condannato al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
In particolare il Giudice di pace ha così motivato: “La ricorrente richiede il rimborso di servizi acquistati e non goduti, per l'ammontare di €.102,66, imputando tale somma alla priorità nell'imbarco, al posto in prima fila ed all'imbarco della valigia di maggiori dimensioni. Tuttavia, stante la contestazione di controparte circa l'ammontare genericamente indicato rispetto al prezzo di entrambi i biglietti (non ricavabile neanche dalla prenotazione che contiene indicazioni di ulteriori passeggeri), la parte non ne ha fornito prova, salvo ad indicare in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente modificando la domanda, il diverso ammontare richiesto in
€.40,99 per i servizi non fruiti, senza, tuttavia, dimostrarne la causa”. Anche la domanda di risarcimento del danno è stata rigettata nel giudizio di primo grado, in quanto non provata.
3. Motivi d'appello
ha impugnato la sentenza del Giudice di pace nella parte in cui ha rigettato la Parte_1
richiesta di rimborso ed ha condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo l'appellante ha rilevato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di pace di
Catania per aver ritenuto che la nuova quantificazione della domanda, operata in sede di precisazione delle conclusioni, costituisca una modifica della stessa e come tale sia tardiva.
In particolare, l'odierna appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha argomentato in ordine alla ammissibilità della modifica quantitativa in diminuzione della domanda o alla rinuncia ad un capo di essa, che restano nella disponibilità delle parti sino al momento del deposito delle comparse conclusionali o memorie di replica.
Con il secondo motivo ha eccepito l'errata applicazione delle regole Parte_1 sull'onere probatorio e la violazione dell'art. 115 c.p.c. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, sulla base delle ordinarie regole in materia di onere probatorio in materia contrattuale, l'attore che lamenta l'inadempimento deve provare la conclusione del contratto ed allegare l'inadempimento e , in primo grado, ha assolto l'onere probatorio sulla Parte_1 stessa gravante fornendo la prova dell'acquisto dei biglietti aerei e dei servizi accessori, circostanza peraltro non contestata dal vettore aereo.
In punto di quantificazione, in mancanza dei dettagli sui singoli costi, non forniti dal sistema di prenotazione, l'odierna appellante ha operato una quantificazione approssimativa ed in eccesso che, in base al principio di prossimità della prova, sarebbe stato onere della compagnia aerea contestare, dimostrando il minor prezzo sborsato.
Secondo l'appellante, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere provato il fatto, solo allegato dal vettore aereo, che sia stata la stessa passeggera a modificare il posto a sedere al momento del check in, perdendo così il diritto agli altri servizi accessori.
Parte appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“1) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 1485/2024 pubblicata il 08/07/2024, resa dal Giudice di Pace di Catania dott.ssa Rosa Anna Tremoglie nel giudizio 8768/2023 R.G., accogliendo la domanda proposta e condannando la al rimborso Controparte_2
in favore della sig.ra delle spese sostenute in fase di prenotazione per i servizi Parte_1 non fruiti pari ad € 40,99 e al risarcimento di quanto pagato in fase d'imbarco pari ad € 48,00.
2) per l'effetto riformare il capo relativo alle spese di lite ponendole interamente a carico della
”. Controparte_2
4. Le deduzioni della parte appellata
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
In particolare, la compagnia appellata ha argomentato sulla corretta valutazione delle prove da parte del Giudice di pace, riproponendo le medesime difese svolte in primo grado ed argomentando sull'inammissibilità della domanda, modificata dall'odierna appellante solo in fase di precisazione delle conclusioni, sull'avvenuto rimborso della somma di euro 6,50 per il posto a sedere upfront non fruito (circostanza non contestata) e sull'insussistenza del diritto ad ulteriori forme di rimborso o risarcimento del danno.
5. Motivi della decisione
Cosi ricostruite le domande e le eccezioni delle parti, l'appello è parzialmente meritevole di accogliemento con riferimento alla domanda di rimborso, mentre non può essere accolto con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
Deve, infatti, ritenersi fondato il primo motivo d'appello.
Sul punto va osservato che le variazioni puramente quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.
Secondo un orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, anche in sede di comparsa conclusionale o memoria di repliche è possibile rinunciare a qualche capo della domanda con relativa restrizione del thema decidendum ovvero ridurre quantitativamente il petitum. Si riporta, per tutte, il principio di diritto espresso dalla recente Cass. civ., Sez. un., 07.02.2024, n. 3453
(mutatis mutandis, in tema di giudizio di appello): la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte 'dispone' delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che lo stesso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (si veda anche
Cass. civ., Sez. II, 15.04.2014, n. 8737).
Nel caso in esame, l'odierna appellante, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, ha ridotto quantitavimente il petitum, rideterminando l'ammontare della richiesta di rimborso e della relativa richiesta di risarcimento sulla base degli elementi emersi nel corso del giudizio;
al contempo, non ha avanzato alcuna una domanda nuova, nei termini chiariti dalla giurisprudenza richiamata, tale da essere considerata tardiva.
Ne deriva che il Giudice di pace ha errato nel ritenere inammissibile, in quanto nuova e tardiva, la nuova quantificazione della domanda effettuata dall'odierna appellante in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve ritenersi fondato anche il secondo motivo d'appello, dovendosi osservare che, come correttamente argomentato da parte appellante, il creditore, in materia contrattuale, deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore;
spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione prospettata quale inadempiuta (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001). L'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per le parti di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione in base al principio c.d. di vicinanza o prossimità della prova.
Ciò premesso, nel caso in esame l'odierna appellante (attrice in primo grado) ha assolto l'onere probatorio sulla stessa ricadente allegando la mail di prenotazione dei voli aerei da cui emerge l'acquisto di due voli (titolo contrattuale).
In punto di quantificazione, posta la mancata specificazione dei costi delle singole voci, l'odierna appellante ne ha dato prima una quantificazione approssimata, salvo poi a rideterminare il quantum della domanda sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa compagnia aerea.
Infatti, ha depositato nel corso del giudizio di primo grado le schermate estratte Controparte_1
da programma di prenotazione, dalle quali è possibile desumere il costo dei servizi accessori acquistati e non fruiti, di seguito riportate: In particolare, dalla superiore schermata è possibile evincere che il prezzo pagato dalla passeggera per l'acquisto del biglietto aereo per la tratta Parigi-Catania è pari ad euro 46,99, mentre il costo dei servizi extra per le due tratte ammonta ad euro 81,98 (euro 40,99 per tratta), oltre euro
25,56 per tasse.
Ne deriva che il prezzo pagato per i servizi accessori non fruiti per la tratta Parigi-Catania va quantificato nella somma di euro 40,99. Il costo del solo posto a sedere upfront per una tratta
(rimborsato dalla compagnia aerea a seguito della mancata fruizione) è invece pari ad euro 6,50.
Sempre in punto di prova, va osservato che il vettore aereo odierno appellato ha eccepito che la mancata erogazione dei servizi accessori acquistati non è imputabile alla compagnia aerea, in quanto sarebbe stata la stessa a rinunciare al posto upfront perdendo anche gli Parte_1
altri servizi;
tuttavia, non ha fornito la prova della circostanza allegata.
Infatti, le schermate prodotte da provano solo la modifica del Controparte_1
posto a sedere nel volo EJU4569 Parigi-Catania da upfront a standard , senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere che la modifica sia stata richiesta e si riferisca proprio alla passeggera
. Parte_1
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi che abbia volontariamente Parte_1 rinunciato ai servizi accessori già acquistati, la compagnia aerea avrebbe dovuto rimborsare l'intera somma di euro 40,99 pagata per l'acquisto dei servizi accessori e non solo il prezzo pagato per il posto upfront (euro 6,50).
In conclusione, sulla base di quanto sopra, l'odierna appellante ha diritto ad essere rimborsata dell'importo pagato per tutti i servizi accessori acquistati e non fruiti in relazione al volo EJU4569
Parigi-Catania di giorno 22.05.2023, detratto il costo del posto a sedere upfront già rimborsato, importo che va correttamente quantificato in euro 34,49 (pari a euro 40,99 - euro 6,50).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno in misura pari all'importo pagato in fase d'imbarco per il bagaglio a mano, lo stesso non è dovuto, in quanto la passeggera ha effettivamente usufruito (in maniera incontestata) del servizio ed il riconoscimento della superiore somma costituirebbe una duplicazione di quanto già riconosciuto in accoglimento della domanda di rimborso.
6. Statuizioni finali e spese
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza del Giudice di pace va riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso avanzata da;
la Parte_1 compagnia aerea appellata va condannata a rimborsare all'odierna appellante la somma di euro
34,49, oltre interessi legali dal 14.09.2023 (data di instaurazione del giudizio di primo grado). Va invece rigettata la ulteriore domanda risarcitoria, per i motivi suddetti. Le spese devono essere compensate, per entrambi i gradi, nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello con riferimento alla domanda di rimborso e al rigetto relativo alla domanda risarcitoria (costituenti capi separati della pronuncia impugnata). Per la restante metà, le spese dei due gradi del giudizio vengono poste a carico della parte appellata soccombente e determinate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della ridotta attività processuale espletata, delle limitate questioni giuridiche trattate, del carattere documentale del procedimento e della modalità di assunzione della decisione nel presente grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9986/2024, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza n. Parte_1
1485/2024 emessa dal Giudice di pace di Catania nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al rimborso delle somme pagate dall'odierna appellante per i servizi accessori non fruiti in relazione al volo EJU4569 Parigi-Catania di giorno 22.05.2023;
- condanna a corrispondere a euro Controparte_3 Parte_1
34,49,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 14.09.2023;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà Controparte_3 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per la quota, in euro 173,00 per il primo grado ed euro 166,00 per il grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9986/2024 promosso da
, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
CLAUDIO GABRIELE MARIA BASILE, C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Via F. Riso, n. 80, Catania;
appellante contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO CASTIONI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica C.F._3
certificata Email_1
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – inadempimento contrattuale – modifica della domanda – onere della prova.
All'odierna udienza del 30.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza n. 1485/2024, con cui il Giudice di pace di Catania ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di , di condanna al rimborso Controparte_1
dei servizi accessori (imbarco prioritario, scelta posto a sedere e imbarco bagaglio a mano in cabina) pagati all'atto della prenotazione e non goduti, in occasione del volo EJU4569 Parigi-
Catania di giorno 22.05.2023 ed al risarcimento dei danni patiti.
1. Svolgimento del giudizio di primo grado
Nel giudizio di primo grado ha chiesto dichiararsi la responsabilità di Parte_1 CP_1
per inadempimento del contratto di trasporto aereo, in relazione ai servizi accessori
[...]
acquistati insieme al biglietto aereo per il volo EJU4570 Parigi-Catania del 22.05.2023 e la condanna del vettore al rimborso della somma di euro 102,66 ed al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di euro 300,00. A supporto delle domande ha allegato la mail inviata per la prenotazione, dalla quale si evince il costo complessivo dei voli (andata e ritorno) e dei servizi accessori, pari ad euro 328,52.
, in sede di precisazione delle conclusioni, ha ridotto la quantificazione delle Parte_1
somme richieste (euro 40,99 a titolo di rimborso dei servizi non fruiti ed euro 48,00 a titolo di risarcimento dei danni), rinunciando al ristoro del danno non patrimoniale.
La compagnia aerea convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate da , in quanto infondate e non provate, posta la mancata dimostrazione del costo Parte_1
effettivo dei servizi extra prenotati, oggetto della richiesta di rimborso.
In particolare, secondo la prospettazione di non vi sarebbe Controparte_1
stato alcun inadempimento da parte del vettore aereo, bensì una rinuncia da parte della passeggera.
Infatti, al momento del check in, , scegliendo un posto a sedere di categoria Parte_1
standard anziché upfront, avrebbe implicitamente rinunciato ai servizi extra acquistati (ovverosia l'imbarco prioritario e la possibilità di portare in cabina un bagaglio a mano aggiuntivo).
La compagnia aerea ha poi precisato di aver già provveduto al rimborso della somma di euro
6,50, pari al costo del posto a sedere upfront rinunciato dalla passeggera, ed ha prodotto le schermate del programma di prenotazione, dalle quali si evince che il costo dei servizi extra prenotati da è pari ad euro 40,99 (di cui euro 6,99 per il suddetto posto a sedere Parte_1
upfront).
2. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Catania ha rigettato la domanda attorea ritenendola infondata e non provata ed ha condannato al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
In particolare il Giudice di pace ha così motivato: “La ricorrente richiede il rimborso di servizi acquistati e non goduti, per l'ammontare di €.102,66, imputando tale somma alla priorità nell'imbarco, al posto in prima fila ed all'imbarco della valigia di maggiori dimensioni. Tuttavia, stante la contestazione di controparte circa l'ammontare genericamente indicato rispetto al prezzo di entrambi i biglietti (non ricavabile neanche dalla prenotazione che contiene indicazioni di ulteriori passeggeri), la parte non ne ha fornito prova, salvo ad indicare in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente modificando la domanda, il diverso ammontare richiesto in
€.40,99 per i servizi non fruiti, senza, tuttavia, dimostrarne la causa”. Anche la domanda di risarcimento del danno è stata rigettata nel giudizio di primo grado, in quanto non provata.
3. Motivi d'appello
ha impugnato la sentenza del Giudice di pace nella parte in cui ha rigettato la Parte_1
richiesta di rimborso ed ha condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo l'appellante ha rilevato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di pace di
Catania per aver ritenuto che la nuova quantificazione della domanda, operata in sede di precisazione delle conclusioni, costituisca una modifica della stessa e come tale sia tardiva.
In particolare, l'odierna appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha argomentato in ordine alla ammissibilità della modifica quantitativa in diminuzione della domanda o alla rinuncia ad un capo di essa, che restano nella disponibilità delle parti sino al momento del deposito delle comparse conclusionali o memorie di replica.
Con il secondo motivo ha eccepito l'errata applicazione delle regole Parte_1 sull'onere probatorio e la violazione dell'art. 115 c.p.c. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, sulla base delle ordinarie regole in materia di onere probatorio in materia contrattuale, l'attore che lamenta l'inadempimento deve provare la conclusione del contratto ed allegare l'inadempimento e , in primo grado, ha assolto l'onere probatorio sulla Parte_1 stessa gravante fornendo la prova dell'acquisto dei biglietti aerei e dei servizi accessori, circostanza peraltro non contestata dal vettore aereo.
In punto di quantificazione, in mancanza dei dettagli sui singoli costi, non forniti dal sistema di prenotazione, l'odierna appellante ha operato una quantificazione approssimativa ed in eccesso che, in base al principio di prossimità della prova, sarebbe stato onere della compagnia aerea contestare, dimostrando il minor prezzo sborsato.
Secondo l'appellante, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere provato il fatto, solo allegato dal vettore aereo, che sia stata la stessa passeggera a modificare il posto a sedere al momento del check in, perdendo così il diritto agli altri servizi accessori.
Parte appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“1) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 1485/2024 pubblicata il 08/07/2024, resa dal Giudice di Pace di Catania dott.ssa Rosa Anna Tremoglie nel giudizio 8768/2023 R.G., accogliendo la domanda proposta e condannando la al rimborso Controparte_2
in favore della sig.ra delle spese sostenute in fase di prenotazione per i servizi Parte_1 non fruiti pari ad € 40,99 e al risarcimento di quanto pagato in fase d'imbarco pari ad € 48,00.
2) per l'effetto riformare il capo relativo alle spese di lite ponendole interamente a carico della
”. Controparte_2
4. Le deduzioni della parte appellata
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
In particolare, la compagnia appellata ha argomentato sulla corretta valutazione delle prove da parte del Giudice di pace, riproponendo le medesime difese svolte in primo grado ed argomentando sull'inammissibilità della domanda, modificata dall'odierna appellante solo in fase di precisazione delle conclusioni, sull'avvenuto rimborso della somma di euro 6,50 per il posto a sedere upfront non fruito (circostanza non contestata) e sull'insussistenza del diritto ad ulteriori forme di rimborso o risarcimento del danno.
5. Motivi della decisione
Cosi ricostruite le domande e le eccezioni delle parti, l'appello è parzialmente meritevole di accogliemento con riferimento alla domanda di rimborso, mentre non può essere accolto con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
Deve, infatti, ritenersi fondato il primo motivo d'appello.
Sul punto va osservato che le variazioni puramente quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.
Secondo un orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, anche in sede di comparsa conclusionale o memoria di repliche è possibile rinunciare a qualche capo della domanda con relativa restrizione del thema decidendum ovvero ridurre quantitativamente il petitum. Si riporta, per tutte, il principio di diritto espresso dalla recente Cass. civ., Sez. un., 07.02.2024, n. 3453
(mutatis mutandis, in tema di giudizio di appello): la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte 'dispone' delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che lo stesso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (si veda anche
Cass. civ., Sez. II, 15.04.2014, n. 8737).
Nel caso in esame, l'odierna appellante, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, ha ridotto quantitavimente il petitum, rideterminando l'ammontare della richiesta di rimborso e della relativa richiesta di risarcimento sulla base degli elementi emersi nel corso del giudizio;
al contempo, non ha avanzato alcuna una domanda nuova, nei termini chiariti dalla giurisprudenza richiamata, tale da essere considerata tardiva.
Ne deriva che il Giudice di pace ha errato nel ritenere inammissibile, in quanto nuova e tardiva, la nuova quantificazione della domanda effettuata dall'odierna appellante in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve ritenersi fondato anche il secondo motivo d'appello, dovendosi osservare che, come correttamente argomentato da parte appellante, il creditore, in materia contrattuale, deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore;
spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione prospettata quale inadempiuta (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001). L'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per le parti di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione in base al principio c.d. di vicinanza o prossimità della prova.
Ciò premesso, nel caso in esame l'odierna appellante (attrice in primo grado) ha assolto l'onere probatorio sulla stessa ricadente allegando la mail di prenotazione dei voli aerei da cui emerge l'acquisto di due voli (titolo contrattuale).
In punto di quantificazione, posta la mancata specificazione dei costi delle singole voci, l'odierna appellante ne ha dato prima una quantificazione approssimata, salvo poi a rideterminare il quantum della domanda sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa compagnia aerea.
Infatti, ha depositato nel corso del giudizio di primo grado le schermate estratte Controparte_1
da programma di prenotazione, dalle quali è possibile desumere il costo dei servizi accessori acquistati e non fruiti, di seguito riportate: In particolare, dalla superiore schermata è possibile evincere che il prezzo pagato dalla passeggera per l'acquisto del biglietto aereo per la tratta Parigi-Catania è pari ad euro 46,99, mentre il costo dei servizi extra per le due tratte ammonta ad euro 81,98 (euro 40,99 per tratta), oltre euro
25,56 per tasse.
Ne deriva che il prezzo pagato per i servizi accessori non fruiti per la tratta Parigi-Catania va quantificato nella somma di euro 40,99. Il costo del solo posto a sedere upfront per una tratta
(rimborsato dalla compagnia aerea a seguito della mancata fruizione) è invece pari ad euro 6,50.
Sempre in punto di prova, va osservato che il vettore aereo odierno appellato ha eccepito che la mancata erogazione dei servizi accessori acquistati non è imputabile alla compagnia aerea, in quanto sarebbe stata la stessa a rinunciare al posto upfront perdendo anche gli Parte_1
altri servizi;
tuttavia, non ha fornito la prova della circostanza allegata.
Infatti, le schermate prodotte da provano solo la modifica del Controparte_1
posto a sedere nel volo EJU4569 Parigi-Catania da upfront a standard , senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere che la modifica sia stata richiesta e si riferisca proprio alla passeggera
. Parte_1
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi che abbia volontariamente Parte_1 rinunciato ai servizi accessori già acquistati, la compagnia aerea avrebbe dovuto rimborsare l'intera somma di euro 40,99 pagata per l'acquisto dei servizi accessori e non solo il prezzo pagato per il posto upfront (euro 6,50).
In conclusione, sulla base di quanto sopra, l'odierna appellante ha diritto ad essere rimborsata dell'importo pagato per tutti i servizi accessori acquistati e non fruiti in relazione al volo EJU4569
Parigi-Catania di giorno 22.05.2023, detratto il costo del posto a sedere upfront già rimborsato, importo che va correttamente quantificato in euro 34,49 (pari a euro 40,99 - euro 6,50).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno in misura pari all'importo pagato in fase d'imbarco per il bagaglio a mano, lo stesso non è dovuto, in quanto la passeggera ha effettivamente usufruito (in maniera incontestata) del servizio ed il riconoscimento della superiore somma costituirebbe una duplicazione di quanto già riconosciuto in accoglimento della domanda di rimborso.
6. Statuizioni finali e spese
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza del Giudice di pace va riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso avanzata da;
la Parte_1 compagnia aerea appellata va condannata a rimborsare all'odierna appellante la somma di euro
34,49, oltre interessi legali dal 14.09.2023 (data di instaurazione del giudizio di primo grado). Va invece rigettata la ulteriore domanda risarcitoria, per i motivi suddetti. Le spese devono essere compensate, per entrambi i gradi, nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello con riferimento alla domanda di rimborso e al rigetto relativo alla domanda risarcitoria (costituenti capi separati della pronuncia impugnata). Per la restante metà, le spese dei due gradi del giudizio vengono poste a carico della parte appellata soccombente e determinate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della ridotta attività processuale espletata, delle limitate questioni giuridiche trattate, del carattere documentale del procedimento e della modalità di assunzione della decisione nel presente grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9986/2024, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza n. Parte_1
1485/2024 emessa dal Giudice di pace di Catania nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al rimborso delle somme pagate dall'odierna appellante per i servizi accessori non fruiti in relazione al volo EJU4569 Parigi-Catania di giorno 22.05.2023;
- condanna a corrispondere a euro Controparte_3 Parte_1
34,49,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 14.09.2023;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà Controparte_3 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per la quota, in euro 173,00 per il primo grado ed euro 166,00 per il grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone