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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1228/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9759/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002767 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
53230002767 del 15/12/2022 emesso dal Comune di Roma per infedele dichiarazione contributo di soggiorno anno 2022 in quanto l'ente impositore contesta i dati relativi ai pernottamenti forniti dalla contribuente esercente attività di B&B, alberghi, affittacamere, ristorante, bar ecc., attesa la divergenza tra i dati comunicati dalla società inferiori a quelli forniti dall'AdE.
La ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione dell'atto impugnato atteso che non si comprende se ne dato utilizzato da Roma Capitale siano ricompresi anche soggetti esclusi dal pagamento.
Si è costituito in primo grado il Comune chiedendo il rigetto del ricorso insistendo per la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 9759/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna dell'ufficio alle spese del doppio grado.
Si è costituito in appello il Comune chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese. L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza respinta da questa Corte con ordinanza n. 1219 del 17/6/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato. Dall'esame dell'avviso di accertamento si evince che la contestazione è relativa alla struttura denominata Ricorrente_1 sita in Indirizzo_1 in ordine alla quale, dall'incrocio dei dati sui pernottamenti comunicati dalla ricorrente (12137 pernotti) e i dati resi disponibili dall'AdE (15282 pernotti), risulta che la società non avrebbe corrisposto il contributo di soggiorno con riferimento a 3145 pernotti per un importo evaso pari ad € 22.015,00 oltre ad evidenziare il calcolo delle sanzioni applicate e degli interessi.
Orbene da tali elementi si desume che l'ente impositore abbia correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione dell'atto atteso che dall'accertamento è chiaramente evincibile quale sia la pretesa tributaria e da quale procedimento di verifica sia scaturita, consentendo al contribuente di esercitare in modo pieno ed efficace il proprio diritto di difesa.
Da ciò questa Corte condivide la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto sufficientemente motivato l'atto impugnato dando conto di aver preso cognizione della contestazione contenuta nell'accertamento e di averla ritenuta sufficientemente motivata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato i dati messi a disposizione dall'AdE i quali non esprimono il numero dei pernottamenti imponibili ai fini del contributo di soggiorno ma esclusivamente l'identità dei soggetti ospitati ed il numero di notti prenotate e non anche il numero di notti nelle quali è effettivamente avvenuto il pernotto. Il motivo è fondato.
Rileva in proposito la Corte che il dato degli alloggiati fornito dalla Questura non ha finalità tributaria ma di sicurezza pubblica ed è per tale motivo che comprende anche i soggetti esenti o non assoggettati alla tassa e non può costituire sic et simpliciter e sul semplice incrocio delle banche dati, la base imponibile su cui calcolare la tassa di soggiorno, ragion per cui l'accertamento impugnato in questa sede, fondato solo sull'incrocio delle banche dati statali con la banca dati del comune che raccoglie i dati sulle presenze ai fini della tassa di soggiorno, attesa l'eterogenea finalità di acquisizione dei dati, deve essere annullato non condividendosi sul punto la decisione di primo grado che deve essere riformata con conseguente accoglimento dell'appello della società.
D'altro canto ritiene questa Corte che in una ottica di leale collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria, gravi sul contribuente l'onere di precisare che la differenza tra il dato dei pernotti risultante dai dati messi a disposizione dalla Questura attraverso l'Agenzia delle Entrate e quelli effettivamente dichiarati ai fini del pagamento della tassa di soggiorno, sia dovuta a casi di esenzione o non assoggettabilità alla tassa, in applicazione del principio di vicinanza della prova, così da allineare i dati ed assicurare la corretta ed esatta corresponsione del tributo.
Conclusivamente l'appello proposto dalla Ricorrente_1 srl deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata n. 9759/2024 della CGT di primo grado di Roma ed annullamento dell'avviso di accertamento n. 53230002767 del 15/12/2022 emesso dal Comune di Roma relativo ad omesso versamento contributo di soggiorno anno 2022 per € 40.537,48 comprensivo di sanzioni e interessi.
In considerazione della particolarità della questione e del comportamento delle parti sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1228/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9759/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002767 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
53230002767 del 15/12/2022 emesso dal Comune di Roma per infedele dichiarazione contributo di soggiorno anno 2022 in quanto l'ente impositore contesta i dati relativi ai pernottamenti forniti dalla contribuente esercente attività di B&B, alberghi, affittacamere, ristorante, bar ecc., attesa la divergenza tra i dati comunicati dalla società inferiori a quelli forniti dall'AdE.
La ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione dell'atto impugnato atteso che non si comprende se ne dato utilizzato da Roma Capitale siano ricompresi anche soggetti esclusi dal pagamento.
Si è costituito in primo grado il Comune chiedendo il rigetto del ricorso insistendo per la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 9759/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna dell'ufficio alle spese del doppio grado.
Si è costituito in appello il Comune chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese. L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza respinta da questa Corte con ordinanza n. 1219 del 17/6/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato. Dall'esame dell'avviso di accertamento si evince che la contestazione è relativa alla struttura denominata Ricorrente_1 sita in Indirizzo_1 in ordine alla quale, dall'incrocio dei dati sui pernottamenti comunicati dalla ricorrente (12137 pernotti) e i dati resi disponibili dall'AdE (15282 pernotti), risulta che la società non avrebbe corrisposto il contributo di soggiorno con riferimento a 3145 pernotti per un importo evaso pari ad € 22.015,00 oltre ad evidenziare il calcolo delle sanzioni applicate e degli interessi.
Orbene da tali elementi si desume che l'ente impositore abbia correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione dell'atto atteso che dall'accertamento è chiaramente evincibile quale sia la pretesa tributaria e da quale procedimento di verifica sia scaturita, consentendo al contribuente di esercitare in modo pieno ed efficace il proprio diritto di difesa.
Da ciò questa Corte condivide la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto sufficientemente motivato l'atto impugnato dando conto di aver preso cognizione della contestazione contenuta nell'accertamento e di averla ritenuta sufficientemente motivata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato i dati messi a disposizione dall'AdE i quali non esprimono il numero dei pernottamenti imponibili ai fini del contributo di soggiorno ma esclusivamente l'identità dei soggetti ospitati ed il numero di notti prenotate e non anche il numero di notti nelle quali è effettivamente avvenuto il pernotto. Il motivo è fondato.
Rileva in proposito la Corte che il dato degli alloggiati fornito dalla Questura non ha finalità tributaria ma di sicurezza pubblica ed è per tale motivo che comprende anche i soggetti esenti o non assoggettati alla tassa e non può costituire sic et simpliciter e sul semplice incrocio delle banche dati, la base imponibile su cui calcolare la tassa di soggiorno, ragion per cui l'accertamento impugnato in questa sede, fondato solo sull'incrocio delle banche dati statali con la banca dati del comune che raccoglie i dati sulle presenze ai fini della tassa di soggiorno, attesa l'eterogenea finalità di acquisizione dei dati, deve essere annullato non condividendosi sul punto la decisione di primo grado che deve essere riformata con conseguente accoglimento dell'appello della società.
D'altro canto ritiene questa Corte che in una ottica di leale collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria, gravi sul contribuente l'onere di precisare che la differenza tra il dato dei pernotti risultante dai dati messi a disposizione dalla Questura attraverso l'Agenzia delle Entrate e quelli effettivamente dichiarati ai fini del pagamento della tassa di soggiorno, sia dovuta a casi di esenzione o non assoggettabilità alla tassa, in applicazione del principio di vicinanza della prova, così da allineare i dati ed assicurare la corretta ed esatta corresponsione del tributo.
Conclusivamente l'appello proposto dalla Ricorrente_1 srl deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata n. 9759/2024 della CGT di primo grado di Roma ed annullamento dell'avviso di accertamento n. 53230002767 del 15/12/2022 emesso dal Comune di Roma relativo ad omesso versamento contributo di soggiorno anno 2022 per € 40.537,48 comprensivo di sanzioni e interessi.
In considerazione della particolarità della questione e del comportamento delle parti sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri