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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3794/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3794 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019,
trattenuta in decisione con ordinanza in data 01.07.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Claudia Marianelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e C.F._2
nello studio di quest'ultima sito in Pontedera (PI) via Silvio Pellico n. 3
-ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Daniele Coco (C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo sito in C.F._7
Pisa via Bonaini n. 44
-CONVENUTI-
Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate, da entrambe le parti, in data
2.4.2025.
***********************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato in data 8.8.2019 , rappresentata e difesa come in atti, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , , e CP_1 CP_2 CP_3
, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Controparte_4
comparse le parti, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: 1. nel merito: sempre per
tutte le ragioni di cui alla parte narrativa, Voglia accertare la sussistenza dei danni lamentati e,
quindi, in accoglimento della domanda attorea condannare gli odierni Convenuti al pagamento degli
stessi qui indicato nella misura di euro 13.450,00 o nella misura maggiore o inferiore che emergerà
in corso di causa. 2. In ogni caso, sempre nel merito, in relazione al solo danno prodotto dalla tettoia
all'immobile dell'Attrice, accertata l'esistenza di una confessione stragiudiziale relativamente alla
sussistenza dell'evento e del relativo danno, condannare i Convenuti al pagamento della somma di
euro 4.200.00 sì come indicati nella perizia allegate, ovvero alla somma maggiore o minore che
emergerà in corso di causa per essere equa o comunque determinata secondo giustizia. Sulle spese:
con vittoria di spese diritti e onorari in ogni ipotesi conclusiva”
Si costituivano i convenuti, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis
reiectis, preliminarmente ed in rito rigettare la domanda giudiziale promossa dalla sig.ra Pt_1
per violazione del principio del ne bis in idem atteso che vi è litispendenza per la medesima
[...]
questione di fatto e di diritto con altro giudizio attualmente pendente di fronte al Giudice di Pace di
Pisa, Dott. F. Ceccarini, contrassegnato da Rg. 1773/17, all'interno del quale la convenuta Pt_1
a dedotto di aver subito danni cagionati dai sig.ri ,
[...] CP_1 CP_2 CP_3
e e quantificati sulla base della stessa relazione peritale redatta da Ing.
[...] Controparte_4
in data 29 Aprile 2018 prodotta poi anche nel presente giudizio. Nel merito Voglia Persona_1
l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni istanza contraria, rigettare comunque nel merito la domanda giudiziale promossa dalla sig.ra nei confronti dei sig.ri , Parte_1 CP_1
e in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni CP_2 CP_3 Controparte_4
caso Voglia il Tribunale di Pisa condannare la sig.ra alla refusione delle spese Parte_1
processuali in favore dei sig.ri , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
All'esito dell'istruttoria orale espletata (in particolare: assunzione dell'interrogatorio formale dei convenuti), il G.I. designato fissava, con ordinanza del 22.02.2022: l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi con ordinanza in data 01.07.2025 questo giudice, cui medio tempore il procedimento è stato assegnato, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Parte attrice, a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio, ha esposto che:
- in data 13.11.2022 ella attrice aveva acquistato, con atto del Notaio di Pisa (atto n. Per_2
4470/2306 rep. Registrato il 20 novembre 2002), un fabbricato ex rurale ad uso civile abitazione individuato catastalmente al NCEU del Comune di Cascina al foglio 64, mappale
208, p.T-1, F/2, distinto anche al Catasto Terreni del Comune di Cascina al foglio 64, mappale
208, quale ente urbano di mq 1.550,00(doc. 1: copia contratto compravendita).
- ella previa acquisizione di idonea concessione edilizia, aveva provveduto alla Pt_1
demolizione del fabbricato e alla nuova edificazione dello stesso in due unità immobiliari, una delle quali era stata trasferita, in corso esecuzione lavori, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 12.05.2004, rep. 9756/6026, e, segnatamente: a e Per_2 CP_5 CP_2
nella misura di ½, pro quota parte indivisa;
- la restante metà, per la quota di ¼ ciascuno, a e (doc.
2. atto di citazione); CP_1 CP_2
- in data 07.06.2017, a mezzo proprio legale di fiducia, aveva avanzato, nei confronti degli odierni convenuti, richiesta di risarcimento dei danni da lei asseritamente subiti a causa del distaccamento di una porzione di tettoia costruita, dai predetti, in aderenza al muro di sua proprietà doc.
3-atto di citazione);
- i convenuti, tramite il loro legale, in riscontro alla richiesta risarcitoria da lei formulata, non avevano disconosciuto l'evento dannoso, avendo eccepito unicamente che il risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto all'impresa che aveva realizzato il manufatto (doc.
4-atto di citazione);
- contestualmente i convenuti avevano promosso, nei di lei confronti, giudizio civile innanzi al
Giudice di Pace di Pisa, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno da loro asseritamente subito a causa della rimozione, da parte di lei odierna attrice, di una canna fumaria posizionata sul tetto di copertura dell'immobile (docc.
5-6 atto di citazione);
- nelle more di tale giudizio, iscritto al n. 1773/17 R.G., ella aveva appreso che la Pt_1
tettoia oggetto del presente procedimento era stata costruita senza titolo autorizzativo, come emergeva dalla perizia redatta in data 13.04.2018 dall'ing tecnico da lei Persona_3
incaricato, il quale aveva rilevato, oltre al danno alla tettoia, anche la presenza di infiltrazioni di acqua derivanti da una canna fumaria realizzata dai convenuti, nonché la presenza di un ulteriore manufatto, realizzato -sempre ad opera dei convenuti- sul confine tra le due proprietà
con getto di fondazione(doc.
7- atto di citazione);
- secondo la perizia in questione i lavori di riduzione in pristino per l'eliminazione dei danni causati dalla tettoia e dalle infiltrazioni ammontavano ad euro 7.900,00, mentre le opere per l'eliminazione dei danni provocati al muro di confine sul lato sud del fabbricato ammontavano ad euro 4.000,00. A ciò dovevano aggiungersi le spese tecniche sostenute dell'attrice, e così
per una somma complessiva 13.450,00.
Di contro i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea per violazione del principio del
ne bis in idem, stante la sussistenza, a loro dire, di litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la presente controversia e quella pendente dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, R.G. n. 1773/2017, promossa dagli odierni convenuti nei confronti dell'odierna attrice. In particolare, secondo l'assunto dei resistenti, la domanda risarcitoria formulata dalla nel presente giudizio coinciderebbe, per oggetto e Pt_1
causa petendi, “con quanto già eccepito e formalizzato dalla stessa nel giudizio avanti il Giudice di
Pace, a titolo di eccezione riconvenzionale volta a neutralizzare la pretesa degli odierni convenuti”.
In quella sede, secondo i convenuti, la avrebbe infatti sostenuto di essere stata danneggiata Pt_1
dalla tettoia dell'immobile di proprietà dei convenuti producendo, a sostegno delle proprie ragioni, la medesima perizia tecnica redatta dall'ing. prodotta anche nel presente giudizio, e Persona_1
avrebbe spiegato eccezione riconvenzionale al fine di paralizzare gli effetti della domanda da loro avanzata.
Quanto, altresì, ai profili di merito, i convenuti medesimi hanno contestato in toto la ricostruzione dei fatti proposta addotta dall'attrice, ribadendo di non aver mai danneggiato la tettoia della vicina e di non aver mai cagionato infiltrazioni d'acqua all'immobile della stessa. Hanno, in Pt_1
particolare, rilevato che, stante la laconicità e la assoluta genericità del libellum attoreo, essi convenuti non erano in grado di allegare, a propria “discolpa”, alcun tipo di circostanza specifica, anche ciò che,
come noto, in negativis non fit probatio. Per quanto concerneva, poi, la presunta “confessione” che essi avrebbero rilasciato mediante una missiva (depositata sub doc. n. 4 contenuto nel fascicolo di parte attrice), era evidente che si trattava di un “abbaglio”, atteso che la confessione è, per sua natura,
un atto compiuto dalla parte personalmente, così come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9864 del 7 maggio 2014, mediante la quale è stato puntualizzato che la confessione di cui all'articolo 2730 del codice civile è un atto che può provenire solo dalla parte personalmente e che,
pertanto, non è possibile attribuire efficacia di confessione alle affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato che possa aver fatto il difensore nei suoi scritti difensivi. Infatti,
a mente dell'articolo 2730 del codice civile, "La confessione è la dichiarazione che una parte fa della
verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte". La missiva depositata dall'attrice sub doc. n. 4 andava, pertanto, letta per quello che realmente rappresentava, cioè nulla di più di un mero consiglio, alla di rivolgersi altrove per la ricerca e l'individuazione del presunto soggetto Pt_1
che le avesse, in ipotesi, arrecato i danni lamentati. Hanno, infine, eccepito, come dei presunti danni vi fosse, in atti, soltanto una quantificazione effettuata dal perito di parte, essendo per altro verso la richiesta attorea sfornita di ulteriori criteri di quantificazione (oltre che di attribuzione alla responsabilità di essi convenuti) dei presunti lamentati danni.
Ciò posto, ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'eccezione pregiudiziale di litispendenza sollevata dai convenuti debba essere disattesa.
E, invero, è da rilevare che, a mente dell'invocato disposto di cui all'art. 39.c.p.c., “Se una stessa
causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado
del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la
cancellazione della causa dal ruolo”.
Giurisprudenza unanime sul punto ha chiarito che: “Questa Corte è ormai consolidata nel ritenere
che la litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche
del petitum , inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di causa petendi , ossia del
fatto costitutivo della domanda (così Cass., Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014, ove si precisa
che non rileva il fatto che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell'altra quella di
convenuto; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3306 del 12/02/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
7144 del 15/04/2004)” (cfr. Cassazione Civile Sez. 1 Ordinanza n. 2144 del 30.1.2025).
Orbene, rapportando al caso in esame i principi enunciati dalla testè richiamata giurisprudenza di legittimità, va osservato che dall'esame dei documenti versati in atti sia da parte attrice che dai convenuti, inerenti al giudizio in oggi pendente dinanzi al Giudice di Pace di Pisa – RG n. 1773/2017,
non può ritenersi sussistente l'asserita identità tra la causa radicata dinanzi a questo Tribunale e quella pendente di fronte al Giudice di Pace, atteso che non vi è, tra i due procedimenti, corrispondenza di
petitum e causa petendi
Infatti il procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace di Pisa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dai convenuti per asseriti danni dalla rimozione di una “canna fumaria”,
mentre nel presente giudizio l'oggetto del contendere è rappresentato dalla richiesta risarcitoria avanzata dalla per i presunti danni derivanti dalla tettoia e da altri manufatti di proprietà dei Pt_1
convenuti.
Né dalla lettura della comparsa di costituzione della e dei processi verbali inerenti al Pt_1
suindicato giudizio R.G. n. 1773/2017, prodotti dalle difese delle parti in causa, emerge che l'odierna attrice abbia spiegato, in tale procedimento, eccezione o domanda riconvenzionale, e ciò a prescindere dalla produzione della medesima perizia tecnica in entrambi i giudizi.
Venendo, pertanto, all'esame del merito, è da rilevare che, sia inquadrando la fattispecie in esame nell'ambito di previsione dell'art. 2043 c.c. sia riconducendo la stessa alla responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., incombeva in ogni caso all'attrice l'onere di fornire adeguata dimostrazione dell'ascrivibilità dei danni lamentati ai convenuti sotto il profilo, nel primo caso, dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta -dolosa o colposa- di costoro e i danni medesimi e, nel secondo caso,
sotto quello della riconducibilità alla cosa in custodia agli stessi convenuti del lamentato pregiudizio.
Ciò premesso, va detto che le risultanze degli atti portano a concludere nel senso che parte attrice, cui incombeva il relativo onere ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., non ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda risarcitoria.
In particolare, la quale lamenta l'esistenza di danni asseritamente derivati, all'immobile Parte_2
di sua proprietà, dal distacco una parte di una tettoia costruita, dai convenuti, sulla loro proprietà,
oltre che dall'installazione di una canna fumaria e di un manufatto prefabbricato e da altri comportamenti omissivi di controparte- non ha dimostrato l'esistenza nè di tali pretesi danni né
dell'esistenza di detto nesso eziologico tra questi ultimi e l'operato dei resistenti o la cosa in loro custodia.
Va evidenziato, a tale proposito, come già l'atto introduttivo del presente giudizio non indichi, in maniera sufficientemente dettagliata, né la tipologia dei suindicati asseriti danni né da quali specifiche condotte della controparte dovrebbe evincersi la ricollegabilità degli stessi agli odierni resistenti.
La genericità del contenuto dell'atto di citazione è stata, del resto, rilevata già dall'allora G.I. che,
con la richiamata ordinanza in data 22.2.2022, ha rigettato le richieste istruttorie di parte attrice, affermando testualmente che “alla luce della genericità dell'atto di citazione e dell'assenza del
deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., deve ritenersi che la CTU richiesta da parte
attrice assumerebbe natura meramente esplorativa”.
Pertanto l'unico elemento a supporto della domanda attorea consiste nella CTP redatta dall'ing.
incaricato dall'odierna istante quale suo consulente di fiducia. Persona_1
Ora, deve notarsi, al riguardo, che detto consulente si è limitato, in modo alquanto generico, ad operare una mera quantificazione dei costi di ripristino dei muri di confine (nord, sud, est), senza tuttavia fornire alcun elemento, pur solo indiziario, idoneo a consentire di individuare una responsabilità degli odierni convenuti in ordine ai danni di cui l'attrice si duole.
Inoltre non può non rammentarsi che, per giurisprudenza conforme, “… la consulenza di parte,
ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva
di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di
merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando
ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483
del 09/04/2021)” (cfr. Cass. civ. Sez. Trib. n. 33504 del 1.12.2023).
Né può essere condivisa la tesi, propugnata dalla dell'asserito carattere confessorio della Pt_1
missiva inviata dall'avv. Coco, legale dei convenuti, allegata sub n. 4.
E, invero, posto che, ai sensi dell'art. 2730 c.c., “La confessione è la dichiarazione che una parte fa
della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte", la stessa deve necessariamente essere resa personalmente dalla parte, ovvero dal soggetto cui i fatti sono riferibili.
La Suprema Corte ha, di conseguenza, statuito che: "La giurisprudenza di questa Corte ha affermato
che le missive antecedenti l'inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali
provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come
tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della
formazione del proprio convincimento" (Cass. civ., sez. III, sent. n. 9864 del 7 maggio 2014). In ogni caso mette conto rilevare come il contenuto del documento in questione e, segnatamente, le espressioni in esso utilizzate non consentano di ravvisare alcuna ammissione di responsabilità e/o riconoscimento dei fatti addotti dall'attrice, essendosi il legale dei convenuti limitato, nell'ambito della missiva in questione, a rilevare che la tettoia in oggetto era stata realizzata da Persona_4
coniuge della nei confronti del quale avrebbero dovuto, di conseguenza, essere indirizzate Pt_1
eventuali richiesta risarcitorie dell'odierna attrice là dove quest'ultima avesse lamentato l'esistenza di danni derivanti da detto manufatto.
Se a quanto precede si aggiunge, poi, che deve essere condivisa la valutazione, operata dall'allora
G.I., di inammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte attrice (prova la quale, così come articolata, è comunque, inidonea a consentire di pervenire alla dimostrazione dell'esistenza di danni,
subiti dall'attrice medesima, ascrivibili ai convenuti), ne discende che la domanda avanzata da deve essere respinta, con conseguente condanna di quest'ultima, in applicazione Parte_1
del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, spese da liquidarsi come in dispositivo in conformità alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) respinge la domanda avanzata da;
Parte_1
2) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3794 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019,
trattenuta in decisione con ordinanza in data 01.07.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Claudia Marianelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e C.F._2
nello studio di quest'ultima sito in Pontedera (PI) via Silvio Pellico n. 3
-ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Daniele Coco (C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo sito in C.F._7
Pisa via Bonaini n. 44
-CONVENUTI-
Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate, da entrambe le parti, in data
2.4.2025.
***********************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato in data 8.8.2019 , rappresentata e difesa come in atti, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , , e CP_1 CP_2 CP_3
, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Controparte_4
comparse le parti, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: 1. nel merito: sempre per
tutte le ragioni di cui alla parte narrativa, Voglia accertare la sussistenza dei danni lamentati e,
quindi, in accoglimento della domanda attorea condannare gli odierni Convenuti al pagamento degli
stessi qui indicato nella misura di euro 13.450,00 o nella misura maggiore o inferiore che emergerà
in corso di causa. 2. In ogni caso, sempre nel merito, in relazione al solo danno prodotto dalla tettoia
all'immobile dell'Attrice, accertata l'esistenza di una confessione stragiudiziale relativamente alla
sussistenza dell'evento e del relativo danno, condannare i Convenuti al pagamento della somma di
euro 4.200.00 sì come indicati nella perizia allegate, ovvero alla somma maggiore o minore che
emergerà in corso di causa per essere equa o comunque determinata secondo giustizia. Sulle spese:
con vittoria di spese diritti e onorari in ogni ipotesi conclusiva”
Si costituivano i convenuti, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis
reiectis, preliminarmente ed in rito rigettare la domanda giudiziale promossa dalla sig.ra Pt_1
per violazione del principio del ne bis in idem atteso che vi è litispendenza per la medesima
[...]
questione di fatto e di diritto con altro giudizio attualmente pendente di fronte al Giudice di Pace di
Pisa, Dott. F. Ceccarini, contrassegnato da Rg. 1773/17, all'interno del quale la convenuta Pt_1
a dedotto di aver subito danni cagionati dai sig.ri ,
[...] CP_1 CP_2 CP_3
e e quantificati sulla base della stessa relazione peritale redatta da Ing.
[...] Controparte_4
in data 29 Aprile 2018 prodotta poi anche nel presente giudizio. Nel merito Voglia Persona_1
l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni istanza contraria, rigettare comunque nel merito la domanda giudiziale promossa dalla sig.ra nei confronti dei sig.ri , Parte_1 CP_1
e in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni CP_2 CP_3 Controparte_4
caso Voglia il Tribunale di Pisa condannare la sig.ra alla refusione delle spese Parte_1
processuali in favore dei sig.ri , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
All'esito dell'istruttoria orale espletata (in particolare: assunzione dell'interrogatorio formale dei convenuti), il G.I. designato fissava, con ordinanza del 22.02.2022: l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi con ordinanza in data 01.07.2025 questo giudice, cui medio tempore il procedimento è stato assegnato, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Parte attrice, a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio, ha esposto che:
- in data 13.11.2022 ella attrice aveva acquistato, con atto del Notaio di Pisa (atto n. Per_2
4470/2306 rep. Registrato il 20 novembre 2002), un fabbricato ex rurale ad uso civile abitazione individuato catastalmente al NCEU del Comune di Cascina al foglio 64, mappale
208, p.T-1, F/2, distinto anche al Catasto Terreni del Comune di Cascina al foglio 64, mappale
208, quale ente urbano di mq 1.550,00(doc. 1: copia contratto compravendita).
- ella previa acquisizione di idonea concessione edilizia, aveva provveduto alla Pt_1
demolizione del fabbricato e alla nuova edificazione dello stesso in due unità immobiliari, una delle quali era stata trasferita, in corso esecuzione lavori, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 12.05.2004, rep. 9756/6026, e, segnatamente: a e Per_2 CP_5 CP_2
nella misura di ½, pro quota parte indivisa;
- la restante metà, per la quota di ¼ ciascuno, a e (doc.
2. atto di citazione); CP_1 CP_2
- in data 07.06.2017, a mezzo proprio legale di fiducia, aveva avanzato, nei confronti degli odierni convenuti, richiesta di risarcimento dei danni da lei asseritamente subiti a causa del distaccamento di una porzione di tettoia costruita, dai predetti, in aderenza al muro di sua proprietà doc.
3-atto di citazione);
- i convenuti, tramite il loro legale, in riscontro alla richiesta risarcitoria da lei formulata, non avevano disconosciuto l'evento dannoso, avendo eccepito unicamente che il risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto all'impresa che aveva realizzato il manufatto (doc.
4-atto di citazione);
- contestualmente i convenuti avevano promosso, nei di lei confronti, giudizio civile innanzi al
Giudice di Pace di Pisa, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno da loro asseritamente subito a causa della rimozione, da parte di lei odierna attrice, di una canna fumaria posizionata sul tetto di copertura dell'immobile (docc.
5-6 atto di citazione);
- nelle more di tale giudizio, iscritto al n. 1773/17 R.G., ella aveva appreso che la Pt_1
tettoia oggetto del presente procedimento era stata costruita senza titolo autorizzativo, come emergeva dalla perizia redatta in data 13.04.2018 dall'ing tecnico da lei Persona_3
incaricato, il quale aveva rilevato, oltre al danno alla tettoia, anche la presenza di infiltrazioni di acqua derivanti da una canna fumaria realizzata dai convenuti, nonché la presenza di un ulteriore manufatto, realizzato -sempre ad opera dei convenuti- sul confine tra le due proprietà
con getto di fondazione(doc.
7- atto di citazione);
- secondo la perizia in questione i lavori di riduzione in pristino per l'eliminazione dei danni causati dalla tettoia e dalle infiltrazioni ammontavano ad euro 7.900,00, mentre le opere per l'eliminazione dei danni provocati al muro di confine sul lato sud del fabbricato ammontavano ad euro 4.000,00. A ciò dovevano aggiungersi le spese tecniche sostenute dell'attrice, e così
per una somma complessiva 13.450,00.
Di contro i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea per violazione del principio del
ne bis in idem, stante la sussistenza, a loro dire, di litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la presente controversia e quella pendente dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, R.G. n. 1773/2017, promossa dagli odierni convenuti nei confronti dell'odierna attrice. In particolare, secondo l'assunto dei resistenti, la domanda risarcitoria formulata dalla nel presente giudizio coinciderebbe, per oggetto e Pt_1
causa petendi, “con quanto già eccepito e formalizzato dalla stessa nel giudizio avanti il Giudice di
Pace, a titolo di eccezione riconvenzionale volta a neutralizzare la pretesa degli odierni convenuti”.
In quella sede, secondo i convenuti, la avrebbe infatti sostenuto di essere stata danneggiata Pt_1
dalla tettoia dell'immobile di proprietà dei convenuti producendo, a sostegno delle proprie ragioni, la medesima perizia tecnica redatta dall'ing. prodotta anche nel presente giudizio, e Persona_1
avrebbe spiegato eccezione riconvenzionale al fine di paralizzare gli effetti della domanda da loro avanzata.
Quanto, altresì, ai profili di merito, i convenuti medesimi hanno contestato in toto la ricostruzione dei fatti proposta addotta dall'attrice, ribadendo di non aver mai danneggiato la tettoia della vicina e di non aver mai cagionato infiltrazioni d'acqua all'immobile della stessa. Hanno, in Pt_1
particolare, rilevato che, stante la laconicità e la assoluta genericità del libellum attoreo, essi convenuti non erano in grado di allegare, a propria “discolpa”, alcun tipo di circostanza specifica, anche ciò che,
come noto, in negativis non fit probatio. Per quanto concerneva, poi, la presunta “confessione” che essi avrebbero rilasciato mediante una missiva (depositata sub doc. n. 4 contenuto nel fascicolo di parte attrice), era evidente che si trattava di un “abbaglio”, atteso che la confessione è, per sua natura,
un atto compiuto dalla parte personalmente, così come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9864 del 7 maggio 2014, mediante la quale è stato puntualizzato che la confessione di cui all'articolo 2730 del codice civile è un atto che può provenire solo dalla parte personalmente e che,
pertanto, non è possibile attribuire efficacia di confessione alle affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato che possa aver fatto il difensore nei suoi scritti difensivi. Infatti,
a mente dell'articolo 2730 del codice civile, "La confessione è la dichiarazione che una parte fa della
verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte". La missiva depositata dall'attrice sub doc. n. 4 andava, pertanto, letta per quello che realmente rappresentava, cioè nulla di più di un mero consiglio, alla di rivolgersi altrove per la ricerca e l'individuazione del presunto soggetto Pt_1
che le avesse, in ipotesi, arrecato i danni lamentati. Hanno, infine, eccepito, come dei presunti danni vi fosse, in atti, soltanto una quantificazione effettuata dal perito di parte, essendo per altro verso la richiesta attorea sfornita di ulteriori criteri di quantificazione (oltre che di attribuzione alla responsabilità di essi convenuti) dei presunti lamentati danni.
Ciò posto, ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'eccezione pregiudiziale di litispendenza sollevata dai convenuti debba essere disattesa.
E, invero, è da rilevare che, a mente dell'invocato disposto di cui all'art. 39.c.p.c., “Se una stessa
causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado
del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la
cancellazione della causa dal ruolo”.
Giurisprudenza unanime sul punto ha chiarito che: “Questa Corte è ormai consolidata nel ritenere
che la litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche
del petitum , inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di causa petendi , ossia del
fatto costitutivo della domanda (così Cass., Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014, ove si precisa
che non rileva il fatto che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell'altra quella di
convenuto; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3306 del 12/02/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
7144 del 15/04/2004)” (cfr. Cassazione Civile Sez. 1 Ordinanza n. 2144 del 30.1.2025).
Orbene, rapportando al caso in esame i principi enunciati dalla testè richiamata giurisprudenza di legittimità, va osservato che dall'esame dei documenti versati in atti sia da parte attrice che dai convenuti, inerenti al giudizio in oggi pendente dinanzi al Giudice di Pace di Pisa – RG n. 1773/2017,
non può ritenersi sussistente l'asserita identità tra la causa radicata dinanzi a questo Tribunale e quella pendente di fronte al Giudice di Pace, atteso che non vi è, tra i due procedimenti, corrispondenza di
petitum e causa petendi
Infatti il procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace di Pisa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dai convenuti per asseriti danni dalla rimozione di una “canna fumaria”,
mentre nel presente giudizio l'oggetto del contendere è rappresentato dalla richiesta risarcitoria avanzata dalla per i presunti danni derivanti dalla tettoia e da altri manufatti di proprietà dei Pt_1
convenuti.
Né dalla lettura della comparsa di costituzione della e dei processi verbali inerenti al Pt_1
suindicato giudizio R.G. n. 1773/2017, prodotti dalle difese delle parti in causa, emerge che l'odierna attrice abbia spiegato, in tale procedimento, eccezione o domanda riconvenzionale, e ciò a prescindere dalla produzione della medesima perizia tecnica in entrambi i giudizi.
Venendo, pertanto, all'esame del merito, è da rilevare che, sia inquadrando la fattispecie in esame nell'ambito di previsione dell'art. 2043 c.c. sia riconducendo la stessa alla responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., incombeva in ogni caso all'attrice l'onere di fornire adeguata dimostrazione dell'ascrivibilità dei danni lamentati ai convenuti sotto il profilo, nel primo caso, dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta -dolosa o colposa- di costoro e i danni medesimi e, nel secondo caso,
sotto quello della riconducibilità alla cosa in custodia agli stessi convenuti del lamentato pregiudizio.
Ciò premesso, va detto che le risultanze degli atti portano a concludere nel senso che parte attrice, cui incombeva il relativo onere ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., non ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda risarcitoria.
In particolare, la quale lamenta l'esistenza di danni asseritamente derivati, all'immobile Parte_2
di sua proprietà, dal distacco una parte di una tettoia costruita, dai convenuti, sulla loro proprietà,
oltre che dall'installazione di una canna fumaria e di un manufatto prefabbricato e da altri comportamenti omissivi di controparte- non ha dimostrato l'esistenza nè di tali pretesi danni né
dell'esistenza di detto nesso eziologico tra questi ultimi e l'operato dei resistenti o la cosa in loro custodia.
Va evidenziato, a tale proposito, come già l'atto introduttivo del presente giudizio non indichi, in maniera sufficientemente dettagliata, né la tipologia dei suindicati asseriti danni né da quali specifiche condotte della controparte dovrebbe evincersi la ricollegabilità degli stessi agli odierni resistenti.
La genericità del contenuto dell'atto di citazione è stata, del resto, rilevata già dall'allora G.I. che,
con la richiamata ordinanza in data 22.2.2022, ha rigettato le richieste istruttorie di parte attrice, affermando testualmente che “alla luce della genericità dell'atto di citazione e dell'assenza del
deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., deve ritenersi che la CTU richiesta da parte
attrice assumerebbe natura meramente esplorativa”.
Pertanto l'unico elemento a supporto della domanda attorea consiste nella CTP redatta dall'ing.
incaricato dall'odierna istante quale suo consulente di fiducia. Persona_1
Ora, deve notarsi, al riguardo, che detto consulente si è limitato, in modo alquanto generico, ad operare una mera quantificazione dei costi di ripristino dei muri di confine (nord, sud, est), senza tuttavia fornire alcun elemento, pur solo indiziario, idoneo a consentire di individuare una responsabilità degli odierni convenuti in ordine ai danni di cui l'attrice si duole.
Inoltre non può non rammentarsi che, per giurisprudenza conforme, “… la consulenza di parte,
ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva
di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di
merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando
ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483
del 09/04/2021)” (cfr. Cass. civ. Sez. Trib. n. 33504 del 1.12.2023).
Né può essere condivisa la tesi, propugnata dalla dell'asserito carattere confessorio della Pt_1
missiva inviata dall'avv. Coco, legale dei convenuti, allegata sub n. 4.
E, invero, posto che, ai sensi dell'art. 2730 c.c., “La confessione è la dichiarazione che una parte fa
della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte", la stessa deve necessariamente essere resa personalmente dalla parte, ovvero dal soggetto cui i fatti sono riferibili.
La Suprema Corte ha, di conseguenza, statuito che: "La giurisprudenza di questa Corte ha affermato
che le missive antecedenti l'inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali
provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come
tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della
formazione del proprio convincimento" (Cass. civ., sez. III, sent. n. 9864 del 7 maggio 2014). In ogni caso mette conto rilevare come il contenuto del documento in questione e, segnatamente, le espressioni in esso utilizzate non consentano di ravvisare alcuna ammissione di responsabilità e/o riconoscimento dei fatti addotti dall'attrice, essendosi il legale dei convenuti limitato, nell'ambito della missiva in questione, a rilevare che la tettoia in oggetto era stata realizzata da Persona_4
coniuge della nei confronti del quale avrebbero dovuto, di conseguenza, essere indirizzate Pt_1
eventuali richiesta risarcitorie dell'odierna attrice là dove quest'ultima avesse lamentato l'esistenza di danni derivanti da detto manufatto.
Se a quanto precede si aggiunge, poi, che deve essere condivisa la valutazione, operata dall'allora
G.I., di inammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte attrice (prova la quale, così come articolata, è comunque, inidonea a consentire di pervenire alla dimostrazione dell'esistenza di danni,
subiti dall'attrice medesima, ascrivibili ai convenuti), ne discende che la domanda avanzata da deve essere respinta, con conseguente condanna di quest'ultima, in applicazione Parte_1
del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, spese da liquidarsi come in dispositivo in conformità alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) respinge la domanda avanzata da;
Parte_1
2) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza