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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1439/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI GIANFRANCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12
SANTA PANAGIA N. 141/C SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. AGOSTINI FLAVIO
giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione regolarmente notificata la curatela del fallimento della evocava in CP_1
giudizio quale amministratore della detta società fallita, deducendo che, per come si CP_2 desumeva “dalle informazioni rinvenute negli Studi di Settore”, le “Rimanenze iniziali relative a merci, prodotti finali, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” erano state stimate in euro 571.250,00 all'inizio del periodo e il relativo valore si era azzerato nel corso dello stesso anno 2015 e che le immobilizzazioni, stimate in euro 351.105,00 nell'anno 2014, erano state indicate nell'anno 2015 per il valore di soli euro 1.000,00. Conseguentemente evidenziava che la società fallita, nel 2015, aveva ingiustificatamente azzerato il magazzino e le immobilizzazioni materiali, con dispersione del relativo valore. Inoltre, il convenuto non aveva consegnato alla curatela la documentazione contabile e fiscale della società fallita e non aveva depositato presso il registro delle imprese i bilanci per gli anni dal 2012 al 2016. Esponeva, altresì, che non erano stati rinvenuti due autoveicoli di proprietà della società fallita, come da risultanze al PRA. Aggiungeva anche che il
CO convenuto aveva costituito, in data 22/7/2015, altra società (N.S. Alimentari s.r.l.), che aveva il come proprio dipendente, suo figlio, , come legale rappresentante e sede coincidente con CP_4
quella della società fallita. Rappresentava, poi, che sempre nel 2015 il convenuto aveva donato ai propri figli un immobile e ne aveva venduto altri a terzi. Deduceva che da tutto ciò si evinceva l'intento del convenuto di depauperare il patrimonio della società fallita e di distrarlo in favore della nuova società, con contestuale dismissione del proprio per sottrarlo alle pretese dei creditori.
pagina 2 di 12 Esposti i fatti, la curatela attrice chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno per euro
921.355,00, pari al valore dei beni distratti (o sottratti).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza e deducendo quanto segue:
“A) Sotto un primo profilo, la ricostruzione eseguita dal curatore nella relazione interpretativa appare priva di fondamento giuridico, poiché nessun elemento di responsabilità può essere imputato alla condotta dell'amministratore pro tempore della società per gli anni pregressi alla Parte_2
dichiarazione di fallimento.
Infatti, come attestato dallo stesso difensore di parte avversa, il curatore ha potuto apprendere dalle informazioni reperite nel cd. cassetto fiscale l'avvenuto adempimento del deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore della suddetta società fino all'anno 2015.
Pertanto, nessuna responsabilità per inadempimento fiscale può essere imputata alla condotta dell'odierno convenuto.
B) Parimenti infondata è l'ulteriore deduzione estrapolata dalle presunte informazioni tratte dagli studi di settore secondo cui la società fallita avrebbe azzerato il proprio magazzino e si sarebbe privata delle immobilizzazioni materiali per frodare gli interessi dei creditori sociali.
Ebbene, lo studio di settore rappresenta solo ed esclusivamente un allegato alla dichiarazione dei redditi e, quindi, privo di qualunque contenuto civilistico, in cui non sono descritti i singoli beni della società, la loro quantità e la natura, ma esclusivamente dei valori contabili discendenti da valutazioni soggettive e/o da logiche fiscali, quali FO (last in first out) e FI (first in first out).
Sotto tale profilo, è opportuno precisare che le rimanenze di magazzino e le immobilizzazioni materiali hanno un significato contabile limitato all'inventario ove vengono individuati i beni in funzione delle quantità, della qualità e della loro natura.
Pertanto, la mancata presenza e/o riduzione di tale posta e/o valore nello studio di settore rappresenta solo un artifizio contabile - fiscale per ridurre il carico impositivo della società, ma non rappresenta un dato numerico che individui beni materiali effettivamente presenti nell'azienda.
Alla luce di quanto sopra, l'attore riporta valori numerici assolutamente privi di riscontro con la realtà contabile, poiché la è una piccola società sottodimensionata e priva delle Parte_2
fantomatiche quantità di beni di magazzino e/o di immobilizzazioni materiali riferite in via astratta da parte avversa e mai constatati fisicamente dal curatore.
pagina 3 di 12 C) Nessuna distrazione di beni sociali è stata posta in essere dall'amministratore pro tempore in relazione ai due autoveicoli genericamente indicati nell'atto di citazione, poiché il curatore non si è mai preoccupato di richiedere all'odierno convenuto informazioni sulle loro caratteristiche tecniche e sull'attuale possesso.
A tal proposito, è indubbio che un maggiore approfondimento da parte del curatore avrebbe consentito di apprendere che: 1) l'autoveicolo Fiat Doblò 1.9 JTD, di colore bianco, tg. CA637NE, telaio n.ZFA22300005123510, è stato rubato in data 5-6/12/2011 e il furto è stato regolarmente denunziato ai Carabinieri di Villasmundo (All. 3); 2) il secondo autoveicolo tg. CA356NH è parcheggiato in strada ed è a completa disposizione della curatela fallimentare.
D) Merita altresì rigetto la presunta valutazione indiziaria della curatela sull'asserito collegamento tra la e la N.S. Alimentari S.r.l.. Infatti, il curatore, al di là di un mera labiale congettura Parte_2
su asserite connivenze dovute al legame di parentela tra i rispettivi amministratori ( e Persona_1
), si limita ad affermare un asserito collegamento commerciale tra le due società senza CP_4
fornirne oggettivo riscontro contabile, come ad es. trasferimenti di merci, fatturazioni reciproche e/o passaggi di denaro.
A tal proposito, nessun valore probatorio può assumere la coincidenza dell'oggetto sociale tra le due società né, tantomeno, della sede operativa, poiché, oltre che falsa, essa è una circostanza assolutamente irrilevante in presenza di diverse circostanze di vita delle due società e priva di riscontro oggettivo.
E) Del tutto priva di fondamento appare l'ulteriore deduzione difensiva sulla condotta dell'odierno convenuto, il quale, secondo la fantasiosa versione del curatore, avrebbe donato ai propri figli un immobile (erroneamente indicato ex adverso) sito in Augusta in via Principe Umberto n. 231/A (foglio
55, part.lla 3811, sub. 15, cat. C1) unitamente alla proprietà di un terreno e di tre immobili siti nel comune di Augusta, sempre allo scopo di depauperare il proprio patrimonio nel presunto tentativo di sottrarre i beni personali ad un fantomatico esito negativo di una futura azione di responsabilità per distrazione e depauperamento del patrimonio sociale della società Parte_2
Ebbene, nel caso de quo, il curatore manifesta ancora una volta una palese superficialità di analisi giuridica, mistificando la condotta posta in essere dall'odierno convenuto.
Infatti, le succitate attività negoziali, accusate di costituire un tentativo di sottrazione di beni personali, non sono altro che il frutto di un negozio endofamiliare di donazione di beni conseguente ad una pagina 4 di 12 divisione ereditaria di beni immobili, pervenuti ai condividenti in morte del comune genitore, nel quale difetta ogni volontà di danneggiare presunti ed inesistenti creditori (All. 4 - 5).
E' indubbio che nessun intento fraudolento può essere imputato alla condotta dell'odierno convenuto, il quale ha inteso sciogliere la comunione indivisa sui beni ereditari e, contestualmente, attribuire il bene assegnato ai propri figli per mero spirito di benevolenza (locale sito in Augusta, via Principe
Umberto n. 263, foglio 91, part.lla 3811 sub. 15), senza alcuno scopo lesivo degli interessi dei creditori societari”.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 17/1/2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. a fronte della rinuncia al riguardo delle parti.
Con sentenza n.3799/22 il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, così decideva: “In accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto, al Persona_1
pagamento, in favore della curatela attrice del fallimento della della somma di euro Parte_2
921.355,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva. Condanna il predetto convenuto alla rifusione, in favore della curatela attrice e per essa in favore della Stato ex art. 133 del
D.P.R. n. 115/2002, delle spese processuali, nella misura già dimidiata, ex art. 130 del medesimo
D.P.R., che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre spese generali al 15, CPA e IVA come per legge, oltre che al pagamento degli altri importi ripetibili per legge ricompresi nel foglio notizie della causa”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a tre distinti motivi. Persona_1
Si è costituita la curatela appellata per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 5.3.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è manifestamente infondato e merita di essere rigettato. CO Con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, “acriticamente appiattita sulla capziosa prospettiva accusatoria del ”, non ha accertato e dichiarato la CP_1 carenza dei presupposti dell'azione disciplinata dall'art.146 L.F..
In particolare, secondo l'appellante, il primo Giudice, violando il principio di cui all'art.2697 cc, avrebbe aderito a quanto esposto dal curatore nella relazione ex art.33 L.F., senza tenere conto che la pagina 5 di 12 stessa è priva di efficacia probatoria nell'ambito del giudizio di cognizione in cui lo stesso curatore è parte.
CO Muovendo da tale assunto il ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui:
1) ha riconosciuto e dichiarato il compimento di atti di mala gestio da parte dell'amministratore della società fallita;
2) ha dichiarato che l'amministratore si era sottratto all'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore;
3) ha affermato che l'amministratore non ha giustificato le ragioni del mancato rinvenimento del CO magazzino e dei beni strumentali per il valore loro attribuito dallo stesso
4) non ha ritenuta provata la carenza di responsabilità dell'amministratore il quale, scevro di competenze specifiche in materia, si era affidato al consulente contabile e fiscale della società.
Le censure come sopra riepilogate sono totalmente infondate ed, in buona parte, anche inammissibili in quanto non si confrontano con la chiara motivazione resa dal Giudice a quo.
Il Tribunale di Catania, invero, ha, al riguardo, motivato nei seguenti termini: “Premesso quanto sopra,
è il caso di chiarire che il thema decidendum attiene alla circostanza per cui la curatela ha dedotto che dalle dichiarazioni a fini fiscali della società (prodotte per estratto in uno alla propria costituzione) si evinceva che nel corso dell'anno 2015 il valore delle rimanenze sarebbe stato ingiustificatamente azzerato rispetto a quello iniziale pari a euro 571.250,00, analogamente a quanto accaduto per i beni strumentali, il cui valore era stato indicato nell'anno 2014 per euro 351.105,00 e nell'anno 2015 per euro 1.000,00.
Detto ciò, sono irrilevanti, ai fini della decisione, i profili, pur oggetto di contraddittorio tra le parti, attinenti a:
- distrazione dei beni in favore di altra società costituita dal convenuto, a fronte del fatto per cui è incontestato che i beni di cui si disquisisce (rimanenze iniziali e beni strumentali) non siano stati rinvenuti dalla curatela in sede di inventario;
- mancato rinvenimento dei due autoveicoli targati, rispettivamente “CA356NH” e “CA637NE”, intestati alla società fallita, posto che, al di là di ogni ulteriore considerazione, non ne è stato indicato il valore e non è stata formulata al riguardo alcuna domanda, attestandosi la controversia sui valori determinati nelle dichiarazioni a fini fiscali della società;
- dismissione di propri beni compiuta dal convenuto, non essendo stata in questa sede proposta domanda revocatoria.
pagina 6 di 12 Affrontando la domanda della curatela nei termini sopra delineati, si rileva che le dichiarazioni a fini fiscali, alla luce della loro funzione tipica, non rivestono, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, le può disattendere fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Nella specie, il convenuto ha ammesso di avere formato e presentato le dichiarazioni a fini fiscali dedotte dalla curatela con i relativi valori ivi riportati.
Al riguardo, le difese della detta parte in comparsa di costituzione e risposta sono state così articolate:
“lo studio di settore rappresenta solo ed esclusivamente un allegato alla dichiarazione dei redditi e, quindi, privo di qualunque contenuto civilistico, in cui non sono descritti i singoli beni della società, la loro quantità e la natura, ma esclusivamente dei valori contabili discendenti da valutazioni soggettive e/o da logiche fiscali, quali FO (last in first out) e FI (first in first out). Sotto tale profilo, è opportuno precisare che le rimanenze di magazzino e le immobilizzazioni materiali hanno un significato contabile limitato all'inventario ove vengono individuati i beni in funzione delle quantità, della qualità e della loro natura. Pertanto, la mancata presenza e/o riduzione di tale posta e/o valore nello studio di settore rappresenta solo un artifizio contabile - fiscale per ridurre il carico impositivo della società, ma non rappresenta un dato numerico che individui beni materiali effettivamente presenti nell'azienda. Alla luce di quanto sopra, l'attore riporta valori numerici assolutamente privi di riscontro con la realtà contabile, poiché la è una piccola società sottodimensionata e priva Parte_2
delle fantomatiche quantità di beni di magazzino e/o di immobilizzazioni materiali riferite in via astratta da parte avversa e mai constatati fisicamente dal curatore”.
In tale contesto, non sfugge come sia qui incontestata tanto la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela (quale obbligo di legge – art. 16, comma 1, n. 3 e 86 L.F. – che il convenuto non ha dedotto di avere adempiuto neanche dopo l'evocazione nel presente giudizio), quanto l'omissione attinente alla redazione e al deposito dei bilanci sin dall'esercizio dell'anno 2012 (emergendo tutto ciò anche dalle relazioni ex art. 33 L.F. del curatore in atti e dai relativi allegati).
Ne viene che l'assunto del convenuto, lungi dal fornire un qualsivoglia elemento probatorio volto alla corretta ricostruzione e descrizione delle rimanenze e dei beni strumentali all'epoca dei fatti e, di conseguenza, del relativo valore, così da porlo in raffronto alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, si
è sostanziato nella mera affermazione della inattendibilità assoluta di queste ultime per condotte direttamente attribuibili al suo autore (lo stesso convenuto). E infatti, lo stesso convenuto ha sostenuto che i valori indicati nelle dichiarazioni fiscali avevano la sola funzione di trarre indebito vantaggio pagina 7 di 12 (“artifizio contabile - fiscale per ridurre il carico impositivo della società”) e che l'effettiva consistenza e tipologia dei beni del cui valore qui si controverte sarebbero aspetti documentalmente non riscontrabili.
In altri termini, il convenuto (che quale amministratore ben conosceva la situazione economica e patrimoniale della società) non si è confrontato con concrete circostanze fattuali cui ancorare criteri estimativi che possano condurre a ritenere che i valori da egli stesso riportati nelle dichiarazioni fiscali fossero effettivamente non veritieri, ma, invertendo l'ordine logico delle questioni, a confutazione della tesi di parte attrice ha semplicemente inteso invocare in via astratta e a proprio vantaggio la violazione di basilari propri doveri connessi alla carica di amministratore ricoperta, cioè di aver dichiarato il falso al fisco e di avere impedito, per non aver tenuto e/o consegnato le scritture contabili e per non aver redatto e depositato i bilanci, qualsivoglia riscontro sulla correttezza del valore da egli stesso attribuito ai beni.
Va poi sottolineato come il documento prodotto dal convenuto con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 17/6/2019, consistente in un formulario rifiuti datato 30/12/2015, intestato alla società poi fallita e avente ad oggetto 900 Kg di materiale ferroso, che (si desume) vorrebbe comprovare l'assenza di valore dei beni residui nell'anno 2015 tanto da essere stati conferiti a rifiuto,
e dunque la non veridicità delle informazioni riportate sul punto nelle superiori dichiarazioni fiscali, non appare dirimente, posto che, ancora una volta, la mancanza di scritture contabili impedisce di affermare la corrispondenza tra i beni presi in considerazione nelle dette dichiarazioni fiscali e quelli conferiti a rifiuto.
La domanda della curatela è meritevole di accoglimento per le superiori assorbenti ragioni, non avendo il convenuto né dimostrato l'inattendibilità dei valori indicati nelle dichiarazioni fiscali, né, in mancanza di ciò, giustificato le ragioni del non rinvenimento dei relativi beni ad opera della curatela per il valore attribuito dallo stesso convenuto, con conseguente danno, causalmente riconducibile alla condotta di quest'ultimo in violazione dei doveri discendenti dalla carica di amministratore, danno da intendersi nel senso omnicomprensivo, sub art. 146 L.F., in coerenza con la legittimazione del curatore quando, come nella specie, agisca postulando indistintamente la responsabilità dell'amministratore (v.
Cassazione civile, sez. un. , 23/01/2017, n. 1641).
Consegue che il convenuto va condannato, a titolo risarcitorio, al pagamento in favore della curatela attrice della somma di euro 921.355,00 da attualizzarsi anche d'ufficio (trattandosi di debito di valore), e quindi oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla detta sorte capitale per come dianzi pagina 8 di 12 rivalutata di anno in anno, il tutto a decorrere dall'1/1/2016 (essendosi consumata la condotta foriera di danno nel 2015, in mancanza della individuazione del momento esatto di consumazione della stessa)”.
Ritiene, questa Corte, la superiore motivazione assolutamente corretta e non censurabile.
Ed invero, ribadito che dalle dichiarazioni a fini fiscali della società si evince che nel corso dell'anno
2015 il valore delle rimanenze è stato azzerato rispetto a quello iniziale pari a euro 571.250,00, analogamente a quanto accaduto per i beni strumentali, il cui valore era stato indicato nell'anno 2014 per euro 351.105,00 e nell'anno 2015 per euro 1.000,00, va osservato che, seppur condividendo le deduzioni difensive dell'appellante circa il valore probatorio delle dichiarazioni fiscali nel processo CO civile, nel caso che occupa i dati sopra indicati sono stati elaborati ed inseriti dallo stesso e gli stessi assumono un assoluto valore indiziario in mancanza di prova contraria da parte dell'appellato. CO Né, del resto, appare convincente la giustificazione fornita dal secondo cui “la mancata presenza e/o riduzione di tale posta e/o valore nello studio di settore rappresenta solo un artifizio contabile - fiscale per ridurre il carico impositivo della società, ma non rappresenta un dato numerico che individui beni materiali effettivamente presenti nell'azienda. Alla luce di quanto sopra, l'attore riporta valori numerici assolutamente privi di riscontro con la realtà contabile, poiché la è una Parte_2
piccola società sottodimensionata e priva delle fantomatiche quantità di beni di magazzino e/o di immobilizzazioni materiali riferite in via astratta da parte avversa e mai constatati fisicamente dal curatore”.
E', invero, evidente come a fronte di un dato contabile riportato dallo stesso appellante nelle dichiarazioni fiscali era onere dello stesso e non certamente della curatela, in assenza di bilanci
CO societari e di scritture contabili, fornire la prova della falsità. Il ragionamento sviluppato dal inverte ingiustificatamente l'ordine logico delle questioni, pretendendo di gravare la curatela di un onere alla stessa non spettante. Se davvero si è trattato di un mero artificio contabile-fiscale per ridurre il carico impositivo della società, che non disponeva di un magazzino e di beni strumentali di valore
CO corrispondente a quello indicato nelle dichiarazioni fiscali, era chiaramente onere del fornire le relative prove e non trincerarsi dietro vaghe ed ingiustificate illazioni. L'appellante, invece, nulla ha provato al riguardo ed anche il documento prodotto in primo grado non assume rilievo alcuno, in quanto, a prescindere dalla tempestività della produzione, trattasi di un mero formulario rifiuti datato
30/12/2015, intestato alla società poi fallita e avente ad oggetto 900 Kg di materiale ferroso, che nulla pagina 9 di 12 prova, stante la mancanza di scritture contabili, in punto alla corrispondenza tra i beni presi in considerazione nelle dichiarazioni fiscali e quelli apparentemente conferiti a rifiuto.
CO E' del pari incontestabile che il a prescindere dalla asserita disponibilità ripetutamente manifestata al curatore, non ha mai consegnato le scritture contabili della società, senza che possa rilevare la circostanza, confermata dal curatore e riportata nella relazione ex art.33 L.F., dell'avvenuta indicazione del nominativo del consulente presso cui erano depositate. Trattasi, invero, di obbligo che l'art.16 L.F. pone espressamente a carico del fallito, che, per come documentato dal curatore, è stato ripetutamente, ma invano, compulsato in tal senso.
Di ancor minor pregio le deduzioni dell'appellante in punto alla propria “ignoranza” in materia contabile e fiscale ed all'affidamento riposto nelle competenze tecniche del consulente. E' pacifico, infatti, che della gestione sociale è chiamato a rispondere l'amministratore senza che l'avere affidato la contabilità ad un soggetto dotato di specifiche competenze comporti il venir meno dell'obbligo dell'amministratore di regolare e veritiera tenuta delle scritture contabili (v., tra le tante, Cass.
31593/20).
CO Conclusivamente, per come correttamente rilevato dal Tribunale di Catania, il n.q. di amministratore della Parte_2
a) non ha predisposto i bilanci societari dal 2012 in poi e sino al fallimento;
b) non ha consegnato al curatore le scritture contabili della società;
c) nel corso dell'anno 2015 ha azzerato il valore delle rimanenze rispetto a quello iniziale pari a euro
571.250,00;
d) nella dichiarazione fiscale relativa all'anno 2014 ha indicato un valore dei beni strumentali pari euro
351.105,00, che è stato ridotto ad euro 1.000,00 nell'anno 2015;
e) non ha fornito alcuna valida e documentata giustificazione delle suddette operazioni. CO In tale contesto appare assolutamente incontestabile la mala gestio del fonte di danno per la società e per i creditori sociali, cui è stata fornita una falsa rappresentazione dello stato e delle condizioni in cui si trovava la società.
Con il secondo motivo l'appellante si è doluto della decisione del primo Giudice, che, non dichiarando inutilizzabili ai fini della decisione la relazione ex art. 33 L.Fall. ed i dati tratti dagli studi di settore, allegati alle dichiarazioni dei redditi, non ha escluso l'esistenza del danno.
Anche questo motivo va rigettato.
pagina 10 di 12 Ed invero, accertata, per le ragioni sopra esposte, la piena utilizzabilità ai fini della decisione dei dati riportati nelle dichiarazioni fiscali presentate dall'appellante e la responsabilità per mala gestio, va, di conseguenza, riconosciuto il danno per la società e per i creditori sociali. Dall'esame dello stato passivo prodotto con la memoria ex art. 183, c.VI, n.2, cpc risultano crediti ammessi nella categoria privilegiata pari ad € 787.824,67 ed al chirografo per € 167.652,33. Negare il danno in tale contesto appare davvero arduo.
CO Con il terzo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale di Catania ha preso in considerazione le risultanze desunte dagli studi di settore, piuttosto che utilizzare il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo realizzato o il criterio equitativo.
Ritiene questa Corte, che anche il motivo in esame vada rigettato.
CO Nella specie, infatti, dalla superiore ricostruzione risulta una precisa responsabilità del per avere interamente distratto e/o sottratto il magazzino e, nella quasi totalità, i beni strumentali, il cui valore è stato totalmente ed ingiustificatamente azzerato o grandemente ridotto. Correttamente, quindi, il primo
Giudice ha quantificato il danno nella misura corrispondente al valore indicato in sentenza (pari al valore dei beni distratti/sottratti), senza dovere ricorrere al criterio residuale fissato dall'art.2486 cc
(differenza attivo – passivo), né tanto meno ad un non meglio specificato criterio equitativo.
Per le ragioni sin qui esposte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore dell'Erario dello Stato attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ex ar.144 DPR 115/02.
Sussistono le condizioni per dichiarare l'appellante tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.3799/22 del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura già dimidiata, ex art. 130 D.P.R. 115/02, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, ed oltre al pagamento degli altri importi ripetibili per legge ricompresi nel foglio notizie, da versare in favore dell'Erario dello Stato.
pagina 11 di 12 Dichiara che l'appellante è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 30.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12