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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/09/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2238/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. CIONI SIMONA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. CIONI SIMONA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in San Miniato, il
25.07.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato Anno 2009,
Parte 1, Serie, n. 25. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 5 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Miniato, trascritto nei CP_2 registri dello stato civile del Comune di San Miniato, Anno 2009, Parte 1, Serie n. 25.
I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collegamento prevalente presso la madre nella ex casa familiare posta in San Miniato (PI), via Maria Montessori n.9, assegnata a quest'ultima con tutto ciò che l'arreda e che in essa è contenuto. rimarrà ad abitare nella ex casa di famiglia con la madre ed il fratello. Con Per_2 riferimento al figlio minorenne , limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. I genitori dovranno condividere con l'altro genitore tutte le informazioni significative riguardanti i figli.
pagina 2 di 5 3) Il padre incontrerà e terrà con sé il figlio due giorni alla settimana ed un fine Per_1 settimana alternato con la madre. Il tutto salvo diverso e manifesto accordo tra le parti. I genitori trascorreranno con il figlio minore, in via esclusiva ed in alternanza fra loro i seguenti giorni e periodi: il 24 e il 25 dicembre, il periodo 26 dicembre /31 gennaio e 01 gennaio / 6 gennaio;
il giorno di Pasqua e del Lunedì di Pasqua, le altre festività a rotazione. Quanto al periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive oppure una, laddove non possa godere di un periodo maggiore di ferie dal lavoro. Il tutto sempre salva migliore determinazione. I coniugi si impegnano comunque a comunicarsi reciprocamente, quando il figlio è con loro, il luogo di villeggiatura, con i recapiti telefonici delle strutture presso le quali alloggiano.
4) concorrerà nell'ordinario mantenimento dei figli e Controparte_2 Per_2 Per_1 mediante il versamento della somma mensile di euro 600,00 (seicento), da intendersi euro
300,00 per ciascun figlio, per 12 mensilità: a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale intestato a con il seguente IBAN (IT CP_1
09N3608105138217046817054), pagamenti che verranno disposti entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat, come per legge, a decorrere dal mese di maggio 2026 con base maggio 2025. Le spese straordinaria, determinate secondo le linee guida del CNF 2017, saranno sostenute dai genitori nella percentuale del
30% la madre e 70% il padre.
5) l'assegno unico verrà percepito al 100% della madre;
6) tutte le suddette spese, sia quelle da concordare sia quelle da non concordare devono essere giustificate con documenti validi fiscalmente (ricevute e/o fatture e scontrini validi fiscalmente): il genitore che anticiperà le spese dovrà essere rimborsato dal genitore entro
15 giorni dalla richiesta. in relazione alle spese straordinarie non urgenti da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso entro 15 giorni dalla richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7) Il padre e la madre dovranno mantenere tra loro una comunicazione regolare, anche telefonica, per le questioni relative ai figli e contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che li riguardano, nonché essere collaborativi tra loro nella gestione dei figli,
pagina 3 di 5 8) inoltre, i genitori si impegnano reciprocamente a tutelare a figura paterna e materna, stimolando nei figli l'affetto ed il rispetto per l'altro genitore.
9) Avendo entrambi i coniugi una stabile occupazione, gli stessi provvederanno autonomamente al loro personale sostentamento e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10) Nella ex casa familiare continuerà ad abitare insieme ai figli che ivi CP_1 manterranno la propria formale residenza anagrafica. le spese relative alle utenze e quella di manutenzione orinaria nonché il canone di locazione sono a totale carico della moglie,
11) con la firma del ricorso i coniugi stabiliscono sin d'ora che la richiesta di autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio relativamente al figlio minore debba essere effettuata Per_1 congiuntamente dagli stessi,
12) con la firma del ricorso i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso affinché gli stessi possano disgiuntamente richiedere l'autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e carta identità valida per l'espatrio,
13) i coniugi con la firma del ricorso introduttivo, dichiarano di non avere nient'altro più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione anche indipendentemente dal rapporto di coniugio fatto salvo quanto precisato più sotto,
14) i coniugi sono proprietari di due cavalli uno intestato a e uno a Controparte_2 [...]
animali che vengono entrambi affidati al marito ed economicamente mantenuti CP_1 dallo stesso.
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale, preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23.09.2025
pagina 4 di 5
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2238/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. CIONI SIMONA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. CIONI SIMONA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in San Miniato, il
25.07.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato Anno 2009,
Parte 1, Serie, n. 25. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 5 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Miniato, trascritto nei CP_2 registri dello stato civile del Comune di San Miniato, Anno 2009, Parte 1, Serie n. 25.
I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collegamento prevalente presso la madre nella ex casa familiare posta in San Miniato (PI), via Maria Montessori n.9, assegnata a quest'ultima con tutto ciò che l'arreda e che in essa è contenuto. rimarrà ad abitare nella ex casa di famiglia con la madre ed il fratello. Con Per_2 riferimento al figlio minorenne , limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. I genitori dovranno condividere con l'altro genitore tutte le informazioni significative riguardanti i figli.
pagina 2 di 5 3) Il padre incontrerà e terrà con sé il figlio due giorni alla settimana ed un fine Per_1 settimana alternato con la madre. Il tutto salvo diverso e manifesto accordo tra le parti. I genitori trascorreranno con il figlio minore, in via esclusiva ed in alternanza fra loro i seguenti giorni e periodi: il 24 e il 25 dicembre, il periodo 26 dicembre /31 gennaio e 01 gennaio / 6 gennaio;
il giorno di Pasqua e del Lunedì di Pasqua, le altre festività a rotazione. Quanto al periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive oppure una, laddove non possa godere di un periodo maggiore di ferie dal lavoro. Il tutto sempre salva migliore determinazione. I coniugi si impegnano comunque a comunicarsi reciprocamente, quando il figlio è con loro, il luogo di villeggiatura, con i recapiti telefonici delle strutture presso le quali alloggiano.
4) concorrerà nell'ordinario mantenimento dei figli e Controparte_2 Per_2 Per_1 mediante il versamento della somma mensile di euro 600,00 (seicento), da intendersi euro
300,00 per ciascun figlio, per 12 mensilità: a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale intestato a con il seguente IBAN (IT CP_1
09N3608105138217046817054), pagamenti che verranno disposti entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat, come per legge, a decorrere dal mese di maggio 2026 con base maggio 2025. Le spese straordinaria, determinate secondo le linee guida del CNF 2017, saranno sostenute dai genitori nella percentuale del
30% la madre e 70% il padre.
5) l'assegno unico verrà percepito al 100% della madre;
6) tutte le suddette spese, sia quelle da concordare sia quelle da non concordare devono essere giustificate con documenti validi fiscalmente (ricevute e/o fatture e scontrini validi fiscalmente): il genitore che anticiperà le spese dovrà essere rimborsato dal genitore entro
15 giorni dalla richiesta. in relazione alle spese straordinarie non urgenti da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso entro 15 giorni dalla richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7) Il padre e la madre dovranno mantenere tra loro una comunicazione regolare, anche telefonica, per le questioni relative ai figli e contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che li riguardano, nonché essere collaborativi tra loro nella gestione dei figli,
pagina 3 di 5 8) inoltre, i genitori si impegnano reciprocamente a tutelare a figura paterna e materna, stimolando nei figli l'affetto ed il rispetto per l'altro genitore.
9) Avendo entrambi i coniugi una stabile occupazione, gli stessi provvederanno autonomamente al loro personale sostentamento e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10) Nella ex casa familiare continuerà ad abitare insieme ai figli che ivi CP_1 manterranno la propria formale residenza anagrafica. le spese relative alle utenze e quella di manutenzione orinaria nonché il canone di locazione sono a totale carico della moglie,
11) con la firma del ricorso i coniugi stabiliscono sin d'ora che la richiesta di autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio relativamente al figlio minore debba essere effettuata Per_1 congiuntamente dagli stessi,
12) con la firma del ricorso i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso affinché gli stessi possano disgiuntamente richiedere l'autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e carta identità valida per l'espatrio,
13) i coniugi con la firma del ricorso introduttivo, dichiarano di non avere nient'altro più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione anche indipendentemente dal rapporto di coniugio fatto salvo quanto precisato più sotto,
14) i coniugi sono proprietari di due cavalli uno intestato a e uno a Controparte_2 [...]
animali che vengono entrambi affidati al marito ed economicamente mantenuti CP_1 dallo stesso.
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale, preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23.09.2025
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Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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