TAR
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01382/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 19/12/2025
N. 02454 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01382/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2022, proposto da
F.lli SI di SI IR e SI IM S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano De Benetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, NT OT, Nicoletta Ongaro,
Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio NT OT in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti N. 01382/2022 REG.RIC.
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Venezia e Laguna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare, compreso l'eventuale riesame da parte del competente Ufficio Comunale, e/o direttamente misure sostitutive del provvedimento impugnato.
-dell'atto Comunicazione di Improcedibilità della SCIA IN SANATORIA (art. 37) adottato in data 19 luglio 2022 – Pratica 1910836 – PG 2022/56639 Partica SUAP
02832240275-02022022-1725 fascicolo 2022/XII.2.10/986 dal Dirigente del Settore
Sportello Unico Edilizia Arch. EL OL ON avente ad oggetto: SCIA in
SANATORIA (ART37) – realizzazione di fori porta e scala in ferro, su terrazza dell'unità ricettiva creando un collegamento fisso con l'unità limitrofa a destinazione d'uso ricettiva – comunicazione di improcedibilità;
- dell'atto comunicazione REP_PROV_VE/VE- supro/0352886 del 20/07/2022 avente ad oggetto: “Comunicazione SUAP pratica n. 02832240275-02022022-1725-
SUAP313-02832240275 Flli TO di TO RC e TO MO s.n.c.” con il quale è stato trasmesso alla ricorrente l'atto di cui sopra registrato al Protocollo
Comune di Venezia con il n. 2022/326465;
- di ogni ulteriore atto e comunicazione presupposto, inerente, connesso e/o conseguente anche non conosciuto, in particolare dell'esame istruttorio a firma del
Resp. Urb. Anna Presenti in data 2 marzo 2022 nella citata pratica ed anche richiesta di integrazione documentale in data 4 marzo 2022 Prot. Rep_Prov_Ve/Ve-
Supro/0098157, nonché supplemento istruttorio a firma del Resp. Urb. Anna Presenti in data 15 luglio 2022 nella citata pratica, N. 01382/2022 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Leonardo
Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
RILEVATO che:
- con atto notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 18 novembre 2022, la società
F.lli SI di SI IR e SI IM S.n.c. ha impugnato innanzi a questo
Tribunale la Comunicazione di Improcedibilità della SCIA in sanatoria adottata in data
19 luglio 2022 dal Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di
Venezia avente ad oggetto la realizzazione di opere presso il compendio immobiliare sito in Venezia, Isola di Murano, Calle de le Conterie n. 21, consistenti in <
e scala in ferro, su terrazza dell'unità ricettiva creando un collegamento fisso con l'unità limitrofa a destinazione d'uso ricettiva>>, chiedendone – previa sospensione –
l'annullamento;
- il Comune di Venezia si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della demanda della ricorrente, chiedendone la reiezione;
- con ordinanza n. 903 del 6 dicembre 2022, la Sezione Seconda di questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare, con ampia motivazione sul fumus e sul periculum (<Considerato che il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris in quanto:
- la comunicazione di improcedibilità si fonda sull'accorpamento delle unità edilizie ad uso ricettivo rilevata dal Comune e non oggetto della SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente; N. 01382/2022 REG.RIC.
- allo stato degli atti, tenuto conto degli accertamenti effettuati sui luoghi dal Comune, il contestato accorpamento (fisico e funzionale) tra unità ricettive appare sussistere in virtù di specifici indici (unicità della reception, continuità nella numerazione delle camere, collegamento fisico, benchè realizzato da un ballatoio esterno, tra le strutture ricettive);
- l'accorpamento tra unità immobiliari – in disparte il profilo commerciale - ha distinto rilievo edilizio e, dunque, appare necessario estendere ad esso l'istanza di sanatoria;
Ritenuto che non sussiste l'irreparabilità del danno lamentato, essendo possibile ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento di archiviazione della
SCIA impugnato mediante la presentazione di una nuova segnalazione (e non di un permesso di costruire, come erroneamente suggerito nel provvedimento impugnato) comprendente anche l'avvenuto accorpamento delle unità ricettive>>);
- il suindicato provvedimento cautelare di primo grado è stato integralmente confermato in appello del Consiglio di Stato, Sez. II, con ordinanza n. 1240 del 29 marzo 2023, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio (quantificate in euro 1.500,00), con motivazione altrettanto ampia e pertinente (<Ritenuto che le considerazioni svolte dal primo giudice nel provvedimento impugnato non presentino i profili di illegittimità denunciati;
Considerato, altresì, che, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Comune di
Venezia, la presentazione di una nuova S.C.I.A., che tenga conto dell'avvenuto accorpamento delle unità ricettive, potrebbe superare le criticità rilevate dall'ente;
Ritenuto che le spese seguono come di regola la soccombenza>>);
- successivamente al deposito dell'ordinanza cautelare di secondo grado, non essendo stato compiuto alcun atto di impulso processuale della parte ricorrente, è stata fissata l'udienza pubblica del 5 giugno 2025 ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso (alle parti è stato infatti comunicato in data 28 N. 01382/2022 REG.RIC.
marzo 2025 avviso di fissazione udienza del seguente testuale tenore: <Il ricorso è fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con
l'avvertenza che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un'eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a.. Nel caso invece di manifestazione dell'interesse, sarà successivamente fissata l'udienza di merito>>);
- alla udienza pubblica del 5 giugno 2025, pur non avendo la parte ricorrente reso alcuna dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso, la causa
è stata rinviata, a verbale, <ad una udienza straordinaria di smaltimento, la cui data sarà individuata in un secondo momento e comunicata alle parti con apposito avviso di segreteria>>;
- in sede di formazione dei ruoli per le udienze straordinarie di smaltimento, il ricorso
è stato assegnato alla Sezione Prima (in base alla delibera C.P.G.A. del 19 giugno
2024, secondo cui, <per conseguire un più pronto raggiungimento degli obiettivi sottesi al programma di riduzione dell'arretrato nelle sedi plurisezionali, è possibile procedere allo spostamento dei fascicoli tra una sezione e l'altra...>>);
- nell'ottica della migliore e più proficua utilizzazione dei ruoli straordinari (da destinare a ricorsi per i quali non sia venuto meno l'interesse), è stata peraltro previamente fissata l'udienza camerale del 26 novembre 2025, ai sensi dell'art. 72 bis c.p.a., per una ulteriore verifica della permanenza dell'interesse alla decisione (e tanto
è avvenuto previo avviso di segreteria consegnato alle parti costituite il 10 settembre
2025, recante la seguente espressa comunicazione: «Il ricorso viene fissato ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1, c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con l'avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un'eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del N. 01382/2022 REG.RIC.
combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. Diversamente, sarà fissata l'udienza pubblica di discussione e decisione»);
- la parte ricorrente anche dopo la comunicazione di tale ulteriore avviso di segreteria non ha reso alcuna dichiarazione riguardo alla permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso;
- il Comune di Venezia ha invece depositato, in data 19 novembre 2025, memoria e documenti, eccependo espressamente l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis
D.P.R. n. 380/2001, del 23 maggio 2025, prot. n. 2025/0265011, prodotto in pari data
(doc. n. 24), con il quale – superando la contestazione iniziale contenuta nel provvedimento impugnato - è stato assentito l'accorpamento delle due unità immobiliari di proprietà della società ricorrente;
- all'odierna udienza camerale (nessuno comparso per la società ricorrente), l'avvocato del Comune di Venezia ha ribadito l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso già formulata nella propria memoria depositata in data 19 novembre 2025,
a tal fine richiamando la documentazione depositata in pari data;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 72/bis c.p.a., <1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se
è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. N. 01382/2022 REG.RIC.
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata>>;
- ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., <il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa>>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all'uopo fissata ex art. 72/bis c.p.a.;
RITENUTO che:
- dalla generale previsione dell'art. 2 c.p.a. - secondo cui <Il giudice amministrativo
e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo>> - può farsi discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un'apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell'interesse ad agire;
CONSIDERATO altresì che nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d'ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all'uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del N. 01382/2022 REG.RIC.
giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...”. L'art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza
d'interesse alla decisione della causa”;
CONSIDERATO che la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell'interesse ad agire è già stata affermata dalla giurisprudenza del giudice d'appello (C.G.A.R.S.,
Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso all'esito di “un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta. In particolare, secondo tale giurisprudenza, “La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un 'atto abnorme' che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall'opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente,
a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall'intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell'interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell'assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione”;
CONSIDERATO che - sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati - può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d'ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, in presenza di una fattispecie complessa così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire N. 01382/2022 REG.RIC.
e la conseguente fissazione di un'apposita udienza per la conferma dell'interesse ad agire; B) la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d'interesse; C) la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire;
CONSIDERATO che: A) l'odierna udienza camerale è stata fissata, ai soli fini della conferma dell'interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire in quanto con l'ordinanza n. 903 del 6 dicembre 2022 questo
Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ampia motivazione sul fumus e sul danno e tale ordinanza è stata integralmente confermata in appello dal Consiglio di
Stato con l'ordinanza n. 1240 del 29/3/2023, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio (quantificate in euro 1.500,00), con motivazione altrettanto ampia e pertinente; B) la parte ricorrente, benchè ripetutamente compulsata con due distinti avvisi di segreteria, non ha mai prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso; C) infine, risolutivamente, il Comune di Venezia, con la memoria depositata il 19 novembre 2025, ha eccepito espressamente l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che <In pendenza del ricorso, …, con il quale era stato impugnato il provvedimento del 19.7.2022, prot n. 2022/0326565, recante la improcedibilità della SCIA in sanatoria richiesta per l'accorpamento
(fisico e funzionale) tra due unità ricettive, la società, anche a fronte dell'ordinanza
n. 903/2022, con la quale Codesto TAR, nel respingere l'istanza cautelare, ha ritenuto insussistente “l'irreparabilità del danno essendo possibile ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento impugnato mediante la presentazione di una nuova
SCIA in sanatoria, ha presentato in data 22.1.2024, prot n. 2024/38802, domanda di permesso di costruire in sanatoria per accorpare le due unità immobiliari (doc 23 N. 01382/2022 REG.RIC.
Elenco documenti), la quale successivamente istruita, è stata accolta con il provvedimento del 23.5.2025, prot n. 2025/265011 (doc. 24 Elenco documenti)>>;
RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto precede, la specifica eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal Comune resistente in base alla documentazione depositata il 19 novembre 2025 è fondata e deve essere accolta;
- al riguardo, va infatti richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui: <Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, …, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente l'interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato; più precisamente, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto contro un provvedimento comunale ove nel frattempo sia stato adottato dalla stessa autorità un nuovo provvedimento modificativo e innovativo proprio in relazione agli aspetti e ai profili oggetto di contestazione, …>> (C.d.S., Sez. II, 31 luglio 2025, n. 6794);
- nel caso di specie, è evidente, come messo in risalto dal Comune (e non contestato dalla società ricorrente, che non è neanche comparsa in udienza), che il nuovo provvedimento emanato in corso di giudizio (peraltro, pienamente satisfattivo per la ricorrente) è intervenuto sulla base di una nuova istanza e di una rinnovata istruttoria, per l'accorpamento delle due unità immobiliari in questione e quindi sostituisce integralmente il provvedimento impugnato (concernente le opere che di fatto avevano condotto all'accorpamento delle medesime unità immobiliari), facendo così venir meno inesorabilmente qualsiasi utilità della ricorrente all'annullamento di tale provvedimento;
- inoltre, l'univoco comportamento processuale della parte ricorrente, che non ha mai formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell'interesse al ricorso, neanche a seguito della specifica eccezione di improcedibilità formulata dal Comune, integrerebbe comunque, sicuramente, la fattispecie delineata dalla richiamata N. 01382/2022 REG.RIC.
disposizione normativa di cui all'art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga: cfr. Tar Veneto, Sez. I, 26 marzo 2024, n.
576);
- al riguardo, va infatti richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui: <In caso di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per
l'annullamento di un provvedimento, conseguente alla emanazione di un nuovo provvedimento lesivo non tempestivamente impugnato, al fine di evitare
l'improcedibilità del ricorso l'eventuale interesse morale può essere rilevato solo in presenza di una espressa dichiarazione della parte ricorrente>> (C.d.S., Sez. I, 30 agosto 2024, n. 99);
RITENUTO, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono comunque giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01382/2022 REG.RIC.
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/12/2025
N. 02454 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01382/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2022, proposto da
F.lli SI di SI IR e SI IM S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano De Benetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, NT OT, Nicoletta Ongaro,
Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio NT OT in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti N. 01382/2022 REG.RIC.
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Venezia e Laguna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare, compreso l'eventuale riesame da parte del competente Ufficio Comunale, e/o direttamente misure sostitutive del provvedimento impugnato.
-dell'atto Comunicazione di Improcedibilità della SCIA IN SANATORIA (art. 37) adottato in data 19 luglio 2022 – Pratica 1910836 – PG 2022/56639 Partica SUAP
02832240275-02022022-1725 fascicolo 2022/XII.2.10/986 dal Dirigente del Settore
Sportello Unico Edilizia Arch. EL OL ON avente ad oggetto: SCIA in
SANATORIA (ART37) – realizzazione di fori porta e scala in ferro, su terrazza dell'unità ricettiva creando un collegamento fisso con l'unità limitrofa a destinazione d'uso ricettiva – comunicazione di improcedibilità;
- dell'atto comunicazione REP_PROV_VE/VE- supro/0352886 del 20/07/2022 avente ad oggetto: “Comunicazione SUAP pratica n. 02832240275-02022022-1725-
SUAP313-02832240275 Flli TO di TO RC e TO MO s.n.c.” con il quale è stato trasmesso alla ricorrente l'atto di cui sopra registrato al Protocollo
Comune di Venezia con il n. 2022/326465;
- di ogni ulteriore atto e comunicazione presupposto, inerente, connesso e/o conseguente anche non conosciuto, in particolare dell'esame istruttorio a firma del
Resp. Urb. Anna Presenti in data 2 marzo 2022 nella citata pratica ed anche richiesta di integrazione documentale in data 4 marzo 2022 Prot. Rep_Prov_Ve/Ve-
Supro/0098157, nonché supplemento istruttorio a firma del Resp. Urb. Anna Presenti in data 15 luglio 2022 nella citata pratica, N. 01382/2022 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Leonardo
Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
RILEVATO che:
- con atto notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 18 novembre 2022, la società
F.lli SI di SI IR e SI IM S.n.c. ha impugnato innanzi a questo
Tribunale la Comunicazione di Improcedibilità della SCIA in sanatoria adottata in data
19 luglio 2022 dal Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di
Venezia avente ad oggetto la realizzazione di opere presso il compendio immobiliare sito in Venezia, Isola di Murano, Calle de le Conterie n. 21, consistenti in <
e scala in ferro, su terrazza dell'unità ricettiva creando un collegamento fisso con l'unità limitrofa a destinazione d'uso ricettiva>>, chiedendone – previa sospensione –
l'annullamento;
- il Comune di Venezia si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della demanda della ricorrente, chiedendone la reiezione;
- con ordinanza n. 903 del 6 dicembre 2022, la Sezione Seconda di questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare, con ampia motivazione sul fumus e sul periculum (<Considerato che il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris in quanto:
- la comunicazione di improcedibilità si fonda sull'accorpamento delle unità edilizie ad uso ricettivo rilevata dal Comune e non oggetto della SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente; N. 01382/2022 REG.RIC.
- allo stato degli atti, tenuto conto degli accertamenti effettuati sui luoghi dal Comune, il contestato accorpamento (fisico e funzionale) tra unità ricettive appare sussistere in virtù di specifici indici (unicità della reception, continuità nella numerazione delle camere, collegamento fisico, benchè realizzato da un ballatoio esterno, tra le strutture ricettive);
- l'accorpamento tra unità immobiliari – in disparte il profilo commerciale - ha distinto rilievo edilizio e, dunque, appare necessario estendere ad esso l'istanza di sanatoria;
Ritenuto che non sussiste l'irreparabilità del danno lamentato, essendo possibile ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento di archiviazione della
SCIA impugnato mediante la presentazione di una nuova segnalazione (e non di un permesso di costruire, come erroneamente suggerito nel provvedimento impugnato) comprendente anche l'avvenuto accorpamento delle unità ricettive>>);
- il suindicato provvedimento cautelare di primo grado è stato integralmente confermato in appello del Consiglio di Stato, Sez. II, con ordinanza n. 1240 del 29 marzo 2023, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio (quantificate in euro 1.500,00), con motivazione altrettanto ampia e pertinente (<Ritenuto che le considerazioni svolte dal primo giudice nel provvedimento impugnato non presentino i profili di illegittimità denunciati;
Considerato, altresì, che, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Comune di
Venezia, la presentazione di una nuova S.C.I.A., che tenga conto dell'avvenuto accorpamento delle unità ricettive, potrebbe superare le criticità rilevate dall'ente;
Ritenuto che le spese seguono come di regola la soccombenza>>);
- successivamente al deposito dell'ordinanza cautelare di secondo grado, non essendo stato compiuto alcun atto di impulso processuale della parte ricorrente, è stata fissata l'udienza pubblica del 5 giugno 2025 ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso (alle parti è stato infatti comunicato in data 28 N. 01382/2022 REG.RIC.
marzo 2025 avviso di fissazione udienza del seguente testuale tenore: <Il ricorso è fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con
l'avvertenza che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un'eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a.. Nel caso invece di manifestazione dell'interesse, sarà successivamente fissata l'udienza di merito>>);
- alla udienza pubblica del 5 giugno 2025, pur non avendo la parte ricorrente reso alcuna dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso, la causa
è stata rinviata, a verbale, <ad una udienza straordinaria di smaltimento, la cui data sarà individuata in un secondo momento e comunicata alle parti con apposito avviso di segreteria>>;
- in sede di formazione dei ruoli per le udienze straordinarie di smaltimento, il ricorso
è stato assegnato alla Sezione Prima (in base alla delibera C.P.G.A. del 19 giugno
2024, secondo cui, <per conseguire un più pronto raggiungimento degli obiettivi sottesi al programma di riduzione dell'arretrato nelle sedi plurisezionali, è possibile procedere allo spostamento dei fascicoli tra una sezione e l'altra...>>);
- nell'ottica della migliore e più proficua utilizzazione dei ruoli straordinari (da destinare a ricorsi per i quali non sia venuto meno l'interesse), è stata peraltro previamente fissata l'udienza camerale del 26 novembre 2025, ai sensi dell'art. 72 bis c.p.a., per una ulteriore verifica della permanenza dell'interesse alla decisione (e tanto
è avvenuto previo avviso di segreteria consegnato alle parti costituite il 10 settembre
2025, recante la seguente espressa comunicazione: «Il ricorso viene fissato ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1, c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con l'avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un'eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del N. 01382/2022 REG.RIC.
combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. Diversamente, sarà fissata l'udienza pubblica di discussione e decisione»);
- la parte ricorrente anche dopo la comunicazione di tale ulteriore avviso di segreteria non ha reso alcuna dichiarazione riguardo alla permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso;
- il Comune di Venezia ha invece depositato, in data 19 novembre 2025, memoria e documenti, eccependo espressamente l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis
D.P.R. n. 380/2001, del 23 maggio 2025, prot. n. 2025/0265011, prodotto in pari data
(doc. n. 24), con il quale – superando la contestazione iniziale contenuta nel provvedimento impugnato - è stato assentito l'accorpamento delle due unità immobiliari di proprietà della società ricorrente;
- all'odierna udienza camerale (nessuno comparso per la società ricorrente), l'avvocato del Comune di Venezia ha ribadito l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso già formulata nella propria memoria depositata in data 19 novembre 2025,
a tal fine richiamando la documentazione depositata in pari data;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 72/bis c.p.a., <1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se
è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. N. 01382/2022 REG.RIC.
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata>>;
- ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., <il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa>>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all'uopo fissata ex art. 72/bis c.p.a.;
RITENUTO che:
- dalla generale previsione dell'art. 2 c.p.a. - secondo cui <Il giudice amministrativo
e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo>> - può farsi discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un'apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell'interesse ad agire;
CONSIDERATO altresì che nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d'ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all'uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del N. 01382/2022 REG.RIC.
giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...”. L'art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza
d'interesse alla decisione della causa”;
CONSIDERATO che la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell'interesse ad agire è già stata affermata dalla giurisprudenza del giudice d'appello (C.G.A.R.S.,
Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso all'esito di “un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta. In particolare, secondo tale giurisprudenza, “La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un 'atto abnorme' che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall'opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente,
a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall'intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell'interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell'assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione”;
CONSIDERATO che - sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati - può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d'ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, in presenza di una fattispecie complessa così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire N. 01382/2022 REG.RIC.
e la conseguente fissazione di un'apposita udienza per la conferma dell'interesse ad agire; B) la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d'interesse; C) la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire;
CONSIDERATO che: A) l'odierna udienza camerale è stata fissata, ai soli fini della conferma dell'interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire in quanto con l'ordinanza n. 903 del 6 dicembre 2022 questo
Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ampia motivazione sul fumus e sul danno e tale ordinanza è stata integralmente confermata in appello dal Consiglio di
Stato con l'ordinanza n. 1240 del 29/3/2023, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio (quantificate in euro 1.500,00), con motivazione altrettanto ampia e pertinente; B) la parte ricorrente, benchè ripetutamente compulsata con due distinti avvisi di segreteria, non ha mai prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso; C) infine, risolutivamente, il Comune di Venezia, con la memoria depositata il 19 novembre 2025, ha eccepito espressamente l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che <In pendenza del ricorso, …, con il quale era stato impugnato il provvedimento del 19.7.2022, prot n. 2022/0326565, recante la improcedibilità della SCIA in sanatoria richiesta per l'accorpamento
(fisico e funzionale) tra due unità ricettive, la società, anche a fronte dell'ordinanza
n. 903/2022, con la quale Codesto TAR, nel respingere l'istanza cautelare, ha ritenuto insussistente “l'irreparabilità del danno essendo possibile ovviare alle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento impugnato mediante la presentazione di una nuova
SCIA in sanatoria, ha presentato in data 22.1.2024, prot n. 2024/38802, domanda di permesso di costruire in sanatoria per accorpare le due unità immobiliari (doc 23 N. 01382/2022 REG.RIC.
Elenco documenti), la quale successivamente istruita, è stata accolta con il provvedimento del 23.5.2025, prot n. 2025/265011 (doc. 24 Elenco documenti)>>;
RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto precede, la specifica eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal Comune resistente in base alla documentazione depositata il 19 novembre 2025 è fondata e deve essere accolta;
- al riguardo, va infatti richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui: <Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, …, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente l'interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato; più precisamente, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto contro un provvedimento comunale ove nel frattempo sia stato adottato dalla stessa autorità un nuovo provvedimento modificativo e innovativo proprio in relazione agli aspetti e ai profili oggetto di contestazione, …>> (C.d.S., Sez. II, 31 luglio 2025, n. 6794);
- nel caso di specie, è evidente, come messo in risalto dal Comune (e non contestato dalla società ricorrente, che non è neanche comparsa in udienza), che il nuovo provvedimento emanato in corso di giudizio (peraltro, pienamente satisfattivo per la ricorrente) è intervenuto sulla base di una nuova istanza e di una rinnovata istruttoria, per l'accorpamento delle due unità immobiliari in questione e quindi sostituisce integralmente il provvedimento impugnato (concernente le opere che di fatto avevano condotto all'accorpamento delle medesime unità immobiliari), facendo così venir meno inesorabilmente qualsiasi utilità della ricorrente all'annullamento di tale provvedimento;
- inoltre, l'univoco comportamento processuale della parte ricorrente, che non ha mai formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell'interesse al ricorso, neanche a seguito della specifica eccezione di improcedibilità formulata dal Comune, integrerebbe comunque, sicuramente, la fattispecie delineata dalla richiamata N. 01382/2022 REG.RIC.
disposizione normativa di cui all'art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga: cfr. Tar Veneto, Sez. I, 26 marzo 2024, n.
576);
- al riguardo, va infatti richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui: <In caso di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per
l'annullamento di un provvedimento, conseguente alla emanazione di un nuovo provvedimento lesivo non tempestivamente impugnato, al fine di evitare
l'improcedibilità del ricorso l'eventuale interesse morale può essere rilevato solo in presenza di una espressa dichiarazione della parte ricorrente>> (C.d.S., Sez. I, 30 agosto 2024, n. 99);
RITENUTO, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono comunque giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01382/2022 REG.RIC.
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO