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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2121/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto a ruolo al numero di registro 2121/2023 il 24.11.2023 ,
promosso con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 840 c.p.c.;
da
(c.f. ), (già in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore con gli Avv. PIVA PAOLO e PASSUELLO
LIVIO;
opponente
contro
1
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
con gli Avv. MALAVASI MANUELA e GRASSELLI GIOVANNI;
opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto del Presidente delegato della Corte
d'Appello di Venezia emesso in data 06.10.2023 su ricorso ex art. 839 c.p.c.
proposto da - Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri CP_3
(art. 840 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la proposta opposizione e, per l'effetto, 1) annullare il decreto del Presidente della
Corte d'appello del 6 ottobre 2023 con cui Ë stato riconosciuto e reso esecutivo il lodo emesso dalla Camera arbitrale di Parigi inter partes perché privo dei requisiti per il riconoscimento ed exequatur;
2) rigettare in ogni caso come inammissibile ed infondato il ricorso originario per gli stessi motivi dedotti in narrativa. Con
vittoria di spese, diritti e onorari come generale norma.
Per l'opposta :
2 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione notificato da
[...]
per le ragioni di cui in atti, con ogni conseguente statuizione;
− rigettare CP_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di riconoscimento di lodo straniero n. 20/2023, emesso il 6 ottobre 2023 dalla Corte d'Appello di
Venezia, in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondata;
nel merito: − rigettare l'opposizione promossa da per tutte le Controparte_2
ragioni di cui in atti e conseguentemente, ove occorrer possa, confermare il decreto di riconoscimento di lodo straniero n. 20/2023, emesso il 6 ottobre 2023 dalla
Corte d'Appello di Venezia, Presidente Delegato Dott. Taglialatela, R.G.
511/2023 V.G.; in ogni caso: − con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CPA, come per legge, anche per la precedente fase
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 novembre 2023 CP_1
(già ) ha proposto opposizione al decreto con il quale il Controparte_2
Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato, su ricorso di
C.S.C.E.C, l'efficacia esecutiva del lodo emesso il 22 novembre 2022 dall'Arbitro
Unico nominato dalla Camera di Commercio Internazionale “ICC” di Parigi a conclusione di un procedimento arbitrale promosso da contro . CP_3 CP_2
Con il predetto lodo l'Arbitro Unico ha condannato : i. a corrispondere CP_2
a l'importo di euro 475.713,25 a titolo di risarcimento per i danni subiti, CP_3
3 oltre interessi al tasso legale previsto dalla legge francese e decorrenti dalla data di notifica del lodo e fino al saldo;
ii. a rimborsare a le spese legali CP_3
dell'arbitrato, liquidate in dollari 76.500,00; iii. a rimborsare a le spese CP_3
di consulenza e degli esperti, liquidate in euro 230.000,00.
Il lodo è stato dichiarato esecutivo con decreto del 06.10.2023 emesso dal
Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia su ricorso di C.S.C.E.C.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione ex art. 840 c.p.c. CP_1
(già , vedasi visura depositata sub doc. 13 fasc. opposta) la Controparte_2
quale ha richiesto, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione della esecutorietà del lodo e nel merito ha chiesto l'annullamento del decreto opposto.
Esponeva l'opponente che il riconoscimento del lodo era inammissibile ai sensi dell'art. 840 n.5 c.p.c. essendo pendente davanti alla Corte d'Appello di Parigi un
recours en annullation dal medesimo proposto che avrebbe un effetto automaticamente sospensivo e impedirebbe di procedere all'exequatur.
Evidenziava inoltre che il lodo presentava profili di violazione dell'ordine pubblico internazionale in quanto l'Arbitro non avrebbe considerato l'eccezione di transazione e quella di compensazione che erano state svolte nel giudizio arbitrale;
inoltre era stato violato il principio del contraddittorio essendo state
4 limitate le memorie successive all'udienza, impedendo così di contestare il contenuto delle testimonianze degli esperti di controparte.
Ulteriore profilo di inammissibilità al riconoscimento del lodo era rappresentato dalla circostanza che il Tribunale arbitrale, così violando l'art. 840 comma 3 n. 3
c.p.c. , avrebbe deciso ultra compromessum ovvero sulla base di una regola –
quella di consegnare la merce in “un termine ragionevole” – non coerente con le previsioni contrattuali e in contrasto con il principio dispositivo, tale da rendere il lodo illogicamente motivato e pertanto in contrasto con l'ordine pubblico internazionale.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_3
per violazione dell'art. 122 c.p.c. , in quanto ampi stralci dell'atto introduttivo erano redatti in lingua francese e privi di traduzione, nonché per violazione dell'art. 163 terzo comma n. 4 c.p.c. essendo le argomentazioni avversarie esposte in un ordine non logico nonché in modo confuso e difficilmente comprensibile.
Nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione, trattandosi di una mera riproposizione di argomenti già svolti nel corso del giudizio arbitrale e del procedimento d'impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Parigi;
concludeva chiedendo in via preliminare la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e nel merito il rigetto dell'opposizione.
5 Con ordinanza interinale di data 08.04.2024 veniva rigettata l'istanza di inibitoria svolta da parte opponente e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
22.05.2025.
Nelle more del deposito delle note conclusive, depositava la sentenza CP_3
della Corte d'Appello di Parigi del 03.12.2024 che rigettava il ricorso per annullamento del lodo proposto da e la condannava alla refusione delle CP_2
spese del procedimento in favore di controparte.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352
c.p.c.
*******
1.Con il primo motivo di appello l'opponente censura il decreto impugnato assumendo che il riconoscimento del lodo è inammissibile per violazione dell'art. 840 n. 5 c.p.c. in quanto è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi
con recours en annullation , il quale agli effetti dell'art. 1504 del codice di procedura civile francese comporta “di pieno diritto l'opposizione all'exequatur”.
Dunque, l'esecuzione del lodo sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 840 terzo comma n. 5 c.p.c.
6 2. Con il secondo motivo di appello l'opponente censura il decreto impugnato in quanto il lodo sarebbe contrario all'ordine pubblico internazionale , inoltre avrebbe violato il principio del contraddittorio e sarebbe stato pronunciato esorbitando dai limiti del compromesso.
Sostiene l'opponente che l'Arbitro unico non si è pronunciato sulle eccezioni di transazione e di compensazione formulate da;
che avrebbe interpretato la CP_2
domanda in modo diverso da quella formulata e che avrebbe reso la decisione con motivazione illogica.
Inoltre, lamenta l'opponente che l'Arbitro unico ha impedito a di poter CP_2
usufruire della propria memoria post hearing, così violando la previsione dell'art. 840 comma 3 n. 2 c.p.c., non potendo far valere la propria difesa nel procedimento.
3. Sulle questioni pregiudiziali svolte dall'opposta.
3.1 Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 122 c.p.c. svolta dall'opposta va osservato che l'opponente ha provveduto alla traduzione delle parti dell'atto di citazione redatte in lingua francese in sede di scritti conclusivi, così emendando il difetto originario .
3.2.Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, terzo comma n. 4 c.p.c. in quanto non contiene “l'esposizione in modo chiaro
e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
7 domanda” svolta da parte opposta va osservato che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda .
Sul punto va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto
(Cass. SSUU 8077/2012) con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè,
da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile,
in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa
(cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
Nella fattispecie la deduzione dei fatti costitutivi della domanda e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda sono enunciati in modo tale da consentire a controparte l'individuazione dell'oggetto della domanda medesima e
8 delle ragioni poste a fondamento della stessa, tant'è che l'opposta ha approntato una adeguata linea di difesa.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
4. Ciò premesso, la vicenda di cui è causa trae origine dal contratto di appalto intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura di vasche e di fontane e dei relativi impianti elettrici da parte di nell'ambito di un più ampio appalto CP_2
– la cui gara era stata vinta da per la realizzazione della Grande CP_3
Moschea di Algeri.
Sorgeva tra le parti un contenzioso relativo al mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori - che conduceva alla risoluzione del contratto nel 2018- da parte di , che aveva costretto l'appaltante a rivolgersi ad altri fornitori CP_2
per completare in tempo utile le opere che aveva commissionato a per CP_2
non trovarsi esposta a ingenti penali da parte del committente principale.
Le parti intraprendevano una procedura di negoziazione preventiva per tentare di raggiungere una soluzione amichevole, che non dava esito positivo. A quel punto veniva avviato un arbitrato dinanzi alla Camera di Commercio Internazionale
“ICC” di Parigi che si concludeva con la condanna di a pagare a CP_2
l'importo di euro 475.713,25 a titolo di risarcimento per i danni subiti, CP_3
oltre interessi nonché a rimborsare a le spese legali dell'arbitrato, CP_3
9 liquidate in dollari 76.500,00 , le spese di consulenza e degli esperti, liquidate in
Euro 230.000,00.
5. Il primo motivo di appello svolto dall'opponente è infondato.
Sostiene la difesa dell'opponente che il riconoscimento del lodo è inammissibile per violazione dell'art. 840 n. 5 c.p.c. in quanto è stato impugnato dinanzi alla
Corte d'Appello di Parigi.
L'art. 840, terzo comma, n. 5), c.p.c., prevede che il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero sono rifiutati se “la parte contro la quale il lodo è invocato
prova […]” che il lodo stesso “[…] è stato annullato o sospeso da un'autorità
competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso” .
Nella fattispecie il lodo è stato impugnato davanti alla Corte d'Appello di Parigi
ma non è stato sospeso e, anzi, parte opposta ha dato atto, nelle more del deposito degli scritti conclusivi, che la Corte d'Appello di Parigi con la sentenza del
03.12.2024 ha respinto l'impugnativa proposta da , confermando il lodo CP_2
impugnato.
Non è pertinente il richiamo svolto dalla difesa dell'opponente all'articolo 1524
del codice di procedura civile francese che è relativo all'impugnazione dell'ordinanza di exequatur e all'articolo 1527 che è relativo alle norme per lo
10 svolgimento del procedimento di annullamento di un'ordinanza di exequatur
davanti alla Corte d'appello.
Queste due disposizioni non sono applicabili nel caso di specie, dovendosi, invece fare riferimento all'art. 1526 del c.p.c. francese, nella versione applicabile ratione
temporis il quale stabilisce che “il ricorso per annullamento proposto avverso la
sentenza e il ricorso avverso l'ordinanza di exequatur non hanno effetto
sospensivo .Tuttavia, il primo presidente che decide nel procedimento sommario
o, non appena ne sia informato, il giudice delle indagini preliminari può
sospendere o modificare l'esecuzione del lodo se tale esecuzione rischia di ledere
gravemente i diritti di una delle parti”.
Dalla norma in esame è dato evincere che il ricorso per annullamento non produce effetto sospensivo se non nell'ipotesi limitata in cui venga accordata la sospensione (non ricorrente nel caso di specie) ammissibile quando l'esecuzione del lodo rischia di ledere gravemente i diritti di una delle parti.
Stante il chiaro dettato normativo e considerato che, come detto, il ricorso per annullamento è stato respinto, ne consegue l'infondatezza del motivo di appello in esame.
Inoltre, non condivisibile il richiamo svolto dalla difesa dell'opponente alla sentenza della Corte di Cassazione francese del 06.11.2013 che riguarda la
11 possibilità di proporre opposizione avverso un'ordinanza di exequatur e non l'effetto sospensivo del ricorso per l'annullamento del lodo.
6. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'opponente che il riconoscimento dell'efficacia esecutiva del lodo è
impedita per motivi di ordine pubblico internazionale in quanto l'arbitro unico non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni di transazione e di compensazione.
Va premesso che la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento ( cfr. Cass.
Sez. U., Sentenza n. 9006 del 31/03/2021, Rv. 660971 - 03).
La Suprema Corte si è recentemente (Cass. sent. 8718/2024 ) pronunciata sulla distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale, chiarendo che “si
definisce come ordine pubblico internazionale quello formato dall'insieme di
principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in
essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti e
più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme
12 inderogabili provviste del carattere di fondamentalità, che le distingue dal più
ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l'atteggiamento
dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico ed a formare il
cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale,
conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (Cass., sez. 1, 28
dicembre 2006, n. 27592; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040; Cass., sez. 1, 20
gennaio 2006, n. 1183; Cass., 7 dicembre 2005, n. 26976; Cass., 26 novembre
2004, n. 22332; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349; Cass., 13 dicembre 1999, n.
13928; più di recente Cass., sez. 1, 4 luglio 2013, n. 16755). L'ordine pubblico
internazionale è, quindi, costituito dai principi che formano, come sostenuto in
dottrina, l'eticità dell'ordinamento quale risulta dal complesso delle sue norme
(Cass., 11 novembre 2002, n. 15822). Si tratta di principi fondamentali che
rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti dell'uomo, o
che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in
uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale (Cass.,
n. 15822 del 2002, cit.). … L'ordine pubblico interno, si identifica con qualsiasi
norma imperativa, come, in tesi, l'articolo 1283 c.c., in tema di interessi usurari
(Cass., sez. 1, 6 dicembre 2002, n. 17349). “
13 Ed ancora “una volta enucleata la distinzione tra ordine pubblico internazionale
e ordine pubblico interno, che si connota delle norme imperative, resta da
valutare se la nozione di ordine pubblico indicata nell'articolo 829, 3° comma,
c.p.c., sia limitata o meno all'ordine pubblico internazionale, esulando dalla
stessa l'ordine pubblico interno e le norme imperative ad esso connesse.
“Pertanto, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'articolo
829 c.p.c. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti
dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione “attenuata” di ordine
pubblico (Cass., n. 21850 del 2020, cit.; in tal senso anche Cass., sez. 1, 16 maggio
2022, n. 15619), che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative
dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella
dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione
necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come
limite al riconoscimento del diritto straniero, cfr. Cass., n. 27592 del 2006).
6. Si
è anche osservato che il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola
ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo
estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove
14 l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi
dell'ordinamento”.
Facendo applicazione dei predetti principi, non è dato rinvenire alcun contrasto tra il lodo e l'ordine pubblico internazionale.
La circostanza che l'Arbitro Unico abbia interpretato, in tesi di parte opponente,
in maniera erronea le eccezioni di transazione e di compensazione, non comporta che il lodo (rectius, il dispositivo del lodo, Cass.
Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022) , sotto il profilo degli effetti che lo stesso è
destinato a produrre nel nostro ordinamento, sia in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e ciò in quanto esso contiene la statuizione di condanna di CP_2
al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese legali e per i consulenti di parte e quindi statuizioni che non sono confliggenti con le norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento.
Né può essere svolta in questa sede una verifica – come suggerito in definitiva dall'opponente- nel merito della decisione, atteso che, nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa, nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri
(Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997).
15 6.1. Né il mancato esame delle predette eccezioni è sussumibile nella violazione del principio del contraddittorio e ciò in quanto l'art. 840 comma 3 n. 2 c.p.c.
impedisce l'esecuzione del lodo se “la parte nei cui confronti il lodo è invocato
non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale
o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel
procedimento stesso”.
Non è in contestazione che sia stata informata della designazione CP_2
dell'arbitro e del procedimento arbitrale, posto che pacificamente ha partecipato allo stesso, neppure può ritenersi che non abbia potuto far valere la propria difesa nel procedimento.
Sul punto va osservato che “l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di
lodo straniero prevista dall'art. 840, terzo comma, n. 2, c.p.c., consistente
nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è
realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente
nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata,
essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa,
viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere,
semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello
previsti.”(Cass. sent. 12873/2006).
16 Era onere dell'opponente allegare e specificare i termini in cui sarebbe stata deprivata del proprio diritto di difendersi non potendo viceversa ritenersi integrata tale violazione per la circostanza che l'Arbitro non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni suindicate, le quali potrebbero al più dare luogo a violazioni del procedimento arbitrale, non censurabili in questa sede.
Né sotto altro profilo è ipotizzabile una violazione del contraddittorio per essere stata limitata la memoria post hearing in “termini di materia e contenuti” , non avendo l'opponente precisato i termini di tale limitazione ed essendo viceversa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 03.12.2024 (doc. 11
bis parte opposta) che sul punto ha così statuito :”91. A sostegno di questa richiesta
di annullamento del lodo arbitrale, invoca anche le restrizioni di forma CP_2
e contenuto imposte dal tribunale arbitrale alle memorie post-udienza. 92.
Secondo i termini dell'e-mail inviata dall'arbitro unico ai consulenti delle parti il
17 maggio 2022, tali limitazioni erano applicabili sia a che alla . CP_2 CP_3
Non vi è quindi alcuna disparità di trattamento che possa essere pregiudizievole
per una delle parti. 93. Da questa e-mail si evince inoltre che il Tribunale arbitrale
ha concesso alle parti la possibilità di depositare memorie post-udienza su
espressa richiesta di , dopo l'udienza arbitrale del 13 maggio 2022, e che CP_2
a è stato chiesto di specificare i punti di discussione che intendeva CP_2
17 trattare in una memoria post-udienza, cosa che ha fatto con una e-mail del suo
legale del 16 maggio 2022. 94. Ciò non può comportare una situazione di evidente
svantaggio per quando il tribunale arbitrale ha accolto tutte le sue CP_2
richieste procedurali relative alle memorie post-udienza. 95. Infine, non CP_2
può validamente sostenere che l'equità del procedimento sia stata compromessa
dal mero fatto che il tribunale arbitrale abbia imposto limitazioni formali e
sostanziali alle memorie successive all'udienza, dal momento che, da un lato da
un lato, rientrava nei poteri dell'arbitro di gestire il procedimento imporre tali
limitazioni e dall'altro, non ha individuato e notificato alcuna violazione CP_2
dei diritti della difesa che avrebbe potuto derivare dalla ricezione della lettera
alle parti inviata dall'arbitro il 17 maggio 2022”.
Dunque, nessuna violazione del diritto di difesa è stata concretamente accertata nell'ambito del giudizio di annullamento del lodo dinanzi alla Corte d'Appello di
Parigi né ulteriori spunti utili sono stati forniti dall'odierna opponente, la quale si
è limitata a lamentare delle limitazioni alle memorie post udienza, senza specificare il contenuto di tali limitazioni e come le stesse si siano concretamente riverberate sulla esplicazione della sua difesa.
6.2. Sostiene l'opponente che l'Arbitro avrebbe reso una pronuncia in violazione del compromesso “Non appare ammissibile, se non in violazione del compromesso
18 e dalla volontà delle parti (oltre che dal principio dispositivo), che il Tribunale
arbitrale si possa arrogare il diritto di valutare la validità della risoluzione alla
luce del principio dell'obbligo di adempiere al dovere di consegnare la merce “in
un termine ragionevole” (punto 277 del lodo), allorquando la domanda di CP_3
era basata sull'art. 13 del contratto e su presunti accordi (rivelatisi inesistenti) di
termini di consegna !” (p.12 atto citazione).
Dunque, sostiene l'opponente, il lodo sarebbe “illogicamente motivato, così da
porsi in contrasto con l'ordine pubblico internazionale”.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto ai fini dell'accertamento dell'eccesso dai limiti del mandato arbitrale, il giudice del riconoscimento deve verificare la coincidenza tra l'estensione della clausola compromissoria e l'oggetto del lodo arbitrale e tale accertamento non può spingersi fino al punto di riesaminare nel merito la decisione arbitrale (Cass. sent. 6947/2004); riesame che nella fattispecie è sollecitato dall'opponente.
Infatti, l'opponente nel lamentare che l'Arbitro unico avrebbe inventato una norma non prevista né dal contratto né dalla Convenzione di Vienna del 1980 finisce con il sollecitare inammissibilmente il riesame nel merito della decisione, posto che tale violazione potrebbe, al più, configurare un error in iudicando e non già una pronuncia extra mandatum.
19 Conclusivamente l'opposizione va rigettata e il decreto di riconoscimento del lodo straniero n. 20/2023 emesso il 06.10.2023 dalla Corte d'Appello di Venezia va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di riconoscimento del lodo straniero n. 20/2023 emesso il 06.10.2023 dalla Corte d'Appello
di Venezia;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali sostenute dall'opposta nel presente procedimento che liquida in euro 18.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
20 3. dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
21
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2121/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto a ruolo al numero di registro 2121/2023 il 24.11.2023 ,
promosso con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 840 c.p.c.;
da
(c.f. ), (già in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore con gli Avv. PIVA PAOLO e PASSUELLO
LIVIO;
opponente
contro
1
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
con gli Avv. MALAVASI MANUELA e GRASSELLI GIOVANNI;
opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto del Presidente delegato della Corte
d'Appello di Venezia emesso in data 06.10.2023 su ricorso ex art. 839 c.p.c.
proposto da - Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri CP_3
(art. 840 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la proposta opposizione e, per l'effetto, 1) annullare il decreto del Presidente della
Corte d'appello del 6 ottobre 2023 con cui Ë stato riconosciuto e reso esecutivo il lodo emesso dalla Camera arbitrale di Parigi inter partes perché privo dei requisiti per il riconoscimento ed exequatur;
2) rigettare in ogni caso come inammissibile ed infondato il ricorso originario per gli stessi motivi dedotti in narrativa. Con
vittoria di spese, diritti e onorari come generale norma.
Per l'opposta :
2 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione notificato da
[...]
per le ragioni di cui in atti, con ogni conseguente statuizione;
− rigettare CP_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di riconoscimento di lodo straniero n. 20/2023, emesso il 6 ottobre 2023 dalla Corte d'Appello di
Venezia, in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondata;
nel merito: − rigettare l'opposizione promossa da per tutte le Controparte_2
ragioni di cui in atti e conseguentemente, ove occorrer possa, confermare il decreto di riconoscimento di lodo straniero n. 20/2023, emesso il 6 ottobre 2023 dalla
Corte d'Appello di Venezia, Presidente Delegato Dott. Taglialatela, R.G.
511/2023 V.G.; in ogni caso: − con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CPA, come per legge, anche per la precedente fase
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 novembre 2023 CP_1
(già ) ha proposto opposizione al decreto con il quale il Controparte_2
Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato, su ricorso di
C.S.C.E.C, l'efficacia esecutiva del lodo emesso il 22 novembre 2022 dall'Arbitro
Unico nominato dalla Camera di Commercio Internazionale “ICC” di Parigi a conclusione di un procedimento arbitrale promosso da contro . CP_3 CP_2
Con il predetto lodo l'Arbitro Unico ha condannato : i. a corrispondere CP_2
a l'importo di euro 475.713,25 a titolo di risarcimento per i danni subiti, CP_3
3 oltre interessi al tasso legale previsto dalla legge francese e decorrenti dalla data di notifica del lodo e fino al saldo;
ii. a rimborsare a le spese legali CP_3
dell'arbitrato, liquidate in dollari 76.500,00; iii. a rimborsare a le spese CP_3
di consulenza e degli esperti, liquidate in euro 230.000,00.
Il lodo è stato dichiarato esecutivo con decreto del 06.10.2023 emesso dal
Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia su ricorso di C.S.C.E.C.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione ex art. 840 c.p.c. CP_1
(già , vedasi visura depositata sub doc. 13 fasc. opposta) la Controparte_2
quale ha richiesto, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione della esecutorietà del lodo e nel merito ha chiesto l'annullamento del decreto opposto.
Esponeva l'opponente che il riconoscimento del lodo era inammissibile ai sensi dell'art. 840 n.5 c.p.c. essendo pendente davanti alla Corte d'Appello di Parigi un
recours en annullation dal medesimo proposto che avrebbe un effetto automaticamente sospensivo e impedirebbe di procedere all'exequatur.
Evidenziava inoltre che il lodo presentava profili di violazione dell'ordine pubblico internazionale in quanto l'Arbitro non avrebbe considerato l'eccezione di transazione e quella di compensazione che erano state svolte nel giudizio arbitrale;
inoltre era stato violato il principio del contraddittorio essendo state
4 limitate le memorie successive all'udienza, impedendo così di contestare il contenuto delle testimonianze degli esperti di controparte.
Ulteriore profilo di inammissibilità al riconoscimento del lodo era rappresentato dalla circostanza che il Tribunale arbitrale, così violando l'art. 840 comma 3 n. 3
c.p.c. , avrebbe deciso ultra compromessum ovvero sulla base di una regola –
quella di consegnare la merce in “un termine ragionevole” – non coerente con le previsioni contrattuali e in contrasto con il principio dispositivo, tale da rendere il lodo illogicamente motivato e pertanto in contrasto con l'ordine pubblico internazionale.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_3
per violazione dell'art. 122 c.p.c. , in quanto ampi stralci dell'atto introduttivo erano redatti in lingua francese e privi di traduzione, nonché per violazione dell'art. 163 terzo comma n. 4 c.p.c. essendo le argomentazioni avversarie esposte in un ordine non logico nonché in modo confuso e difficilmente comprensibile.
Nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione, trattandosi di una mera riproposizione di argomenti già svolti nel corso del giudizio arbitrale e del procedimento d'impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Parigi;
concludeva chiedendo in via preliminare la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e nel merito il rigetto dell'opposizione.
5 Con ordinanza interinale di data 08.04.2024 veniva rigettata l'istanza di inibitoria svolta da parte opponente e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
22.05.2025.
Nelle more del deposito delle note conclusive, depositava la sentenza CP_3
della Corte d'Appello di Parigi del 03.12.2024 che rigettava il ricorso per annullamento del lodo proposto da e la condannava alla refusione delle CP_2
spese del procedimento in favore di controparte.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352
c.p.c.
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1.Con il primo motivo di appello l'opponente censura il decreto impugnato assumendo che il riconoscimento del lodo è inammissibile per violazione dell'art. 840 n. 5 c.p.c. in quanto è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi
con recours en annullation , il quale agli effetti dell'art. 1504 del codice di procedura civile francese comporta “di pieno diritto l'opposizione all'exequatur”.
Dunque, l'esecuzione del lodo sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 840 terzo comma n. 5 c.p.c.
6 2. Con il secondo motivo di appello l'opponente censura il decreto impugnato in quanto il lodo sarebbe contrario all'ordine pubblico internazionale , inoltre avrebbe violato il principio del contraddittorio e sarebbe stato pronunciato esorbitando dai limiti del compromesso.
Sostiene l'opponente che l'Arbitro unico non si è pronunciato sulle eccezioni di transazione e di compensazione formulate da;
che avrebbe interpretato la CP_2
domanda in modo diverso da quella formulata e che avrebbe reso la decisione con motivazione illogica.
Inoltre, lamenta l'opponente che l'Arbitro unico ha impedito a di poter CP_2
usufruire della propria memoria post hearing, così violando la previsione dell'art. 840 comma 3 n. 2 c.p.c., non potendo far valere la propria difesa nel procedimento.
3. Sulle questioni pregiudiziali svolte dall'opposta.
3.1 Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 122 c.p.c. svolta dall'opposta va osservato che l'opponente ha provveduto alla traduzione delle parti dell'atto di citazione redatte in lingua francese in sede di scritti conclusivi, così emendando il difetto originario .
3.2.Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, terzo comma n. 4 c.p.c. in quanto non contiene “l'esposizione in modo chiaro
e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
7 domanda” svolta da parte opposta va osservato che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda .
Sul punto va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto
(Cass. SSUU 8077/2012) con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè,
da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile,
in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa
(cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
Nella fattispecie la deduzione dei fatti costitutivi della domanda e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda sono enunciati in modo tale da consentire a controparte l'individuazione dell'oggetto della domanda medesima e
8 delle ragioni poste a fondamento della stessa, tant'è che l'opposta ha approntato una adeguata linea di difesa.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
4. Ciò premesso, la vicenda di cui è causa trae origine dal contratto di appalto intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura di vasche e di fontane e dei relativi impianti elettrici da parte di nell'ambito di un più ampio appalto CP_2
– la cui gara era stata vinta da per la realizzazione della Grande CP_3
Moschea di Algeri.
Sorgeva tra le parti un contenzioso relativo al mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori - che conduceva alla risoluzione del contratto nel 2018- da parte di , che aveva costretto l'appaltante a rivolgersi ad altri fornitori CP_2
per completare in tempo utile le opere che aveva commissionato a per CP_2
non trovarsi esposta a ingenti penali da parte del committente principale.
Le parti intraprendevano una procedura di negoziazione preventiva per tentare di raggiungere una soluzione amichevole, che non dava esito positivo. A quel punto veniva avviato un arbitrato dinanzi alla Camera di Commercio Internazionale
“ICC” di Parigi che si concludeva con la condanna di a pagare a CP_2
l'importo di euro 475.713,25 a titolo di risarcimento per i danni subiti, CP_3
oltre interessi nonché a rimborsare a le spese legali dell'arbitrato, CP_3
9 liquidate in dollari 76.500,00 , le spese di consulenza e degli esperti, liquidate in
Euro 230.000,00.
5. Il primo motivo di appello svolto dall'opponente è infondato.
Sostiene la difesa dell'opponente che il riconoscimento del lodo è inammissibile per violazione dell'art. 840 n. 5 c.p.c. in quanto è stato impugnato dinanzi alla
Corte d'Appello di Parigi.
L'art. 840, terzo comma, n. 5), c.p.c., prevede che il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero sono rifiutati se “la parte contro la quale il lodo è invocato
prova […]” che il lodo stesso “[…] è stato annullato o sospeso da un'autorità
competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso” .
Nella fattispecie il lodo è stato impugnato davanti alla Corte d'Appello di Parigi
ma non è stato sospeso e, anzi, parte opposta ha dato atto, nelle more del deposito degli scritti conclusivi, che la Corte d'Appello di Parigi con la sentenza del
03.12.2024 ha respinto l'impugnativa proposta da , confermando il lodo CP_2
impugnato.
Non è pertinente il richiamo svolto dalla difesa dell'opponente all'articolo 1524
del codice di procedura civile francese che è relativo all'impugnazione dell'ordinanza di exequatur e all'articolo 1527 che è relativo alle norme per lo
10 svolgimento del procedimento di annullamento di un'ordinanza di exequatur
davanti alla Corte d'appello.
Queste due disposizioni non sono applicabili nel caso di specie, dovendosi, invece fare riferimento all'art. 1526 del c.p.c. francese, nella versione applicabile ratione
temporis il quale stabilisce che “il ricorso per annullamento proposto avverso la
sentenza e il ricorso avverso l'ordinanza di exequatur non hanno effetto
sospensivo .Tuttavia, il primo presidente che decide nel procedimento sommario
o, non appena ne sia informato, il giudice delle indagini preliminari può
sospendere o modificare l'esecuzione del lodo se tale esecuzione rischia di ledere
gravemente i diritti di una delle parti”.
Dalla norma in esame è dato evincere che il ricorso per annullamento non produce effetto sospensivo se non nell'ipotesi limitata in cui venga accordata la sospensione (non ricorrente nel caso di specie) ammissibile quando l'esecuzione del lodo rischia di ledere gravemente i diritti di una delle parti.
Stante il chiaro dettato normativo e considerato che, come detto, il ricorso per annullamento è stato respinto, ne consegue l'infondatezza del motivo di appello in esame.
Inoltre, non condivisibile il richiamo svolto dalla difesa dell'opponente alla sentenza della Corte di Cassazione francese del 06.11.2013 che riguarda la
11 possibilità di proporre opposizione avverso un'ordinanza di exequatur e non l'effetto sospensivo del ricorso per l'annullamento del lodo.
6. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'opponente che il riconoscimento dell'efficacia esecutiva del lodo è
impedita per motivi di ordine pubblico internazionale in quanto l'arbitro unico non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni di transazione e di compensazione.
Va premesso che la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento ( cfr. Cass.
Sez. U., Sentenza n. 9006 del 31/03/2021, Rv. 660971 - 03).
La Suprema Corte si è recentemente (Cass. sent. 8718/2024 ) pronunciata sulla distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale, chiarendo che “si
definisce come ordine pubblico internazionale quello formato dall'insieme di
principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in
essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti e
più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme
12 inderogabili provviste del carattere di fondamentalità, che le distingue dal più
ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l'atteggiamento
dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico ed a formare il
cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale,
conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (Cass., sez. 1, 28
dicembre 2006, n. 27592; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040; Cass., sez. 1, 20
gennaio 2006, n. 1183; Cass., 7 dicembre 2005, n. 26976; Cass., 26 novembre
2004, n. 22332; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349; Cass., 13 dicembre 1999, n.
13928; più di recente Cass., sez. 1, 4 luglio 2013, n. 16755). L'ordine pubblico
internazionale è, quindi, costituito dai principi che formano, come sostenuto in
dottrina, l'eticità dell'ordinamento quale risulta dal complesso delle sue norme
(Cass., 11 novembre 2002, n. 15822). Si tratta di principi fondamentali che
rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti dell'uomo, o
che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in
uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale (Cass.,
n. 15822 del 2002, cit.). … L'ordine pubblico interno, si identifica con qualsiasi
norma imperativa, come, in tesi, l'articolo 1283 c.c., in tema di interessi usurari
(Cass., sez. 1, 6 dicembre 2002, n. 17349). “
13 Ed ancora “una volta enucleata la distinzione tra ordine pubblico internazionale
e ordine pubblico interno, che si connota delle norme imperative, resta da
valutare se la nozione di ordine pubblico indicata nell'articolo 829, 3° comma,
c.p.c., sia limitata o meno all'ordine pubblico internazionale, esulando dalla
stessa l'ordine pubblico interno e le norme imperative ad esso connesse.
“Pertanto, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'articolo
829 c.p.c. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti
dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione “attenuata” di ordine
pubblico (Cass., n. 21850 del 2020, cit.; in tal senso anche Cass., sez. 1, 16 maggio
2022, n. 15619), che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative
dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella
dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione
necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come
limite al riconoscimento del diritto straniero, cfr. Cass., n. 27592 del 2006).
6. Si
è anche osservato che il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola
ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo
estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove
14 l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi
dell'ordinamento”.
Facendo applicazione dei predetti principi, non è dato rinvenire alcun contrasto tra il lodo e l'ordine pubblico internazionale.
La circostanza che l'Arbitro Unico abbia interpretato, in tesi di parte opponente,
in maniera erronea le eccezioni di transazione e di compensazione, non comporta che il lodo (rectius, il dispositivo del lodo, Cass.
Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022) , sotto il profilo degli effetti che lo stesso è
destinato a produrre nel nostro ordinamento, sia in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e ciò in quanto esso contiene la statuizione di condanna di CP_2
al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese legali e per i consulenti di parte e quindi statuizioni che non sono confliggenti con le norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento.
Né può essere svolta in questa sede una verifica – come suggerito in definitiva dall'opponente- nel merito della decisione, atteso che, nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa, nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri
(Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997).
15 6.1. Né il mancato esame delle predette eccezioni è sussumibile nella violazione del principio del contraddittorio e ciò in quanto l'art. 840 comma 3 n. 2 c.p.c.
impedisce l'esecuzione del lodo se “la parte nei cui confronti il lodo è invocato
non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale
o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel
procedimento stesso”.
Non è in contestazione che sia stata informata della designazione CP_2
dell'arbitro e del procedimento arbitrale, posto che pacificamente ha partecipato allo stesso, neppure può ritenersi che non abbia potuto far valere la propria difesa nel procedimento.
Sul punto va osservato che “l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di
lodo straniero prevista dall'art. 840, terzo comma, n. 2, c.p.c., consistente
nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è
realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente
nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata,
essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa,
viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere,
semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello
previsti.”(Cass. sent. 12873/2006).
16 Era onere dell'opponente allegare e specificare i termini in cui sarebbe stata deprivata del proprio diritto di difendersi non potendo viceversa ritenersi integrata tale violazione per la circostanza che l'Arbitro non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni suindicate, le quali potrebbero al più dare luogo a violazioni del procedimento arbitrale, non censurabili in questa sede.
Né sotto altro profilo è ipotizzabile una violazione del contraddittorio per essere stata limitata la memoria post hearing in “termini di materia e contenuti” , non avendo l'opponente precisato i termini di tale limitazione ed essendo viceversa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 03.12.2024 (doc. 11
bis parte opposta) che sul punto ha così statuito :”91. A sostegno di questa richiesta
di annullamento del lodo arbitrale, invoca anche le restrizioni di forma CP_2
e contenuto imposte dal tribunale arbitrale alle memorie post-udienza. 92.
Secondo i termini dell'e-mail inviata dall'arbitro unico ai consulenti delle parti il
17 maggio 2022, tali limitazioni erano applicabili sia a che alla . CP_2 CP_3
Non vi è quindi alcuna disparità di trattamento che possa essere pregiudizievole
per una delle parti. 93. Da questa e-mail si evince inoltre che il Tribunale arbitrale
ha concesso alle parti la possibilità di depositare memorie post-udienza su
espressa richiesta di , dopo l'udienza arbitrale del 13 maggio 2022, e che CP_2
a è stato chiesto di specificare i punti di discussione che intendeva CP_2
17 trattare in una memoria post-udienza, cosa che ha fatto con una e-mail del suo
legale del 16 maggio 2022. 94. Ciò non può comportare una situazione di evidente
svantaggio per quando il tribunale arbitrale ha accolto tutte le sue CP_2
richieste procedurali relative alle memorie post-udienza. 95. Infine, non CP_2
può validamente sostenere che l'equità del procedimento sia stata compromessa
dal mero fatto che il tribunale arbitrale abbia imposto limitazioni formali e
sostanziali alle memorie successive all'udienza, dal momento che, da un lato da
un lato, rientrava nei poteri dell'arbitro di gestire il procedimento imporre tali
limitazioni e dall'altro, non ha individuato e notificato alcuna violazione CP_2
dei diritti della difesa che avrebbe potuto derivare dalla ricezione della lettera
alle parti inviata dall'arbitro il 17 maggio 2022”.
Dunque, nessuna violazione del diritto di difesa è stata concretamente accertata nell'ambito del giudizio di annullamento del lodo dinanzi alla Corte d'Appello di
Parigi né ulteriori spunti utili sono stati forniti dall'odierna opponente, la quale si
è limitata a lamentare delle limitazioni alle memorie post udienza, senza specificare il contenuto di tali limitazioni e come le stesse si siano concretamente riverberate sulla esplicazione della sua difesa.
6.2. Sostiene l'opponente che l'Arbitro avrebbe reso una pronuncia in violazione del compromesso “Non appare ammissibile, se non in violazione del compromesso
18 e dalla volontà delle parti (oltre che dal principio dispositivo), che il Tribunale
arbitrale si possa arrogare il diritto di valutare la validità della risoluzione alla
luce del principio dell'obbligo di adempiere al dovere di consegnare la merce “in
un termine ragionevole” (punto 277 del lodo), allorquando la domanda di CP_3
era basata sull'art. 13 del contratto e su presunti accordi (rivelatisi inesistenti) di
termini di consegna !” (p.12 atto citazione).
Dunque, sostiene l'opponente, il lodo sarebbe “illogicamente motivato, così da
porsi in contrasto con l'ordine pubblico internazionale”.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto ai fini dell'accertamento dell'eccesso dai limiti del mandato arbitrale, il giudice del riconoscimento deve verificare la coincidenza tra l'estensione della clausola compromissoria e l'oggetto del lodo arbitrale e tale accertamento non può spingersi fino al punto di riesaminare nel merito la decisione arbitrale (Cass. sent. 6947/2004); riesame che nella fattispecie è sollecitato dall'opponente.
Infatti, l'opponente nel lamentare che l'Arbitro unico avrebbe inventato una norma non prevista né dal contratto né dalla Convenzione di Vienna del 1980 finisce con il sollecitare inammissibilmente il riesame nel merito della decisione, posto che tale violazione potrebbe, al più, configurare un error in iudicando e non già una pronuncia extra mandatum.
19 Conclusivamente l'opposizione va rigettata e il decreto di riconoscimento del lodo straniero n. 20/2023 emesso il 06.10.2023 dalla Corte d'Appello di Venezia va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di riconoscimento del lodo straniero n. 20/2023 emesso il 06.10.2023 dalla Corte d'Appello
di Venezia;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali sostenute dall'opposta nel presente procedimento che liquida in euro 18.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
20 3. dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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