Trib. Pisa, sentenza 07/11/2025, n. 1030
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Sentenza 7 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Pisa, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una parte attrice nei confronti di più parti convenute, avente ad oggetto il risarcimento danni quantificati in complessivi euro 13.450,00, oltre a una richiesta specifica di euro 4.200,00 per danni derivanti da una tettoia, basata su una presunta confessione stragiudiziale. L'attrice lamentava danni all'immobile di sua proprietà, derivanti dal distacco di una porzione di tettoia costruita dai convenuti in aderenza al suo muro, nonché da infiltrazioni d'acqua causate da una canna fumaria e dalla presenza di un ulteriore manufatto sul confine. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. con un altro giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, RG n. 1773/17, sostenendo l'identità delle parti, del petitum e della causa petendi, in quanto l'attrice avrebbe dedotto nel giudizio di Pace danni analoghi a quelli lamentati nel presente procedimento, quantificati sulla base della medesima perizia tecnica. Nel merito, i convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, negando di aver cagionato i danni e contestando la natura confessorale di una missiva inviata dal loro legale, qualificandola come mero consiglio.

Il Tribunale di Pisa ha rigettato l'eccezione preliminare di litispendenza sollevata dai convenuti, ritenendo insussistente l'identità del petitum e della causa petendi tra i due procedimenti, poiché il giudizio dinanzi al Giudice di Pace riguardava danni da rimozione di una canna fumaria, mentre quello odierno concerneva danni da tettoia e altri manufatti. Nel merito, il giudice ha respinto la domanda attorea, ritenendo che l'attrice non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa risarcitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., né l'esistenza dei danni lamentati né il nesso eziologico con l'operato dei convenuti o con le cose in loro custodia. È stata evidenziata la genericità dell'atto di citazione e la natura meramente esplorativa della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attrice, priva di autonomo valore probatorio e non idonea a dimostrare la responsabilità dei convenuti. È stata altresì esclusa la natura confessorale della missiva inviata dal legale dei convenuti, in quanto non resa personalmente dalla parte e priva di un'ammissione di responsabilità. Di conseguenza, la domanda attorea è stata respinta, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, e la sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 07/11/2025, n. 1030
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 1030
    Data del deposito : 7 novembre 2025

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