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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2684 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 29 gennaio 2025, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Mauro Stori (C.F. ) C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Vicenza, Contrà Vescovado, 8, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrici - contro
(P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Ferdinando Carabba Tettamanti (C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 Parte_4 C.F._5 presso lo studio di quest'ultimo in Thiene (Vi), via Corradini, 61 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giosuè Francesco Monardo (C. F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, Via Spogliatore snc, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata dalle attrici -
e pagina 1 di 18 (P.IVA. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Riccardo Tedeschi (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7
studio in Verona, Via Adigetto,11, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata da - CP_2
OGGETTO: responsabilità per danni a cose -contrattuale/extracontrattuale/del produttore
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 29.1.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 16.1.2025, in cui le attrici così precisavano le conclusioni:
“Accertata la responsabilità concorrente di e Controparte_1 Controparte_2
l'inidoneità del gasolio fornito a condannare
[...] Parte_1 Controparte_1
e in solido al risarcimento dei danni subiti da Controparte_2 Parte_1 nella misura di € 5.354 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al
[...]
saldo.
Condannare e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese e compenso di lite.
Accertata la responsabilità concorrente di e Controparte_1 Controparte_2
e l'inidoneità del gasolio fornito alla sig.ra , condannare
[...] Parte_2 [...]
e in solido al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Controparte_2
nella misura di € 13.653, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla Parte_2
domanda al saldo.
Condannare e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese e compenso di lite.
In via subordinata si chiede, unicamente occorrendo, CTU, che accerti se la presenza, nel gasolio per autotrazione, di valori di acqua, di FAME e della contaminazione totale in misura non conforme alla norma EN 590/2017 e se la carica microbica nella condizione di contaminazione grave costituiscano elementi/vizi tali da determinare problemi di funzionamento e grippaggio della pompa del carburante in auto come Porsche Mecan e Mercedes GLE;
dica altresì se gli interventi, descritti ed eseguiti da
e sulle due auto di e della sig.ra , siano Parte_5 CP_4 Parte_1 Parte_2
compatibili, conseguenti e imputabili a vizi del carburante;
illustri il CTU, nel gasolio per autotrazione, il significato della carica microbica pari a 2900 UFC/I contaminazione grave;
valuti se i valori nel gasolio per autotrazione: contenuto acqua superiori a 0,044, FAME superiore a 0,5 e contaminazione totale maggiore di 30 siano o meno conformi ai limiti massimi consentiti dalle norme vigenti;
dica il CTU quale sia usualmente il colore del gasolio e se un gasolio di colore arancione sia
pagina 2 di 18 sintomo di anomalia del carburante e di presenza di sostanze non ammesse;
dica infine il CTU se il costo degli interventi meccanici eseguiti sulle due auto sia congruo.”
Si riscontrava anche il deposito delle note scritte del 27.1.2025, in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
Nel merito, in via preliminare:
C
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto estrometterla dal giudizio;
Nel merito, in via subordinata:
- rigettare tutte le domande formulate dalla e dalla sig.ra nei confronti Parte_1 Parte_2
C di perché inammissibili, oltreché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa.”
Nelle note scritte del 27.1.2025 così precisava le conclusioni: Controparte_2
“In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
e per l'effetto estrometterla. Controparte_2
In via principale, nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
e per l'effetto estrometterla.
[...]
Sempre nel merito, in via subordinata: rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata. Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la a tenere indenne Controparte_3
e manlevare la , per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in Controparte_2
favore delle attrici;
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di regresso della
nei confronti della per quanto la stessa Controparte_2 Controparte_3
fosse tenuta a risarcire in favore delle attrici. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione in favore del procuratore costituito.”
Nelle note scritte del 27.1.2025 così concludeva: Controparte_3
“- respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingersi la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza compagnia assicuratrice;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di accertamento di una responsabilità, anche solo concorrente di e dell'operatività della CP_2
pagina 3 di 18 Con polizza, porre a carico di le minori somme che risulteranno, in considerazione dei limiti contrattuali alla manleva dell'assicurato.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed
IVA inclusi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici evocavano in giudizio (di Controparte_6
C seguito ), deducendo che:
- il 13.3.2022, alle 16.26, , l.r. di faceva rifornimento di carburante CP_7 Parte_1
(gasolio) alla sua auto Mercedes GLE ibrida, targata GB831EH, alla pompa 6 presso il punto vendita
C n.46722 di , gestito da (di seguito , sito in Dueville (Vi), Controparte_2 CP_2 pagando € 97,61 per un totale di 41,73 litri di rifornimento;
- il giorno seguente, percorreva regolarmente sia all'andata che al ritorno, in modalità CP_7
motore elettrico, il tragitto di circa 8 km che separava la sua dimora in Montecchio LC (Vi) dalla sede di Parte_1
- il 15.3.2022 la portava la vettura presso la concessionaria di Torri di Quartesolo CP_7 Parte_5
(Vi), distante circa 13 km, per un controllo;
- in pari data alle 12.13, , madre della , effettuava anch'ella rifornimento alla sua Parte_2 CP_7
auto Porsche Macan targata EX084EG presso la medesima stazione di servizio ed alla medesima pompa ove aveva fatto rifornimento la figlia, pagando € 122,52;
- nel primo pomeriggio la vettura della arrestava tuttavia la propria marcia segnalando “avaria Pt_2 motore” mentre alle 17.30 del giorno seguente la ritirava la propria autovettura dalla CP_7
concessionaria e, pressoché al termine del tragitto di ritorno, in regime motore, dopo aver percorso l'autostrada, vedeva accendersi la spia “pulizia filtro carburante” dell'auto;
- venivano indi riscontrati gravi danni al sistema di iniezione dell'auto della , dalla quale, Pt_2
portata alla concessionaria Porsche Frav s.r.l, veniva prelevato del carburante che, sottoposto ad analisi, veniva giudicato non conforme per via della presenza di acqua e FAME;
- anche alla vettura della , recuperata dal carro attrezzi e trasportata presso l'officina Mercedes CP_7
di Trivellato S.p.a. di Torri di Quartesolo, venivano effettuati prelievi di carburante dal serbatoio destinati ad essere analizzati da un laboratorio accreditato esterno a fine diagnostico;
all'esito delle analisi veniva riscontrata la presenza nel carburante di acqua e FAME, ritenuta causa di danneggiamento dei veicoli e si era altresì proceduto allo smontaggio e svuotamento dei serbatoi delle vetture e a vari interventi di ripristino, per cui le attrici sostenevano i relativi costi;
- il 21.3.2022 e 8.4.2022 il difensore delle attrici trasmetteva richiesta risarcitoria in nome e per conto pagina 4 di 18 delle stesse alla IP, richiesta che tuttavia rimaneva priva di riscontro.
Ciò premesso, le attrici agivano, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale e “di responsabilità del produttore (dpr n. 224/88)” (cfr. pag. 4) di IP e dell'inidoneità del gasolio fornito alle stesse, per il ristoro dei danni subiti a seguito del rifornimento di carburante non conforme alla norma EN 590/2017, quantificati: quanto a in € 5.354,00, di cui € 1.999,00 per spese di Parte_1 riparazione, € 2.500,00 per fermo tecnico ed € 854,00 per analisi del carburante, oltre agli interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo;
quanto a , in € 13.653,00, di cui € Parte_2
11.163,00 per spese di riparazione, € 2.000,00 per fermo tecnico ed € 490,00 per analisi del carburante, oltre agli interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
2. La prima udienza, indicata in citazione il 19.9.2022, veniva differita al 28.10.2022. Si costituiva la
C convenuta , avversando le richieste attoree poiché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente: (i) l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita;
(ii) la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici dato che non avevano dimostrato di essere proprietarie dei veicoli che avevano effettuato il rifornimento del gasolio in
C argomento;
(iii) il difetto di legittimazione passiva di , posto che ai sensi del contratto di fornitura in atti (doc.3 convenuta, pag.10) e del contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione
(doc.4, pag.10) l'unico soggetto responsabile era il gestore della stazione di servizio, a cui CP_2
C
aveva venduto, non essendo quest'ultima produttrice di carburante, il proprio prodotto e conseguentemente trasferito il rischio relativo alla consegna.
Nel merito, contestava la ricostruzione operata dalle attrici, sottolineandone la lacunosità e le incongruenze. Sul punto evidenziava che parte attrice non aveva chiarito: a) l'eventuale presenza di altro carburante nei serbatoi prima dei rifornimenti in esame;
b) la tipologia nonché il motivo dietro gli interventi effettuati dalla concessionaria sulla Mercedes;
c) la distanza percorsa da veicoli dopo il presunto rifornimento;
d) il momento in cui si verificava la presunta avaria del motore della Porsche e se la stessa era stata utilizzata per spostarsi dall'officina di “primo intervento” alla Deduceva CP_4 in aggiunta che l'auto della , qualora fosse stata rifornita di gasolio “impuro”, sarebbe stata Pt_2
impossibilitata a percorrere più di qualche chilometro dal momento che le impurità, depositatesi in fondo al serbatoio a seguito del rifornimento, sarebbero state aspirate dalla pompa di aspirazione del carburante ed immesse nel circuito di alimentazione, arrestando la marcia dell'auto. Assumeva inoltre la scarsa attendibilità dei risultati delle analisi del carburante delle due autovetture, di cui non erano state documentate le modalità di prelievo - effettuato senza contraddittorio - né di conservazione, così come la mancata prova che il carburante esaminato dal perito fosse lo stesso acquistato presso la C stazione e, nel caso lo fosse stato, il prelievo effettuato da un incaricato dell'officina, il trasporto pagina 5 di 18 presso il laboratorio di analisi a Casavatore (Na) nonché l'esame effettuato dal perito, ne avrebbero compromesso la composizione. Adduceva che il carburante venduto presso l'impianto, non era inquinato atteso che, in presenza di acqua o impurità all'interno della cisterna interrata del punto vendita, il sistema elettrico dell'impianto andava in blocco ed impediva l'erogazione del carburante
“impuro” e dava altresì atto della procedura di scarico carburante eseguita in conformità al
“vademecum” (doc.5), corroborata dai moduli di consegna dimessi (doc.6) attestanti la verifica dell'assenza di acqua nei prodotti e il rispetto delle previste norme di sicurezza.
Osservava inoltre che nessun altro cliente aveva lamentato guasti e anomalie nonostante i plurimi e copiosi rifornimenti (docc.7,8) nella giornata dell'ultimo scarico di carburanti antecedente ai fatti di cui C trattasi (9.3.2022), rimarcando la conformità del carburante rivenduto da e contestando la mancata prova di nesso di causalità tra il rifornimento e il danno. Sul quantum la convenuta avversava le poste risarcitorie invocate dalle attrici poiché sfornite di prova, in particolare in relazione al presunto danno da fermo tecnico, e comunque eccessive.
3. Alla prima udienza del 28.10.2022, il giudizio veniva rinviato al 7.3.2023 per consentire la chiamata in causa di richiesta da parte attrice. Con comparsa del 13.2.2023 si costituiva avversando CP_2 CP_2 le pretese attoree di cui chiedeva il rigetto. In via preliminare si associava all'eccezione di C improcedibilità della domanda attorea spiegata da e rilevava, sussunto il contratto intercorso fra le acquirenti del carburante e nella compravendita, la decadenza dal diritto risarcitorio per CP_2 inosservanza del termine previsto dall'art.1495 co.1 c.c. nonché da eventuali azioni esperite a norma del cod. cons., non avendo le attrici denunciato i vizi del bene compravenduto. Sempre in rito, posto che parte attrice agiva ex. D.P.R. n.224/1988, osservava di essere mero gestore della stazione di rifornimento e distributore del prodotto, non rientrando nella definizione di produttore di cui alla CP_2 predetta normativa e non essendo parimenti soggetta alla responsabilità prevista ai sensi dell'art.3 co.4 delle menzionate disposizioni. In forza di ciò deduceva la carenza di legittimazione passiva,
C addebitando ad , ai sensi dell'art.11 del contratto in atti (doc.3), la responsabilità in ordine alla qualità
e quantità del carburante, evidenziando al contempo la carenza di prove in ordine ai danni lamentati dalle attrici. In particolare, contestava la ricostruzione dei fatti operata da e , Pt_1 Pt_2
C svolgendo, a tal riguardo, considerazioni pressoché sovrapponibili a quelle effettuate da , inferendo
C l'assenza di qualsivoglia riconducibilità dei supposti danni al carburante ed alla sua asserita contaminazione. Sul punto, al pari di IP, rilevava che non erano pervenute denunce da parte di terzi nelle stesse giornate, adduceva altresì la conformità del gasolio de quo attese le procedure espletate per ottenerne la certificazione ed avversava le analisi svolte sul campione prelevato, delle cui modalità di prelievo non veniva dato conto, poiché effettuate senza la necessaria partecipazione delle parti,
pagina 6 di 18 difettando altresì la prova che il gasolio esaminato fosse stato prelevato dalle vetture delle attrici e fosse quello erogato dalla stazione in esame. In ordine alle pretese risarcitorie avanzate da e dalla Pt_1
, ne contestava la quantificazione, reputando i costi di intervento di officina, sostenuti dalle Pt_2
attrici per la riparazione degli autoveicoli, non imputabili all'erogazione di carburante bensì alla ordinaria manutenzione e contestando la richiesta a titolo di fermo tecnico poiché non provata. Da ultimo lamentava la nullità della domanda di cumulo degli interessi legali e la rivalutazione CP_2
Cont monetaria. In ogni caso instava per l'autorizzazione a chiamare in causa con cui aveva CP_2
stipulato polizza n.402935590 per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con provvedimento del 14.2.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e contestualmente differita l'udienza di prima comparizione al 13.7.2023. Con comparsa Cont tempestivamente depositata si costituiva contestando nell'an e nel quantum le pretese attoree. Al C riguardo, associandosi alle difese già svolte da e lamentava che: i) non vi era prova della CP_2
proprietà dei veicoli;
ii) non era provato che i presunti danni fossero stati causati da carburante
C inidoneo;
iii) non era corroborato che il carburante di cui trattasi fosse quello fornito da e venduto presso iv) mancava il contraddittorio in ordine alle analisi del carburante effettuate dalle attrici di CP_2
cui veniva contestata la provenienza del prodotto nonché ogni elemento dell'accertamento; v) gli esborsi sostenuti dalle attrici non erano provati. Contestava l'infondatezza della domanda ex art. 2043
c.c./D.P.R. n.224/1988 nei confronti di a cui era stata genericamente estesa, nonché l'assunto di CP_2
C
secondo cui il trasferimento del rischio inerente al prodotto passava al gestore al momento della consegna, ribadendo, per contro, come la convenuta non andasse esente da responsabilità per danno da prodotto, tenuto conto della facoltà di contestazione in capo a di cui all'art.11 del contratto di CP_2
fornitura in atti. Infine, la compagnia assicurativa chiedeva, in caso di accertamento di responsabilità
Cont dell'assicurata, contenersi l'eventuale manleva nei limiti di polizza (doc.2 .
5. All'udienza del 13.7.2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 12.12.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con la prima memoria 183 le attrici dimettevano i titoli di proprietà delle auto e precisavano di agire a titolo contrattuale nei confronti di essendo intercorso fra le stesse e quest'ultima negozio di compravendita. La causa CP_2 veniva istruita oralmente: all'udienza del 14.5.2024 venivano sentiti i testi Tes_1 Tes_2 [...]
C
e per parte attrice, e per . All'esito, la causa veniva S_ Tes_4 CP_7 Tes_5 Tes_6
rinviata per p.c. al 28.1.2025. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, la predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 13.11.2024. Con provvedimento ex art. 127ter, co. 3 c.p.c. del 29.1.2025 si prendeva atto delle note di t.s. delle parti, in cui esse concludevano come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di pagina 7 di 18 termini per conclusionali e repliche.
6. Preliminarmente devono essere qualificate le domande attoree.
C 6.1. Nei confronti di le attrici hanno agito a titolo extracontrattuale o “di responsabilità del produttore (dpr n. 224/88)” (cfr. pag. 4). Deve in effetti ritenersi che le attrici abbiano agito verso detta convenuta in base a due titoli differenti ossia (i) ex art. 2043 c.c. e (ii) ex artt. 114 ss. cod. cons. (ove risultano trasfuse le disposizioni di cui al d.p.r. 224/88).
La precisazione è rilevante, posto che la disciplina della responsabilità del produttore (o del fornitore) ex art. 114 ss. cod. cons. presenta delle specificità rispetto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. (o rispetto alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale codicistiche, su cui in questa sede non si si sofferma).
In estrema sintesi, mentre ex art. 2043 c.c. è onere dell'attore provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano (a) il fatto illecito, consistente in una condotta commissiva/omissiva, consumata in violazione di un precetto legale;
(b) l'imputabilità del fatto al danneggiante;
(c) il dolo o la colpa del danneggiante;
(d) l'evento dannoso (danno evento); (e) il nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento;
(f) il danno (conseguenza); (g) il nesso di causalità tra danno evento/e danno conseguenza), se viene fatta valere la responsabilità ex art. 114 cod. cons., ex art. 120 cod. cons. il danneggiato ha l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto (secondo la nozione di difettosità ex art. 117 Cod.
Cons.) e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118 cod. cons. (cfr. in tal senso, Cass. Sez. III, sent. n. 8224 del 28/3/2025).
La disciplina consumeristica consente, secondo il predetto riparto probatorio, di agire verso il produttore ma anche, quando non sia individuato, nei confronti del fornitore che abbia omesso di comunicare al consumatore l'identità del produttore o del precedente fornitore nella filiera (art. 116 cod. cons.), con l'ulteriore precisazione che il consumatore può direttamente evocare il fornitore anche senza la preventiva richiesta dei dati del fornitore o precedente fornitore ex art. 116 cod. cons., che può anche intervenire in corso di causa (Cass. Sez. III, sent. n. 13432 dell'1/6/2010). C Nel caso di specie ha dedotto di non essere produttore del carburante, ma mero intermediario, posto che si limiterebbe a vendere, in base a specifici accordi, il carburante acquistato da terzi ai distributori della propria rete (nel caso di specie che ne diventerebbero proprietari e conseguentemente CP_2
responsabili verso gli utenti finali.
A ben vedere, nel caso di specie, la domanda fondata sulla base della disciplina consumeristica era mal
C posta in citazione, avendo erroneamente indicato quale produttore;
la convenuta, al più, Pt_1
avendo riguardo alla disciplina ex art. 114 cod. cons. potrebbe essere qualificata come un precedente pagina 8 di 18 C fornitore (l'ultimo fornitore, della filiera, nel rapporto con le attrici era pure sempre . a sua CP_2
volta nel costituirsi – stante l'incerta articolazione della domanda attorea– non ha indicato, ex art. 116
Cod. Cons. il vero e proprio produttore del carburante o il precedente fornitore.
Ad ogni modo, la questione non è stata colta dalla difesa attorea, che in prima udienza si è limitata a
C chiedere di estendere il contraddittorio verso senza chiedere a , quale fornitore, di indicare il CP_2
C produttore del carburante o il precedente fornitore;
nei confronti di non ha più invocato in corso di causa la responsabilità del produttore, invocando da ultimo (cfr. prima 183 c.p.c. e da ultimo in conclusionale, pag. 11) unicamente la responsabilità extracontrattuale.
6.2. Nei confronti di – verso cui pure, in ipotesi, le attrici avrebbero potuto agire ex art. 114 ss. CP_2 cod. cons., trattandosi del fornitore di carburante all'utente finale – le attrici hanno espressamente agito in via contrattuale. Deve ritenersi – non avendo le attrici fatto riferimento alla disciplina consumeristica
– che abbiano inteso far valere la responsabilità ex art. 1494 c.c.
Quanto all'onere probatorio riferibile a detta domanda, si rammenta che “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” (Cass. SU, sent. n. 11748 del 3/5/2019). Tale principio, espresso laddove vengano proposte le azioni di edilizie, ma fondato sul rilievo che l'aver fornito un bene viziato costituirebbe non un inadempimento alle obbligazioni del contratto di vendita ma una “imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso” (cfr. motivazione SU, punto 22), è applicabile anche laddove chi agisce in giudizio intenda far valere un danno consequenziale alla presenza di vizi. Era dunque onere delle attrici provare l'esistenza del vizio lamentato e, dunque, l'esistenza di impurità/acqua, nel carburante fornito dalla convenuta (cfr. in tal senso, in fattispecie similare, Cass.
Sez. II, ord. n. 5029 del 2022, non massimata, per cui “non è parimenti dubbio che il fatto dell'inadempimento (nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall'altra parte (nella specie, il compratore).”).
7. Così qualificate le domande attoree, deve anzitutto osservarsi che convenuta e terze chiamate non hanno più reiterato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione;
l'eccezione sarebbe comunque infondata, avendo l'attrice provato di aver inviato a CP_2
C e , in corso di causa, l'invito, rimasto senza riscontro (cfr. allegati a note del 16.2.2023).
8. Le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sono solo in parte fondate.
Innanzitutto, si ricorda che la questione concernente la legittimazione passiva, così come quella attiva, costituisce un presupposto processuale e deve essere valutata in ragione della mera prospettazione in fatto e diritto contenuta nella domanda, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione e pagina 9 di 18 vada distinta dalla questione concernente la prova della titolarità dei diritti fatti valere (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Sez. II 13738/2005; in senso conforme, Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016); a sua volta “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016), con la conseguenza che le relative contestazioni hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.
Ad ogni modo la carenza di titolarità – così come la carenza di legittimazione – è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016 e in tal senso, Cass.
Sez. V, sent. n. 29505 del 24/12/2020).
C Avendo le attrici evocato quale controparte contrattuale e a titolo extracontrattuale (oltre che, CP_2 originariamente, come produttore, sull'assunto che rivestisse tale qualità), sussiste la legittimazione di detti soggetti, dovendosi esaminare nel merito, la diversa questione della fondatezza delle relative domande.
9. Le attrici hanno provato la sussistenza del vizio lamentato, rispettando l'onere probatorio che gli faceva carico. In primo luogo, superando i rilievi di IP/Geca le attrici hanno provato di essere proprietarie dei due mezzi danneggiati (docc. 15-16, allegati a prima 183 c.p.c.).
Le attrici hanno poi prodotto documentazione che conferma che il 13.3.2022, alle ore 16.20 ca. la
, l.r.p.t. di rifornì di Gasolio (41.73 litri) la Mercedes attorea presso il distributore CP_7 Pt_1
(cfr. doc. 1) e che il 15.2.2022, alle ore 12.10 ca. la rifornì presso il medesimo impianto CP_2 Pt_2
la sua Porsche, con 50.03 litri di carburante (doc. 6).
È poi stato provato che la vettura della si bloccò il 15.3.2022, nel pomeriggio (cfr. Pt_2
testimonianza , cognato della , verbale udienza del 14.5.2024; che ha riferito in Testimone_7 Pt_2 risposta al cap. 1 attoreo che la cognata lo chiamò segnalandogli il guasto e che la raggiunse in un'area di servizio di Montecchio LC); in tale occasione l'auto segnalava un'anomalia al motore, con l'accensione della spia “candelette” – collegata a problematiche al motore (cfr. dichiarazioni , CP_7
risposta a cap. 4 e dichiarazioni di responsabile assistenza Porsche, sempre sul capitolo 4; è Tes_2
appena il caso di evidenziare che i tecnici escussi in corso di causa non possono dirsi inattendibili, come genericamente dedotto da in memoria di replica, pag. 5, avendo puntualmente e con CP_2
precisione confermato le varie operazioni eseguite sulle auto).
Pure può dirsi provato che il giorno dopo, il 16, la contattò l'officina autorizzata Porsche – Pt_2
Frav s.r.l. – di Altavilla Vicentina e che il giorno successivo, il 17, l'auto venne portata con il carro attrezzi presso l'officina autorizzata (cfr. risposte e a cap. 1, 2, 3 e doc. 14 attoreo). CP_7 Tes_2
pagina 10 di 18 Quanto all'auto della può invece dirsi provato che, dopo il rifornimento del 13, la Pt_1 CP_7 utilizzò l'auto nei giorni successivi, andando al lavoro (non è tuttavia contestato che la sede della fosse a soli 8 km/h dall'abitazione della ) e quindi portandola alla concessionaria Pt_1 CP_7
il 15.3.2022, per riparazioni non afferenti tuttavia a problematiche connesse al carburante Parte_5
(cfr. doc. 24 attoreo, risposta testi e dipendenti della concessionaria, a cap. 1). S_ Tes_4
L'auto fu ritirata dalla il giorno successivo, 16, alle 17.30 (risposta testi al CP_7 Tes_4 S_
capò. 2) ed il giorno successivo, il 17.3.2022 la chiamava la concessionaria, segnalando che si CP_7 era accesa la spia che segnalava di “pulire il filtro carburante”; la vettura veniva quindi prelevata in pari data da addetti della concessionaria (risposte a cap. 3, 4 testi . Tes_4 S_
(ii) è poi provato che gli addetti della concessionaria Mercedes e del riparatore Porsche procedettero alle verifiche sulle vetture: a) quanto all'auto di vennero controllati il filtro carburante e si Pt_1 constatò in quell'occasione che il colore del gasolio era arancione, anziché giallo;
veniva quindi smontato e svuotato il serbatoio e in quell'occasione i tecnici effettuavano un prelievo di carburante, sigillandolo e commissionando a diversa società, Tunap, di eseguire le analisi del caso (cfr. risposte testi e sui capp. 5., 6, 7, 8: in particolare il teste ha confermato di essere S_ Tes_4 Tes_4 stato lui ad eseguire il prelievo); b) quanto all'auto della , il tecnico dell'officina Pt_2 Tes_2
verificato che la centralina del motore segnalava una insufficiente pressione carburante, smontò il filtro e verificò che la pompa era grippata, prelevò il gasolio, lo inserì in tre contenitori sigillati uno dei quali fu inviato alla Tunap (cfr. dichiarazioni su cap. 5, 6, 7, 9). Tes_2
Può poi dirsi provato che i recipienti furono trasmessi dalla Tunap ad un laboratorio di analisi della che, ricevuti i campioni sigillati, ha eseguito le verifiche sui carburanti, riscontrando una CP_8
non conformità quanto al contenuto di acqua e FAME rispetto alla norma En 590/2017 (cfr. doc. 5/10 attoreo, rapporti d'analisi del 5.4.2022) oltre ad un colore anomalo del gasolio, giallo-tendete al rosso.
Convenuta e terze chiamate hanno dedotto che tali elementi non sarebbero sufficienti a dimostrare una contaminazione del gasolio o che comunque la stessa fosse riferibile ai rifornimenti eseguiti presso la pompa sulla base di varie argomentazioni, ossia, sintetizzando (i) il fatto che la vettura di CP_2
avrebbe presentato le problematiche a distanza di tre giorni dal rifornimento;
(ii) il rispetto di Pt_1
Geca/IP delle procedure di scarico dell'autocisterna che procedette a rifornire la stazione, nei giorni precedenti e di delle procedure di stoccaggio del carburante;
(iii) il mancato rispetto del CP_2
contraddittorio nel prelievo di carburante dalle auto delle parti/nelle successive analisi;
(iv) il fatto che non vi sarebbero state lamentele da altri utenti della pompa o delle altre stazioni rifornite dalla medesima autocisterna.
pagina 11 di 18 I rilievi non persuadono. Quanto al primo, come dedotto e provato dalle attrici l'auto di era Pt_1
ibrida, ed a basse velocità poteva procedere unicamente col motore elettrico, con un ridottissimo pescaggio di carburante (docc. 16-21); l'attrice ha dedotto che nei giorni successivi al rifornimento del
13 l'auto sarebbe stata utilizzata per spostamenti assai ridotti (e dal 15 al 16 a metà pomeriggio fu ferma, presso la concessionaria, per gli interventi di cui si è detto), sicché può anche ritenersi che non vi sia stato affatto consumo di carburante nei gironi successivi (o comunque sia stato limitatissimo, pescando il motore il carburante dotato di impurità solo al primo utilizzo intenso dell'auto, avvenuto il
16 pomeriggio).
Quanto al rispetto delle procedure nello scarico della cisterna e delle varie procedure per lo
C stoccaggio/conservazione del carburante, a ben vedere nessuno dei testimoni addotti da ( , Tes_5
ha potuto riferire circa il rispetto dei protocolli/regolamenti interni (cfr. dichiarazioni Tes_6 Tes_5
“non posso ovviamente ricordare il giorno preciso ma presumo che venne fatto anche in quell'occasione”, risposta a cap. 8; sullo stesso capitolo il “non ho conoscenza diretta della Tes_8 circostanza (ovviamente non c'ero), ma sono controlli che vengono fatti sempre per prassi […]”). Ad ogni modo, con riferimento alla domanda svolta nei confronti di la circostanza non è rilevante, CP_2 dovendo l'attrice – con riferimento alla domanda svolta a titolo contrattuale – dimostrare solamente che il carburante fosse viziato, non perché lo fosse.
I rilievi che i prelievi di carburante e le successive analisi non sarebbero stati svolti nel contraddittorio sono generici. I tecnici coinvolti hanno infatti dato atto delle modalità con cui procedettero al prelievo del carburante. Il soggetto che procedette all'analisi ( ) ha confermato di averle svolte Persona_1
dopo aver ricevuto i contenitori sigillati. Le allegazioni di convenuta/terze chiamate su asserite problematiche nell'iter verifiche sono rimaste del tutto generiche, non essendo stati forniti elementi a dimostrazione della circostanza che i campioni raccolti possano essere stati alterati o sostituiti con altri;
può anzi rilevarsi, a sostegno che il gasolio analizzato fosse quello contenuto nelle vetture attoree, che il carburante analizzato da presentasse delle caratteristiche oggettive (difformità di colore) già Pt_6
riscontrate dai tecnici della concessonaria Mercedes, quanto al veicolo Pt_1
Deve dunque ritenersi che pur essendo le analisi state eseguite da un perito in sede stragiudiziale, la si ritiene utili a provare la difformità (cfr., sulla possibilità di fondare la decisione su una perizia stragiudiziale, unitamente ad altri elementi, Cass. Sez. I, ord. n. 25593 dell'1/9/2023; cfr. in tal senso
Cass. Sez. VI, ord. n. 26550 del 12/12/2021), sulla base di vari elementi: (a) deve ritenersi provato che il carburante analizzato da fosse quello effettivamente contenuto nei veicoli attorei;
(b) i danni CP_9 arrecati ai veicoli sono coerenti con quelli di norma provocati dall'utilizzo di carburante alterato (c)
pagina 12 di 18 C nonostante l'invito delle attrici (docc. 12 attoreo) a di procedere alle verifiche nel contraddittorio, la convenuta è rimasta del tutto inerte.
Il fatto che non vi sarebbero stati altri clienti che lamentarono delle problematiche similari in sé non è poi significativa;
anzitutto, non è detto/stato provato (e la circostanza, come si vedrà, rileva con
C riferimento alla posizione di ) che tutto il carburante portato dall'autocisterna della convenuta fosse difettoso, sicché la problematica potrebbe riguardare unicamente il distributore (e forse, solo CP_2
parte del carburante contenuto nel serbatoio, non potendosi escludere che la difettosità sia stata ingenerata da un fattore occorso anche giorni dopo lo scarico, ma prima del rifornimento dell'auto di ma la circostanza, stante la tipologia di domanda svolta verso non assume qui rilievo); Pt_1 CP_2
è appena il caso di evidenziare che non è stato possibile appurare l'effettiva causa del vizio, anche in ragione della mancata proposizione di una domanda di manleva/ripartizione interna della quota di responsabilità di Geca/IP. In secondo luogo, non può escludersi che altri clienti siano stati vittime di analoghe problematiche, tuttavia non ricollegate dal singolo utente a problematiche del carburante.
D'altro canto, convenuta e terze chiamate non hanno fornito una versione alternativa plausibile a giustificazione delle problematiche riscontrate dalle due vetture attoree: Ip/Geca si sono in ultima analisi limitate a sostenere che il carburante difettoso possa essere stato immesso precedentemente
(posto che le due vetture non eseguirono il pieno). Tale diversa ipotesi (che forse sarebbe potuta risultare non peregrina, laddove il mezzo interessato dalle problematiche fosse uno solo) non è tuttavia condivisibile nel caso di specie, perché dovrebbe ipotizzarsi che entrambe le vetture procedettero a un rifornimento presso uno stesso, ulteriore distributore, in cui era presente carburante adulterato.
Tutte le predette circostanze fanno dunque ritenere, alla luce del criterio logico/probatorio della preponderanza dell'evidenza, applicabile nella presente sede, che il carburante acquistato da entrambe le attrici presso l'impianto per cui è causa fosse viziato.
10. Tanto chiarito circa la prova della difettosità del carburante, possono esaminarsi le domande svolte
C verso e CP_2
C La domanda nei confronti di è infondata. Si è detto che le attrici non hanno ulteriormente coltivato la domanda svolta ai sensi del cod. cons. verso IP (una volta che questa ha negato di essere il produttore – circostanza da ritenersi provata perché non contestata -, le attrici avrebbero potuto/dovuto chiedere chi fosse il produttore/precedente fornitore, ex art. 116, co. 2 cod. cons., ma non hanno ritenuto di procedere in tal senso).
C Quanto alla domanda svolta ex art. 2043 c.c. le attrici non hanno provato il fatto illecito di e la colpa/dolo. Pur avendo le attrici dimostrato che il carburante loro venduto da fosse viziato, non CP_2
C hanno dimostrato che lo fosse a causa di e per quale specifica ragione, come era loro onere fare pagina 13 di 18 stante il titolo della domanda svolta verso la compagnia. Le domande verso IP dovranno pertanto essere rigettate.
11. Venendo alla domanda svolta a titolo contrattuale verso quest'ultima ha eccepito la CP_2 decadenza. L'eccezione è infondata, avendo le attrici provato che il vizio fu denunciato via pec a CP_2 il 17.3.2023, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 1495 c.c. (cfr. doc. 10 attoreo;
non ha CP_2
contestato specificamente di aver ricevuto la comunicazione).
12. Le attrici hanno poi provato le conseguenze dannose: i testi escussi ( e quanto Tes_4 S_ alla vettura di quanto all'auto della ) hanno confermato che a causa del Pt_1 Tes_2 Pt_2
carburante viziato le vetture subirono vari danni al motore e alle componenti collegate e che si resero dunque necessari vari interventi per riparare la Mercedes e la Porsche.
Acclarato che il prodotto era viziato e che esso danneggiò le vetture delle attrici, si possono esaminare le richieste risarcitorie delle attrici che hanno chiesto il ristoro (i) delle spese di riparazione delle vetture (ii) delle spese sostenute per i laboratori d'analisi; (iii) del c.d. fermo tecnico.
12.1.1. Quanto alla posizione di l'attrice ha dedotto di aver sostenuto, per riparare l'auto, Pt_1 esborsi per € 1.999,99 (cfr. doc. 31, fattura quietanzata). L'esecuzione degli interventi e la loro stretta consequenzialità ai danni causati dal carburante difettoso possono dirsi dimostrati per testi oltre che non contestati, perché, quanto agli interventi di riparazione IP e non hanno mosso rilievi specifici CP_2
sui lavori descritti nelle fatture, la loro utilità per porre rimedio ai danni subiti dalle auto o la congruità dei prezzi esposti, limitandosi a dedurre genericamente che le fatture non risultassero quietanzate/che le fatture in sé non potessero dimostrare il relativo esborso (cfr. comparsa IP, pagg. 13 ss. e pag. 15 CP_2
ss.); tali rilievi possono dirsi superati dalle prove assunte in corso di causa, che hanno chiarito che gli interventi indicati nelle fatture furono effettivamente eseguiti e che essi si resero necessari a causa del carburante. ha prodotto la fattura quietanzata e ha dato prova del pagamento (cfr. pag. 17). Pt_1 dovrà pertanto risarcire a il costo degli interventi, per € 1.999,99. CP_2 Pt_1
12.1.2. ha chiesto anche il ristoro del costo per l'analisi del carburante, pure documentato da Pt_1
una fattura, per € 854,00. In questo caso le altre parti, oltre ai rilievi circa il valore probatorio in sé della fattura/il mancato pagamento(superati dalla circostanza che in corso di causa è stata provata l'esecuzione dell'attività/il pagamento della fattura), ne hanno contestato la congruità (cfr. comparsa
IP, pag. 14) osservando che il prezzo portato sarebbe pari al doppio di quello recato, per la stessa attività, dalla fattura per le analisi della Porsche, presso lo stesso laboratorio (fattura che, quanto alla congruità, non è stata contestata dalle parti). Il rilievo è condivisibile, non essendo giustificato il maggior prezzo e pertanto per tale voce di danno si riconoscono € 490,00 (somma corrispondente al costo del laboratorio d'analisi per la Porsche, cfr. doc. 9 attoreo).
pagina 14 di 18 12.1.3. Deve essere rigettata la domanda di ristoro del c.d. fermo tecnico. Si deve ricordare che “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione
o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. Sez. VI, ord. n. 5447 del 28/2/2020; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 27389 del 19/9/2022, per cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo”; Cass. Sez. II, sent. n. 32946 del 17/12/2024).
Nel caso di specie, le attrici non hanno in alcun modo provato esborsi consequenziali all'indisponibilità dei propri mezzi.
12.2.1. Quanto alla posizione della , per le stesse ragioni deve essere ristorato l'esborso delle Pt_2 spese per la riparazione dell'auto, per € 11.163,00 (cfr. docc. 8, 18-19 attorei); anche in tal caso le altre parti non hanno mosso specifici rilievi sulla riferibilità degli interventi o sulla congruità dell'esborso, contestandone genericamente la consistenza (tuttavia giustificabile, trattandosi di vettura di lusso;
CP_2
C
o non hanno d'altro canto indicato un possibile diverso costo per gli interventi, dimostrati dalle prove orali assunte).
12.2.2. Deve essere pure ristorato il costo del laboratorio d'analisi, per € 490,00, trattandosi di attività pacificamente svolta, di cui è stato provato il pagamento e non avendo le parti mosso particolari rilievi circa l'ammontare della spesa.
12.2.3. Per le ragioni di cui sopra, deve essere rigettata la domanda di ristoro del danno da fermo tecnico.
13. In conclusione, a ristoro dei danni subiti, dovrà essere condannata a versare a CP_2 Parte_1
l'importo di € 2.489,99 (1.999,99 + 490) e alla la somma di € 11.653,00 (11.163 + 490), oltre Pt_2
interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. (Cass. Sez. III, ord. n. 61 del 3/1/2023; Cass.
Sez. III, Ord. n. 7677 del 22/3/2025) dalla domanda (e, quindi dalla notifica della chiamata di terzo a
17.11.2022) al saldo. CP_2
14. Tanto chiarito sul rapporto tra attrici e deve infine essere esaminata la domanda svolta da CP_2
Cont quest'ultima nei confronti dell'assicuratrice, ha cui ha chiesto di essere tenuta indenne dalle pretese attoree.
Questa non si è opposta alla domanda, deducendo che tuttavia l'operatività delle seguenti condizioni di Cont assicurazione (doc. 3 art. 110): “per le stazioni di servizio/rifornimento l'assicurazione comprende
pagina 15 di 18 i danni da smercio e/o somministrazione al pubblico del carburante venduto, esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia copre i danni verificatisi entro un mese dal rifornimento e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza purché le richieste di risarcimento sia rappresentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Resta a carico dell'assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno scoperto del 10% con il minimo di € 250;
l'estensione è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del sottolimite di euro
100.000”.
Nel caso di specie, come detto, pur essendo dimostrato che i danni alle attrici siano dipesi da un vizio del prodotto, non è stato provato che detto vizio fosse originario (ossia risalente alla produzione o
C comunque anteriore alla consegna del prodotto da a o non fosse invece sopravvenuto/causato CP_2
da fattori occorsi nel periodo di stoccaggio del carburante nella stazione di CP_2
La domanda di manleva dovrà dunque essere accolta, operando la garanzia;
tuttavia, operando una
Cont franchigia del 10% (con un minimo di 250,00), dagli importi che dovrà essere tenuta a rimborsare/al convenuta dovrà essere scomputata detta franchigia (considerando distintamente,
Cont trattandosi di due sinistri, le somme dovute alla e a , sicché dovrà essere Pt_2 Pt_1
condannata a tenere indenne delle somme che questi dovrà versare a e dunque fino CP_2 Pt_1 all'importo di € 2.239,99 (2.489,99 – 250, essendo il 10% di 2.489,99 inferiore a detta somma) e alla
, fino all'importo di € 10.487,70 (11.653,00 – 1.165,30, ossia il 10% di detta somma) oltre Pt_2
Cont interessi;
deve poi essere condannata a tenere indenne ex art. 1917, co. 3 c.c., delle spese di CP_2
lite che sarà tenuta a corrispondere agli attori.
15. Si procede alla liquidazione delle spese di lite.
15.1. Quanto ai rapporti tra attrici e le spese di lite seguono la soccombenza tra dette parti e CP_2
vengono così liquidate, sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M.
147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta alle attrici in quello tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 – applicati ai minimi per fase di studio introduttiva e decisionale, in ragione della linearità in fatto e diritto della controversia e ai medi per la fase istruttoria e quindi: € 460,00 per la fase di studio della controversia, €
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.380,00 oltre accessori. C 15.2 Le spese di lite tra attori e seguono la soccombenza tra dette parti. In ragione dell'estrema peculiarità della fattispecie, in cui pur essendo stata provata la sussistenza del danno e del vizio, la domanda è stata rigettata verso detta parte per mancata prova dell'illecito/elemento soggettivo (dovuta alla più corretta sussunzione, solo all'esito del giudizio, della domanda attorea, sub. art. 2043 c.c.,
pagina 16 di 18 stante l'infondatezza/mancata coltivazione della domanda proposta ex cod. cons. nei confronti della convenuta, a sua volta derivata alla mancata comunicazione ex art. 116 cod. cons. dei dati del
C produttore/precedente fornitore del carburante da parte di ), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione parziale, ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite, nella misura del 50%. Le spese vengono così liquidate secondo i parametri su indicati in € 3.380,00. Per effetto della parziale compensazione saranno dovuti € 1.690,00. Cont 15.3. Nei rapporti tra e non essendosi opposta la compagnia alla richiesta di tenere indenne CP_2
l'assicurata, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_1
(ii) in parziale accoglimento delle domande proposte nei confronti della terza chiamata:
(a) condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_2 Parte_1 di € 2.489,99, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda (17.11.2022) al saldo;
(b) condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_2 Parte_2 di € 11.653,00, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda (17.11.2022) al saldo;
(iii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iv) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio Controparte_2 in favore di e , pari ad € 3.380,00 per compensi, oltre accessori sui Parte_1 Parte_2
compensi;
(v) condanna e alla refusione delle spese processuali per il giudizio in Parte_1 Parte_2 favore di pari ad € 1.690,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
Controparte_1
(vi) in accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Controparte_2 confronti di condanna quest'ultima a tenerla indenne (a) delle somme che Controparte_3 dovrà corrispondere a quale risarcimento del danno, fino all'importo di € CP_2 Parte_1
2.239,99, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda (17.11.2022) al saldo, (b) delle somme che dovrà versare alla , quale risarcimento del danno, fino all'importo di € CP_2 Pt_2
10.487,70 oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda (17.11.2022) al saldo e (c) delle somme che dovrà versare a e quale rimborso delle spese di lite per il presente CP_2 Pt_1 Pt_2 giudizio, pari ad € 3.380,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
pagina 17 di 18 (vii) compensa integralmente le spese di lite tra
[...]
Vicenza, 22 maggio 2025
e Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2684 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 29 gennaio 2025, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Mauro Stori (C.F. ) C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Vicenza, Contrà Vescovado, 8, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrici - contro
(P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Ferdinando Carabba Tettamanti (C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 Parte_4 C.F._5 presso lo studio di quest'ultimo in Thiene (Vi), via Corradini, 61 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giosuè Francesco Monardo (C. F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, Via Spogliatore snc, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata dalle attrici -
e pagina 1 di 18 (P.IVA. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4 dall'Avv. Riccardo Tedeschi (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7
studio in Verona, Via Adigetto,11, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata da - CP_2
OGGETTO: responsabilità per danni a cose -contrattuale/extracontrattuale/del produttore
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 29.1.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 16.1.2025, in cui le attrici così precisavano le conclusioni:
“Accertata la responsabilità concorrente di e Controparte_1 Controparte_2
l'inidoneità del gasolio fornito a condannare
[...] Parte_1 Controparte_1
e in solido al risarcimento dei danni subiti da Controparte_2 Parte_1 nella misura di € 5.354 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al
[...]
saldo.
Condannare e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese e compenso di lite.
Accertata la responsabilità concorrente di e Controparte_1 Controparte_2
e l'inidoneità del gasolio fornito alla sig.ra , condannare
[...] Parte_2 [...]
e in solido al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Controparte_2
nella misura di € 13.653, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla Parte_2
domanda al saldo.
Condannare e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese e compenso di lite.
In via subordinata si chiede, unicamente occorrendo, CTU, che accerti se la presenza, nel gasolio per autotrazione, di valori di acqua, di FAME e della contaminazione totale in misura non conforme alla norma EN 590/2017 e se la carica microbica nella condizione di contaminazione grave costituiscano elementi/vizi tali da determinare problemi di funzionamento e grippaggio della pompa del carburante in auto come Porsche Mecan e Mercedes GLE;
dica altresì se gli interventi, descritti ed eseguiti da
e sulle due auto di e della sig.ra , siano Parte_5 CP_4 Parte_1 Parte_2
compatibili, conseguenti e imputabili a vizi del carburante;
illustri il CTU, nel gasolio per autotrazione, il significato della carica microbica pari a 2900 UFC/I contaminazione grave;
valuti se i valori nel gasolio per autotrazione: contenuto acqua superiori a 0,044, FAME superiore a 0,5 e contaminazione totale maggiore di 30 siano o meno conformi ai limiti massimi consentiti dalle norme vigenti;
dica il CTU quale sia usualmente il colore del gasolio e se un gasolio di colore arancione sia
pagina 2 di 18 sintomo di anomalia del carburante e di presenza di sostanze non ammesse;
dica infine il CTU se il costo degli interventi meccanici eseguiti sulle due auto sia congruo.”
Si riscontrava anche il deposito delle note scritte del 27.1.2025, in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
Nel merito, in via preliminare:
C
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto estrometterla dal giudizio;
Nel merito, in via subordinata:
- rigettare tutte le domande formulate dalla e dalla sig.ra nei confronti Parte_1 Parte_2
C di perché inammissibili, oltreché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa.”
Nelle note scritte del 27.1.2025 così precisava le conclusioni: Controparte_2
“In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
e per l'effetto estrometterla. Controparte_2
In via principale, nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
e per l'effetto estrometterla.
[...]
Sempre nel merito, in via subordinata: rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata. Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la a tenere indenne Controparte_3
e manlevare la , per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in Controparte_2
favore delle attrici;
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di regresso della
nei confronti della per quanto la stessa Controparte_2 Controparte_3
fosse tenuta a risarcire in favore delle attrici. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione in favore del procuratore costituito.”
Nelle note scritte del 27.1.2025 così concludeva: Controparte_3
“- respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingersi la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza compagnia assicuratrice;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di accertamento di una responsabilità, anche solo concorrente di e dell'operatività della CP_2
pagina 3 di 18 Con polizza, porre a carico di le minori somme che risulteranno, in considerazione dei limiti contrattuali alla manleva dell'assicurato.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed
IVA inclusi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici evocavano in giudizio (di Controparte_6
C seguito ), deducendo che:
- il 13.3.2022, alle 16.26, , l.r. di faceva rifornimento di carburante CP_7 Parte_1
(gasolio) alla sua auto Mercedes GLE ibrida, targata GB831EH, alla pompa 6 presso il punto vendita
C n.46722 di , gestito da (di seguito , sito in Dueville (Vi), Controparte_2 CP_2 pagando € 97,61 per un totale di 41,73 litri di rifornimento;
- il giorno seguente, percorreva regolarmente sia all'andata che al ritorno, in modalità CP_7
motore elettrico, il tragitto di circa 8 km che separava la sua dimora in Montecchio LC (Vi) dalla sede di Parte_1
- il 15.3.2022 la portava la vettura presso la concessionaria di Torri di Quartesolo CP_7 Parte_5
(Vi), distante circa 13 km, per un controllo;
- in pari data alle 12.13, , madre della , effettuava anch'ella rifornimento alla sua Parte_2 CP_7
auto Porsche Macan targata EX084EG presso la medesima stazione di servizio ed alla medesima pompa ove aveva fatto rifornimento la figlia, pagando € 122,52;
- nel primo pomeriggio la vettura della arrestava tuttavia la propria marcia segnalando “avaria Pt_2 motore” mentre alle 17.30 del giorno seguente la ritirava la propria autovettura dalla CP_7
concessionaria e, pressoché al termine del tragitto di ritorno, in regime motore, dopo aver percorso l'autostrada, vedeva accendersi la spia “pulizia filtro carburante” dell'auto;
- venivano indi riscontrati gravi danni al sistema di iniezione dell'auto della , dalla quale, Pt_2
portata alla concessionaria Porsche Frav s.r.l, veniva prelevato del carburante che, sottoposto ad analisi, veniva giudicato non conforme per via della presenza di acqua e FAME;
- anche alla vettura della , recuperata dal carro attrezzi e trasportata presso l'officina Mercedes CP_7
di Trivellato S.p.a. di Torri di Quartesolo, venivano effettuati prelievi di carburante dal serbatoio destinati ad essere analizzati da un laboratorio accreditato esterno a fine diagnostico;
all'esito delle analisi veniva riscontrata la presenza nel carburante di acqua e FAME, ritenuta causa di danneggiamento dei veicoli e si era altresì proceduto allo smontaggio e svuotamento dei serbatoi delle vetture e a vari interventi di ripristino, per cui le attrici sostenevano i relativi costi;
- il 21.3.2022 e 8.4.2022 il difensore delle attrici trasmetteva richiesta risarcitoria in nome e per conto pagina 4 di 18 delle stesse alla IP, richiesta che tuttavia rimaneva priva di riscontro.
Ciò premesso, le attrici agivano, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale e “di responsabilità del produttore (dpr n. 224/88)” (cfr. pag. 4) di IP e dell'inidoneità del gasolio fornito alle stesse, per il ristoro dei danni subiti a seguito del rifornimento di carburante non conforme alla norma EN 590/2017, quantificati: quanto a in € 5.354,00, di cui € 1.999,00 per spese di Parte_1 riparazione, € 2.500,00 per fermo tecnico ed € 854,00 per analisi del carburante, oltre agli interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo;
quanto a , in € 13.653,00, di cui € Parte_2
11.163,00 per spese di riparazione, € 2.000,00 per fermo tecnico ed € 490,00 per analisi del carburante, oltre agli interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo.
2. La prima udienza, indicata in citazione il 19.9.2022, veniva differita al 28.10.2022. Si costituiva la
C convenuta , avversando le richieste attoree poiché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente: (i) l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita;
(ii) la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici dato che non avevano dimostrato di essere proprietarie dei veicoli che avevano effettuato il rifornimento del gasolio in
C argomento;
(iii) il difetto di legittimazione passiva di , posto che ai sensi del contratto di fornitura in atti (doc.3 convenuta, pag.10) e del contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione
(doc.4, pag.10) l'unico soggetto responsabile era il gestore della stazione di servizio, a cui CP_2
C
aveva venduto, non essendo quest'ultima produttrice di carburante, il proprio prodotto e conseguentemente trasferito il rischio relativo alla consegna.
Nel merito, contestava la ricostruzione operata dalle attrici, sottolineandone la lacunosità e le incongruenze. Sul punto evidenziava che parte attrice non aveva chiarito: a) l'eventuale presenza di altro carburante nei serbatoi prima dei rifornimenti in esame;
b) la tipologia nonché il motivo dietro gli interventi effettuati dalla concessionaria sulla Mercedes;
c) la distanza percorsa da veicoli dopo il presunto rifornimento;
d) il momento in cui si verificava la presunta avaria del motore della Porsche e se la stessa era stata utilizzata per spostarsi dall'officina di “primo intervento” alla Deduceva CP_4 in aggiunta che l'auto della , qualora fosse stata rifornita di gasolio “impuro”, sarebbe stata Pt_2
impossibilitata a percorrere più di qualche chilometro dal momento che le impurità, depositatesi in fondo al serbatoio a seguito del rifornimento, sarebbero state aspirate dalla pompa di aspirazione del carburante ed immesse nel circuito di alimentazione, arrestando la marcia dell'auto. Assumeva inoltre la scarsa attendibilità dei risultati delle analisi del carburante delle due autovetture, di cui non erano state documentate le modalità di prelievo - effettuato senza contraddittorio - né di conservazione, così come la mancata prova che il carburante esaminato dal perito fosse lo stesso acquistato presso la C stazione e, nel caso lo fosse stato, il prelievo effettuato da un incaricato dell'officina, il trasporto pagina 5 di 18 presso il laboratorio di analisi a Casavatore (Na) nonché l'esame effettuato dal perito, ne avrebbero compromesso la composizione. Adduceva che il carburante venduto presso l'impianto, non era inquinato atteso che, in presenza di acqua o impurità all'interno della cisterna interrata del punto vendita, il sistema elettrico dell'impianto andava in blocco ed impediva l'erogazione del carburante
“impuro” e dava altresì atto della procedura di scarico carburante eseguita in conformità al
“vademecum” (doc.5), corroborata dai moduli di consegna dimessi (doc.6) attestanti la verifica dell'assenza di acqua nei prodotti e il rispetto delle previste norme di sicurezza.
Osservava inoltre che nessun altro cliente aveva lamentato guasti e anomalie nonostante i plurimi e copiosi rifornimenti (docc.7,8) nella giornata dell'ultimo scarico di carburanti antecedente ai fatti di cui C trattasi (9.3.2022), rimarcando la conformità del carburante rivenduto da e contestando la mancata prova di nesso di causalità tra il rifornimento e il danno. Sul quantum la convenuta avversava le poste risarcitorie invocate dalle attrici poiché sfornite di prova, in particolare in relazione al presunto danno da fermo tecnico, e comunque eccessive.
3. Alla prima udienza del 28.10.2022, il giudizio veniva rinviato al 7.3.2023 per consentire la chiamata in causa di richiesta da parte attrice. Con comparsa del 13.2.2023 si costituiva avversando CP_2 CP_2 le pretese attoree di cui chiedeva il rigetto. In via preliminare si associava all'eccezione di C improcedibilità della domanda attorea spiegata da e rilevava, sussunto il contratto intercorso fra le acquirenti del carburante e nella compravendita, la decadenza dal diritto risarcitorio per CP_2 inosservanza del termine previsto dall'art.1495 co.1 c.c. nonché da eventuali azioni esperite a norma del cod. cons., non avendo le attrici denunciato i vizi del bene compravenduto. Sempre in rito, posto che parte attrice agiva ex. D.P.R. n.224/1988, osservava di essere mero gestore della stazione di rifornimento e distributore del prodotto, non rientrando nella definizione di produttore di cui alla CP_2 predetta normativa e non essendo parimenti soggetta alla responsabilità prevista ai sensi dell'art.3 co.4 delle menzionate disposizioni. In forza di ciò deduceva la carenza di legittimazione passiva,
C addebitando ad , ai sensi dell'art.11 del contratto in atti (doc.3), la responsabilità in ordine alla qualità
e quantità del carburante, evidenziando al contempo la carenza di prove in ordine ai danni lamentati dalle attrici. In particolare, contestava la ricostruzione dei fatti operata da e , Pt_1 Pt_2
C svolgendo, a tal riguardo, considerazioni pressoché sovrapponibili a quelle effettuate da , inferendo
C l'assenza di qualsivoglia riconducibilità dei supposti danni al carburante ed alla sua asserita contaminazione. Sul punto, al pari di IP, rilevava che non erano pervenute denunce da parte di terzi nelle stesse giornate, adduceva altresì la conformità del gasolio de quo attese le procedure espletate per ottenerne la certificazione ed avversava le analisi svolte sul campione prelevato, delle cui modalità di prelievo non veniva dato conto, poiché effettuate senza la necessaria partecipazione delle parti,
pagina 6 di 18 difettando altresì la prova che il gasolio esaminato fosse stato prelevato dalle vetture delle attrici e fosse quello erogato dalla stazione in esame. In ordine alle pretese risarcitorie avanzate da e dalla Pt_1
, ne contestava la quantificazione, reputando i costi di intervento di officina, sostenuti dalle Pt_2
attrici per la riparazione degli autoveicoli, non imputabili all'erogazione di carburante bensì alla ordinaria manutenzione e contestando la richiesta a titolo di fermo tecnico poiché non provata. Da ultimo lamentava la nullità della domanda di cumulo degli interessi legali e la rivalutazione CP_2
Cont monetaria. In ogni caso instava per l'autorizzazione a chiamare in causa con cui aveva CP_2
stipulato polizza n.402935590 per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con provvedimento del 14.2.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e contestualmente differita l'udienza di prima comparizione al 13.7.2023. Con comparsa Cont tempestivamente depositata si costituiva contestando nell'an e nel quantum le pretese attoree. Al C riguardo, associandosi alle difese già svolte da e lamentava che: i) non vi era prova della CP_2
proprietà dei veicoli;
ii) non era provato che i presunti danni fossero stati causati da carburante
C inidoneo;
iii) non era corroborato che il carburante di cui trattasi fosse quello fornito da e venduto presso iv) mancava il contraddittorio in ordine alle analisi del carburante effettuate dalle attrici di CP_2
cui veniva contestata la provenienza del prodotto nonché ogni elemento dell'accertamento; v) gli esborsi sostenuti dalle attrici non erano provati. Contestava l'infondatezza della domanda ex art. 2043
c.c./D.P.R. n.224/1988 nei confronti di a cui era stata genericamente estesa, nonché l'assunto di CP_2
C
secondo cui il trasferimento del rischio inerente al prodotto passava al gestore al momento della consegna, ribadendo, per contro, come la convenuta non andasse esente da responsabilità per danno da prodotto, tenuto conto della facoltà di contestazione in capo a di cui all'art.11 del contratto di CP_2
fornitura in atti. Infine, la compagnia assicurativa chiedeva, in caso di accertamento di responsabilità
Cont dell'assicurata, contenersi l'eventuale manleva nei limiti di polizza (doc.2 .
5. All'udienza del 13.7.2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 12.12.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con la prima memoria 183 le attrici dimettevano i titoli di proprietà delle auto e precisavano di agire a titolo contrattuale nei confronti di essendo intercorso fra le stesse e quest'ultima negozio di compravendita. La causa CP_2 veniva istruita oralmente: all'udienza del 14.5.2024 venivano sentiti i testi Tes_1 Tes_2 [...]
C
e per parte attrice, e per . All'esito, la causa veniva S_ Tes_4 CP_7 Tes_5 Tes_6
rinviata per p.c. al 28.1.2025. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, la predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 13.11.2024. Con provvedimento ex art. 127ter, co. 3 c.p.c. del 29.1.2025 si prendeva atto delle note di t.s. delle parti, in cui esse concludevano come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di pagina 7 di 18 termini per conclusionali e repliche.
6. Preliminarmente devono essere qualificate le domande attoree.
C 6.1. Nei confronti di le attrici hanno agito a titolo extracontrattuale o “di responsabilità del produttore (dpr n. 224/88)” (cfr. pag. 4). Deve in effetti ritenersi che le attrici abbiano agito verso detta convenuta in base a due titoli differenti ossia (i) ex art. 2043 c.c. e (ii) ex artt. 114 ss. cod. cons. (ove risultano trasfuse le disposizioni di cui al d.p.r. 224/88).
La precisazione è rilevante, posto che la disciplina della responsabilità del produttore (o del fornitore) ex art. 114 ss. cod. cons. presenta delle specificità rispetto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. (o rispetto alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale codicistiche, su cui in questa sede non si si sofferma).
In estrema sintesi, mentre ex art. 2043 c.c. è onere dell'attore provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano (a) il fatto illecito, consistente in una condotta commissiva/omissiva, consumata in violazione di un precetto legale;
(b) l'imputabilità del fatto al danneggiante;
(c) il dolo o la colpa del danneggiante;
(d) l'evento dannoso (danno evento); (e) il nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento;
(f) il danno (conseguenza); (g) il nesso di causalità tra danno evento/e danno conseguenza), se viene fatta valere la responsabilità ex art. 114 cod. cons., ex art. 120 cod. cons. il danneggiato ha l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto (secondo la nozione di difettosità ex art. 117 Cod.
Cons.) e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118 cod. cons. (cfr. in tal senso, Cass. Sez. III, sent. n. 8224 del 28/3/2025).
La disciplina consumeristica consente, secondo il predetto riparto probatorio, di agire verso il produttore ma anche, quando non sia individuato, nei confronti del fornitore che abbia omesso di comunicare al consumatore l'identità del produttore o del precedente fornitore nella filiera (art. 116 cod. cons.), con l'ulteriore precisazione che il consumatore può direttamente evocare il fornitore anche senza la preventiva richiesta dei dati del fornitore o precedente fornitore ex art. 116 cod. cons., che può anche intervenire in corso di causa (Cass. Sez. III, sent. n. 13432 dell'1/6/2010). C Nel caso di specie ha dedotto di non essere produttore del carburante, ma mero intermediario, posto che si limiterebbe a vendere, in base a specifici accordi, il carburante acquistato da terzi ai distributori della propria rete (nel caso di specie che ne diventerebbero proprietari e conseguentemente CP_2
responsabili verso gli utenti finali.
A ben vedere, nel caso di specie, la domanda fondata sulla base della disciplina consumeristica era mal
C posta in citazione, avendo erroneamente indicato quale produttore;
la convenuta, al più, Pt_1
avendo riguardo alla disciplina ex art. 114 cod. cons. potrebbe essere qualificata come un precedente pagina 8 di 18 C fornitore (l'ultimo fornitore, della filiera, nel rapporto con le attrici era pure sempre . a sua CP_2
volta nel costituirsi – stante l'incerta articolazione della domanda attorea– non ha indicato, ex art. 116
Cod. Cons. il vero e proprio produttore del carburante o il precedente fornitore.
Ad ogni modo, la questione non è stata colta dalla difesa attorea, che in prima udienza si è limitata a
C chiedere di estendere il contraddittorio verso senza chiedere a , quale fornitore, di indicare il CP_2
C produttore del carburante o il precedente fornitore;
nei confronti di non ha più invocato in corso di causa la responsabilità del produttore, invocando da ultimo (cfr. prima 183 c.p.c. e da ultimo in conclusionale, pag. 11) unicamente la responsabilità extracontrattuale.
6.2. Nei confronti di – verso cui pure, in ipotesi, le attrici avrebbero potuto agire ex art. 114 ss. CP_2 cod. cons., trattandosi del fornitore di carburante all'utente finale – le attrici hanno espressamente agito in via contrattuale. Deve ritenersi – non avendo le attrici fatto riferimento alla disciplina consumeristica
– che abbiano inteso far valere la responsabilità ex art. 1494 c.c.
Quanto all'onere probatorio riferibile a detta domanda, si rammenta che “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” (Cass. SU, sent. n. 11748 del 3/5/2019). Tale principio, espresso laddove vengano proposte le azioni di edilizie, ma fondato sul rilievo che l'aver fornito un bene viziato costituirebbe non un inadempimento alle obbligazioni del contratto di vendita ma una “imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso” (cfr. motivazione SU, punto 22), è applicabile anche laddove chi agisce in giudizio intenda far valere un danno consequenziale alla presenza di vizi. Era dunque onere delle attrici provare l'esistenza del vizio lamentato e, dunque, l'esistenza di impurità/acqua, nel carburante fornito dalla convenuta (cfr. in tal senso, in fattispecie similare, Cass.
Sez. II, ord. n. 5029 del 2022, non massimata, per cui “non è parimenti dubbio che il fatto dell'inadempimento (nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall'altra parte (nella specie, il compratore).”).
7. Così qualificate le domande attoree, deve anzitutto osservarsi che convenuta e terze chiamate non hanno più reiterato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione;
l'eccezione sarebbe comunque infondata, avendo l'attrice provato di aver inviato a CP_2
C e , in corso di causa, l'invito, rimasto senza riscontro (cfr. allegati a note del 16.2.2023).
8. Le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sono solo in parte fondate.
Innanzitutto, si ricorda che la questione concernente la legittimazione passiva, così come quella attiva, costituisce un presupposto processuale e deve essere valutata in ragione della mera prospettazione in fatto e diritto contenuta nella domanda, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione e pagina 9 di 18 vada distinta dalla questione concernente la prova della titolarità dei diritti fatti valere (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Sez. II 13738/2005; in senso conforme, Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016); a sua volta “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016), con la conseguenza che le relative contestazioni hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.
Ad ogni modo la carenza di titolarità – così come la carenza di legittimazione – è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016 e in tal senso, Cass.
Sez. V, sent. n. 29505 del 24/12/2020).
C Avendo le attrici evocato quale controparte contrattuale e a titolo extracontrattuale (oltre che, CP_2 originariamente, come produttore, sull'assunto che rivestisse tale qualità), sussiste la legittimazione di detti soggetti, dovendosi esaminare nel merito, la diversa questione della fondatezza delle relative domande.
9. Le attrici hanno provato la sussistenza del vizio lamentato, rispettando l'onere probatorio che gli faceva carico. In primo luogo, superando i rilievi di IP/Geca le attrici hanno provato di essere proprietarie dei due mezzi danneggiati (docc. 15-16, allegati a prima 183 c.p.c.).
Le attrici hanno poi prodotto documentazione che conferma che il 13.3.2022, alle ore 16.20 ca. la
, l.r.p.t. di rifornì di Gasolio (41.73 litri) la Mercedes attorea presso il distributore CP_7 Pt_1
(cfr. doc. 1) e che il 15.2.2022, alle ore 12.10 ca. la rifornì presso il medesimo impianto CP_2 Pt_2
la sua Porsche, con 50.03 litri di carburante (doc. 6).
È poi stato provato che la vettura della si bloccò il 15.3.2022, nel pomeriggio (cfr. Pt_2
testimonianza , cognato della , verbale udienza del 14.5.2024; che ha riferito in Testimone_7 Pt_2 risposta al cap. 1 attoreo che la cognata lo chiamò segnalandogli il guasto e che la raggiunse in un'area di servizio di Montecchio LC); in tale occasione l'auto segnalava un'anomalia al motore, con l'accensione della spia “candelette” – collegata a problematiche al motore (cfr. dichiarazioni , CP_7
risposta a cap. 4 e dichiarazioni di responsabile assistenza Porsche, sempre sul capitolo 4; è Tes_2
appena il caso di evidenziare che i tecnici escussi in corso di causa non possono dirsi inattendibili, come genericamente dedotto da in memoria di replica, pag. 5, avendo puntualmente e con CP_2
precisione confermato le varie operazioni eseguite sulle auto).
Pure può dirsi provato che il giorno dopo, il 16, la contattò l'officina autorizzata Porsche – Pt_2
Frav s.r.l. – di Altavilla Vicentina e che il giorno successivo, il 17, l'auto venne portata con il carro attrezzi presso l'officina autorizzata (cfr. risposte e a cap. 1, 2, 3 e doc. 14 attoreo). CP_7 Tes_2
pagina 10 di 18 Quanto all'auto della può invece dirsi provato che, dopo il rifornimento del 13, la Pt_1 CP_7 utilizzò l'auto nei giorni successivi, andando al lavoro (non è tuttavia contestato che la sede della fosse a soli 8 km/h dall'abitazione della ) e quindi portandola alla concessionaria Pt_1 CP_7
il 15.3.2022, per riparazioni non afferenti tuttavia a problematiche connesse al carburante Parte_5
(cfr. doc. 24 attoreo, risposta testi e dipendenti della concessionaria, a cap. 1). S_ Tes_4
L'auto fu ritirata dalla il giorno successivo, 16, alle 17.30 (risposta testi al CP_7 Tes_4 S_
capò. 2) ed il giorno successivo, il 17.3.2022 la chiamava la concessionaria, segnalando che si CP_7 era accesa la spia che segnalava di “pulire il filtro carburante”; la vettura veniva quindi prelevata in pari data da addetti della concessionaria (risposte a cap. 3, 4 testi . Tes_4 S_
(ii) è poi provato che gli addetti della concessionaria Mercedes e del riparatore Porsche procedettero alle verifiche sulle vetture: a) quanto all'auto di vennero controllati il filtro carburante e si Pt_1 constatò in quell'occasione che il colore del gasolio era arancione, anziché giallo;
veniva quindi smontato e svuotato il serbatoio e in quell'occasione i tecnici effettuavano un prelievo di carburante, sigillandolo e commissionando a diversa società, Tunap, di eseguire le analisi del caso (cfr. risposte testi e sui capp. 5., 6, 7, 8: in particolare il teste ha confermato di essere S_ Tes_4 Tes_4 stato lui ad eseguire il prelievo); b) quanto all'auto della , il tecnico dell'officina Pt_2 Tes_2
verificato che la centralina del motore segnalava una insufficiente pressione carburante, smontò il filtro e verificò che la pompa era grippata, prelevò il gasolio, lo inserì in tre contenitori sigillati uno dei quali fu inviato alla Tunap (cfr. dichiarazioni su cap. 5, 6, 7, 9). Tes_2
Può poi dirsi provato che i recipienti furono trasmessi dalla Tunap ad un laboratorio di analisi della che, ricevuti i campioni sigillati, ha eseguito le verifiche sui carburanti, riscontrando una CP_8
non conformità quanto al contenuto di acqua e FAME rispetto alla norma En 590/2017 (cfr. doc. 5/10 attoreo, rapporti d'analisi del 5.4.2022) oltre ad un colore anomalo del gasolio, giallo-tendete al rosso.
Convenuta e terze chiamate hanno dedotto che tali elementi non sarebbero sufficienti a dimostrare una contaminazione del gasolio o che comunque la stessa fosse riferibile ai rifornimenti eseguiti presso la pompa sulla base di varie argomentazioni, ossia, sintetizzando (i) il fatto che la vettura di CP_2
avrebbe presentato le problematiche a distanza di tre giorni dal rifornimento;
(ii) il rispetto di Pt_1
Geca/IP delle procedure di scarico dell'autocisterna che procedette a rifornire la stazione, nei giorni precedenti e di delle procedure di stoccaggio del carburante;
(iii) il mancato rispetto del CP_2
contraddittorio nel prelievo di carburante dalle auto delle parti/nelle successive analisi;
(iv) il fatto che non vi sarebbero state lamentele da altri utenti della pompa o delle altre stazioni rifornite dalla medesima autocisterna.
pagina 11 di 18 I rilievi non persuadono. Quanto al primo, come dedotto e provato dalle attrici l'auto di era Pt_1
ibrida, ed a basse velocità poteva procedere unicamente col motore elettrico, con un ridottissimo pescaggio di carburante (docc. 16-21); l'attrice ha dedotto che nei giorni successivi al rifornimento del
13 l'auto sarebbe stata utilizzata per spostamenti assai ridotti (e dal 15 al 16 a metà pomeriggio fu ferma, presso la concessionaria, per gli interventi di cui si è detto), sicché può anche ritenersi che non vi sia stato affatto consumo di carburante nei gironi successivi (o comunque sia stato limitatissimo, pescando il motore il carburante dotato di impurità solo al primo utilizzo intenso dell'auto, avvenuto il
16 pomeriggio).
Quanto al rispetto delle procedure nello scarico della cisterna e delle varie procedure per lo
C stoccaggio/conservazione del carburante, a ben vedere nessuno dei testimoni addotti da ( , Tes_5
ha potuto riferire circa il rispetto dei protocolli/regolamenti interni (cfr. dichiarazioni Tes_6 Tes_5
“non posso ovviamente ricordare il giorno preciso ma presumo che venne fatto anche in quell'occasione”, risposta a cap. 8; sullo stesso capitolo il “non ho conoscenza diretta della Tes_8 circostanza (ovviamente non c'ero), ma sono controlli che vengono fatti sempre per prassi […]”). Ad ogni modo, con riferimento alla domanda svolta nei confronti di la circostanza non è rilevante, CP_2 dovendo l'attrice – con riferimento alla domanda svolta a titolo contrattuale – dimostrare solamente che il carburante fosse viziato, non perché lo fosse.
I rilievi che i prelievi di carburante e le successive analisi non sarebbero stati svolti nel contraddittorio sono generici. I tecnici coinvolti hanno infatti dato atto delle modalità con cui procedettero al prelievo del carburante. Il soggetto che procedette all'analisi ( ) ha confermato di averle svolte Persona_1
dopo aver ricevuto i contenitori sigillati. Le allegazioni di convenuta/terze chiamate su asserite problematiche nell'iter verifiche sono rimaste del tutto generiche, non essendo stati forniti elementi a dimostrazione della circostanza che i campioni raccolti possano essere stati alterati o sostituiti con altri;
può anzi rilevarsi, a sostegno che il gasolio analizzato fosse quello contenuto nelle vetture attoree, che il carburante analizzato da presentasse delle caratteristiche oggettive (difformità di colore) già Pt_6
riscontrate dai tecnici della concessonaria Mercedes, quanto al veicolo Pt_1
Deve dunque ritenersi che pur essendo le analisi state eseguite da un perito in sede stragiudiziale, la si ritiene utili a provare la difformità (cfr., sulla possibilità di fondare la decisione su una perizia stragiudiziale, unitamente ad altri elementi, Cass. Sez. I, ord. n. 25593 dell'1/9/2023; cfr. in tal senso
Cass. Sez. VI, ord. n. 26550 del 12/12/2021), sulla base di vari elementi: (a) deve ritenersi provato che il carburante analizzato da fosse quello effettivamente contenuto nei veicoli attorei;
(b) i danni CP_9 arrecati ai veicoli sono coerenti con quelli di norma provocati dall'utilizzo di carburante alterato (c)
pagina 12 di 18 C nonostante l'invito delle attrici (docc. 12 attoreo) a di procedere alle verifiche nel contraddittorio, la convenuta è rimasta del tutto inerte.
Il fatto che non vi sarebbero stati altri clienti che lamentarono delle problematiche similari in sé non è poi significativa;
anzitutto, non è detto/stato provato (e la circostanza, come si vedrà, rileva con
C riferimento alla posizione di ) che tutto il carburante portato dall'autocisterna della convenuta fosse difettoso, sicché la problematica potrebbe riguardare unicamente il distributore (e forse, solo CP_2
parte del carburante contenuto nel serbatoio, non potendosi escludere che la difettosità sia stata ingenerata da un fattore occorso anche giorni dopo lo scarico, ma prima del rifornimento dell'auto di ma la circostanza, stante la tipologia di domanda svolta verso non assume qui rilievo); Pt_1 CP_2
è appena il caso di evidenziare che non è stato possibile appurare l'effettiva causa del vizio, anche in ragione della mancata proposizione di una domanda di manleva/ripartizione interna della quota di responsabilità di Geca/IP. In secondo luogo, non può escludersi che altri clienti siano stati vittime di analoghe problematiche, tuttavia non ricollegate dal singolo utente a problematiche del carburante.
D'altro canto, convenuta e terze chiamate non hanno fornito una versione alternativa plausibile a giustificazione delle problematiche riscontrate dalle due vetture attoree: Ip/Geca si sono in ultima analisi limitate a sostenere che il carburante difettoso possa essere stato immesso precedentemente
(posto che le due vetture non eseguirono il pieno). Tale diversa ipotesi (che forse sarebbe potuta risultare non peregrina, laddove il mezzo interessato dalle problematiche fosse uno solo) non è tuttavia condivisibile nel caso di specie, perché dovrebbe ipotizzarsi che entrambe le vetture procedettero a un rifornimento presso uno stesso, ulteriore distributore, in cui era presente carburante adulterato.
Tutte le predette circostanze fanno dunque ritenere, alla luce del criterio logico/probatorio della preponderanza dell'evidenza, applicabile nella presente sede, che il carburante acquistato da entrambe le attrici presso l'impianto per cui è causa fosse viziato.
10. Tanto chiarito circa la prova della difettosità del carburante, possono esaminarsi le domande svolte
C verso e CP_2
C La domanda nei confronti di è infondata. Si è detto che le attrici non hanno ulteriormente coltivato la domanda svolta ai sensi del cod. cons. verso IP (una volta che questa ha negato di essere il produttore – circostanza da ritenersi provata perché non contestata -, le attrici avrebbero potuto/dovuto chiedere chi fosse il produttore/precedente fornitore, ex art. 116, co. 2 cod. cons., ma non hanno ritenuto di procedere in tal senso).
C Quanto alla domanda svolta ex art. 2043 c.c. le attrici non hanno provato il fatto illecito di e la colpa/dolo. Pur avendo le attrici dimostrato che il carburante loro venduto da fosse viziato, non CP_2
C hanno dimostrato che lo fosse a causa di e per quale specifica ragione, come era loro onere fare pagina 13 di 18 stante il titolo della domanda svolta verso la compagnia. Le domande verso IP dovranno pertanto essere rigettate.
11. Venendo alla domanda svolta a titolo contrattuale verso quest'ultima ha eccepito la CP_2 decadenza. L'eccezione è infondata, avendo le attrici provato che il vizio fu denunciato via pec a CP_2 il 17.3.2023, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 1495 c.c. (cfr. doc. 10 attoreo;
non ha CP_2
contestato specificamente di aver ricevuto la comunicazione).
12. Le attrici hanno poi provato le conseguenze dannose: i testi escussi ( e quanto Tes_4 S_ alla vettura di quanto all'auto della ) hanno confermato che a causa del Pt_1 Tes_2 Pt_2
carburante viziato le vetture subirono vari danni al motore e alle componenti collegate e che si resero dunque necessari vari interventi per riparare la Mercedes e la Porsche.
Acclarato che il prodotto era viziato e che esso danneggiò le vetture delle attrici, si possono esaminare le richieste risarcitorie delle attrici che hanno chiesto il ristoro (i) delle spese di riparazione delle vetture (ii) delle spese sostenute per i laboratori d'analisi; (iii) del c.d. fermo tecnico.
12.1.1. Quanto alla posizione di l'attrice ha dedotto di aver sostenuto, per riparare l'auto, Pt_1 esborsi per € 1.999,99 (cfr. doc. 31, fattura quietanzata). L'esecuzione degli interventi e la loro stretta consequenzialità ai danni causati dal carburante difettoso possono dirsi dimostrati per testi oltre che non contestati, perché, quanto agli interventi di riparazione IP e non hanno mosso rilievi specifici CP_2
sui lavori descritti nelle fatture, la loro utilità per porre rimedio ai danni subiti dalle auto o la congruità dei prezzi esposti, limitandosi a dedurre genericamente che le fatture non risultassero quietanzate/che le fatture in sé non potessero dimostrare il relativo esborso (cfr. comparsa IP, pagg. 13 ss. e pag. 15 CP_2
ss.); tali rilievi possono dirsi superati dalle prove assunte in corso di causa, che hanno chiarito che gli interventi indicati nelle fatture furono effettivamente eseguiti e che essi si resero necessari a causa del carburante. ha prodotto la fattura quietanzata e ha dato prova del pagamento (cfr. pag. 17). Pt_1 dovrà pertanto risarcire a il costo degli interventi, per € 1.999,99. CP_2 Pt_1
12.1.2. ha chiesto anche il ristoro del costo per l'analisi del carburante, pure documentato da Pt_1
una fattura, per € 854,00. In questo caso le altre parti, oltre ai rilievi circa il valore probatorio in sé della fattura/il mancato pagamento(superati dalla circostanza che in corso di causa è stata provata l'esecuzione dell'attività/il pagamento della fattura), ne hanno contestato la congruità (cfr. comparsa
IP, pag. 14) osservando che il prezzo portato sarebbe pari al doppio di quello recato, per la stessa attività, dalla fattura per le analisi della Porsche, presso lo stesso laboratorio (fattura che, quanto alla congruità, non è stata contestata dalle parti). Il rilievo è condivisibile, non essendo giustificato il maggior prezzo e pertanto per tale voce di danno si riconoscono € 490,00 (somma corrispondente al costo del laboratorio d'analisi per la Porsche, cfr. doc. 9 attoreo).
pagina 14 di 18 12.1.3. Deve essere rigettata la domanda di ristoro del c.d. fermo tecnico. Si deve ricordare che “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione
o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. Sez. VI, ord. n. 5447 del 28/2/2020; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 27389 del 19/9/2022, per cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo”; Cass. Sez. II, sent. n. 32946 del 17/12/2024).
Nel caso di specie, le attrici non hanno in alcun modo provato esborsi consequenziali all'indisponibilità dei propri mezzi.
12.2.1. Quanto alla posizione della , per le stesse ragioni deve essere ristorato l'esborso delle Pt_2 spese per la riparazione dell'auto, per € 11.163,00 (cfr. docc. 8, 18-19 attorei); anche in tal caso le altre parti non hanno mosso specifici rilievi sulla riferibilità degli interventi o sulla congruità dell'esborso, contestandone genericamente la consistenza (tuttavia giustificabile, trattandosi di vettura di lusso;
CP_2
C
o non hanno d'altro canto indicato un possibile diverso costo per gli interventi, dimostrati dalle prove orali assunte).
12.2.2. Deve essere pure ristorato il costo del laboratorio d'analisi, per € 490,00, trattandosi di attività pacificamente svolta, di cui è stato provato il pagamento e non avendo le parti mosso particolari rilievi circa l'ammontare della spesa.
12.2.3. Per le ragioni di cui sopra, deve essere rigettata la domanda di ristoro del danno da fermo tecnico.
13. In conclusione, a ristoro dei danni subiti, dovrà essere condannata a versare a CP_2 Parte_1
l'importo di € 2.489,99 (1.999,99 + 490) e alla la somma di € 11.653,00 (11.163 + 490), oltre Pt_2
interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. (Cass. Sez. III, ord. n. 61 del 3/1/2023; Cass.
Sez. III, Ord. n. 7677 del 22/3/2025) dalla domanda (e, quindi dalla notifica della chiamata di terzo a
17.11.2022) al saldo. CP_2
14. Tanto chiarito sul rapporto tra attrici e deve infine essere esaminata la domanda svolta da CP_2
Cont quest'ultima nei confronti dell'assicuratrice, ha cui ha chiesto di essere tenuta indenne dalle pretese attoree.
Questa non si è opposta alla domanda, deducendo che tuttavia l'operatività delle seguenti condizioni di Cont assicurazione (doc. 3 art. 110): “per le stazioni di servizio/rifornimento l'assicurazione comprende
pagina 15 di 18 i danni da smercio e/o somministrazione al pubblico del carburante venduto, esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia copre i danni verificatisi entro un mese dal rifornimento e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza purché le richieste di risarcimento sia rappresentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Resta a carico dell'assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno scoperto del 10% con il minimo di € 250;
l'estensione è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del sottolimite di euro
100.000”.
Nel caso di specie, come detto, pur essendo dimostrato che i danni alle attrici siano dipesi da un vizio del prodotto, non è stato provato che detto vizio fosse originario (ossia risalente alla produzione o
C comunque anteriore alla consegna del prodotto da a o non fosse invece sopravvenuto/causato CP_2
da fattori occorsi nel periodo di stoccaggio del carburante nella stazione di CP_2
La domanda di manleva dovrà dunque essere accolta, operando la garanzia;
tuttavia, operando una
Cont franchigia del 10% (con un minimo di 250,00), dagli importi che dovrà essere tenuta a rimborsare/al convenuta dovrà essere scomputata detta franchigia (considerando distintamente,
Cont trattandosi di due sinistri, le somme dovute alla e a , sicché dovrà essere Pt_2 Pt_1
condannata a tenere indenne delle somme che questi dovrà versare a e dunque fino CP_2 Pt_1 all'importo di € 2.239,99 (2.489,99 – 250, essendo il 10% di 2.489,99 inferiore a detta somma) e alla
, fino all'importo di € 10.487,70 (11.653,00 – 1.165,30, ossia il 10% di detta somma) oltre Pt_2
Cont interessi;
deve poi essere condannata a tenere indenne ex art. 1917, co. 3 c.c., delle spese di CP_2
lite che sarà tenuta a corrispondere agli attori.
15. Si procede alla liquidazione delle spese di lite.
15.1. Quanto ai rapporti tra attrici e le spese di lite seguono la soccombenza tra dette parti e CP_2
vengono così liquidate, sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M.
147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta alle attrici in quello tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 – applicati ai minimi per fase di studio introduttiva e decisionale, in ragione della linearità in fatto e diritto della controversia e ai medi per la fase istruttoria e quindi: € 460,00 per la fase di studio della controversia, €
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.380,00 oltre accessori. C 15.2 Le spese di lite tra attori e seguono la soccombenza tra dette parti. In ragione dell'estrema peculiarità della fattispecie, in cui pur essendo stata provata la sussistenza del danno e del vizio, la domanda è stata rigettata verso detta parte per mancata prova dell'illecito/elemento soggettivo (dovuta alla più corretta sussunzione, solo all'esito del giudizio, della domanda attorea, sub. art. 2043 c.c.,
pagina 16 di 18 stante l'infondatezza/mancata coltivazione della domanda proposta ex cod. cons. nei confronti della convenuta, a sua volta derivata alla mancata comunicazione ex art. 116 cod. cons. dei dati del
C produttore/precedente fornitore del carburante da parte di ), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione parziale, ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite, nella misura del 50%. Le spese vengono così liquidate secondo i parametri su indicati in € 3.380,00. Per effetto della parziale compensazione saranno dovuti € 1.690,00. Cont 15.3. Nei rapporti tra e non essendosi opposta la compagnia alla richiesta di tenere indenne CP_2
l'assicurata, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_1
(ii) in parziale accoglimento delle domande proposte nei confronti della terza chiamata:
(a) condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_2 Parte_1 di € 2.489,99, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda (17.11.2022) al saldo;
(b) condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_2 Parte_2 di € 11.653,00, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda (17.11.2022) al saldo;
(iii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iv) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio Controparte_2 in favore di e , pari ad € 3.380,00 per compensi, oltre accessori sui Parte_1 Parte_2
compensi;
(v) condanna e alla refusione delle spese processuali per il giudizio in Parte_1 Parte_2 favore di pari ad € 1.690,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
Controparte_1
(vi) in accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Controparte_2 confronti di condanna quest'ultima a tenerla indenne (a) delle somme che Controparte_3 dovrà corrispondere a quale risarcimento del danno, fino all'importo di € CP_2 Parte_1
2.239,99, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda (17.11.2022) al saldo, (b) delle somme che dovrà versare alla , quale risarcimento del danno, fino all'importo di € CP_2 Pt_2
10.487,70 oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda (17.11.2022) al saldo e (c) delle somme che dovrà versare a e quale rimborso delle spese di lite per il presente CP_2 Pt_1 Pt_2 giudizio, pari ad € 3.380,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
pagina 17 di 18 (vii) compensa integralmente le spese di lite tra
[...]
Vicenza, 22 maggio 2025
e Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 18 di 18