Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 2
Gli interessi scaturenti da una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di una somma di danaro (nella specie, per spese, diritti ed onorari di lite) hanno natura corrispettiva, essendo prodotti di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., da un credito liquido ed esigibile di somme di danaro. Essi, alla pari di quelli moratori dell'art. 1224 cod. civ., costituiscono uno strumento diretto alla reintegrazione del patrimonio del creditore rispetto alla perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva della somma oggetto del credito, in base alla presunzione di naturale fecondità del danaro, e, quindi, a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio, decorrono anche nei confronti dello Stato.
Gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., natura accessoria rispetto al credito vantato, sicché la relativa statuizione (diversamente da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 cod. civ.) non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso. Ne consegue che il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi, in quanto lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale (nella specie, la P.A. era stata condannata al pagamento in favore di un avvocato - distrattore delle spese - di somme di danaro per spese, diritti ed onorari di causa. L'avvocato richiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi corrispettivi su quelle somme. La P.A. rimase soccombente nel giudizio di opposizione. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo emesso).
Commentario • 1
- 1. Ammortamento alla francese: nullità, imputazione dei pagamenti, il ruolo del C.T.U.Avv. Giampaolo Morini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 maggio 2021
Sommario: 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico – 2. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. – 3. La C.T.U.: ammissibilità 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico L'inclusione degli interessi di capitale tra i frutti civili rappresenta il risultato di un processo storico che ha voluto categorizzare tutti i redditi di sostituzione, equiparando la funzione del denaro, bene fungibile, a tutti gli altri beni produttivi concessi in godimento[1]. Per reddito di sostituzione, si intende dunque, il provento derivato al posto del beneficio che il godimento diretto della cosa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN AR;
- intimato -
avverso la sentenza n.4/96 del Giudice di pace di RIETI, depositata il 26/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con decreto del 9 settembre 1995, il Giudice di pace di Rieti ingiunse al Ministero dell'Interno di pagare all'avv. GL somme di danaro (L 67.100 e L 86.000) a titolo di interessi corrispettivi maturati su spese, diritti ed onorari tardivamente corrispostigli (cinque mesi dopo la notifica del precetto) dall'Amministrazione, soccombente in una controversia innanzi al pretore del lavoro nella quale il menzionato professionista s'era dichiarato distrattore delle spese.
Il Ministero propose opposizione al decreto ingiuntivo, la quale fu respinta dal medesimo Giudice con la sentenza ora impugnata per cassazione dal Ministero stesso, che svolge due motivi. Il GL non s'è costituito in questo giudizio.
Motivi della decisione
1. Il giudice di merito ha sostenuto che la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, contenuta nella sentenza pretorile passata in giudicato, presupponeva un credito liquido ed esigibile ed autorizzava l'avv. GL a pretendere gli interessi, ai sensi dell'art. 1282 c.c. Ha, poi, aggiunto, che "il riferimento all'art. 1183 c.c. ed alla necessità di un termine necessario connesso alla prolungata esecuzione delle procedure di erogazione delle spese pubbliche appare inadeguato in quanto non si ritiene la norma applicabile al caso di specie".
Nel primo motivo di ricorso, il Ministero - lamentando la violazione degli artt. 270 del R.D. n. 827 del 1924, 54 e 63 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - sostiene che nei confronti dello Stato
non possono decorrere interessi fino all'emanazione del titolo di spesa, con le modalità previste dalle leggi di contabilità;
principio, questo, derogabile per i soli interessi moratori, ma operante per quelli corrispettivi e costituente espressione del più generale principio contenuto nell'art. 1183 c.c., con riferimento al limite della normale tollerabilità nel ritardo dell'adempimento. Il motivo è infondato e va respinto.
Gli interessi oggetto della controversia in esame (scaturenti da una sentenza esecutiva di condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite) hanno pacifica natura corrispettiva, essendo prodotti di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., da un credito liquido ed esigibile di somme di danaro. È indiscusso che essi, alla pari di quelli moratori dell'art. 1224 c.c., costituiscono uno strumento diretto alla reintegrazione del patrimonio del creditore rispetto alla perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva della somma oggetto del credito, in base alla presunzione di naturale fecondità del danaro e, quindi, a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio (tra le varie, cfr. Cass. 16 aprile 1991, n. 4035). Nella specie, la liquidità e l'esigibilità derivano come effetti della sentenza pretorile di condanna, una volta divenuta essa esecutiva, e l'Amministrazione soccombente era tenuta al pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma oggetto della condanna, per tutto il periodo di ritardato pagamento.
Assolutamente non pertinente al caso in esame è il principio (e la relativa giurisprudenza) citato dal ricorrente Ministero con riguardo alla decorrenza degli interessi corrispettivi, nei confronti dello Stato, solo dal momento dell'emanazione del titolo di spesa, con le modalità stabilite dalle menzionate leggi di contabilità. Principio, questo, indiscusso in relazione ai casi in cui la liquidità e l'esigibilità dei crediti nei confronti dello Stato deriva dalla sua esplicita assunzione dell'impegno di spesa, che le leggi sulla contabilità collegano, appunto, all'emanazione del relativo titolo. Diverso è, invece, il caso che ci riguarda, in cui, come s'è detto in precedenza, la liquidità e l'esigibilità del credito sono derivate dal diverso ed autonomo titolo costituito dalla sentenza pretorile di condanna esecutiva.
Altrettanto estraneo alla fattispecie è il riferimento all'art.1183 c.c., che riguarda i casi in cui il tempo dell'adempimento sia indeterminato (primo comma) o sia rimesso alla volontà di una delle parti del rapporto obbligatorio (secondo comma).
2. Già nel giudizio di opposizione l'Amministrazione aveva lamentato la violazione del ne bis in idem, sostenendo che il professionista avrebbe potuto agire per gli interessi in via esecutiva, sulla base della sentenza pretorile che la condannava alle spese di causa, senza ricorrere al procedimento monitorio. Il giudice ha dichiarato infondata la questione, sul presupposto che l'avv. GL "non ha chiesto l'integrazione del titolo emesso dal pretore ma esclusivamente l'emissione di un diverso, nuovo ed unico possibile provvedimento poiché la sentenza pretorile non legittimava la richiesta di pagamento degli interessi ma solo quella di pagamento delle spese nell'importo liquidato".
Il Ministero, nel secondo motivo di ricorso - nel quale viene lamentata la violazione degli artt. 100 c.p.c e 1282 c.c. - ripropone la questione, sostenendo che, a norma dell'ultima disposizione citata, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, sicché la condanna al pagamento delle spese legali costituisce essa stessa titolo esecutivo anche per la riscossione degli interessi corrispettivi scaturenti da quella stessa condanna, senza necessità di un nuovo giudizio di cognizione (quale, appunto, il decreto ingiuntivo).
Il motivo è fondato e va accolto.
Desumendola dall'espressione letterale del primo comma dell'art.1282 c.c. (".. producono interessi di pieno diritto .."), dottrina e giurisprudenza affermano la natura accessoria del diritto agli interessi sui crediti liquidi ed esigibili, evidenziando la diversità tra la relativa statuizione e quella avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno correlato al deprezzamento della moneta, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. La prima non richiede un'apposita indagine, diversa da quella relativa all'accertamento del credito vantato, ed il giudice, siccome gli interessi corrispettivi fanno naturalmente parte del credito stesso, può attribuirli d'ufficio, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione nel caso in cui non vi sia una specifica domanda della parte (Cass. 5 dicembre 1994, n. 10433; 22 novembre 1979, n. 6083; 17 febbraio 1979, n. 1058). La statuizione sul maggior danno presuppone, invece, una domanda autonoma, fondata su una propria, diversa causa petendi (colpa del debitore, esistenza in concreto del maggior danno), che richiede una diversa indagine di fatto (Cass. 24 aprile 1993, n. 4829), sicché il giudice che attribuisce gli interessi moratori non espressamente richiesti incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 25 gennaio 1978, n. 336). Non va, peraltro, sottaciuto che la menzionata accessorietà ha efficacia anche in tema di giurisdizione, laddove si afferma, in tema di rapporto di lavoro pubblico o di crediti pensionistici, che la domanda relativa agli interessi corrispettivi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo o contabile, mentre quella relativa al maggior danno appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 23 giugno 1993, n. 6952; sez. un. 8 luglio 1993, n. 7478). Dalla natura accessoria del credito per interessi corrispettivi discende, dunque, che lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria autorizza il creditore ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale. Sicché, il creditore stesso è privo dell'interesse (indispensabile per proporre una domanda, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.) a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi. Può, tutt'al più, riconoscersi l'interesse ad agire a chi dichiari di avere esigenza di conseguire il provvedimento monitorio al fine di iscrivere ipoteca.
Sbaglia, dunque, il giudice di merito quando afferma che, nella specie, il creditore, per ottenere gli interessi sulla condanna alle spese di lite, non poteva che chiedere un nuovo e diverso provvedimento: la stessa sentenza di condanna pretorile legittimava, infatti, l'avv. GL a pretendere in via esecutiva gli interessi legali sulle spese, i diritti e gli onorari di lite, rendendo assolutamente inammissibile la sua domanda diretta ad ottenere il decreto ingiuntivo.
Una diversa soluzione, oltre ad essere contraria agli enunciati principi di diritto, condurrebbe, peraltro, all'incontrollabile proliferazione di procedure analoghe a quella in esame, con evidente lesione del principio di economia processuale. A tal proposito basta, infatti, considerare che il giudice stesso, nell'emettere la sentenza attualmente impugnata, ha condannato l'Amministrazione a rifondere all'avv. GL le somme relative alle spese, ai diritti ed agli onorari del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo (a sua volta emesso per gli interessi sulle spese del precedente procedimento), senza, però, specificamente provvedere in ordine agli interessi legali derivanti da un eventuale ritardo nel pagamento di quel capitale da parte del soccombente. Il che vuol dire che, in caso di ritardo del pagamento da parte del Ministero, il professionista, secondo la tesi sostenuta dal giudice di pace di Rieti, avrebbe potuto chiedere ed ottenere un nuovo decreto ingiuntivo in relazione agli interessi derivanti da quel ritardo e, così, all'infinito. Decidendo nel merito (come consentito dall'art. 384 c.p.c.), la sentenza impugnata va, dunque, cassata, l'opposizione del Ministero va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato. Il GL, siccome soccombente, subisce la condanna alle spese del giudizio di merito, mentre, l'omessa costituzione dell'intimato esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno avverso il decreto ingiuntivo (n. 123/95) emesso dal Giudice di pace di Rieti nei confronti del menzionato Ministero, in data 9 settembre 1995, e revoca il decreto ingiuntivo stesso. Condanna il GL alle spese del giudizio di merito, che liquida in complessive lire 120.000 (centoventimila).
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999