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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA EO,
all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione- la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3365/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angela Paladina per mandato in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
IA LE, giusta procura in notaio di Palermo del 26.1.2023, repertorio n. Persona_1
2536, Raccolta n. 1915. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 24.6.2025 chiedeva il riconoscimento Parte_1 dell'infortunio subito a causa di lavoro in data 12.5.2023 con condanna dell' al CP_1
1 pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale da inabilità permanente per postumi permanenti valutati in misura non inferiore al 10% (o in altra misura da accertarsi in corso di causa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 31.10.2025, CP_1 riferiva che, riesaminata la documentazione a seguito della notifica del ricorso, aveva visitato la ricorrente e, rivalutando la precedente decisione di rigetto, aveva riconosciuto i.t.a. fino al
22.9.2023 e danno biologico del 9%, come da provvedimento del 21.10.2025, ed aveva erogato la prestazione complessiva di €14.683,96, di cui € 2.723,47 per i.t.a. ed € 12.638,64 per indennizzo danno biologico. Avendo la ricorrente accettato in via amministrativa l'accertamento, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese di lite secondo giustizia.
3. All'udienza del 4.11.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro del 12.5.2023 e la liquidazione delle somme in favore della ricorrente a titolo di indennizzo in capitale, dalla stessa accettate senza riserve, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. Le spese giudiziali, per la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di liquidazione dell' , si pongono a CP_2 carico dell' e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. CP_1
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate e la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.c. in favore del difensore antistatario avv. Angela Paladina, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 24.6.2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del difensore antistatario avv. Angela PALADINA.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 4 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA EO
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