Articolo 9 della Legge 5 gennaio 1984, n. 1
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 gennaio 1984
Art. 9.
Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1984
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