Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Reg. Smp M 60 08 / 0 1 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 11641/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 130.12 Rep. 2183 CELENTANO - ConsigliereDott. Walter Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 21/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere SPIRITODott. Angelo C. CUFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.3000 SEN TENZA || 2.4.APR. 2001. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL CA PARATORE EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l'avvocato SERGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CERSOSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega Richiesta copia studio #1 dal Sig. a margine del ricorso;
per diritti L. 3000 "-2.4 APR. 2001 ricorrente - IL CA
contro
FALLIMENTO DIANTHUS SPA;
intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA Sezione Richiesta copia studio dal Sig. fallimentare, depositata il 05/05/00; per diritti L. 300 il 24 APR. 2001 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di IL CA 482 consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Angelo -1- SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE con le quali si chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso ed emetta i CORTE SUPREMA CASSAZIONE provvedimenti conseguenti per legge. UFFICIO COPIE Appia studio Richiesta dal Sig. per diritti. 5 GIU. 2001 il IN CA OS $2000+2bolli 2000 +2 bolli 06 610.2001 LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 1500 CANCELLERIA BE235584 0421997 AT645339 0421996 AT645340 -2- R.G. 11641/2000 Svolgimento del processo Il sig. AT propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della s.p.s. US per esservi stato ammesso in via chirografaria, benché portatore (gi- ratario) di una cambiale ipotecaria emessa dalla società stessa. Il fallimento chiese che la causa di opposizione fosse sospesa fino alla definizione di altro giudizio pendente tra la curatela del fallimento stesso e tal NI (primo prenditore della stessa cambiale, girata, poi, al AT), per la revocatoria dell'atto di consenso rilasciato dalla US per l'iscrizione ipotecaria del 24 giugno 1992, a garanzia degli effetti cambiari in pari data emessi dalla US in bonis al Giombi- ni medesimo. Il Tribunale di Roma, con provvedimento depositato il 5 maggio 2000, rilevò che la causa promossa dal fallimento contro il NI per la revocazione degli atti di consenso rilasciati dalla US per l'iscrizione delle ipoteche è pregiudiziale ri- spetto a quella di opposizione allo stato passivo promossa dal AT nei confronti del fallimento medesimo, posto che nella prima si discute dell'efficacia della garanzia ipotecaria, che costituisce il titolo in base al quale il AT chiede, nel giudizio d'opposzione allo stato passivo, l'ammissione in privilegio del suo credito. Il giudice, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ha, dunque, sospeso il giudizio di opposizione allo stato passivo. Il AT propone ora ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 e 42 c.p.c., per la cassazione del menzionato provvedimento del Tribunale di Roma. Il fallimento non ha spiegato difesa in questo giudizio. Cons. Spirito est. R.G. 11641/2000 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il AT sostiene che il giudice non avrebbe potuto disporre la sospensione del giudizio, visto che nella specie si trattava di cause pen- denti tra soggetti diversi. Il motivo è fondato e va accolto. Il giudice non ha tenuto conto, infatti, del consolidato indirizzo di questa Corte re- golatrice, in base al quale s'afferma che la sospensione necessaria del processo, pre- vista dall'art. 295 c.p.c., postula la dipendenza della decisione dall'esito di altro pro- cedimento e, pertanto, esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sì da risolvere in tutto o in parte il dibattito. L'indicata situazione non è ravvisabile quando non vi sia coin- cidenza delle parti nelle due contese, perché i limiti soggettivi del giudicato sostan- ziale ostano a che la decisione dell'una causa possa determinare la decisione dell'altra (tra le ultime, cfr. Cass. 21 gennaio 2000, n. 661). Nella specie, il giudizio per la revocazione del consenso all'ipoteca pende tra la cu- ratela fallimentare ed il NI, mentre la causa sospesa, per l'opposizione allo stato passivo, pende tra il AT ed il fallimento;
sicché, proprio in ragione dei li- miti del giudicato sostanziale, in nessun caso la prima causa potrebbe assumere ef- fetto vincolante nei confronti della seconda, si da imporre la sospensione di quest'ul- tima in attesa della definizione dell'altra. Il provvedimento impugnato va, dunque, cassato e l'intimato fallimento va condan- nato a [...] il ricorrente delle spese sopportate per questo giudizio, liquidate come da dispositivo. Cons. Spirito est. R.G. 11641/2000
Per questi motivi
La Corte cassa il provvedimento impugnato e condanna l'intimato fallimento al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 1.212,800 - di cui lire un milione per onorari. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001. Il Presidente V Взывоват и L'Estensore R 1 0 E C 0 N 2 PUBW A . C R ZO P IN A A E T 4 R A E N обного o 2 I zz L Marie Do L u E _ N E C i D i а N g D ив g A a n C O a Д IL M 20000 270000 OFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2009 4 15 MAG. Seria Registrato in dota 270.000 al n. 22.850 versate £. DUECENTOSETTANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi FILIPPO) ZI (D.ssa Maria Grazia (lire Il Responsabile Servizio A HINI (Dr. M. RACC 3 Cons. Spirito est.