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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/12/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R. G. 98/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA EU UP Presidente
LA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio introdotto in data
11.01.2024 da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OS PR, contro
(C.F. ), con l'Avv. ANTONELLA Controparte_1 C.F._2
RIGHI, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO e dell'avv. Valeria Dellavedova nella qualità di curatrice speciale di (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
residenti in [...].
Conclusioni: come precisate (rispetto allo status) a mezzo dei fogli depositati in data
16/17.10.2025 (di seguito riportate per esteso).
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto delle risultanze istruttorie e documentali in atti, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione,
IN PRINCIPALITA' - Pronunciare la separazione personale dei coniugi signori Parte_1
e e, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 473 bis 49,
[...] Controparte_1
comma 1 cpc, previa adozione dei provvedimenti di fissazione udienza apposita, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai medesimi”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale nel merito:
sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della colpa al signor dando disposizioni all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1
competente perché effettui le conseguenti annotazioni”.
Per la CS delle figlie minorenni e Parte_2 Pt_3
“pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1
e, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 473 bis 49, comma 1, c.p.c., di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai medesimi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12.09.2015, sono genitori di e di Parte_2
e hanno convissuto sino al 12.11.2023 nella casa coniugale sita in Caronno Pt_3
TU (VA), Via Isonzo n. 161, di proprietà piena ed esclusiva del ricorrente (in forza dell'atto di compravendita rogato in data 06.05.2015 e del mutuo ipotecario a tasso variabile contratto in pari data avente durata di 40 anni, rata mensile dell'importo di €
607,00, prima rata scaduta il 30.06.2015 e ultima rata scadente il 31.05.2055).
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata, di fatto, ante causam, in data 23.11.2023, allorquando la resistente si è temporaneamente trasferita, insieme alle figlie minorenni, presso i genitori nell'immobile sito nel medesimo Comune di Caronno TU).
Pag. 2 di 4 Il ricorrente ha definitivamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla resistente non reiterandola in sede di precisazione delle conclusioni.
La resistente, a contrario, ha insistito nella pronuncia d'addebito della separazione al marito “a causa delle violenze domestiche perpetrate a suo danno […] che hanno determinato il fallimento dell'unione coniugale. Tali comportamenti, consistiti in reiterate umiliazioni, atti vessatori, nonché aggressioni verbali e fisiche, sono culminate con l'episodio occorso in data 23.11.2023 quando, all'esito dell'ennesima accesa lite, la signora si è allontanata dalla casa coniugale, riparando con CP_1
le figlie presso l'abitazione dei propri genitori. L'episodio citato è stato oggetto di denuncia querela insieme agli altri maltrattamenti subiti nel corso della convivenza matrimoniale, e ne è scaturito il procedimento penale n. 8486/2023 R.G.N.R., tuttora pendente in fase di giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio, con prossima udienza fissata per il 24.03.2025 [sic!]. Detto procedimento vede imputato il signor per i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 co. 2 c.p., aggravato Pt_1
dalla presenza delle minori, e per il reato di cui agli artt. 582, 585 c.p. di lesioni personali aggravate dal rapporto di coniugio e dalla presenza delle minori. Nel suddetto procedimento penale, oltre alla signora sono indicate come persone offese anche le figlie e […] Il signor ha CP_1 Parte_2 Pt_3 Pt_1
sempre respinto le accuse, tuttavia, la conferma di tali condotte trova riscontro nella documentazione versata in atti dalla signora (cfr. ns. docc. 8-9, verbale di Pronto Soccorso del 23.11.2023 e CP_1
denuncia querela sporta il 24.11.2023, allegati alla comparsa di costituzione;
ns. doc. 40 – rinvio a giudizio sig. allegato al deposito del 03.04.2024), e dalla Procura della Repubblica presso il Pt_1
Tribunale di Busto Arsizio, che ha trasmesso in data 20.01.2024 l'esito delle indagini preliminari, comprese le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai familiari della signora (vd. ns. docc. CP_1
10-11, avviso conclusione indagini e atti delle indagini preliminari), per i quali è stata chiesta l'assunzione della prova orale”.
Il resistente ha contestato le accuse rivoltegli sostenendo, tra l'altro, di avere involontariamente colpito la moglie “aprendo la porta che separa la zona giorno della casa coniugale dalla zona notte e dietro la quale la si era stagliata. I sanitari del Pronto soccorso CP_1
presso cui la resistente si era recata prima di sporgere denuncia non avevano riscontrato segni di violenza, ma solo “algia” al braccio per 3 giorni di prognosi con apposizione di ghiaccio (doc. 5 referto di Pronto
Soccorso)”.
Pag. 3 di 4 Dovendosi rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia divorzile (dopo il passaggio in giudicato della presente) reputa il Collegio opportuno pronunciarsi con la sentenza definitiva del presente giudizio anche sulla domanda di addebito della separazione al ricorrente (acquisendo gli ulteriori atti del processo penale pendente e l'eventuale sentenza ivi pronunciata dal giudice penale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
22/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA IN MA EU UP
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non ammessa al patrocinio a spese dello stato dal COA di Busto Arsizio in data 31.10.2024 rigettando l'istanza depositata in data 23.10.2024 2 Ammessa al patrocinio a spese dello stato dal COA di Busto Arsizio in data 06.06.2024 in forza dell'istanza tempestivamente depositata in data 03.06.2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R. G. 98/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA EU UP Presidente
LA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio introdotto in data
11.01.2024 da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OS PR, contro
(C.F. ), con l'Avv. ANTONELLA Controparte_1 C.F._2
RIGHI, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO e dell'avv. Valeria Dellavedova nella qualità di curatrice speciale di (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
residenti in [...].
Conclusioni: come precisate (rispetto allo status) a mezzo dei fogli depositati in data
16/17.10.2025 (di seguito riportate per esteso).
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto delle risultanze istruttorie e documentali in atti, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione,
IN PRINCIPALITA' - Pronunciare la separazione personale dei coniugi signori Parte_1
e e, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 473 bis 49,
[...] Controparte_1
comma 1 cpc, previa adozione dei provvedimenti di fissazione udienza apposita, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai medesimi”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale nel merito:
sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della colpa al signor dando disposizioni all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1
competente perché effettui le conseguenti annotazioni”.
Per la CS delle figlie minorenni e Parte_2 Pt_3
“pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1
e, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 473 bis 49, comma 1, c.p.c., di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai medesimi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12.09.2015, sono genitori di e di Parte_2
e hanno convissuto sino al 12.11.2023 nella casa coniugale sita in Caronno Pt_3
TU (VA), Via Isonzo n. 161, di proprietà piena ed esclusiva del ricorrente (in forza dell'atto di compravendita rogato in data 06.05.2015 e del mutuo ipotecario a tasso variabile contratto in pari data avente durata di 40 anni, rata mensile dell'importo di €
607,00, prima rata scaduta il 30.06.2015 e ultima rata scadente il 31.05.2055).
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata, di fatto, ante causam, in data 23.11.2023, allorquando la resistente si è temporaneamente trasferita, insieme alle figlie minorenni, presso i genitori nell'immobile sito nel medesimo Comune di Caronno TU).
Pag. 2 di 4 Il ricorrente ha definitivamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla resistente non reiterandola in sede di precisazione delle conclusioni.
La resistente, a contrario, ha insistito nella pronuncia d'addebito della separazione al marito “a causa delle violenze domestiche perpetrate a suo danno […] che hanno determinato il fallimento dell'unione coniugale. Tali comportamenti, consistiti in reiterate umiliazioni, atti vessatori, nonché aggressioni verbali e fisiche, sono culminate con l'episodio occorso in data 23.11.2023 quando, all'esito dell'ennesima accesa lite, la signora si è allontanata dalla casa coniugale, riparando con CP_1
le figlie presso l'abitazione dei propri genitori. L'episodio citato è stato oggetto di denuncia querela insieme agli altri maltrattamenti subiti nel corso della convivenza matrimoniale, e ne è scaturito il procedimento penale n. 8486/2023 R.G.N.R., tuttora pendente in fase di giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio, con prossima udienza fissata per il 24.03.2025 [sic!]. Detto procedimento vede imputato il signor per i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 co. 2 c.p., aggravato Pt_1
dalla presenza delle minori, e per il reato di cui agli artt. 582, 585 c.p. di lesioni personali aggravate dal rapporto di coniugio e dalla presenza delle minori. Nel suddetto procedimento penale, oltre alla signora sono indicate come persone offese anche le figlie e […] Il signor ha CP_1 Parte_2 Pt_3 Pt_1
sempre respinto le accuse, tuttavia, la conferma di tali condotte trova riscontro nella documentazione versata in atti dalla signora (cfr. ns. docc. 8-9, verbale di Pronto Soccorso del 23.11.2023 e CP_1
denuncia querela sporta il 24.11.2023, allegati alla comparsa di costituzione;
ns. doc. 40 – rinvio a giudizio sig. allegato al deposito del 03.04.2024), e dalla Procura della Repubblica presso il Pt_1
Tribunale di Busto Arsizio, che ha trasmesso in data 20.01.2024 l'esito delle indagini preliminari, comprese le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai familiari della signora (vd. ns. docc. CP_1
10-11, avviso conclusione indagini e atti delle indagini preliminari), per i quali è stata chiesta l'assunzione della prova orale”.
Il resistente ha contestato le accuse rivoltegli sostenendo, tra l'altro, di avere involontariamente colpito la moglie “aprendo la porta che separa la zona giorno della casa coniugale dalla zona notte e dietro la quale la si era stagliata. I sanitari del Pronto soccorso CP_1
presso cui la resistente si era recata prima di sporgere denuncia non avevano riscontrato segni di violenza, ma solo “algia” al braccio per 3 giorni di prognosi con apposizione di ghiaccio (doc. 5 referto di Pronto
Soccorso)”.
Pag. 3 di 4 Dovendosi rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia divorzile (dopo il passaggio in giudicato della presente) reputa il Collegio opportuno pronunciarsi con la sentenza definitiva del presente giudizio anche sulla domanda di addebito della separazione al ricorrente (acquisendo gli ulteriori atti del processo penale pendente e l'eventuale sentenza ivi pronunciata dal giudice penale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
22/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA IN MA EU UP
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non ammessa al patrocinio a spese dello stato dal COA di Busto Arsizio in data 31.10.2024 rigettando l'istanza depositata in data 23.10.2024 2 Ammessa al patrocinio a spese dello stato dal COA di Busto Arsizio in data 06.06.2024 in forza dell'istanza tempestivamente depositata in data 03.06.2024