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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10604 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE
****
In funzione di Giudice di Appello
In composizione monocratica
****
Il Giudice designato Dott. AN SC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 55221 del Ruolo Generale degli Affari
Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 giugno 2025 e vertente
TRA con l'avv. BERARDI DANIELE;
Parte_1
APPELLANTE
E
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., con l'avv. BERNARDINI SVEVA;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. n. 10573/23 depositata in data 27 aprile 2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva citato in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, , n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., affinché fosse condannata al CP_1 risarcimento, in relazione a tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 11.05.2021.
1 Si era costituita , n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., opponendosi alla CP_1 domanda.
Istruita la causa con produzioni documentali, escussione testimoniale ed espletamento di
CTU medico legale, il Giudice di Pace di Roma emetteva sentenza con la quale, in accoglimento parziale della domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 7.953,73, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione, interponeva appello, chiedendo l'integrale Parte_2 risarcimento del danno, lamentando il mancato riconoscimento delle spese e compensi stragiudiziali, omessa liquidazione dei compensi legali per l'invio dell'invito (doppio) alla negoziazione assistita.
si costituiva resistendo al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando il mancato Pt_1 riconoscimento delle spese e compensi stragiudiziali, omessa liquidazione dei compensi legali per l'invio dell'invito (doppio) alla negoziazione assistita.
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento, denegata dal giudice di primo grado, dei compensi stragiudiziali per l'attività espletata dal legale, si osserva quanto segue.
In linea generale, va osservato che la risarcibilità delle spese per l'assistenza in via stragiudiziale è stato risolto in senso positivo, in termini generali, da una decisione in sede di nomofilachia (cfr. Cass., SS.UU., n. 16990/2017), la quale, enucleando anche i limiti e le modalità processuali della richiesta, ha espresso il principio secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Ciò premesso in punto di diritto, occorre pertanto soffermarsi sull'effettiva necessità dell'assistenza stragiudiziale nella vicenda in esame.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti (cfr. docc. 1 e 2), emerge che il difensore si è limitato ad inviare due missive dal contenuto routinario e finalizzate a soddisfare la condizione di proponibilità della domanda.
2 In tale contesto, l'attività professionale appare meramente strumentale all'adempimento della condizione di proponibilità della domanda giudiziale e deve ritenersi assorbito nella liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale. Infine, va precisato che parte attrice – appellante non ha richiesto il pagamento dei compensi del CTP, a solo l'attività stragiudiziale del difensore.
Considerazioni non dissimili valgono per i compensi pretesi in relazione all'invio della negoziazione assistita.
Conclusivamente, l'appello va respinto, con conferma della gravata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenendo conto del carattere documentale della causa.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data
1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal
31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 11/07/2025.
Il giudice
(AN De OF SC)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE
****
In funzione di Giudice di Appello
In composizione monocratica
****
Il Giudice designato Dott. AN SC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 55221 del Ruolo Generale degli Affari
Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 giugno 2025 e vertente
TRA con l'avv. BERARDI DANIELE;
Parte_1
APPELLANTE
E
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., con l'avv. BERNARDINI SVEVA;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. n. 10573/23 depositata in data 27 aprile 2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva citato in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, , n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., affinché fosse condannata al CP_1 risarcimento, in relazione a tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 11.05.2021.
1 Si era costituita , n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., opponendosi alla CP_1 domanda.
Istruita la causa con produzioni documentali, escussione testimoniale ed espletamento di
CTU medico legale, il Giudice di Pace di Roma emetteva sentenza con la quale, in accoglimento parziale della domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 7.953,73, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione, interponeva appello, chiedendo l'integrale Parte_2 risarcimento del danno, lamentando il mancato riconoscimento delle spese e compensi stragiudiziali, omessa liquidazione dei compensi legali per l'invio dell'invito (doppio) alla negoziazione assistita.
si costituiva resistendo al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando il mancato Pt_1 riconoscimento delle spese e compensi stragiudiziali, omessa liquidazione dei compensi legali per l'invio dell'invito (doppio) alla negoziazione assistita.
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento, denegata dal giudice di primo grado, dei compensi stragiudiziali per l'attività espletata dal legale, si osserva quanto segue.
In linea generale, va osservato che la risarcibilità delle spese per l'assistenza in via stragiudiziale è stato risolto in senso positivo, in termini generali, da una decisione in sede di nomofilachia (cfr. Cass., SS.UU., n. 16990/2017), la quale, enucleando anche i limiti e le modalità processuali della richiesta, ha espresso il principio secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Ciò premesso in punto di diritto, occorre pertanto soffermarsi sull'effettiva necessità dell'assistenza stragiudiziale nella vicenda in esame.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti (cfr. docc. 1 e 2), emerge che il difensore si è limitato ad inviare due missive dal contenuto routinario e finalizzate a soddisfare la condizione di proponibilità della domanda.
2 In tale contesto, l'attività professionale appare meramente strumentale all'adempimento della condizione di proponibilità della domanda giudiziale e deve ritenersi assorbito nella liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale. Infine, va precisato che parte attrice – appellante non ha richiesto il pagamento dei compensi del CTP, a solo l'attività stragiudiziale del difensore.
Considerazioni non dissimili valgono per i compensi pretesi in relazione all'invio della negoziazione assistita.
Conclusivamente, l'appello va respinto, con conferma della gravata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenendo conto del carattere documentale della causa.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data
1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal
31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 11/07/2025.
Il giudice
(AN De OF SC)
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